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La Carta della Candidata e del candidato trasparente per i Municipi III e VIII – maggio 2018

copertina Carta del candidato trasparente

Le donne e gli uomini che chiedono la fiducia degli elettori per diventarne i rappresentanti nella amministrazione della città, devono garantire che svolgeranno il compito istituzionale con la massima responsabilità, nel totale rispetto della legalità e con l’esclusivo scopo di perseguire l’interesse collettivo. Per questo riteniamo indispensabile che i candidati assicurino ai cittadini, già durante la campagna elettorale, la massima trasparenza sulle proprie biografie, sugli eventuali rapporti economici con soggetti pubblici e privati e sui finanziamenti ricevuti e sulle spese sostenute per la competizione elettorale.

Carteinregola e il Laboratorio per una Politica Trasparente e democratica chiedono alle candidate e ai candidati alle elezioni dei  Municipi  III e VIII di  Roma di sottoscrivere e mettere in pratica i seguenti articoli, posti a garanzia della serietà delle intenzioni dei futuri amministratori.

I CANDIDATI PRESIDENTI  DEVONO GARANTIRE LA PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA ELETTORALE, DEI NOMINATIVI DELLE LISTE CIVICHE IN APPOGGIO CON UNA ANCHE SINTETICA BIOGRAFIA DEI CANDIDATI E DEI CONTATTI EMAIL

Scarica la a Carta della Candidata e del candidato trasparente per i Municipi III e VIII – maggio 2018

ART. 1 – Definizioni

Per “candidate” e “candidati” si intendono i candidati al ruolo di Presidente di Municipio e Consigliere municipale.

La Carta della candidata e del candidato trasparente, di seguito “Carta”, è pubblicata sul sito di Carteinregola. I candidati che la sottoscrivono si impegnano a conoscere, rispettare ed applicare tutte le disposizioni della Carta.

ART. 2 – Trasparenza sulla biografia e sulle attività dei candidati

La candidata o il candidato si impegna alla pubblicazione online (sito o blog personale*, o, dove non esistente, sito del partito di riferimento, social network, etc.), dando visibilità al relativo indirizzo web in tutti i materiali elettorali, delle seguenti informazioni:

– curriculum vitae, dove saranno riportati in dettaglio l’attività lavorativa/professionale – attuale e pregressa – svolta, con l’indicazione degli eventuali datori di lavoro (specificando, nel caso, se il datore di lavoro ha rapporti con l’amministrazione comunale)

– curriculum politico e istituzionale, con resoconto dell’eventuale attività politica svolta in precedenza, anche in partiti e movimenti diversi da quello in cui si presenta e le eventuali cariche rivestite in altri enti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito (in caso abbia ricoperto incarichi istituzionali, dovrà pubblicare la documentazione prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 (*);

– nel caso abbia ottenuto una deroga rispetto a quanto stabilito dallo statuto del suo partito (come ad esempio il limite di 2 mandati elettivi), deve pubblicare le motivazioni per cui ha chiesto la deroga e quelle per cui è stata concessa;

-cariche o le semplici partecipazioni avute o ancora esistenti in società, enti o fondazioni, anche istituzionali

– partecipazioni azionarie e incarichi in società attuali e degli ultimi tre anni, specificando se le società abbiano avuto e/o abbiano rapporti con la pubblica amministrazione.

-eventuali procedimenti giudiziari in corso o condanne subite

ART. 3 – Regole e trasparenza per la campagna elettorale

NOTA BENE: in seguito alla constatazione delle difficoltà burocratiche che  parte delle  richieste di questo articolo comportano, il Laboratorio,  nel maggio 2018,   ha deciso di renderlo facoltativo , lasciando  però obbligatoria ai fini della   sottoscrizione della Carta  la pubblicazione di un testo che illustri i criteri e le modalità della raccolta dei fondi per la campagna elettorale, con l’indicazione  se provengano   da autofinanziamento e/o dal  partito/movimento e/o da contributi liberi dei  sostenitori, specificando se  si intendano solo singoli cittadini o anche aziente e imprenditori privati. In quest’ultimo caso  è anche necessario specificare    se siano state poste   delle limitazioni (ad esempio  se  si accettano o meno contributi anche da aziende e imprenditori privati che abbiano rapporti economici con l’amministrazione pubblica, indicando  in caso affermativo i soggetti e i contributi versati). Obbligatorio anche inserire le spese man mano  sostenute (le cifra e la destinazione,  senza le fatture)

La candidata o il candidato dovrà man mano pubblicare allo stesso indirizzo web di cui all’Art. 2, con una cadenza quindicinale e un riepilogo generale a 5 giorni dal voto, le seguenti informazioni:

– tutti i contributi superiori ai 200 € per il finanziamento della propria campagna elettorale. Per i singoli cittadini – persone fisiche – nel rispetto della Legge sulla privacy, potranno essere indicate le sole iniziali, per le aziende e i soggetti titolari di attività economiche – persone giuridiche – dovrà essere indicata la denominazione sociale e il ramo di attività della ditta(**);

– le iniziative elettorali organizzate direttamente o dal proprio comitato elettorale o da terzi, con indicazione dei relativi costi documentati;

– per i materiali elettorali utilizzati dovranno essere indicati il numero di manifesti autorizzati, il costo della stampa e dell’affissione sostenuti.

La candidata o il candidato si impegna a rispettare le normative vigenti per ogni iniziativa inerente la campagna elettorale, dalla richiesta dei permessi per l’occupazione di suolo pubblico, alle affissioni negli spazi consentiti. Ogni contributo elettorale dovrà essere regolarmente registrato, anche in caso di collette.

Art. 4 – Sottoscrizione della Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la Buona Politca) (scarica 20141025_carta-di-avviso-pubblico)

La candidata o il candidato si impegna a sottoscrivere la carta di Avviso Pubblico subito dopo l’elezione o la nomina, in particolare gli articoli che riguardano: la trasparenza degli interessi finanziari (art. 5, art. 11) e del finanziamento dell’attività politica (art.12), il cumulo di mandati politici (Art. 6) le restrizioni riguardo incarichi professionali presso soggetti privati beneficiari di atti amministrativi approvati dall’amministratore (art. 9), le nomine basate esclusivamente sul merito (art.17), la piena collaborazione con l’autorità giudiziaria in caso di indagini, l’ obbligo di rinuncia alla prescrizione e alle dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravissimi reati di mafia e corruzione (art.21).

In particolare il candidato dovrà tenere presente, nell’accettare finanziamenti da privati nel corso della campagna elettorale che, secondo l’art. 12, “deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria”.

Art. 5 Sottoscrizione della Carta della candidata e del candidato e conseguenze degli inadempimenti

La candidata e il candidato che intende sottoscrivere la Carta dovrà darne comunicazione inviando via posta elettronica con l’indicazione dei propri dati e l’indirizzo del blog* (sito del partito di riferimento, social network, etc.) in cui effettuerà la pubblicazione on line. Il nome del sottoscrittore e il link saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito di Carteinregola e di tutti i siti che rilanceranno l’iniziativa.

Gli articoli della Carta sottoscritti dovranno essere pubblicati sul blog (sito del partito di riferimento, social network, etc.) del candidato fino all’appuntamento elettorale e – in caso di elezione – per tutto il mandato, con un richiamo in evidenza nella home page o comunque in uno spazio facilmente individuabile.

IN CASO DI INADEMPIENZA TOTALE O PARZIALE i promotori della Carta solleciteranno la candidata o il candidato a dare seguito agli impegni presi. In caso di permanere dell’ inadempienza, lasceranno al candidato la scelta tra:

– mantenere il nome del candidato nell’elenco dei sottoscrittori della Carta con i rilievi sull’ inadempimento degli impegni sottoscritti, a cui il candidato potrà aggiungere un proprio commento, così che gli elettori possano farsi una propria opinione sulla trasparenza delle informazioni fornite

– la cancellazione del nome del candidato dall’elenco dei sottoscrittori della carta, e dei riferimenti alla sottoscrizione della carta dal sito del candidato. Ci riserviamo il diritto di segnalare i candidati che utilizzeranno impropriamente il logo della Carta del candidato trasparente ignorando gli eventuali rilievi avanzati (resta inteso che invieremo al candidato eventuali segnalazioni che dovessero pervenirci in merito alle informazioni pubblicate, con preghiera di risposta)

LA CANDIDATA O IL CANDIDATO SI IMPEGNA A COMUNICARE a tutti i suoi collaboratori e sostenitori gli impegni sottoscritti, chiedendo loro di astenersi dal mettere in atto comportamenti quali l’affissione abusiva dei manifesti elettorali e la raccolta fondi non rendicontata. Per manifesti elettorali si intendono i cartelloni stampati che pubblicizzano il candidato o manifestazioni del candidato di portata cittadina. (Per quanto riguarda gli avvisi e le locandine che segnalano incontri e dibattiti sui territori, attaccati ai portoni o in punti nevralgici del quartiere, invitiamo sostenitori e militanti – come i comitati di quartiere – ad avere cura di staccarli dopo l’evento, per non danneggiare con il loro comportamento l’immagine del candidato che sostengono)

*Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

**la pubblicazione della rendicontazione di tutte le spese elettorali sostenute e dei finanziamenti ricevuti è obbligatoria per legge, e avviene sui siti istituzionali degli enti di elezione entro 90 giorni dalla data delle elezioni. I candidati che spendono solo denaro proprio o cmq entro il limite di 2.500 € presentano direttamente la dichiarazione al Presidente del Consiglio comunale; gli altri devono avvalersi di un mandatario elettorale, che deve utilizzare un unico conto corrente bancario e eventualmente un conto corrente postale con le indicazioni previste dalla legge. In ogni caso quindi, quanto da noi richiesto è già un obbligo del candidato, noi chiediamo solo di anticipare la pubblicazione dei resoconti già durante la campagna. (*****)

La legge prevede l’obbligo di pubblicazione:

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell’anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

(da elenco degli obblighi di pubblicazione” della delibera CiVIT n. 50/2013)