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Proposta Delibera Regolamento delle norme sul rumore

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Regolamento di disciplina ed attuazione delle norme sul rumore e di controllo e prevenzione dell’inquinamento acustico

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1) Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle competenze comunali in materia di gestione del rumore ambientale ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, avente come rubrica “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, i suoi successivi decreti attuativi, e della Legge regionale 3 agosto 2001 n. 18, avente come rubrica “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento dei territorio – modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” e D.Lgs.19 agosto 2005 n. 194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.

2) Il presente regolamento costituisce, altresì, lo strumento di attuazione della zonizzazione acustica comunale di cui alle delibere C.C. 60/2002 e 12/2004.

3) Il presente regolamento è finalizzato al conseguimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute dei cittadini dall’inquinamento secondo gli indirizzi della Comunità Europea, recepiti dallo Stato Italiano.

4) Le competenze comunali tengono conto del conferimento della Regione Lazio all’Amministrazione comunale, in sede attuativa del decreto legislativo n. 112/98 e della Legge Regione Lazio n. 14/99 e successive integrazioni e modificazioni, attraverso le deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 784 del 14 giugno 2002 e n. 663 del 3 agosto 2007.

 

 

Art. 2

(Definizioni)

1) Le definizioni utilizzate nel presente Regolamento sono da intendersi nell’accezione indicata dall’articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dai relativi decreti attuativi, e dall’art 2 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CErelativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, e dalle norme di riferimento in materia.

2) Ai fini del presente Regolamento, pertanto, s’intende per:

a) inquinamento acustico: l’introduzione del rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

 

e) livello di rumore ambientale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona;

f) livello di rumore residuo: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si rivela quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;

g) rumore antropico: è il rumore indotto da attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali in conformità all’art. 4 del DPCM del 14.11.97 ed alla C.M. Ambiente del 6.9.04, incluso quello prodotto dagli avventori del o dei locali all’esterno ed in prossimità degli stessi e connesso all’esercizio dell’attività;

h) classificazione acustica del territorio: assegnazione delle classi acustiche previste dalla norma al territorio comunale, secondo caratteristiche di utilizzo dello stesso, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti;

i) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o calcolato secondo le modalità previste dalla normativa tecnica UNI, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

j) valori limite di immissione: ilvalore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

1. valori limite di immissione assoluti: valori determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

2. valori limite di immissione differenziali: valori determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

k) valori di attenzione: il valore limite assoluto di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;

l) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge;

m) infrastruttura stradale: l’insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell’ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

n) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali;

o) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d’accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

p) fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore;

q) agglomerato: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

r) descrittore acustico: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;

s) mappatura acustica: la rappresentazione di dati relativi ad una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

t) mappa acustica strategica: una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

u) piani di azione: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

v) pianificazione acustica: il controllo dell’inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l’ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l’attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell’emissione acustica delle sorgenti;

w) clima acustico ambientale: l’insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area;

x) impatto acustico ambientale: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni preesistenti in un determinata area, provocati dall’opera specifica;

y) requisiti acustici passivi degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dalle disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n.88, che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici, nonché dalla norma tecnica UNI 11367;

z) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 6, 7 ed 8 della legge 447/95.

 

Art. 3

(Compiti dell’Amministrazione comunale)

1) In riferimento alle competenze assegnate ai Comuni dalla vigente normativa inmateria di gestione del rumore ambientale, di cui all’art.1 del presente Regolamento, l’Amministrazione comunale espleta i sotto indicati compiti:

a) classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

b) coordinamento tra la classificazione del territorio comunale e gli strumenti urbanistici già adottati e/o in adozione;

c) adozione del Piano comunale di risanamento acustico;

d) controllo sulla conformità alla normativa vigente della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico ambientale e di impatto acustico ambientale per il rilascio di titoli autorizzativi;

e) controllo inerente il rumore prodotto da qualsiasi sorgente sonora potenzialmente disturbante, da attività svolte all’aperto e comunque come connotato nel precedente art. 2 del presente regolamento;

f) intervento sanzionatorio;

g) adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;

h) autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo;

i) emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte degli organi istituzionali preposti;

j) rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte da veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs.30.4.1992, n. 285 e s.m.i.;

k) elaborazione delle mappe acustiche e delle mappe acustiche strategiche ed adempimenti correlati;

l) elaborazione del Piano di azione ed adempimenti correlati;

m) disporre campagne ed interventi di monitoraggio costante dei livelli di inquinamento acustico, in particolare nel centro storico e nelle aree interessate dal fenomeno della movida e del connesso rumore antropico;

n) assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti.

2) In tale contesto, è assegnato alla struttura comunale preposta alla Tutela Ambientale l’espletamento delle seguenti attività:

a) classificazione acustica del territorio comunale in zone acustiche, l’aggiornamento della stessa conformemente alla L.R. 18/2001, la gestione acustica del territorio ed il coordinamento con gli strumenti urbanistici, nel rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica;

b) individuazione dei criteri per la redazione della Relazione biennale sullo stato acustico ed elaborazione di proposta della stessa;

c) proposta di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti a contrasto di situazioni di grave inquinamento acustico;

d) individuazione dei criteri per la redazione del Piano comunale di risanamento acustico ed elaborazione di proposta dello stesso;

e) rilascio del parere obbligatorio di compatibilità acustica ambientale nei casi previsti dal presente Regolamento;

f) rilascio dell’autorizzazione in deroga ai limiti acustici per le attività a carattere temporaneo;

g) predisposizione delle mappe acustiche e delle mappe acustiche strategiche;

h) predisposizione di proposta di Piano di azione;

i) individuazione di criteri e modalità di monitoraggio dei livelli acustici prodotti dal traffico veicolare, dal rumore prodotto dalle infrastrutture e trasporti, dalle attività produttive e ricreative e dalle attività all’aperto, nonché valutazione delle risultanze degli stessi;

l) eseguire le disposte campagne ed interventi di monitoraggio costante dei livelli di inquinamento acustico, in relazione a quanto disposto nel precedente punto 1 del presente articolo;

m) attuare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti, in particolare attraverso la pubblicazione anche sul sito web dell’amministrazione comunale di tutti i dati ed i piani previsti dalla normativa vigente, i risultati dei monitoraggi, le prescrizioni e tutta la documentazione ed i contributi (studi, rilievi, relazioni, ecc.) Organizzare, altresì, incontri periodici informativi e formativi, con i rappresentanti dei Municipi nonché con i cittadini e le associazioni.

3) Sulla base della vigente normativa, è compito dell’Amministrazione comunale e degli Uffici tecnici preposti di disporre e di redigere le seguenti procedure e documentazioni che, in qualità di allegati, saranno parte integrante del presente regolamento :

a) Redazione dei piani di risanamento acustico (rif. artt. 11, 12, 29) – Allegato 1A;

b) Dichiarazione di compatibiltà acustica ambientale previsionale nell’ambito dei procedimenti abilitativi all’edificazione, alla ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d’uso (rif. art. 24) – Allegato 1B;

c) Dichiarazione previsionale di compatibilità acustica ambientale nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi, impianti carburante ed attività ricettive (rif. art. 28) – Allegato 1C;

d) Modalità di elaborazione della relazione tecnica di clima/impatto acustico ambientale (rif. artt. 25, 26) – Allegato 1D;

e) Attività a carattere temporaneo (ad esclusione delle attività di cantiere) :

parte 1 : compatibilità acustica ambientale

parte 2 : autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali

(rif. artt. 33, 35) – Allegato 1E;

f) Attività a carattere temporaneo di cantiere :

parte 1 : compatibilità acustica ambientale

parte 2 : autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali

(rif. artt. 33, 36) – Allegato 1F;

g) Coordinamento della Classificazione Acustica con gli altri strumenti urbanistici e contenuti della documentazione di Verifica di Compatibilità (rif. art. 8) – Allegato 1G.

TITOLO II

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

 

Capo I

Pianificazione acustica del territorio

 

Art. 4

(Zonizzazione acustica del territorio comunale)

1) Gli elementi costitutivi della zonizzazione acustica del territorio comunale sono:

a) la classificazione acustica del territorio attraverso l’attribuzione di porzioni di territorio acusticamente omogenea alle classi acustiche previste dalla vigente normativa;

b) la mappatura del clima acustico esistente sul territorio comunale al fine di valutare, attraverso l’espletamento di attività di monitoraggio e controllo, eventuali incongruenze tra i valori limite attribuiti in sede di classificazione e lo stato esistente di fatto;

c) pianificazione delle attività di risanamento.

2) L’Amministrazione comunale procede, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 447/95 e dalla Legge Regionale n.18/2001, ad una gestione integrata delle attività di cui al comma precedente, al fine di:

a) preservare, privilegiando il principio della prevenzione, le zone silenziose e quelle dove già sussiste la compatibilità acustica ambientale con i limiti acustici attribuiti;

b) promuovere, laddove esistano le condizioni, i valori acustici di qualità;

c) ripristinare, attraverso interventi di risanamento, la compatibilità acustica ambientale delle zone dove siano stati accertati superamenti dei limiti acustici attribuiti.

 

Art. 5

(Classificazione acustica del territorio comunale)

1) La classificazione acustica attribuisce al territorio comunale 6 classi,in ordine crescente di tutela, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge n.447/95 e dell’articolo 7 della Legge Regione Lazio n. 18/01.

2) La classificazione acustica suddivide il territorio comunale in zone acustiche, sulla base:

a) delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali, anche se solo adottati;

b) dell’effettiva e prevalente fruizione del territorio;

c) della situazione topografica esistente;

d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT.

3) Per ogni classe acustica la normativa vigente stabilisce i valori limite massimi di immissione, di emissione,i valori di qualità ed i valori di attenzionesecondo quanto definito dalle tabelle di cui al D.P.CM. 14.11.1997 di seguito riportate :

 

CLASSI ACUSTICHE (Tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997)

CLASSE I – Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE // – Aree prevalentemente residenziali

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

CLASSE III – Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV- Aree ad intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti; aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V- Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

                        Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997)

 

 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno Notturno
(06 – 22,00) (22,00 – 06,00)
I aree particolarmente protette 45 35
II aree prevalentemente residenziali 50 40
III aree di tipo misto 55 45
IV aree di intensa attività umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65


Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (Tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno Notturno
(06 – 22,00) (22,00 – 06,00)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

 


 

Valori di qualità – Leq in dB(A) (Tabella D del D.PC.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno Notturno
(06 – 22,00) (22,00 – 06,00)
I aree particolarmente protette 47 37
II aree prevalentemente residenziali 52 42
III aree di tipo misto 57 47
IV aree di intensa attività umana 62 52
V aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70

 

Valori di attenzione – Leq in dB(A), sec. art 2 lettera g L. 447/95 e art. 6 D.P.C.M. 14.11.97)

  • Se riferiti ad 1 ora, corrispondono ai valori limite assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per quello notturno;
  • Se riferiti ai relativi tempi di riferimento, coincidono con i valori limite assoluti di immissione

 

 


 

 

Art. 6

(Gestione della zonizzazione acustica)

1) La gestione della zonizzazione acustica si realizza attraverso l’espletamento dei seguenti compiti:

a) inserimento degli effetti sul territorio delle variazioni degli strumenti urbanistici adottati in via definitiva dagli organi amministrativi comunali, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge n.447/95, dalla Legge Regione Lazio n.18/01 e dall’articolo 8 dei presente Regolamento;

b) acquisizione delle decisioni assunte dai competenti organi statali e regionali in materia di grandi infrastrutture da realizzare sul territorio comunale, in sede di esercizio dei compiti amministrativi riservati dalla Legge alla loro rispettiva competenza primaria, come previsto dal D.P.R. 142/2004 e dalla Deliberazione C.C. n. 93 del 15 ottobre 2009);

c) monitoraggio acustico del territorio;

d) analisi dei dati acquisiti di cui alla lettera c), con evidenziazione degli eventuali casi di criticità (mappe di conflitto);

e) attività di referto agli organi amministrativi centrali, municipali ed agli Uffici competenti, dei risultati dell’attività di monitoraggio, segnalando contestualmente gli eventuali scostamenti ed i potenziali emergenti fattori di crisi come pure i miglioramenti conseguiti in termini di qualità acustica ambientale e le situazioni ove è possibile conseguire i livelli di qualità.

Art. 7

(Relazione biennale sullo stato acustico)

1) L’Amministrazione comunale adotta una relazione periodica sullo stato acustico del territorio comunale, con le modalità indicate dall’art. 7 comma 5 della Legge n. 447/95, su proposta elaborata dalla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, sulla base anche di dati acquisiti da altri Uffici comunali o da soggetti esterni competenti in materie con possibili ricadute su tale componente ambientale.

2) La relazione deve contenere:

a) elementi della gestione del piano di zonizzazione acustica comunale;

b) lo stato di avanzamento del piano di risanamento acustico comunale;

c) il referto sui risultati conseguiti attraverso i piani di risanamento aziendali;

d) le criticità registrate sul territorio comunale in materia di clima ed impatto acustico ambientale, ivi compreso il rumore di tipo antropico;

e) le informazioni statistiche sui pareri di conformità acustica ambientale espressi dalla competente Struttura comunale, nel periodo di riferimento;

f) la formulazione di proposte per l’adeguamento del piano di zonizzazione acustica comunale;

g) l’indicazione delle zone da tutelare e delle zone dove è possibile conseguire livelli di qualità.

3) Di detta relazione va pubblicato avviso pubblico ed entro il termine di 45 gg il pubblico può presentare eventuali osservazioni.

4) Le mappature acustiche e la mappa acustica strategica come pure il Piano di Azione, di cui agli artt. 14 e 15 del Capo III del presente Titolo, costituiscono elementi concorrenti all’elaborazione della Relazione Biennale sullo Stato Acustico del territorio.

5) Le relazioni biennali vengono rese pubblichesecondo quanto indicato nell’art 8 del D. Lgs. 194/2005 e cioè “anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili”.

Art. 8

(Coordinamento della classificazione acustica con gli altri strumenti urbanistici)

1) La classificazione acustica del territorio comunale, rispetto alla quale ogni altro strumento urbanistico esecutivo deve conformarsi, costituisce strumento di pianificazione del territorio in coordinamento con il Piano Regolatore Generale.

2) Ogni modifica, revisione o variante degli strumenti urbanistici comunali comporta la contestuale verifica di compatibilità rispetto alla Classificazione Acustica del territorio comunale, o l’eventuale revisione della stessalimitatamente alle porzioni di territorio acusticamente interessate.

3) La verifica di compatibilità con la Classificazione acustica, ovvero dell’eventuale revisione della Classificazione di cui ai comma precedenti, sarà effettuata dalla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale sulla base di una relazione previsionale di clima acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli appositi Elenchi istituiti dalle Regioni e predisposta dagli Uffici proponenti la modifica o variante dello strumento urbanistico. Detta Struttura comunale renderà parere entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di verifica di compatibilità sentiti anche i pareri previsti dalla Legge Regionale Lazio 18/01 ed entro 120 giorni in caso di variazione della classificazione acustica, previa acquisizione dei pareri previsti dalla Legge Regione Lazio n. 18/01.

4) L’approvazione finale della modifica di strumento urbanistico deve essere compatibile ai valori contenuti nella Classificazione Acustica del territorio comunale limitatamente alle porzioni di territorio acusticamente interessate, tenendo prioritariamente conto della tutela della salute pubblica.

5) La verifica di compatibilità e l’eventuale revisione della Classificazione Acustica sono altresì obbligatorie in caso di adozione di strumenti urbanistici e programmi di intervento in attuazione o in variante del PRG e accordi di programma.

6) Ogni altra richiesta di variazione della classificazione acustica, che si ritenga accoglibile, è sottoposta al medesimo iter procedurale seguito per l’approvazione, come definito dall’articolo 6 della Legge n. 447/95 e dall’articolo 12 della Legge Regione Lazio n. 18/01, in attuazione della competenza conferita ai comuni dall’articolo 5, comma 1, lettera b) della citata Legge regionale.

7) Con cadenza periodica non inferiore a due anni e di preferenza in raccordo con l’elaborazione della proposta di relazione periodica sullo stato acustico del territorio, la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale predisporrà, sulla base delle richieste di variazione valutate accoglibili, come pure di ogni altra situazione acustica determinatasi e ritenuta a tal fine significativa, uno schema di deliberazione di variazione della classificazione acustica del territorio, che seguirà l’iter approvativo citato.

8) Non costituiscono modifiche e revisioni alla Classificazione acustica del Territorio Comunale:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano i contrasti tra enunciati dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

b) gli aggiornamenti grafici dei confini delle zone acusticamente classificate a seguito di modifiche agli strumenti urbanistici comunali, di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.Tali aggiornamenti sono assunti con deliberazione del Consiglio Comunale che dovrà essere trasmessa, unitamente agli elaborati grafici relativi, alla Provincia e alla Regione nonché agli eventuali Comuni limitrofi interessati.

9) In accordo a quanto previsto dalle NTA della Classificazione acustica del territorio comunale al punto 1.2.1, i Piani di assetto dei Parchi e delle zone naturali protette di cui ai riferimenti normativi ivi citati, determinano un adeguamento automatico della Classificazione acustica di tali aree, che dovrà essere preceduto da una attività istruttoria di verifica da parte della Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale con espressione di parere obbligatorio, sulla base di una documentazione predisposta dall’Ente responsabile dell’area. Tali adeguamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, che dovrà essere trasmessa, unitamente agli elaborati grafici relativi, alla Provincia e alla Regione nonché agli eventuali Comuni limitrofi interessati.

Capo II

Risanamento Acustico Ambientale

Art. 9

(Piano comunale di risanamento acustico)

1) La Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, anche attivando forme di partecipazione in analogia alla delibera comunale 57/2006, elabora una proposta di piano di risanamento acustico territoriale, contenente misure e provvedimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni sonore nei casi di superamento anche di uno solo dei valori di attenzionedefiniti dall’articolo 2 della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e dall’articolo del D.P.C.M. 14.11.1997.

2) La Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale redige le Mappe Acustiche Strategiche sulla base di dati ed elementi tecnici che dovranno anche essere forniti, in tempi idonei a consentire il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa, dalle competenti strutture dell’Amministrazione, dai gestori delle infrastrutture e dei servizi di Trasporto pubblico locale, dai gestori dei servizi di smaltimento rifiuti e pulizia strade come pure dai gestori locali dell’erogazione dell’energia e dell’acqua.

3) L’adozione del piano di risanamento acustico di cui al comma 1 è preceduta dalla verifica dei livelli acustici esistenti sul territorio, compiuta sia attraverso la progettazione, pianificazione ed esecuzione di campagne di misura, che attraverso l’utilizzo dei modelli previsionali maggiormente diffusi nella comunità scientifica internazionale.

4) Il Piano comunale di risanamento recepisce, coordinandoli, i singoli piani di risanamento attuati nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 29 della Legge Regione Lazio n. 18/01.

5) Il piano comunale di risanamento acustico prevede in particolare:

a) l’individuazione della tipologia e dell’entità delle sorgenti sonore presenti nelle zone da risanare, con l’indicazione dei livelli acustici da garantire;

b) i soggetti cui compete l’intervento;

c) le priorità, le modalità ed i tempi previsti per il risanamento acustico;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari da adottare, con carattere d’urgenza, per la tutela dell’ambiente, della salute e della collettività;

f) la stima dei benefici dell’intervento di risanamento nei confronti della popolazione esposta, sulla base degli effetti dell’inquinamento acustico rilevato.

6) Attraverso il Piano comunale di risanamento acustico, l’Amministrazione comunale provvede a definire specifiche norme di armonizzazione tra i piani di cui ai precedente commi, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

7) Il Piano comunale di risanamento acustico e quanto previsto per il territorio dai piani regionali triennali di bonifica acustica, devono essere recepiti nel Piano di Azione di cui all’art. 15 del Capo III del presente Titolo.

8) Gli uffici comunali competenti e la struttura comunale preposta alla Tutela Ambientale entro sei mesi dall’approvazione ed adozione del presente regolamento, predispongono il Piano di Risanamento Acustico e lo trasmettono agli organismi comunali per l’adozione dello stesso ai sensi del successivo art.10.

9) Il Piano di risanamento acustico deve essere oggetto del procedimento di partecipazione dei cittadini di cui alla delibera C.C. 57/2006.

Art 10

(Adozione del piano comunale di risanamento acustico)

1) Il piano comunale di risanamento acustico è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale. Dopo l’adozione, ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della Legge Regione Lazio n. 18/01, il piano viene depositato per sessanta giorni presso il Segretariato Generale dell’Amministrazione comunale, dando comunicazione dell’avvenuto deposito mediante affissione all’Albo Pretorio.

2) Sui contenuti del piano comunale di risanamento acustico, i soggetti direttamente o indirettamente interessati possono presentare osservazioni entro il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini temporali del deposito dello stesso.

3) Entro i successivi trenta giorni, l’Amministrazionecomunale trasmette all’Amministrazione provinciale il piano comunale di risanamento acustico, con allegate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni.

4) L’Amministrazione comunale adegua il piano comunale di risanamento acustico alle previsioni del pianoregionale secondo i criteri ivi indicati. Detto adeguamento, approvato dal Consiglio Comunale, è trasmesso all’Amministrazione provinciale, entro trenta giorni dalla data di adozione, per la verifica dell’adeguamento al Piano regionale.

 

Art. 11

(Piani di risanamento acustico delle imprese)

1) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 della Legge Regione Lazio n. 18/01, entro il termine di sei mesi dall’approvazione di eventuali revisioni del Piano di Classificazione acustica, le imprese esercenti attività produttive, o commerciali rumorose, o pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub e similari), o discoteche e locali di pubblico spettacolo, ad eccezione di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività svolta superino anche uno solo dei valori limite di attenzione definiti dall’art. 2 della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e dall’articolo 6 del 14.11.1997, sono tenute a presentare all’Amministrazione comunale, Struttura competente per la Tutela Ambientale,

apposito piano di risanamento acustico di seguito denominato PdRA.

2) Sui PdRA predisposti dai soggetti individuati dal precedente comma, la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale esprime parere in materia di rispetto delle soglie definite dalla classificazione acustica entro novanta giorni dalla ricezione del PdRA, previa acquisizione obbligatoria del parere di altre strutture comunali e/o indizione di Conferenza dei Servizi, laddove l’esecuzione del PdRA coinvolga competenze di altre strutture dell’Amministrazione e/o interessi altre pubbliche amministrazioni.

3) Alle imprese individuate dal comma 1, la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere, in un’unica soluzione, integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

4) La conclusione del procedimento verrà comunicata agli Uffici preposti al rilascio del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività o all’espletamento di altra procedura abilitativa.

5) A conclusione della realizzazione dei piani di risanamento deve essere effettuata una relazione “post operam” di collaudo degli interventi. Entro il termine previsto per il completamento delle opere, il Titolare dell’impresa trasmetterà alla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientate una relazione post operam sottoscritta, in forma di perizia giurata, da tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli appositi Elenchi istituiti dalle Regioni.

Art. 12

(Piani di risanamento acustico degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relativeinfrastrutture )

1) L’Amministrazione Comunale recepisce, con deliberazione di Giunta Comunale, i progetti per il territorio di cotenimento ed abbattimento del rumore delle società e degli enti gestori di servizi di trasporto pubblico o con sviluppo di rete sovracomunale , approvati dalla Regione ai sensi del D.M. 29.11.2000 e s.m.i.

2) In caso di superamento dei limiti di immissione consentiti, le società e gli enti gestori di servizi di trasporto pubblico locale erelative infrastrutture devono presentare il piano degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, come disposto ai sensi del citato Decreto, alla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, che li valuterà di concerto con la Struttura preposta alla Mobilità e Trasporti, acquisendo, laddove necessario, il parere di altre strutture comunali coinvolte per competenza; tali piani di risanamento saranno approvati con deliberazione del Consiglio Comunale predisposta, congiuntamente, dalle due Strutture cmunali sopra indicate.

3) A conclusione della realizzazione dei singoli progetti, deve essere effettuata una relazione post operam di collaudo degli interventi, sottoscritta, in forma di perizia giurata, da un tecnico competente in acustica ambientale; tale perizia giurata deve essere trasmessa dall’Ente gestore dell’infrastruttura alla Struttura comunale preposta alla Tutela Ambientale entro il termine di 90 gg dal completamento delle opere.

4) I Piani di abbattimento e contenimento del rumore concernenti lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, devono essere recepiti nel Piano di Azione di cui all’art. 15 del Capo III del presente Titolo.

Capo III

Determinazione e gestione del Rumore ambientale ai sensi del D.Lgs. 194/2005 – adempimenti del Comune di Roma

Art. 13

(Agglomerato ed Autorità individuata)

La Regione Lazio con Delibera Giunta Regionale n. 683 del 3 agosto 2007, ha individuato il territorio del Comune di Roma come “Agglomerato” con più di 250.000 abitanti, dando atto che l’autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005, è il Comune.

Art. 14

(Mappe Acustiche Strategiche)

1) Compete al Comune di Roma la redazione delle Mappe Acustiche Strategiche sulla base delle Mappe Acustiche elaborate dagli enti gestori per singole sorgenti di rumore prodotto dal traffico veicolare, ferroviario ed aereo e dai siti di attività industriale, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 194/2005.

2) Le Mappe Acustiche Strategiche, che costituiscono strumento dinamico di gestione del rumore ambientale con aggiornamento quinquennale sulla base di dati non antecedenti all’ultimo triennio, sono approvate dalla Giunta Comunale e trasmesse alla Regione Lazio con le modalità e nei tempi stabiliti dal citato Decreto legislativo.

3) Le mappature acustiche e la Mappa Acustica Strategica costituiscono elementi concorrenti alla redazione della Relazione biennale sullo stato acustico del territorio, di cui all’art. 7 del presente Regolamento.

4) Entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, gli uffici comunali competenti e la struttura comunale preposta alla Tutela Ambientale, predispongono le Mappe Acustiche Strategiche. Le mappe e tutta la documentazione collegata (relazioni, studi, ecc.) viene comunicata e messa a disposizione dei cittadini anche a mezzo della pubblicazione sui siti web dell’amministrazione comunale.

5) La redazione delle mappe deve essere oggetto del procedimento di partecipazione di cui alla delibera 57/2006

Art. 15

(Piano di Azione)

1) Ai sensi del D. Lgs. 194/2005, il Piano di Azione è uno strumento di gestione dei problemi di inquinamento acustico e dei relativi effetti, comprese, se necessario, misure per la sua riduzione.

2) Il Comune di Roma redige il Piano di Azione sulla base dei risultati delle Mappe Acustiche Strategiche e del recepimento del Piano Comunale di Risanamento acustico, nonché di quanto previsto per il territorio dai Piani Regionali triennali di bonifica acustica.

3) E’ compito della Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale predisporre uno schema di Piano di Azione, di concerto con le altre strutture dell’ Amministrazione interessate che dovranno fornire in tempi idonei elementi, proposte e pareri necessari.

4) Il Piano di azione è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, con il medesimo iterprocedurale previsto per l’approvazione del Piano comunale di Risanamento, di cui all’art. 10 del presente Regolamento.

5) Il Piano di Azione deve essere aggiornato ogni 5 anni, ovvero non appena si determinino sviluppi sostanziali che siripercuotano sulla situazione acustica esistente.

6) In accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 194/2005, dalla Direttiva Europea di riferimento, dall’art. 17 e dal Titolo VI del presente Regolamento, il Piano d’Azione prevede un processo informativo e partecipativo della comunità cittadina interessata, con modalità previste in una apposita sezione dello Schema di Piano d’Azionee le cui risultanze devono essere incluse nella deliberazione d’approvazione dello stessosentito il parere delle comunità territorialmente o istituzionalmente interessate. Il Piano di azione deve essere oggetto del procedimento di partecipazione dei cittadini di cui alla delibera C.C. 57/2006.

7) Il Piano di Azione costituisce elemento concorrente alla redazione della relazione Biennale sullo stato acustico del territorio di cui all’articolo 7 del Capo I del presente Titolo.

8) Entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, gli uffici comunali competenti e la struttura comunale preposta alla Tutela Ambientale, predispongono il Piano di Azione e lo trasmettono agli organismi comunali per l’adozione dello stesso ai sensi del precedente comma 4.

Art. 16

(Descrittori acustici)

1) I descrittori acustici indicati dall’art. 5 del D.Lgs. 194/2005, in recepimento della Direttiva 2002/49/CE, per l’elaborazione della mappatura acustica, delle mappe acustiche strategiche e per la definizione dei piani di azione, sono assunti in quanto adeguati alle finalità del Decreto stesso di valutazione dell’esposizione della popolazione al rumore prodotto dalle sorgenti di cui all’art. 14, comma 1 del presente Capo III e necessari per conseguire una modalità omogenea e confrontabile di trasmissione di dati alla Commissione Europea da parte degli Stati Membri.

2) Per l’espletamento dei compiti in materia di gestione del rumore ambientale, assegnati ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale, restano di riferimento, anche per le sorgenti di cui all’art. 14, comma 1 del presente Capo III, i descrittori acustici prescritti da detta normativa.

3) I valori limite dei descrittori acustici di cui ai precedenti commi, sono definiti e determinati secondo quanto previsto all’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 194/2005:

L_den: è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato “A” determinato sull’insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;

L_day: è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato “A” definito dalla norma ISO 1996-2 1987, determinato sull’insieme dei periodi diurni di un anno solare;

L_evening: è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato “A” definito dalla norma ISO 1996-2 1987, determinato sull’insieme dei periodi notturni di un anno solare;

PERIODO GIORNO-SERA-NOTTE: dalle 06:00 alle 06:00 del giorno successivo;

PERIODO DIURNO: dalle 06:00 alle 20:00;

PERIODO SERALE: dalle 20:00 alle 22:00;

PERIODO NOTTURNO: dalle 22:00 alle 06:00.

Art. 17

(Informazione e consultazione del pubblico)

1) Il Comune ha il compito di rendere accessibile al pubblico l’informazione in merito alle mappe acustiche strategiche, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 195/2005 “Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2) L’Amministrazione Comunale elaborerà una proposta di modalità d’informazione, relativamente ai contenuti ed ai mezzi, in collaborazione con gli Uffici centrali preposti alia tutela ambientale, alla comunicazione ed alla trasparenza e con la consultazione dei Municipi.

3) II Comune ha l’obbligo, per l’elaborazione del Piano di azione di competenza, di comunicare, mediante avviso pubblico, le modalità con cui il pubblico può consultare la proposta di detto piano. Entro 45 giorni dalla predetta comunicazione, chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie scritte di cui si dovrà tenere conto nell’elaborazione di detti piani d’azione.

4) In ogni caso le modalità di consultazione del pubblico di cui al comma precedente, devono essere integrate in accordo a quanto previsto nel Titolo VI del presente Regolamento, ovvero è fatto obbligo all’amministrazione comunale per la redazione delle mappe strategiche acustiche, per il piano di risanamento acustico e per il piano d’azione, di attivare il procedimento di partecipazione di cui alla delibera 57/2006.

5) L’informazione alla comunità cittadina interessata dei contenuti delle mappe acustiche è compito dei responsabili delle sorgenti sonore cui le mappe fanno riferimento, ai sensi del D.Lgs. 194/2005. In caso di mancato adempimento vi provvede l’amministrazione comunale.

6) Le modalità di informazione devono essere comunicate alla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale almeno 120 giorni prima della loro attivazione e devono includere, quali requisiti minimi:

a) l’informazione, sul sito web del responsabile della sorgente sonora e su un quotidiano di rilevanza nazionale con cronaca locale, dell’elaborazione di tali mappe con l’indicazione di dove possano essere consultate, per almeno 30 giorni, in modalità cartacea e on line;

b) una presentazione pubblica delle mappe stesse.

TITOLO III

GESTIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Capo l

Attività di pianificazione e programmazione degli interventi urbanistica

Art. 18

(Soggetti obbligati alla valutazione previsionale dì clima/impatto acustico ambientale)

1) Con il termine “parere di clima/impatto acustico ambientale” si intende l’atto amministrativo rilasciato dalla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, nell’ambito del procedimento amministrativo volto alla pianificazione e programmazione delle tipologie di insediamento individuate dall’art. 8, commi 2 e 3 della Legge n. 447/95, che attesta la conformità di detti insediamenti ai valori acustici previsti dalla medesima Legge n. 447/95, dai relativi decreti attuativi nonché a quelli fissati dalla vigente Classificazione Acustica del territorio comunale

2) In sede di pianificazione e programmazione urbanistica, sussiste, pertanto, l’obbligo di presentare alla Struttura comunale preposta alla Tutela Ambientale, una relazione previsionale di clima acustico per le tipologie di insediamento elencate dall’art. 8, comma 3 della Legge n. 447/95, e di seguito riportate:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all’art. 8, comma 2 della Legge n. 447/95.

3) Sussiste, altresì, l’obbligo, in sede di pianificazione e programmazione urbanistica, di presentare alla citata Struttura una relazione di impatto acustico ambientale per le opere di seguito elencate, fatti salvi isuccessivi adempimenti in materia previsti dall’art. 26 del presente Regolamento:

a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientate ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 349/86;

b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti, stazioni marittime, stazioni fluviali;

c) impianti sportivi e ricreativi;

d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

e) strade come da tabella 1 e 2 del DPR 30.3.2004, n.142;

f) impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive;

g) postazione di servizi commerciali polifunzionali;

h) parcheggi indicati alla lettera g), comma 1, art. S delle NTA del vigente PRG e i parcheggi pertinenziali pubblici e/o privati che complessivamente superino la superficie lorda di 2500 mq.

4) Quanto disposto dal presente articolo si applica alla pianificazione e programmazione di aviosuperfici e campi di volo compresi nell’ambito di applicazione della Legge Regionale 10.11.1997, n. 4.

5) Sono tenuti a rispettare le prescrizioni individuate dall’Amministrazione Comunale anche gli enti gestori di trasporto pubblico e dei servizi pubblici essenziali.

Art. 19

(Rilascio di parere di clima/impatto acustico ambientale)

1) Nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la pianificazione degli interventi di cui al precedente articolo del presente Regolamento, è obbligatorio, ai fini approvativi, l’acquisizione del parere vincolante delle Strutture comunali competenti in relazione alla conformità di tali interventi alla vigente normativa in materia acustica ambientale.

2) Il parere, sulla base di documentazione di previsione di impatto acustico e/o clima acustico trasmessa dalle strutture comunali competenti per i citati procedimenti, deve essere espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ovvero tale documentazione deve essere restituita nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, per integrazioni e modifiche, qualora incompleta o difforme della vigente normativa.

Art. 20

(Monitoraggio acustico ambientale del traffico veicolare)

1) L’Amministrazione comunale, attraverso la Struttura preposta alla Tutela dell’Ambiente, definisce, con atto separato, i criteri e le modalità dellecampagne di monitoraggio acustico del traffico veicolare privato e del Trasporto Pubblico Locale (TPL) da realizzarsi mediante stazioni di misura fisse e mobili. Dette misure sono assunte in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell’Ambiente con criteri e modalità definite dal decreto ministeriale 16 marzo 1998, allegato C, punto 2.

2) L’attività di analisi e valutazione complessiva del monitoraggio dei livelli acustici prodotti dai flussi veicolari lungo la rete stradale comunale è svolta dalla Struttura comunale preposta alla Tutela dell’Ambiente, attraverso l’acquisizione periodica dei dati di rumorosità forniti dalla Struttura comunale competente per la Mobilità e i Trasporti, dai gestori delle infrastrutture e dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e dai gestori dei servizi di smaltimento rifiuti e pulizia strade, a seguito di rilevazioni effettuate secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3) I risultati conseguiti dalle attività di monitoraggio di cui ai commi precedenti formeranno elementi della Relazione biennale sullo stato acustico dell’Ambiente.

4) Le fasce di pertinenza acustica da adottare per le infrastrutture stradali e i rispettivi limiti acustici sono quelli indicati dalle Tabelle 1 e 2 allegate al D.P.R. n. 142/04; per le strade classificate E ed F i limiti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n 93 del 15.10.2009.

5) Contenimento delle emissioni da traffico veicolare:

a) il contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare viene esercitato in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000;

b) nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004;

c) gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista;

d) in caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell’opera stessa;

e) di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico;

f) per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ad opera del Corpo di Polizia Municipale.
 

Art. 21

(Monitoraggio acustico ambientale della movida)

1) Con le stesse modalità e finalità di cui all’art.20, la Struttura preposta alla Tutela dell’Ambiente, definisce, con atto separato, i criteri e le modalità delle campagne di monitoraggio acustico – da realizzarsi mediante stazioni di misura fisse e mobili nonchè rilevazioni periodiche e costanti – dei livelli di inquinamento acustico nelle aree, zone e rioni interessati dal fenomeno della movida, e del connesso rumore antropico, in particolare nel centro storico.

2) Laddove gli esiti del monitoraggio segnalino il superamento del livello di attenzione previsto dalla vigente normativa, nonché dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, e segnalino la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente, il Sindaco emette immediatamente i provvedimenti urgenti e contingibili di cui all’Art.50 comma 3 della Legge 267/2000, nonché ai sensi dell’Art.6 comma 2 del DPCM 14.11.97. Tali provvedimenti possono contenere la regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande come previsto dall’art.3 del D.L.13.08.2011 convertito in Legge n.148/2011, nonché misure di contenimento del traffico veicolare.

Capo II

Attività abilitative all’edificazione e/o al cambio di destinazione d’uso

Art. 22

(Soggetti obbligati)

1) La richiesta di rilascio del permesso di costruire deve essere corredata dalla documentazione di clima/impatto acustico ambientale che dimostri la compatibilità acustica.

2) I soggetti obbligati alla presentazione della documentazione di cui al comma precedente sono i richiedenti del permesso di costruire o coloro che accedono ad altra procedura abilitativa, per: aeroporti, aviosuperfìci, eliporti, stazioni marittime, fluviali, ecc.; strade, parcheggi, ferrovie ed altri sistemi collettivi di trasporto su rotaia; uffici; immobili destinati ad attività ricettive, produttive e commerciali polifunzionali; scuole ed asili nido; ospedali, case di cura e di riposo; parchi pubblici e nuovi insediamenti residenziali.

3) I progetti di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d’uso delle opere indicate al precedente comma devono contenere una documentazione di previsione d’impatto acustico e/o di clima acustico ambientale attestante la compatibilità acustica dell’intervento con i livelli sonori previsti dalla normativa vigente in materia, ai fini del rilascio del parere in merito da parte della Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale.

4) Sono esclusi da quanto disciplinato dai precedenti commi, coloro che accedono ad altra procedura abilitativa per la realizzazione degli interventi edilizi.
 

Art. 23

(Disciplina del procedimento)

1) La documentazione di previsione di clima/impatto acustico ambientale, attestante anche il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 5.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, deve essere presentata all’Ufficio competente al rilascio del permesso di costruire, ovvero all’espletamento di altra procedura abilitativa. Tale documentazione, ovvero il parere espresso sulla stessa dalla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientate, laddove previsto, costituisce presupposto obbligatorio e vincolante al fine del conseguimento del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo.

2) Al fine del conseguimento del certificato di agibilità dovrà essere dichiarato che l’opera è stata realizzata in conformità a quanto previsto nella relazione previsionale di clima/impatto acustico ambientate e a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5.12.1997.

3) Laddove la conclusione di procedimenti amministrativi, ai sensi della vigente normativa, sostituisca il permesso di costruire, la compatibilità acustica ambientale previsionale sarà attestata nell’ambito di detti procedimenti, con le modalità previste dal presente Regolamento.

Capo III

Attività rumorose a carattere permanente: dichiarazione di compatibilità acustica ambientale per l’autorizzazione all’esercizio

Sezione I – Disciplina generale

Art. 24

(Soggetti obbligati)

1) Sono tenuti a presentare all’Amministrazione comunale la documentazione di previsione di impatto acustico ambientale, secondo le modalità procedimentali descritte nei successivi artt. 25, 26 e 27, i soggetti pubblici e privati che intendono esercitare le seguenti attività, per le quali sia prescritto il rilascio di un titolo autorizzativo, ovvero sia prevista una procedura abilitativa o comunicazione alla A.C. medesima:

a) discoteche, sale concerti, cinema, teatro, locali di pubblico spettacolo e simili, nei quali si utilizzino impianti di diffusione sonora o strumenti musicali, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi

b) associazioni culturali, circoli privati nei quali si utilizzino impianti di diffusione sonora o strumenti musicali, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi

c) pubblici esercizi nei quali si utilizzino impianti di diffusione sonora o strumenti musicali, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi

d) attività produttive, commerciali, artigianali, quali, a titolo esemplificativo, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, nelle quali si utilizzino impianti di diffusione sonora o strumenti musicali, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi

e) attività ricreative, agroturistiche, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, nelle quali si utilizzino impianti di diffusione sonora o strumenti musicali, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi

f) impianti sportivi e ricreativi sia all’aperto che al chiuso; per le palestre, gli stabilimenti balneari, le attività sportive (escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico e i poligoni di tiro) può essere resa l’autocertificazione prevista dal DPR 227/11;

g) i soggetti richiedenti il rilascio di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive, commerciali, artigianali e di pubblici esercizi, ad eccezione delle attività a bassa rumorosità elencate nell’allegato B del DPR 227/11;

h) centri commerciali polifunzionali.

Per tutte le attività diverse da quelle elencate nel precedente comma 1) e che comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, è fatto obbligo che la domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio dell’attività debba contenere la documentazione, redatta da un tecnico competente, di impatto acustico e le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, come disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge 447/95.

Per le attività diverse da quelle indicate nel precedente comma 1 e le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, nonché per le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B del DPR 227/11, è possibile fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

2) Le Società e gli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e dei servizi pubblici essenziali, devono rispettare la normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 25

(Disciplina del procedimento)

1) Ai soggetti titolari di attività di cui all’articolo 24, fatte salve le modifiche introdotte dal DPR 227/11, è rilasciato il parere/nullaosta di impatto acustico ambientale presentando apposita domanda alla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, ovvero presso lo Sportello Unico per quelle attività per la cui autorizzazione è prevista tale procedura;

2) Il parere/nulla osta di impatto acustico ambientale, o altro adempimento in materia, costituisce elemento obbligatorio e vincolante per il rilascio del titolo autorizzativo all’esercizio delle attività.

3) Per le attività comunque autorizzate, in via generale, da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale, si deve dimostrare la compatibilità acustica ambientale previsionale in relazione all’insediamento delle stesse sul territorio, nell’ambito delle necessarie autorizzazioni ovvero comunicazioni prescritte agli Uffici competenti, con le modalità previste dal presente articolo.

 

Art. 26

(Limiti specifici per discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo)

1) I gestori delle attività dedicate a pubblico intrattenimento danzante e/o destinate allo spettacolo, compresi i circoli privati, nonché tutte le altre attività ed esercizi di somministrazioni o similari, sia commerciali che artigianali, in possesso della prescritta autorizzazione avuta prima dell’entrata in vigore della L. 447/95, sono tenuti a presentare alla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, al fine dell’ottenimento del parere/nulla-osta di impatto acustico ambientale, una istanza, corredata da una relazione tecnica di impatto acustico e redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge quadro n. 447/95, Legge Regione Lazio n. 18/01 e dalla Classificazione Acustica vigente.

2) I gestori delle attività di cui al comma precedente, sono tenuti anche al rispetto dei limiti sonori stabiliti dall’articolo 2 del D.P.C.M. n. 215/99 e ss.mm.ii., a tutela dei frequentatori, con le modalità in esso previste.

Art. 27

(Dichiarazione previsionale di compatibilità acustica ambientale dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi)

1) Le procedure specifiche di dichiarazione previsionale di compatibilità acustica ambientale di cui al presente articolo, si applicano nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi di beni e servizi, di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.i.

2) La dichiarazione previsionale di compatibilità acustica ambientale per le attività produttive autorizzate dai SUAP municipali, dallo Sportello Unico per le Attività Ricettive e dallo Sportello Carburanti, deve essere presentata secondo le modalità indicate nello specifico allegato di cui al presente regolamento.

3) Per la dichiarazione previsionale di compatibilità acustica ambientale nell’ambito di procedimenti autorizzativi e ss.mm.ii., per i quali non siano state definite procedure specifiche, dovranno essere seguite le procedure generali di cui all’art. 25 del presente Regolamento, nell’ambito delle modalità procedimentali previste da detto Decreto.

Art. 28

(Parere/nulla-osta impatto acustico ambientale: volture)

1) Nell’ambito del procedimento di volturazione del titolo abilitativo all’esercizio di una attività, dovrà essere depositata all’ufficio a ciò competente, una dichiarazione sostitutiva, attestante la non esistenza di modificazioni di modalità di esercizio e/o potenziamento degli impianti e dei macchinari utilizzati per lo svolgimento delle attività per le quali sia stato già rilasciato il parere/nulla osta di impatto acustico ambientale ovvero sia stato effettuato altro adempimento previsto in materia.

2) Nell’ambito del procedimento, l’Ufficio competente dovrà verificare l’esistenza di eventuali verbali redatti dall’autorità competente relativamente all’inquinamento acustico, nel qual caso non potrà essere concessa la voltura, ma dovrà essere rilasciato un nuovo parere/nulla-osta di impatto acustico ambientale sostitutivo di quello rilasciato, solo dopo verifica dell’avvenuta bonifica acustica a firma del tecnico competente.

3) Ove l’istanza di volturazione presenti modificazioni delle modalità d’esercizio e/o potenziamento degli impianti e dei macchinari utilizzati per lo svolgimento delle attività, deve essere richiesto nuovo parere/nulla-osta di impatto acustico ambientale sostitutivo di quello rilasciato prima della volturazione, con le procedure previste per le attività permanenti di nuova istituzione, ovvero quanto previsto dallo specifico allegato, di cui al presente regolamento.

4) Gli Uffici di cui al comma 1, dovranno comunicare con cadenza bimestrale alla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale le volturazioni autorizzate per il necessario aggiornamento dell’archivio di dati di tale Struttura.

5) Nelle more del rilascio di nuovo parere/nulla osta di impatto acustico ambientale o dell’espletamento di altro adempimento previsto in materia, le attività potranno essere esercitate inibendo le sorgenti rumorose aggiunte e/o modificate.

Sezione IIDiscipline specifiche

Art. 29

(Segnalazioni di inquinamento acustico ad istanza di parte)

1) Il procedimento di gestione delle segnalazioni di inquinamento acustico ad istanza di parte rappresenta lo strumento per la tutela dei cittadini dalle violazioni della normativa vigente in materia di inquinamento acustico ambientale, con l’esclusione del rumore proveniente dalle attività domestiche proprie o del vicinato e del rumore di esposizione dei lavoratori di cui alle norme specifiche di riferimento. E’ incluso fra il rumore oggetto del procedimento di segnalazione, controllo e sanzione, quello direttamente connesso all’esercizio di attività commerciali, nonchè dalle attività ed esercizi di somministrazione e simili (locali, pub, circoli privati, attività artigianali e di vendita di prodotti di somministrazione, ecc.), ivi compreso quello prodotto dagli avventori.

2) Il procedimento di cui al comma precedente è soggetto alla normativa di cui al Legge 241/90 e smi. La struttura comunale competente al procedimento è il Dipartimento Tutela Ambientale. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso comunicato agli interessati, e soggetto alle impugnazioni previste dalla normativa vigente, nel termine:

– di 60 giorni dal ricevimento dell’esposto, nel caso di attività permanenti;

– di 30 giorni dal ricevimento dell’esposto in caso di attività e/o manifestazioni ed eventi temporanei; in tal caso il Dipartimento di Tutela Ambientale dispone con urgenza ed immediatezza l’avvio del procedimento, onde conseguire la verifica e procedere all’emissione degli eventuali e necessari provvedimenti entro il tempo nel quale si svolge l’attività temporanea.

3) Il soggetto, persona fisica o giuridica, o rappresentante di associazione o comitato di cittadini, che si ritiene leso da livelli di clima e/o di impatto acustico superiori a quanto definito dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica comunale, presenta esposto al Dipartimento Tutela Ambientale, redatto in formascritta, contenente l’indicazione del tipo e collocazione dell’attività fonte dell’inquinamento acustico, della fonte di emissione sonora, dell’abuso lamentato, nonchè i dati completi dell’esponente (nominativo, data di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e fax, e.mali, posta elettronica certificata). L’esposto può essere presentato anche per via telematica (fax, e.mail, posta elettronica certificata) con la richiesta ed autorizzazione dell’esponente a trasmettere allo stesso i provvedimenti dell’amministrazione e l’esito del procedimento sempre per via telematica.

4) Il Dipartimento Tutela Ambientale, esamina l’esposto e dispone:

– in caso di esposto palesemente infondato, emette provvedimento di rigetto dell’istanza entro dieci giorni dal ricevimento e comunica all’esponente di non poter dare seguito al procedimento di cui al comma 1, indicandone le motivazioni;

– nel caso l’esposto sia ritenuto fondato, avvia il procedimento di cui al comma 1, ovvero il procedimento tecnico-amministrativo inerente la verifica dei livelli acustici, con le modalità definite dai successivi commi,dandone comunicazione all’esponente.

5) Il Dipartimento Tutela Ambientale, avvia l’istruttoria del procedimento con la verifica dei livelli acustici, attivando l’ARPA Lazio per l’esecuzione di verifiche strumentali sulle sorgenti sonore oggetto della verifica e sui responsabili e/o titolari delle attività responsabili delle stesse. All’esito della verifica viene redatta apposita relazione.

6) Laddove la verifica di cui al comma 5 accerti valori acustici non conformi alla normativa vigente e/o il superamento dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, il Dipartimento Tutela Ambientale, con provvedimento comunicato all’esponente ed al titolare o rappresentante legale dell’attività oggetto della verifica :

a) trasmette la relazione di verifica ed il provvedimento conseguente, al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente, affinché vengano avviati gli ulteriori procedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente di vita e di lavoro;

b) trasmette la relazione di verifica ed il provvedimento conseguente, al Municipio territorialmente competente e/o all’ufficio preposto al rilascio del titolo autorizzativo dell’attività che è stata sottoposta alla verifica dei livelli acustici;

c) l’irrogazione delle sanzioni come previste dalla normativa vigente e specificate nel successivo Titolo VII;

d) nel caso di superamento dei limiti assoluti di immissione e di emissione e/o dei limiti di attenzione, nonché di quelli differenziali fissati dalla vigente normativa, oltre all’irrogazione di sanzione pecuniaria e dei provvedimenti come previsti dal successivo Titolo VII e dal seguente comma n.7, prescrive al titolare dell’attività riscontrata disturbante, l’effettuazione di un piano di risanamento acustico e con l’indicazione del termine nel quale provvedere all’esecuzione del piano suddetto, non superiore a 90 giorni; in caso di mancata ottemperanza ilDipartimento Tutela Ambientale applica le ulteriori sanzioni previste dal seguente Titolo VII del presente regolamento, fra i quali la chiusura d’autorità fino all’esecuzione della bonifica. Qualora le sorgenti risultanti disturbanti ricadano fra quelle disciplinate da normativa acustica specifica, i criteri di intervento di bonifica acustica devono essere in accordo con quanto previsto da specifiche normative e regolamenti; in tale caso la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale provvede a darne comunicazione, oltre che ai soggetti di cui al comma precedente, anche ai settori dell’Amministrazione competente in materia;

e) trasmette alla Procura della Repubblica competente la relazione ed i provvedimenti conseguenti quale notizia di reato ex art.li 650 e 659 C.P.

7) Laddove la verifica dei livelli acustici accerti il superamento dei valori limite di emissione, di immissione e/o di attenzione tali da determinare pericolo per la salute pubblica, ovvero tale superamento sia reiterato nel tempo, in applicazione di quanto disposto all’art. 9 della Legge 447/95 il Dipartimento di Tutela Ambientale richiede al Sindaco l’emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti fra i quali la chiusura dell’attività fino all’esecuzione della bonifica o la riduzione degli orari di apertura come specificato nel successivo Titolo VII. Il Dipartimento di Tutela Ambientale, trasmette alla Procura della Repubblica competente la richiesta di emissione di provvedimento urgente e contingente e lo stessa ordinanza, quale notizia di reato ex art.li 650 e 659 C.P.

Art. 30

(Rilascio del parere/nulla-osta di impatto acustico ambientale per le attività a carattere ciclico o stagionale)

1) Sono definite attività cicliche o stagionali tutte le attività a carattere temporaneo che si ripetono ciclicamente, svolte in strutture e/o esercizi aventi titolo abilitativo all’esercizio non legato alla temporaneità di dette attività.

2) Per il conseguimento del parere/nulla-osta di impatto acustico ambientale, le attività cicliche e stagionali sono assimilate alle attività a carattere permanente, così come previsto dal punto 1.2.8 delle NTA della Classificazione Acustica del territorio comunale

3) Le attività cicliche e stagionali rimangono escluse dalle deroghe ai limiti acustici di legge e sono soggette ai limiti di emissione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

 

Art. 31

(Attività temporanee)

Ai fini del presente regolamento si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili e che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. In esse rientrano, tra l’altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all’aperto, cinema all’aperto, piano bar all’aperto. Sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l’anno, fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui al successivo art. 36.

Qualora tali attività temporanee possano superare i limiti stabiliti, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga.

Art. 32

(Eventi a carattere temporaneo)

1) Sono regolamentati nel presente articolo gli eventi culturali, ludici, sportivi, artistici e similari a carattere temporaneo, ovvero mobile, promossi o gestiti a cura dell’amministrazione comunale, di enti pubblici o privati, di soggetti privati o di associazioni.

2) La programmazione degli eventi di cui al presente articolo dovranno tenere conto, in particolare, dei seguenti vincoli:

a) Recettori sensibili. La presenza di recettori sensibili (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido nel solo periodo di attività didattica) nell’area di influenza acustica di un determinato evento, comporta il divieto dell’evento stesso,(*) intendendo per influenza acustica la modificazione previsionale dei livelli del clima acustico esistente, attribuibile alle sorgenti sonore degli eventi e al relativo incremento dell’indotto, nell’area, di veicoli e persone. Tale modificazione previsionale non può prescindere dal rispetto dei valori limite di emissione.

b) Scansione temporale degli eventi programmati. Gli eventi programmati in un medesimo sito dovranno succedersi con intervalli temporali non inferiori alla durata della precedente manifestazionee non potranno avere durate diverse tra loro. In ogni caso nel corso dell’anno la duratacomplessiva degli eventi non potrà superare i gg. 15.

c) Contemporaneità degli eventi in una medesima porzione di territorio ricadente nell’area di influenza acustica degli eventi considerati. É consentita la contemporaneità degli eventi solo quando i singoli eventi rispettino i valori limite di emissione misurati o calcolati al perimetro dell’area interessata a tutte le sorgenti e a condizione che la contemporaneità degli eventi rispetti i valori limite di immissione.

* cfr. Manifestazioni sul Tevereed ospedale FBF

3) Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendano effettuare un’attività a carattere temporaneo di cui al precedente comma 1, sono soggetti all’ottenimento del titolo autorizzativo, come disposto nel successivo art. 33.

4) Le sotto indicate attività temporanee sono esonerate dagli obblighi di cui al precedente comma, ad esclusione della eventuale istanza di deroga, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, della Legge Regione Lazio n. 18/01:

a) feste religiose patronali;

b) feste laiche di rilevante interesse per la Città;

c) comizi elettorali

5) L’individuazione delle specifiche tipologie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4, sarà determinata con uno specifico atto deliberativo della Giunta Comunale.

6) Sono altresì esonerate le attività connesse alle manifestazioni, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 4, a condizione che dette attività non si protraggano per più di tre giorni e che terminino entro le ore 22,00. Eventuali spettacoli pirotecnici connessi a dette manifestazioni possono essere eseguiti entro le ore 24.00 e con durata non superiore a trenta minuti.

Art. 33

(Disciplina del procedimento di autorizzazione)

1) Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendano effettuare un’attività a carattere temporaneo di cui ai precedenti articolo 31 e articolo 32, sono soggetti all’ottenimento del titolo autorizzativo, fermo restando quanto disposto dal comma 6 dell’art. 36 del presente Regolamento (interventi manutentivi edilizi).

2) Fermo restando quanto disposto dal DPR 227/11, i titolari delle attività individuate dai precedenti articoli 31 (Attività temporanee)e 32 (Eventi a carattere temporaneo), le quali previsionalmente rispettino i limiti acustici in ambiente esterno ed abitativo previsti dalla normativa vigente, devono depositare presso gli Uffici preposti al rilascio del titolo autorizzativo all’effettuazione dell’attività temporanea, relazione tecnica di impatto acustico ambientale, redatta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ivi compresi i valori limite di emissione, quale allegato obbligatorio all’istanza di rilascio di tale titolo autorizzando, o alle procedure abilitative ove previste, fermo restando quanto disposto dal comma 6 dell’art. 36 del presente Regolamento.

3) La pianificazione e la programmazione delle suddette attività, con indicazione dei giorni, degli orari, dei siti e della tipologia di ogni eventuale evento inserito nel programma, dovranno essere definiti, da parte della soggetti organizzatori, almeno centoventi giorni prima della data di inizio degli stessi. Alla fase istruttoria dell’attività di pianificazione e programmazione di detti eventi, parteciperanno con l’espressione di parere obbligatorio nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, le Strutture comunali rispettivamente competenti per la Tutela Ambientale, per la Mobilità dei Trasporti, per la Sicurezza nonché per il Comando della Polizia Municipale, nonché le Associazioni dei cittadini territorialmente o istituzionalmente interessate, ovvero i loro rappresentanti.

4) Il programma di attuazione di cui al precedente comma 3, e le eventuali modalità di individuazione dei soggetti gestori delle attività, deve contenere specifiche prescrizioni, concertate con le Strutture comunali competenti per la Tutela Ambientale, per la Mobilità e Trasporti, per la Sicurezza nonché il Comando della Polizia municipale e le associazioni dei cittadini territorialmente o istituzionalmente interessate, ovvero i loro rappresentanti, volte alla prevenzione delle possibili cause di disturbo da rumore connesse alle attività medesime.

5) Il Dirigente della Struttura comunale competente al rilascio del titolo autorizzativo all’effettuazione delle attività, trasmetterà alla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, la documentazione di cui al precedente comma 3.

6) Tra i soggetti individuati dai precedenti articolo 31 e articolo 32 i titolari di attività che previsionalmente superino i limiti acustici previsti dalla normativa vigente in ambiente esterno ed abitativo, devono presentare istanza di rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, nelle modalità previste ai successivi artt. 34, 35 e 36 del presente Regolamento.

7) Ai fini del rispetto dei termini temporali di specie,indicati dall’articolo 17, comma 6 della Legge Regione Lazio n. 18/01, le istanze di cui ai precedenti commi 2 e 6 dovranno essere presentate rispettivamente almeno 30 giorni e almeno 45 giorni prima dell’inizio previsto della attività.

8) Laddove sia previsto il deposito della documentazione tecnica senza espressione di parere da parte della Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, sarà la Struttura stessa, ai sensi del D.P.R. 445/00, ad effettuare il controllo a campione: tale controllo sarà effettuato prioritariamente sulle attività potenzialmente più impattanti.

Art. 34

(Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici)

1) La Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale ha il compito di valutare le istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività a carattere temporaneo (di cui ai precedenti articolo 31 e articolo 32) prevista dall’articolo 6 della Legge n. 447/95 e dall’articolo 17 della Legge Regione Lazio n. 18/01. Le istanze di deroga devono essere presentate almeno 45 gg prima dell’inizio dell’attività, come indicato nel comma 7 del precedente art. 33. L’istanza di deroga va presentata all’ufficio competente al rilascio del titolo autorizzativo, che poi la trasmette alla Tutela Ambientale. La deroga, comunque, autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime dal possesso delle altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività.

2) La Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale valuta dette istanze in base ai seguenti criteri generali:

a) tipologia dell’attività;

b) classe acustica attribuita all’area in cui si colloca l’attività temporanea;

c) caratteristiche quali-quantitative dei recettori e classe acustica d’appartenenza;

d) periodo dell’anno e ampiezza della fascia oraria giornaliera interessata in relazione ai periodi acustici di riferimento diurno/notturno;

e) giorni della settimana interessati;

f) durata complessiva dell’evento in deroga o degli eventi in deroga qualora inseriti in una manifestazione di più ampia durata;

g) eventuali altre deroghe concesse, nel corso dell’anno civile, sullo stesso sito.

3) La durata complessiva della deroga non può in ogni caso superare il termine di giorni tre e per i cantieri essa può essere solo diurna

4) Al fine di poter procedere alla valutazione della concessione della deroga ai limiti acustici, la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, deve acquisire:

a) il parere obbligatorio dell’ARPA Lazio, reso ai sensi dell’art. 17 comma 5 della Legge Regione Lazio 18/2001;

b) il parere dell’Ufficio titolare del rilascio del titolo autorizzativo all’esercizio o all’accoglimento di altra procedura abilitativa laddove prevista, in relazione all’eventuale concessione di detta deroga; la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale deve inoltre acquisire il parere di eventuali altri Uffici comunali o Enti esterni competenti per l’area interessata.

5) Per le istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività di cantiere, il titolo autorizzativo alla realizzazione dell’opera o l’espletamento di altra procedura abilitativa, ove prevista, si applica quanto previsto dal comma 2 dell’art. 36.

6) L’atto di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanea, rilasciato dalla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, deve contenere prescrizioni volte a minimizzare il possibile disturbo alla popolazione esposta.

Art. 35

(Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee non di cantiere)

1) Le autorizzazioni in deroga ai valori limite acustici, limitatamente alle attività non di cantiere, vanno redatte secondo la modulistica indicata nell’allegato di cui al presente regolamento.

2) Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici non possono essere concesse a distanze inferiori a m. 200 da ospedali, case di cura o simili.

3) Relativamente all’orario tra le ore 10:00 e le 22:00 e per una durata non superiore a giorni 3, possono essere concesse deroghe al valore limite di emissione entro il livello di 65 dB(A), misurato o calcolato al perimetro dell’attività. Eventuali deroghe cumulative per più attività nell’area interessata dovranno rispettare il suddetto valore limite di emissione, al perimetro dell’area di attività cumulativa, misurato o calcolato sul lato maggiormente interessato dalla presenza di civili abitazioni.

4) Relativamente al tempo di riferimento notturno dopo le ore 24:00, in ottemperanza e a quanto previsto dall’art. 17 comma 5 della L. R. 18 del 2001, non sono ammesse deroghe ai valori limite di emissione, di immissione e di attenzione.

5) Analogamente in tale periodo di riferimento non possono essere concesse deroghe al limite differenziale, al fine di poter consentire i relativi controlli strumentali dall’ARPA.

6) Nel caso di inottemperanza alle misure e disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione in deroga di superamento dei limiti di emissione disposti negli orari previsti, o di ogni altro inadempimento alla normativa vigente, accertati anche in esito al procedimento di cui all’art.29, il Dipartimento Tutela Ambientale dispone la revoca dell’autorizzazione in deroga e la sospensione dell’attività, richiedendo altresì al Sindaco l’emissione di provvedimenti urgenti e contingibili di cui all’Art.9 Legge 447/95.

Art. 36

(Autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali per le attività temporanee di cantiere)

1) In attesa di specifiche determinazioni sulla definizione di “cantiere” operate dalla normativa nazionale o regionale in materia di gestione del rumore ambientale, ai fini del presente Regolamento, si intende con il termine “cantiere” qualsiasi attività temporanea finalizzata alla realizzazione di lavori di costruzione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, nonché la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, incluse le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterra, fermo restando quanto disposto al comma 6 del presente articolo. Rientrano nella dicitura “lavori di costruzione edile o di ingegneria civile” gli scavi ed il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili edi ingegneria civile, in armonia con quanto definito dal D. Lgs. n. 81/2008.

2) I soggetti titolari di attività temporanee di cantiere, di cui al precedente comma, possono presentane istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali solo se già in possesso del titolo autorizzativo alla realizzazione dell’opera o se abbiano espletato la procedura abilitativa, ove prevista, di cui al comma 6 dell’art. 34del presente Regolamento; per i cantieri per la realizzazione di opere pubbliche di durata pari o superiore ad un anno, sarà acquisito anche il parere della stazione appaltante.

3) Le istanze di cui al precedente comma devono essere corredate dalla relazione tecnica redatta con le modalità indicate dallo specifico allegato di cui al presente regolamento.

4) Le attività di cantiere rese necessarie da circostanze di somma urgenza determinate da motivi di igiene, sanità e sicurezza, sono esonerate dal rispetto della procedura di cui al precedente comma ai sensi dell’articolo 17 comma 2 della Legge Regione Lazio n. 18/01. Ove si verifichino tali circostanze il Responsabile dei lavori deve darne tempestiva comunicazione mediante una relazione tecnica contenente la dettagliata descrizione delle attività previste, l’indicazione dei termini di inizio lavori e la loro tempistica, che dovrà essere coerente con la somma urgenza dichiarata.

5) Le comunicazioni e la documentazione tecnica allegata di cui al comma precedente devono essere inviate al Municipio e al Gruppo di Polizia Municipale territorialmente competente oltre che alla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, la quale, sulla base dell’esame della relazione tecnica ricevuta, può dare prescrizioni specifiche ai fini della massima tutela dei cittadini residenti, compatibilmente con le esigenze legate alla situazione di urgenza.

6) I soggetti che intendano svolgere interventi manutentivi nelle proprie abitazioni o in altri ambienti ricadenti nella propria disponibilità di utilizzo non sono tenuti a procedere in conformità a quanto indicato all’art. 32 comma 1, in quanto tali attività non rientrano nel campo di applicazione della Legge Regionale 18/01, ma devono essere disciplinate dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento di Igiene e Sanità o da appositi provvedimenti Sindacali.

7) Per attività temporanee di cantiere la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale può concedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici nell’ambito dei seguenti limiti:

a) per istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici inerenti opere non pubbliche fino ad un valore limite di immissione di 75 dB(A) ai recettori abitativi esposti dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:30 non consecutive (con periodo di intervallo tra le ore 13:00 e le ore 15:00); fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) ai recettori abitativi esposti il sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30.

b) per istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici inerenti opere pubbliche, qualora lo richiedano specifiche esigenze tecniche e/o di capitolato d’appalto, attestate dalla struttura pubblica/stazione appaltante responsabile della realizzazione dell’opera, i limiti di cui al punto a) sono estesi come segue: fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) ai recettori abitativi esposti dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 22:00, il sabato dalle ore 07:30 alle ore 13:30.

8) Quando non altrimenti specificato, è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

9) Non possono essere concesse deroghe ai limiti acustici ad attività di qualsiasi tipologie che si svolgono all’interno, in prossimità o contiguità con le strtutture sanitarie con degenza e con le scuole in orario di attività didattica.

10) Nei casi di istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici diverse dalle possibilità già previste dal presente Regolamento saranno gli organi dell’AC e gli uffici tecnici competenti, ad esprimere, con opportuno provvedimento adegutamante, correttamente e specificatamente motivato, l’apprezzamento del pubblico interesse, sempre in considerazione dei prevalenti interessi di tutela della salute e di salvaguardia dei beni culturali.

11) In ogni caso le istanze di deroga per le attività di cantiere possono essere presentate solo relativamente al tempo di riferimento diurno.

TITOLO V

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 37

(Compiti degli uffici, centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo)

1) Spetta agli uffici centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo del rilascio del corrispondente titolo autorizzativo, o preposti all’espletamento di procedura abilitativa, esercitare la dovuta attività dì vigilanza e controllo sulla conformità e veridicità della documentazione prodotta, nonché sulla correttezza delle modalità di esercizio dell’attività autorizzata.

2) L’attività di vigilanza e controllo di cui al precedente comma viene esercitata:

a) d’ufficio;

b) su segnalazione di altro soggetto pubblico competente per materia,

c) su istanza di parte, secondo il procedimento di cui all’art.29.

3) La Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale definisce con proprio atto, limitatamente alla materia acustica ambientale, una procedura per l’esercizio dell’attività di controllo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, attività che dovrà essere svolta con le modalità definite dal D.P.R. n. 445/00, per quanto attiene il controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti il rispetto della normativa acustica ambientale.

4) La Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, nelle aree interessate dalla cosiddetta “movida”, e dal connesso rumore antropico, provvede a far eseguire il monitoraggio dei livelli di inquinamento per verificare il rispetto dei livelli previsti dalla zonizzazione acustica e dalle norme vigenti; laddove gli esiti dl monitoraggio segnalino il superamento del livello dei valori di attenzione – così come definiti dall’art. 2, comma 2, lettera K del presente regolamento e dall’art. 6 lettera a del DPCM 14.11.97 – che segnala la presenza di un grave potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente, gli organi preposti emettono immediatamente i provvedimenti urgenti e contingibili. Tali provvedimenti possono contenere la regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto dall’art. 3 del D.L. 13.08.2011 convertito in Legge n. 148/2011.

5) Nella fattispecie individuata dalla lettera c) del comma 2, l’istanza deve essere trasmessa al Municipio territorialmente competente che, effettuate le verifiche ai sensi dell’art. 29del presente regolamento, la invierà alla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, per l’avvio dello specifico procedimento amministrativo di competenza. In ogni caso, il procedimento tecnico amministrativo di verifica deve essere completato con urgenza ed indifferibilità, nel termine di svolgimento della manifestazione temporanea, onde prevenire danni alla salute dei cittadini, all’ambiente ed ai beni culturali, nonchè emettere i necessari provvedimenti ed ordinanze.

6) Nella fattispecie individuata dalla lettera c) del comma 2, l’istanza deve essere trasmessa al Municipio territorialmente competente che provvede a verificare entro 3 giorni la documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni relative allo svolgimento dell’evento. Inoltre, effettuate le verifiche ai sensi dell’art. 29 del presente regolamento, la invierà alle Struttura comunale competente per la tutela ambientale per l’avvio dello specifico procedimento amministrativo di competenza. In ogni caso il procedimento tecnico amministrativo di verifica deve essere completato con urgenza ed indifferibilità nel termine di svolgimento della manifestazione temporanea, nel qual caso essa abbia una durata superiore a 15 giorni, al fine di prevenire danni alla salute dei cittadini, all’ambiente ed ai beni culturali, nonché emettere i necessari provvedimenti ed ordinanza. Per eventi che abbiano durata limitata e comunque inferiore ai 15 giorni, è obbligatorio che la verifica dei valori di emissione da parte dell’ARPA Lazio sia espletata entro il loro termine
 

Art. 38

(Compiti dei Gruppi di Polizia Municipale)

1) I Gruppi di Polizia Municipale assicurano la vigilanza sulle attività rumorose autorizzate affinché le stesse vengano svolte nei termini previsti dal titolo autorizzativo, a tutela preventiva dell’inquinamento acustico.

2) Dei risultati delle attività di cui al precedente comma, i Gruppi di Polizia Municipale sono tenuti a dare attività di referto agli uffici amministrativi competenti, compresa la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale. Gli uffici della Polizia Municipale sono obbligati a trasmettere le segnalazioni, i rapporti ed i referti agli uffici comunali competenti ed in particolare al Dipartimento Tutela Ambientale, entro tre giorni dal ricevimento o redazione degli stessi.

3) Le modalità informative dovranno essere predisposte d’intesa con la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale in modo da assicurare la completezza dei contenuti in materia di gestione del rumore ambientale, a garanzia della predisposizione per la comunità cittadina di una informazione tempestiva (anche con procedure on line), completa ed esaustiva.

 

TITOLO VI

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA’ CITTADINA

L’informazione

Art. 39

(Il diritto all’informazione)

1) Gli appartenenti alla comunità cittadina hanno il diritto di essere informati, tempestivamente e con modalità adeguate (giornali, TV, radio, tecnologie informatiche e telematiche), su fatti ed eventi di rilevante importanza in materia di gestione del rumore ambientale. I tempi entro i quali la comunità cittadina è informata devono essere tali da consentire di formulare eventuali osservazioni e/o ricorsi.

2) Ogni decisione dell’Amministrazione comunale avente rilevanza, diretta o indiretta, permanente o temporanea, sul clima acustico del territorio comunale, deve essere accompagnata da una attività informativa destinata all’intera comunità cittadina, da compiersi a cura degli uffici incaricati della gestione dei rapporti con i cittadini anche mediante tecnologie informatiche e telematiche, secondo i principi di trasparenza, adeguatezza e speditezza del procedimento di informazione.

3) Le modalità informative dovranno essere predisposte d’intesa con la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale in modo da assicurare la completezza dei contenuti in materia di gestione del rumore ambientale, a garanzia della predisposizione per la comunità cittadina di una informazione completa ed esaustiva.

 

4) Sul sito web dell’amministrazione comunale debbono essere pubblicati tutti gli atti, piani, provvedimenti, iniziative ed azioni dell’amministrazione, nonché gli esiti e gli atti relativi ai procedimenti di partecipazioni svolti per le Mappe Acustiche, il piano di risanamento acustico ed il piano di azione.

 La partecipazione

Art. 40

(Il diritto alla partecipazione)

1) I cittadini hanno il diritto di partecipare alle attività poste in essere dalla Amministrazione comunale per la Tutela della comunità cittadina dall’inquinamento acustico ambientale e per la promozione della qualità dell’ambiente.

2) L’Amministrazione comunale, sia a livello centrale che municipale, promuove il diritto alla partecipazione attraverso la massima diffusione delle comunicazioni inerenti gli ambiti e le forme di partecipazione, veicolando le corrispondenti informazioni in modo da tener conto della composizione multiculturale della comunità cittadina, nonché mediante specifiche attività di supporto rivolte alle persone in situazioni di vulnerabilità o disagio sociale, garantendo loro la possibilità di un effettivo esercizio del diritto di partecipazione.

3) Nel caso della consultazione della comunità cittadina o locale in merito alla predisposizione e al riesame del Piano di Azione di gestione del rumore ambientale, di cui all’art. 15 del presente Regolamento, le modalità di partecipazione, i risultati e le decisioni adottate in relazione ai contributi partecipativi dovranno essere contenuti negli atti di approvazione dei Piani medesimi per i quali si dovrà prevedere una rappresentanza qualificata degli organismi territorialmente e/o istituzionalmente interessati.

4) In presenza di piani di azione che interessino porzioni di territorio comunale confinanti con il territorio di uno o più comuni limitrofi, l’Amministrazione comunale e/o municipale, di concerto con le Amministrazioni dei comuni limitrofi coinvolti, estenderà la partecipazione alle comunità confinanti potenzialmente interessate dagli effetti di detti piani.

5) Le mappe acustiche, il piano di risanamento acustico, il piano di azione come previsti dalla normativa vigente, debbono essere, obbligatoriamente, oggetto di procedimento di partecipazione dei cittadini con le modalità e forme previste dal regolamento di cui alla delibera n.57/2006, sotto pena di nullità degli atti e provvedimenti dell’amministrazione comunale.

TITOLO VII

SANZIONI

Art. 41

(Tipologia delle sanzioni)

1) Il sistema sanzionatorio è attivato in conseguenza di iniziative poste in essere direttamente dai soggetti pubblici preposti alla tutela dell’inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo di cui al DPCM 14.11.1997, ovvero in conseguenza di esposti presentati da appartenenti alla comunità cittadina, in forma singola o associata, in entrambi icasi, la sanzione è irrogata sulla base di una verifica tecnica effettuala dall’ARPA Lazio tesa ad accertare l’effettiva esistenza dell’infrazione da sanzionare.

2) Le sanzioni amministrative conseguono:

a) al superamento dei valori limite di emissione e di immissione assoluti e differenziali, nonché al superamento del limite di attenzione che segnala l’emergere di grave rischio di danno alla salute dei cittadini;

b) alla violazione dei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 10, comma 3, ed articolo 11, comma 1 della Legge n. 447/95 e della Legge Regione Lazio n. 18/01;

c) ad inottemperanza, anche parziale, da parte del titolare della attività o del rappresentante legale, del contenuto dei provvedimenti emessi dal Dipartimento di Tutela Ambientale di cui all’art.29, dei provvedimenti contingibili e/o urgenti di cui è destinatario e di ogni altro provvedimento reso nei suoi confronti dall’amministrazione comunale in materia di contenimento dell’inquinamento acustico e di bonifica ambientale.

3) Le sanzioni irrogate sono di natura amministrativa pecuniaria previste dalla Legge n. 447/95 e dalla Legge Regione Lazio n. 18/01 specificatamente riferite alla materia acustica ambientale, fatta salva la fattispecie penale di cui all’art. 659 del C.P. in caso di interessamento di una “pluralità di persone”.

4) Ove l’irregolarità accertata riguardi superamenti dei valori limite di emissione, di immissione, dei livelli di attenzione o differenziali l’Amministrazione può irrogare, contestualmente alla sanzione pecuniaria, sanzioni amministrative accessorie, che consistono nell’obbligo di ripristino dei requisiti acustici di compatibilità ambientale, con le modalità di specie previste nel presente Regolamento, ivi compresa l’inibizione parziale o totale della sorgente disturbante, nei casi previsti dall’art. 9 della L. 447/95 (ordinanze contingibili ed urgenti).
 

Art. 42

(Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria: importo della sanzione e disciplina della riscossione)

1) Gli importi previsti per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 10 Leggen.447/95 e all’art. 22 della Legge R.L. n. 18/01 sono quantificati come di seguito rappresentato:

a) per la inottemperanza, anche parziale, ad un provvedimento contingibile ed urgente, € 10.329,05 (euro diecimilatrecentoventinove/05);

b) per il superamento di non oltre 5 decibel nella fascia oraria 06:00 – 22:00 e di non oltre 3 decibel nella fascia oraria 22:00 – 06:00, dei valori limite di emissione e di immissione nell’ambiente circostante, € 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

c) per il superamento di oltre 5 decibel nella fascia oraria 06:00 – 22:00 e di oltre 3 decibel nella fascia oraria 22:00 – 06:00, dei valori limite di emissione e di immissione nell’ambiente circostante, € 2.000,00 (euro duemila/00);

d) per il superamento di non oltre 5 decibel nella fascia oraria 06:00 – 22:00 e di non oltre 3 decibel nella fascia oraria 22:00 – 06:00, dei valori consentiti per il criterio differenziale in ambiente abitativo, € 1.132,00 (euro millecentotrentadue/00);

e) per il superamento di oltre 5 decibel nella fascia oraria 06:00 – 22:00 e di oltre 3 decibel nella fascia oraria 22:00 – 06:00, dei valori consentiti per il criterio differenziale in ambiente abitativo, € 5.160,00 (euro cinquemilacentosessanta/00);

f) per le violazioni dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 10, comma 3, ed all’articolo 11, comma 1, della Legge n.447/95, da € 258,23 (euro duecentocinquantotto/23) a € 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00), a seconda della tipologia e della gravitàdella violazione;

g) per le attività autorizzate in deroga ai limiti acustici, la sanzione, in caso di inosservanza a quanto prescritto nel provvedimento di deroga, è stabilita nella misura di € 5.160.00 (euro cinquemilacentosessanta/00);

h) in caso di superamento dei limiti acustici, nel periodo diurno e notturno, nelle aree territoriali in cui esistono ospedali o strutture sanitarie con degenza e, limitatamente, all’orario di attività, nelle aree territoriali in cui esistono strutture scolastiche, la sanzione è stabilita tra un minimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) ed un massimo € 5.160.00 (euro cinquemilacentosessanta/00) a seconda dell’entità del superamento.

2) Le sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente saranno irrogate secondo le disposizioni contenute nella Legge 689/81 e ss.mm.ii

Art.43

(Sanzioni accessorie)

Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all’art.42, ed unitamente a queste, l’amministrazione comunale ed in particolare il Dipartimento Tutela Ambientale, può disporre l’irrogazione di ulteriori sanzioni e prescrizioni.

1) In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto nell’art. 29, comma 6 lettera d), viene disposta la sospensione dell’attività fino all’accertamento dell’avvenuta esecuzione del piano di risanamento e/o bonifica, verificato dal Dipartimento di Tutela Ambientale; in caso di ulteriore inottemperanza viene disposta l’emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell’attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa da parte del Municipio o dell’ufficio comunale competente, su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.

2) In caso di reiterazioni di abusi da parte delle stessa attività, unitamente all’irrogazione della terza sanzione pecuniaria o accessoria, viene disposta la sospensione dell’attività per 30 giorni; in caso di ulteriore sanzione, viene disposta l’emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell’attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa, da parte del Municipio o dell’ufficio comunale competente su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.

3) In caso di accertata inottemperanza ai provvedimenti urgenti e contingibili disposti ex art.9 Legge 447/95, il Dipartimento Tutela Ambientale, dispone la sospensione dell’attività per 30 giorni e trasmette il provvedimento alla Procura della Repubblica quale notizia di reato ex art.650 C.P.; in caso di ulteriore inottemperanza, viene disposta l’emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell’attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa, da parte del Municipio o dell’ufficio comunale competente su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.

4) In relazione alle attività temporanee, svolte anche con autorizzazione in deroga di cui agli artt.34, 35 e 36, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell’autorizzazione in deroga, dei limiti ed orari consentiti, o di ogni altra violazione della normativa vigente, il Dipartimento Tutela Ambientale può disporre la revoca dell’autorizzazione e l’immediata sospensione dell’attività.

5) Il Dipartimento Tutela Ambientale, può inoltre disporre a carico delle attività sottoposte a sanzioni l’emissione di provvedimenti limitativi dell’orario di apertura delle attività commerciali, in particolare di quelle di somministrazione o simili, in ottemperanza a quanto disposto dall’Art.3 comma 1 del D.L.13.08.2011 convertito in Legge n.148/2011.

6 ) L’amministrazione comunale può disporre l’avvio di azione di risarcimento per i danni all’ambiente, ai beni culturali ed alla salute dei cittadini, derivati dalla mancata ottemperanza al presente regolamento o alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, nonché costituirsi parte civile nei procedimenti penali conseguenti

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITOR

Art. 44

(Disciplina finale)

Per quanto esplicitamente non previsto dal presente Regolamento, valgono le modalità definite dalla normativa statale e regionale.

 

 

Art. 45

(Disciplina transitoria)

1) Quanto disposto dal presente Regolamento trova applicazione nei confronti dei procedimenti attivati a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso; per i procedimenti attivati in data antecedente all’entrata in vigore del presente Regolamento e a tale data non ancora conclusi, si applicano le disposizioni comunali in materia di acustica ambientale, vigenti alla data della loro attivazione.

2) Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli Uffici dell’Amministrazione Comunale devono adeguare le procedure di quanto disciplinato nel medesimo Regolamento.

3) Ai sensi del comma 2, art. 6 della Legge 44795 e del comma 1, lettera “d” dell’art. 5 della Legge R.L. 18/01, i regolamenti comunali già vigenti alla data dell’entrata in vigore del presente Regolamento, che contengano disposizioni specifiche sul contenimento del rumore in relazione ad attività rumorose o che, più in generale, disciplinino tali attività, con particolare riferimento ai Regolamenti di Igiene, di Polizia Urbana e di Gestione dei rifiuti, dovranno essere modificati ed integrati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale ed in linea con i principi contenuti nel presente Regolamento, di concerto con la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale, entro 360 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.