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Nuovo Statuto di Roma Capitale e percentuali di genere, il vero e il falso

campidoglio expo (foto ambm)

AGGIORNAMENTI: il nuovo Statuto di Roma Capitale è stato approvato il 30 gennaio 2018, con 27 voti a favore, 6 contrati e nessun astenuto (su 38 presenti, quindi con 5 presenti che non hanno partecipato al voto) ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

(29 gennaio 2018) Arriva il 30 gennaio  in Aula Giulio Cesare per l’ultima definitiva votazione – e approvazione – il Nuovo Statuto di Roma Capitale voluto dalla maggioranza pentastellata, che oltre a perdere l’occasione di promuovere un nuovo Statuto partecipato dalla cittadinanza e a introdurre il pericolosissimo – per la democrazia – referendum propositivo senza quorum (e  per il  referendum abrogativo), rimette in discussione una conquista introdotta dalle precedenti modifiche nello Statuto del 2013. Operando un ritocco delle percentuali di genere nelle Giunte – da 50 e 50 dello Statuto vigente  al minimo di  40   –  che viene giustificato con  un “adeguamento”  alla legge n. 56/2014, c.d. Delrio. Questa è UNA BUGIA.  Perchè la legge Delrio prescrive, al comma  137, che  “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico“. Quindi nessun obbligo di legge comporta di abbassare una percentuale che è prescritta come minima e non  come massima.

Ma è una doppia bugia,  se si considera che anche il  vigente  Statuto prevede persino  la possibilità di derogare alle Giunte con la presenza di entrambi i sessi “di norma in pari numero“,  “motivando le scelte difformemente operate“. Evidentemente la maggioranza M5S vuole avere le mani libere senza spiegare. E questo non va bene.

Pubblichiamo il testo degli articoli del nuovo Statuto con evidenziate le modifiche che riguardano la percentuale di genere, preceduto da un approfondimento del gruppo diritti delle donne di Carteinregola (AMBM)

Il Movimento 5 stelle vuole cancellare dallo Statuto di Roma Capitale le Giunte paritarie. Un inaccettabile passo indietro per la democrazia.

a cura del gruppo Diritti delle donne di Carteinregola

La delibera con le modifiche allo Statuto di Roma Capitale volute dal M5S  in nome della partecipazione è in dirittura d’arrivo; l’Assemblea l’ha già votata due volte, serve ora solo una terza votazione a maggioranza assoluta(per la quale bastano i soli voti M5S), prevista nella prossima seduta di martedì 30 gennaio .

Le modifiche da introdurre sono state da mesi criticate sotto vari aspetti di merito. Anche dal punto di vista procedurale è stato segnalato che non risulta si sia provveduto all’obbligo previsto dall’articolo 43 dello Statuto vigente, della “pubblicazione su almeno due quotidiani e  il ricorso ad altri idonei strumenti di comunicazione(1)

E’ comunque inaccettabile e costituisce un passo indietro per la democrazia, che tra le modifiche si trovi (anche se non se ne capisce il nesso con il tema della partecipazione), l’eliminazione del criterio della composizione paritaria della Giunta di Roma Capitale e delle Giunte dei municipi.

L’affermazione del consigliere Sturni pubblicata su FACEBOOK (2) che si tratti di Fake News, e soprattutto le motivazioni addotte e il richiamo alle norme in vigore per le Giunte comunali introdotte con la legge Delrio, dimostrano che agli appartenenti al M5S sfugge il valore simbolico, e non solo, della norma introdotta nello Statuto di Roma Capitale grazie all’impegno della Commissione delle elette (anche di  questa è prevista la soppressione nel nuovo Statuto  in corso di approvazione a favore di una Commissione delle Pari Opportunità composta dalle Consigliere e dai Consiglieri dell’Assemblea Capitolina.

Secondo il consigliere pentastellato la modifica potrebbe portare a presenze femminili anche superiori al 50 per cento, ma le donne che rivendicano la parità desiderano l’equilibrio tra i sessi e non vogliono ribaltare la predominanza degli appartenenti a un sesso, finora ancora quello maschile, nonostante la nostra Costituzione, le disposizioni europee e quelle internazionali.

Preoccupa anche che nel testo, che pretenderebbe di adeguare la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge, non vi sia, nell’articolo,  alcun riferimento alla Legge a cui si ispira.  E se  nelle spiegazioni si è citata la Legge Delrio (3) che prescrive una rpapresentanza minima di genere del 40% (evidentemente per quei comuni che prevedevano percentuali inferiori, non superiori) , va notato che questa si riferisce esclusivamente alle Giunte comunali e che è tutto da verificare che tale norma possa  valere anche per la composizione delle Giunte dei quindici municipi di Roma, nelle quali finora è stata rispettata la parità di genere, grazie alle disposizioni dello Statuto.

Con una sola Delibera si riesce a non rispettare le modalità della partecipazione proprio nell’iter di approvazione di proposte presentate come finalizzate a promuovere la partecipazione,   a prevedere modalità che potrebbero presentare gli stessi aspetti critici individuati dal Garante per la Privacy nell’uso da parte della Casaleggio Associati s.r.l. per il Movimento 5S della Piattaforma Rousseau, oltre ad  apportare  modifiche allo Statuto di Roma Capitale con i soli voti del M5S.

> vedi anche In nome della partecipazione si vorrebbero eliminare dallo statuto le regole per la democrazia paritaria – 2 luglio 2017

Iniziative di revisione statutaria in corso https://www.comune.roma.it/pcr/it/statuto_roma_capitale.page

Gli articoli modificati che riguardano la partità di genere (in grassetto le nuove introduzioni e tra parentesi e in corsivo le cancellazioni): Art,.  23, 25, 27

Articolo 23. Commissione delle Pari Opportunità

  1. Al fine di promuovere e programmare le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità in favore di tutti i cittadini, è istituita la Commissione delle Pari Opportunità, composta dalle Consigliere e dai Consiglieri dell’Assemblea Capitolina e rispecchiando la proporzione dei Gruppi Capitolini.
  2. La Commissione formula all’Assemblea proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con il tema delle pari opportunità. A tal fine la Commissione, qualora se ne presenti la necessità, può avvalersi del contributo di apposite associazioni (di donne), di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperti delle condizioni di discriminazione di genere e delle forme di disparità sociale.
  3. La Giunta Capitolina consulta preventivamente la Commissione in ordine agli atti di indirizzo da proporre all’Assemblea Capitolina attinenti alle tematiche delle pari opportunità.
  4. – 5.  – 6. idem

    Articolo 25. Giunta Capitolina

    La Giunta Capitolina è composta dal Sindaco – che la presiede, ne promuove e coordina l’attività, procede alla sua convocazione fissandone l’ordine del giorno – e da un numero massimo di Assessori pari a un quarto dei Consiglieri assegnati all’Assemblea Capitolina.

    Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, scelti, anche al di fuori dei componenti dell’Assemblea Capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Capitolino, dandone comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più componenti della Giunta Capitolina, dandone motivata comunicazione all’Assemblea, nella prima seduta successiva alla revoca.

    Fra i componenti della Giunta Capitolina è garantita la presenza, (di norma in pari numero), di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge, (motivando le scelte difformemente operate) con specifico riferimento al principio di pari opportunità. In caso di assenza o temporaneo impedimento nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Sindaco può delegare allo svolgimento delle sue funzioni altro Assessore per il caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo suo e del Vice Sindaco.

    (comma 4 e seguenti idem)

    Articolo 27. Ordinamento dei Municipi

    comma 1 e seguenti idem

    comma 21. La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del Municipio – che la presiede, ne promuove e coordina l’attività, procede alla sua convocazione fissandone l’ordine del giorno – e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, pari a un quarto dei Consiglieri assegnati. Il Presidente nomina gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla elezione. Fra i componenti della Giunta del Municipio è garantita la presenza,( di norma in pari numero), di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge (motivando le scelte difformemente operate) con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

    comma 22 e seguenti idem

     

    (1) vedi il nostro post del 29 gennaio 2018, ma avevamo già segnalato questo aspetto il 15 gennaio

    statuto sturni Fb Schermata 2018-01-29 alle 19.35.05Le fake news su pari opportunità, donne e uomini in Comune e nei Municipi

    Questo post nasce dall’esigenza di dover consentire ai cittadini di poter conoscere la verità sul tema della presenza degli uomini e donne nella Giunta Capitolina e nelle Giunte Municipali; ciò a fronte della proposta di delibera di revisione dello Statuto di Roma Capitale presentata dal Movimento Cinque Stelle, in discussione in questi giorni. Per cominciare, è con il Movimento Cinque Stelle che Roma e i cittadini romani hanno avuto l’opportunità di avere un primo sindaco donna e occorre ricordare che il principio delle pari opportunità non si tutela attraverso una quota di poltrone riservate bensì mediante reali politiche di sostegno e di tutela alla famiglia.

    Entriamo nel merito: il Movimento Cinque Stelle ha presentato una modifica allo Statuto di Roma per consentire l’applicazione della cd. legge del Rio (per chiarezza legge del PD che il PD in Aula Giulio Cesare sembrerebbe non riconoscere politicamente, vista la posizione che appare essere contraria sulla nostra proposta).

    Con questa norma, nelle giunte municipali e nella giunta capitolina nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, come dovrebbe avvenire in tutti i comuni d’Italia in forza di una legge dello Stato. Questo non significa assolutamente che intendiamo ridurre la presenza delle donne nelle istituzioni. Al contrario, con la proposta del Movimento Cinque Stelle le giunte potranno essere composte anche per il 60 per cento da donne e il 40 per cento da uomini, ma anche 50 donne e 50 uomini e così via.
    Tra l’altro, se volessimo per assurdo anche metterci a fare dei calcoli matematici, la situazione rispetto alla precedente formulazione cambia veramente poco, se non con un minino di flessibilità in più nella composizione delle giunte.
    La precedente norma statutaria prevede che gli “assessori” (quindi escludendo il sindaco) delle giunte siano di norma in pari numero tra uomini e donne. La nuova formulazione, invece, prevede che “nella giunta” (quindi computando anche il sindaco) nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. La prima sindaca donna della Capitale d’Italia è del Movimento Cinque Stelle. Con la riforma statutaria Roma applica la legge che è vigente negli altri comuni. Tutto qui.

    (3) legge n. 56/2014,

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