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La rigenerazione urbana nella proposta di legge regionale

(foto AMBM)

(foto AMBM)

di Maurizio Geusa

Da tempo, nel linguaggio degli addetti ai lavori si è introdotto il termine di “Rigenerazione”, in aggiunta ai più noti termini di “Recupero” e/o “Riqualificazione” di ambiti urbani degradati.

In cosa si distingue un progetto di “Rigenerazione urbana” rispetto un “Piano di recupero”, un “Programma di recupero urbano” o un Programma di Riqualificazione urbana[1]?

Per dare una risposta motivata a questa domanda i riferimenti normativi sono limitati ma essenziali.

Il primo riferimento è contenuto nella Legge di stabilità 2016[2] che istituisce il Programma straordinario per le periferie. Questo Programma è destinato a finanziare interventi definiti di “rigenerazione delle aree urbane degradate” che devono contenere due elementi. Un primo elemento è  costituito dal riuso di fabbricati esistenti. Un secondo elemento  prevede di sviluppare inclusione sociale attraverso nuovi servizi sociali e culturali, educativi e didattici, che siano promossi in partenariato da soggetti pubblici e privati. In altre parole si mettono insieme interventi materiali sul patrimonio edilizio con interventi immateriali di aggregazione sociale intorno a progetti che diano scopo e contenuto agli edifici recuperati.

Come esempio concreto possiamo citare la proposta “Periferie Aperte” che riguarda 41 comuni della città Metropolitana di Bari con l’obiettivo di valorizzare le singole centralità periferiche attraverso un coerente e partecipato sistema di co-pianificazione infrastrutturale e culturale.

Il secondo riferimento normativo è contenuto nella legge 21/2008 della Regione Puglia che definisce la rigenerazione urbana come “un insieme cooordinato di interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico” Pertanto, interventi edilizi con riferimento diretto non solo al campo abitativo, ma anche socio-sanitario, educativo, formativo e dello sviluppo.

Quindi, con il termine di rigenerazione urbana si mettono insieme due temi strategici. Il riuso del patrimonio edilizio e il coinvolgimento dei cittadini in fase di elaborazione e di gestione. Gli interventi non riguardano solo il recupero materiale dei manufatti edilizi con cambi di destinazione ed incentivi urbanistici ma si legano con altri interventi immateriali di “animazione sociale” funzionali e coerenti a promuovere attività sociali, culturali, sanitarie, educative e in senso più esteso per produrre il Valore sociale, l’inclusione dei soggetti svantaggiati e la creazione in senso più esteso di comunità.

Quasi tutte le Regioni hanno legiferato in merito agli interventi di “Rigenerazione urbana” e anche la Regione Lazio ha avanzato una specifica Proposta di Legge n. 365 del 2 febbraio 2017 concernente “Norme per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” (in calce ).

La proposta è stata oggetto di un’ampia consultazione con i soggetti interessati, a cui ha corrisposto una serie di emendamenti che hanno positivamente integrato il testo base. La versione in calce contiene gli emendamenti accolti in commissione fino all’articolo 7 (non appena disponibile inseriremo il testo finale).

Qui vogliamo affrontare la nuova versione dell’articolo 2 intitolato “Programmi di Rigenerazione urbana” in cui sono stati recepiti alcuni contenuti essenziali della Rigenerazione come l’estensione dei Programmi anche agli interventi socioeconomici, la partecipazione pubblica e il partenariato .

Al comma 1[3] dell’articolo 2 si definisce il contenuto dei Programmi di rigenerazione urbana come un insieme coordinato di interventi sia di carattere urbanistico-edilizi sia di carattere socio-economico. Quindi comprendendo sia interventi fisici sui manufatti edilizi sia interventi immateriali finalizzati al contrasto del disagio attraverso il miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali, culturali e paesaggistiche.

L’importanza degli interventi immateriali finalizzati a contrastare il disagio sociale è ripresa al comma 3[4]. Infatti nell’approvazione del Programma di rigenerazione urbana dovrà essere fissata la strategia di promozione sociale che si intende attuare.

Non solo, sempre in sede di approvazione devono essere anche indicate le iniziative per la partecipazione civica e per il coinvolgimento di enti, forze sociali, economiche e culturali interessate ai programmi di rigenerazione.

Infine, in sede di approvazione devono essere indicati i soggetti pubblici, sociali ed economici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei programmi con le modalità di evidenza pubblica per i soggetti privati;

Sempre nell’articolo 2 della proposta di legge come emendata in commissione, si ribadisce (comma 7 bis)[5] il diritto alla partecipazione pubblica nelle trasformazioni urbanistiche. La partecipazione pubblica diventa condizione essenziale per l’adozione del Programma di rigenerazione. Del resto non potrebbe essere altrimenti per uno strumento il cui scopo è proprio quello di non limitarsi all’intervento edilizio ma di coinvolgere gli abitanti con la realizzazione di nuovi servizi sociali, culturali e per il miglioramento delle condizioni economiche.

In conclusione, anche nella proposta di legge 365/2017, come emendata dalle commissioni e dalla Giunta, la rigenerazione urbana tiene insieme gli interventi di carattere urbanistico-edilizio con quelli socio-economici, inoltre stabilisce un percorso di partecipazione e coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

Le definizioni sono comprensibilmente generiche, ma è pure vero che siamo in un campo in cui solo da poco tempo si possono enumerare esperienze concrete.

La considerazione finale che scaturisce dal quadro normativo che si inizia delineare nel Lazio e a livello nazionale con sempre maggiore chiarezza è che diventa sempre più impellente rimettere i cittadini al centro delle trasformazioni. Si prospetta con sempre maggiore forza un quadro in cui è più conveniente rovesciare l’approccio alle trasformazioni urbanistiche. Non fare più riferimento alle potenzialità dell’offerta edilizia, ma fare riferimento ai bisogni dei cittadini, alla loro volontà  e capacità di farsi parte attiva nella gestione degli spazi pubblici e su queste basi definire Programmi di interventi condivisi che siano portatori di nuova comunità.

Maurizio Geusa

[1] Per la definizione di questi termini sarebbero necessarie diverse pagine per brevità nel caso di Roma si Parla di Piani di recupero sia per gli interventi in centro storico ai sensi dell’art. 28 della legge 457/78 sia per i nuclei delle zone ex abusive ai sensi della legge regionale 28/1980, a questi si aggiungono i Programmi di recupero urbano ai sensi della legge 493/1993 e i programmi di riqualificazione urbana ai sensi della legge 179/1992.

[2] LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70)

[3] 1 Nelle porzioni di territorio urbanizzate di cui all’articolo 1 sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, coinvolti tramite apposite forme di consultazione, interventi di rigenerazione urbana, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e con finalità di interesse generale e di riuso dei materiali derivanti dalla rigenerazione derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile ed infrastrutturale, a riqualificare il contesto urbano in situazione di criticità e di degrado ed a recuperare e riqualificare gli ambiti, i complessi edilizi e gli edifici inutilizzati al fine del miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali, culturali e paesaggistiche, inclusi programmi volti a potenziare la mobilità sostenibile ed a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana e al conseguimento dell’autonomia energetica.

 

[4] 3. I Comuni, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all’articolo 1, valutando anche le proposte dei privati, approvano con le procedure di cui al comma 4 i programmi di rigenerazione urbana, indicando:

  • la strategia localizzativa e di promozione sociale nonché le correlazioni e le ricadute rispetto alle previsioni del PRG vigente, evidenziate in uno schema d’inquadramento;

omissis

h ter) il programma delle iniziative per la partecipazione civica e per il coinvolgimento di enti, forze sociali, economiche e culturali interessate ai programmi di rigenerazione;

h quater) i soggetti pubblici, sociali ed economici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei programmi di rigenerazione e le modalità di selezione dei soggetti privati;

[5] 7 bis) La Regione riconosce il diritto dei cittadini all’informazione e partecipazione civica nell’elaborazione di tutti i programmi di trasformazione dei territori, compresi i programmi di rigenerazione urbana. L’adozione dei programmi di rigenerazione urbana da parte dei comuni è subordinata allo svolgimento di specifiche attività di informazione e partecipazione civica. Nei provvedimenti approvativi debbono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione nelle modalità stabilite dall’Amministrazione comunale.

 

 

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