LOMBARDIA 14 novembre 2014  (Lombardia Notizie)  Ambiente, Maroni: Regione Lombardia  ha impugnato art. 38 Sblocca-Italia (Ln – Milano) “Abbiamo aderito alla richiesta fatta da associazioni ambientaliste quali la Fai, Mare Vivo, Wwf e Legambiente, per un’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale dell’articolo 38 del decreto Sblocca-Italia”. Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, nella conferenza stampa dopo la riunione della Giunta regionale a Palazzo Lombardia.DECISIONE GIA’ PRESA – “Avevamo già deciso – ha aggiunto – di procedere a questa impugnativa ma ovviamente siamo contenti di poterlo fare anche aderendo ad una richiesta in tal senso delle associazioni ambientaliste. Noi vogliamo tutelare l’ambiente consentendo lo sviluppo di attività economiche, ma solo e sempre in armonia con l’ambiente, e questo è anche il contenuto della legge contro il consumo del suolo che stiamo approvando in consiglio regionale, mentre questa norma che abbiamo impugnato va in senso opposto, perché impedisce alla Regione di controllare questi interventi”. ARTICOLO 38 LEDE COMPETENZE – “Noi – ha ricordato Maroni – avevamo già impugnato l’articolo 35 che era quello che consentiva al Governo di decidere di mandare i rifiuti in ogni Regione a prescindere dalla accettazione da parte delle Regioni stesse. Oggi abbiamo deciso di presentare un’impugnativa anche sull’articolo 38, riguardante l’attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, perché così come è stato approvato questo articolo lede gravemente le competenze regionali in materia, competenze attribuite alle Regioni dalla Costituzione e che non possono essere modificate dalla legge ordinaria”.

ABRUZZO (REGFLASH) – 27 ottobre 1014  PETROLIZZAZIONE: MAZZOCCA, ABRUZZO CONTRO ‘SBLOCCA ITALIA’
“Non sarà una battaglia facile, ma non per questo ci tireremo indietro, consapevoli che bisogna combattere fino in fondo quando in gioco ci sono cause giuste”. Così l’assessore regionale all’Ambiente, Mario Mazzocca, ha annunciato questa mattina di avere dato avvio a contatti con Marche, Puglia e Molise per creare le condizioni necessarie per ricorrere alla Corte costituzionale contro il decreto “Sblocca Italia”, voluto dal governo Renzi, che rischia di trasformare l’Abruzzo in un distretto minerario per gli idrocarburi. Mazzocca, intervenuto al convegno “I SÌ del NO”, svoltosi oggi in Provincia e organizzato da Legambiente, Greenpeace e WWF insieme all’Assessorato all’Ambiente della Regione, ha ribadito le pesanti e gravi emergenze ambientali ereditate e i ritardi accumulati anche dal governo nazionale, ritardi e lassismi che hanno inciso pesantemente sulla mancanza di politiche incisive a favore della tutela del territorio, a cominciare dai parchi. L’assessore ha poi ricordato la risoluzione, votata all’unanimità lo scorso 30 settembre dal Consiglio regionale, con la quale si impegna il presidente e la giunta regionale ad attivare, a partire dalla Conferenza delle regioni e di concerto con i parlamentari abruzzesi, ogni azione utile a sostenere, in sede di conversione del decreto legge, la tutela delle prerogative regionali previste dalla Costituzione e, in particolare, a chiedere la modifica degli artt.37 e 38 del decreto “Sblocca Italia”; ad impugnare la legge di conversione del suddetto decreto, nelle parti ritenute incostituzionali; ad attivare, nel caso in cui non venissero accolte le precedenti richieste, la proposta di un referendum abrogativo in concorso con altre regioni; ad intraprendere, infine, l’iter legislativo per una proposta di legge del Consiglio regionale, finalizzata al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi. Al convegno di questa mattina hanno partecipato numerosi esponenti delle associazioni ambientaliste, oltre ai rappresentanti di Confcommercio, Confersercenti, Ascom. Tra gli intervenuti anche il deputato di Sel, Gianni Melilla, il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, il prof. Stoppa dell’Università d’Annunzio, il presidente dell’Anci Abruzzo, Luciano Lapenna, il sindaco di Tollo, Angelo Radica. (regflash) US 141027

SICILIA 11 Ottobre 2014 L’Anci Sicilia contro il Governo Renzi: “Bloccare le trivellazioni impugnando il decreto sblocca Italia” – Ieri a licata, a bordo della rainbow warrior di greenpeace e’ stato costituito il coordinamento dei comuni siciliani contro le trivellazioni. La dichiarazione di paolo amenta, vice presidente dell’associazione nazionale comuni italiani della nostra isola. Che chiede alla regione di schierarsi al fianco dei comuni

PIEMONTE 2-7-14/10/2014 alcune mozioni dei consiglieri del Movimento Cinquestelle che chiedevano che al regione impugnasse alcuni articoli sono state respinte.

PIEMONTE 7 ottobre 2014 Rifiuti e inceneritori: anche la Regione Piemonte contro lo “Sblocca Italia“Anche la Regione Piemonte è contraria all’art.35 del decreto “Sblocca Italia” che prevede l’autorizzazione alla massima capienza degli inceneritori ed il conseguente “pendolarismo” dei rifiuti da una parte all’altra del paese.

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(1)  Legge 166/2014 di conversione del decreto 133/2014 (scarica la legge approvata Sblocca_Italia_definitivo

Articolo 37.

(Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:

a) all’articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,» sono inserite le parole: «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse,» e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati»;

b) all’articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «urbanistici ed edilizi» sono inserite le seguenti: «nonché paesaggistici»;

c) all’articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall’estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.»;

c-bis) all’articolo 52-quinquies, comma 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito»;

d) all’Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole «nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW».

3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.
 
Articolo 38.

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 7) dell’allegato II alla parte seconda, dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e»;

b) alla lettera v) dell’allegato III alla parte seconda, le parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi e» sono soppresse;

c) al punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda:

1) la lettera g) è abrogata;

2) alla lettera l), le parole: «, di petrolio, di gas naturale» sono soppresse.

4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il

giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.

6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:

a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.

6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell’Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull’esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo.

8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l’opzione, da parte dell’istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Soppresso.

10. All’articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell’attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l’assenza di effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un’analisi tecnico- scientifica che dimostri l’assenza di effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, sull’equilibrio

dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall’attività, il programma dei lavori è interrotto e l’autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell’autorizzazione venga accertato che l’attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, nonché sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.».

1-quater. All’articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: “Le regioni” sono inserite le seguenti: “, gli enti pubblici territoriali”».

11. Al comma 82-sexies, dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono aggiunte le parole «e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».

11-bis. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini di un’efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l’operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell’autorizzazione all’attività estrattiva».

11-ter. Al comma 110 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille».

11-quater. All’articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l’estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all’utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l’automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».

11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell’ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell’Unione europea in materia.

(2) (Legambiente) le disposizioni dell’art. 38 del decreto legge n. 133/201 ora convertito nella legge n. 166/2014:

  • 1) consentono di applicare le procedure semplificate e accelerate sulle infrastrutture strategiche ad una intera categoria di interventi, senza che vengano individuate le priorità e senza che venga chiarito se il “piano delle aree”, come previsto dalle leggi vigenti, si applichi la Valutazione Ambientale Strategica;
  • 2) trasferiscono d’autorità nel marzo 2015 le procedure di VIA sulle attività a terra dalle Regioni al Ministero dell’Ambiente;
  • 3) compiono una forzatura rispetto alle competenze concorrenti tra Stato e Regioni, cui al vigente Titolo V della Costituzione, non prevedendo che sono necessarie “intese forti” con le Regioni;
  • 4) prevedono una concessione unica per ricerca e coltivazione, in contrasto con la distinzione comunitaria tra le autorizzazioni per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
  • 5) trasformano forzosamente gli studi del Ministero dell’Ambiente sul rischio subsidenza in Alto Adriatico, derivante dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, in “progetti sperimentali di coltivazione”;
  • 6) costituiscono una distorsione rispetto alla tutela estesa dell’ambiente e della biodiversità, rispetto a quanto disposto dalla Direttiva Offshore 2013/30/UE e dalla nuova Direttiva 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

(3) La Regione Marche ricorre contro gli articoli 37 e 38 

(4) L’impugnazione della Campania propone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 (c. 4, f), 7 (c. 9- septies), 29 (c. 1), 32 (c. 1), 38 (c. 1- bis, c. 7), 40 (c. 2) la Regione Campania, quindi,  a differenza di quanto ratificato da altre giunte regionali, non impugna  l’art. 38 nel suo complesso. Quindi non si oppone alla parte di testo che sancisce che “le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi”.  Nè a quella parte dell’art. 38 che impone che le valutazioni di impatto ambientale passino da una commissione regionale, allo stato definita superpartes, al Ministero dell’Ambiente

(5) Maroni impugna  l’art. 35  e  38

(6) L’Abruzzo ha impugnato gli art. 37 e 38

(7) Il Veneto ha impugnato le norme che legittimano  in particolare le trivellazioni nella fascia dell’Adriatico davanti al Veneto e a Venezia, cancellando i divieti normativi attualmente in vigore in queste zone senza che sia mai stata accertata l’assenza di rischio di subsidenza

(7 bis) Al Consiglio Regionale del Lazio il MovimentoCinquestelle ha presentato due mozioni chiedendo l’impugnazione dell’Art. 35  e dell’Art. 38

(8) La Basilicata è la regione italiana maggior produttrice di gas naturale e petrolio greggio: qui si trova, infatti, uno dei giacimenti petroliferi onshore più grandi e “ambiti” d’Europa e, di conseguenza, qui si concentra la maggior parte delle concessioni di terraferma concesse dai governi italiani. Lo “Sblocca Italia” prevede l’annullamento della partecipazione delle amministrazioni locali e dei cittadini a qualsiasi processo decisionale ed è per questo che oltre quaranta comuni , in testa quelli della val d’Agri, dove si estrae il 70% del petrolio made in Italy, alla fine di novembre 2014 hanno chiesto formalmente al Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, di impugnare il D.L. 133/2014 Italia” (e la relativa Legge di conversione, L. 162/2014) presso la Corte Costituzionale e di promuoverne la questione di legittimità.

(9) dalle cronache parlamentari siciliane di  mer 10 dic 2014. A conclusione del dibattito sulle trivellazioni, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato nella seduta di mercoledì 10 dicembre, l’ordine del giorno n.391 firmato dai deputati di maggioranza Baldo Gucciardi, Salvatore Lentini, Marcello Greco, Giovanni Di Giacinto, Edy Tamajo, Luca Sammartino e Mimmo Turano che  impegna il governo “a mettere in atto ogni azione utile affinché i piani che disciplinano l’utilizzo delle aree territoriali non siano stabiliti con provvedimenti adottati unilateralmente dal governo nazionale ma piuttosto con il coinvolgimento delle autonomie locali e, dunque, della Regione siciliana in sintonia con le disposizioni e le prerogative dello statuto regionale”….L’ ODG non è stato votato all’unanimità, nonostante Ardizzone abbia chiarito che il provvedimento integra l’ordine del giorno approvato nei giorni scorsi, a firma del M5s, che impegna il governo a proporre ricorso alla Corte Costituzionale proprio contro l’art. 38 per violazione delle competenze delle Regioni.  L’odg approvato  impegna il governo “ad adoperarsi affinché si proceda all’instaurazione di appositi tavoli di confronto politico-istituzionali tra soggetti rappresentanti del governo nazionale e del governo regionale, con il coinvolgimento anche degli enti locali, onde poter pervenire alle necessarie modifiche dell’art.38″ e “ad adottare ogni iniziativa utile e idonea a tutelare, in particolare, gli interessi della Regione siciliana alla salvaguardia dell’integrità e della sicurezza del proprio patrimonio ambientale ed, al contempo, ad assicurare, nel rispetto del principio di autonomia finanziaria, il riconoscimento della titolarità della Regione siciliana al gettito delle imprese connesse all’attività di estrazione”.  [questa ultima parte non ci risulta che abbia poi avuto seguito NDR] Ardizzone  ha sottolineato che il termine per impugnare l’art.38 dello Sblocca Italia scade il 10 gennaio, auspicando che se entro quella data il governo Crocetta non dovesse raggiungere l’obiettivo della modifica della norma attraverso il confronto con lo Stato, la Regione siciliana dia seguito all’odg del M5s che prevede il ricorso alla Corte Costituzionale.

(10) vedi anche Sblocca Italia: Art. 33, l’ “ammazzaregole” L’articolo 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale — comprensorio Bagnoli-Coroglio)* non solo è probabilmente incostituzionale, ma potrebbe consegnare ai poteri speciali di un commissario governativo molto più di Bagnoli…