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Accade in Campidoglio: il nuovo regolamento del Comitato per la Qualità urbana

piazza campidoglio large light

 Oggi all’ODG dell’Assemblea Capitolina due proposte che riguardano il nuovo regolamento per il comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia e l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio di Roma (in calce).  Tra le modifiche, quella che prevede  che vengano adeguatamente motivati i pareri espressi dal Comitato e che i  report sintetici degli esiti delle sedute siano pubblicati sul sito del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale

Dal sito del Dipartimento Urbanistica (1):

Il Comitato è un organismo collegiale che muove dalla volontà dell’Amministrazione di porre il miglioramento della qualità urbana, ambientale e sociale della città e dei contesti urbani come obiettivo fondamentale per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana della nostra città.
La scelta di acquisire il valore della qualità come componente essenziale della pianificazione territoriale e dello sviluppo urbanistico diventa strategica ed ispiratrice della sua attività.il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale è stato istituito, in luogo della Commissione Consultiva Edilizia di cui all’art. 6 del Regolamento Generale Edilizio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2003.

Con tale Delibera il Consiglio Comunale ha conferito al Comitato il compito di:
– contribuire ad elevare la qualità della progettazione edilizia e delle opere di urbanizzazione, per gli aspetti funzionali, formali e per il loro inserimento nel contesto urbano e ambientale;
– elaborare strumenti di supporto all’Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo attraverso la predisposizione di linee guida e di vademecum;
– svolgere attività consultiva di valutazione dei progetti;
– esprimere parere in materia ambientale ai sensi della L.R. n. 59 del 1995.

Sempre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2003 è stato anche approvato il Regolamento Speciale del Co.Q.U.E. che definiva il Comitato come organismo collegiale di durata triennale, composto da 15 membri, nominati dal Sindaco in base a comprovata esperienza professionale o accademica nella disciplina edilizia e urbanistica, nella tutela ambientale e paesaggistica, nella bioarchitettura e nel risparmio energetico.
Gli ambiti di competenza riguardavano i seguenti pareri:
•    nell’ambito dei procedimenti previsti all’art. 24 co.9 lett c) e co. 12 ed all’art. 25 co.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Vigente l’espressione dei pareri consultivi previsti.
•    nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., l’espressione di pareri in materia di paesaggio ovvero di pareri di cui all’art. n. 32 della L. n. 47/85 nel caso di interventi oggetto di condono edilizio, delegati ai comuni ai sensi della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n.8

A partire dal 24 luglio 2013 l’attività del Comitato è cessata in quanto i membri sono decaduti con la fine del mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Speciale del Co.Q.U.E. L’Amministrazione Capitolina in questi mesi ha operato modifiche e  integrazioni necessarie al Regolamento Speciale CO.Q.U.E. in ottemperanza alle nuove prescrizioni normative previste in ambito ambientale nonché sul contenimento della spesa pubblica. Sono in corso di trasferimento alla Istituenda “Commissione Locale per il Paesaggio” le competenze relative al parere in materia paesaggistica per garantire la differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica e l’esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia previste dal D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. e la L.R. Lazio 22 giugno 2012, n.8

Queste le principali modifiche apportate dalla Delibera che ogi andrà in Assemblea :

  1. L’articolo 1 viene così modificato: Il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale (CoQUE) è organo consultivo istituito al fine di garantire la qualità architettonica e urbana del territorio di Roma Capitale, con particolare riferimento all’espressione di pareri obbligatori su interventi edilizi relativi ad immobili ricadenti nelle componenti della Città Storica”
  2. il numero dei membri del Comitato da 15 passa ad  11
  3. Vengono individuate  con maggior dettaglio e in modo più analitico le specifiche competenze richieste ai membri partecipanti (come da Memoria di Giunta Capitolina del 14 marzo 2014)
  4. La nomina dei membri del Comitato ha durata quinquennale con scadenza naturale legata a quella del mandato del Sindaco, con  un termine di prorogatio non superiore ai 45 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione, entro il quale deve essere ridefinita. La nomina dei membri del Comitato è rinnovabile una sola volta
  5. si prevede espressamente la necessità che vengano adeguatamente motivati i pareri espressi dal Comitato e che i  report sintetici degli esiti delle sedute siano pubblicati sul sito del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale

Proposta n. 128/2014. Approvazione del nuovo Regolamento Speciale del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia in relazione al numero dei componenti, ai requisiti per la selezione dei membri, all’attribuzione di competenze e al funzionamento del Comitato scarica Proposta_RC.2014.11615 regolamento qualità urbana e edilizia

Proposta n.1/2015.Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio di Roma Capitale ai sensi dell’art. 2* della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n.8, in conformità a quanto stabilito dall’art. 146, comma 6** del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.

______________________________________________________________

(1) testo rimaneggiato

Dal sito del Dipartimento Urbanistica

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*

                               Art. 2 
 
                 Commissioni locali per il paesaggio 
 
  1. I comuni, al fine di garantire l'adeguato livello di  competenze
tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia
paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'art.  146,  comma
6, del d.lgs. 42/2004, possono istituire la Commissione locale per il
paesaggio di  cui  all'art.  148  del  d.lgs.  42/2004  e  successive
modifiche. Per i comuni con popolazione non  superiore  a  cinquemila
abitanti,  le  funzioni  ammirustrative  concernenti  la  Commissione
locale per il paesaggio sono esercitate in forma associata. 
  2. La Commissione locale per il paesaggio  dura  in  carica  cinque
anni. I suoi membri possono essere confermati  una  sola  volta.  Gli
oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune
che l'ha  istituita,  il  quale  puo',  con  apposita  deliberazione,
determinare le relative spese di istruttoria. 
  3. La Commissione locale per il paesaggio e' composta da un  minimo
di tre a un massimo di cinque membri, in possesso  di  qualificata  e
pluriennale professionalita' nella  tutela  del  paesaggio,  tale  da
assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche. 
  4. I  comuni  trasmettono  alla  Regione  copia  del  provvedimento
istitutivo della Commissione locale per il  paesaggio,  delle  nomine
dei membri e dei rispettivi curricula. 
  5. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere
obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all'art.
146 del d.lgs. 42/2004, delegati ai comuni ai  sensi  della  presente
legge nonche' su ogni altro atto  di  competenza  comunale  afferente
alla  materia  paesaggistica,  fatta  eccezione  per  gli   strumenti
urbanistici. 
  6. L'istituzione della Commissione locale per il paesaggio soddisfa
i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche  e
di  differenziazione  delle  funzioni  tra  materia  paesaggistica  e
urbanistico-edilizia richiesti dall'art. 146,  comma  6,  del  d.lgs.
42/2004 per l'esercizio delle competenze amministrative  delegate  in
materia di autorizzazioni paesaggistiche. 

 **art.246 comma 6. L’amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l’amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine e’ sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l’amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e’ sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.

 

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