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Tutela Centro storico: il comma dell’Assessore Valeriani non cambia nulla

protocollo mibac comune 2009TUTTO RESTA ESATTAMENTE COME PRIMA
Ore 3.26 di notte, dibattito sul Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, prende la parola l’Assessore all’urbanistica Valeriani, che presenta in poche parole il maxiemendamento della Giunta, che sarà votato la  notte stessa .
Quando l’Assessore affronta il punto del Centro storico di Roma,  è subito chiaro che  non sarà  cancellato  il comma che lo esclude dalle tutele paesaggistiche previste  per i centri storici degli altri comuni del Lazio, e  che non saranno  inserite neanche   autorizzazioni paesaggistiche vincolanti(1).
Questa la nuova formulazione proposta del comma (anticipataci da alcuni consiglieri regionali*):
17. Non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma. All’interno di tale perimetro, le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi  sono esercitate  dalla Soprintendenza  per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito  dal Protocollo di intesa tra Ministero per i Beni e le attività culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009)
“Valutazioni”.
Andando  a leggere i documenti citati,  si capisce che si tratta di un  escamotage che non sposta di una virgola la situazione  che  da 12 anni lascia il Paesaggio del centro storico della Capitale  – e a maggior ragione certi tessuti della città storica – privo di qualunque  tutela obbligata.
Già nella versione della  Proposta di deliberazione 26 del 4 gennaio 2019 era previsto che “…L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità”(2):  un ulteriore rimando, dopo  12 anni dall’adozione del PTPR,  a una ulteriore e lunga procedura – elaborazione, pubblicazione, raccolta osservazioni, controdeduzioni etc – che in pratica si sarebbe tradotta in un  rinvio alle “calende greche”.
Ma con questo comma si fa ancora peggio: anzichè  inserire, come prescritto dal Codice dei Beni culturali (e auspicato nel Piano di Gestione Unesco poi approvato da Tronca), anche il Centro storico di Roma nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, restituendo  i giusti colori alla  “macchia rossa” che l’attuale  cartografia lascia all’interno delle Mura Aureliane, si è scelto di mettere  una pietra tombale sulla sua tutela paesaggistica.
Infatti la Regione, che secondo il Codice è  il soggetto preposto, insieme al Ministero dei Beni culturali, alla pianificazione del PTPR, vi rinuncia  per quanto  riguarda il centro storico di Roma, dove il PTPR poteva  introdurre le autorizzazioni vincolanti del MIBAC,  scaricando la “patata bollente” alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma (tra l’altro:  quali prescrizioni dovrebbe applicare la Soprintendenza se non sono normate da nessuna parte ?).
Lo scaricabarile  viene giustificato con  un “Protocollo di intesa tra Ministero per i Beni e le attività culturali ed il Comune di Roma”, siglato nel 2009 (3) che in realtà  ha per oggetto “La definizione delle modalità di collaborazione  relativa all’acquisizione del parere consultivo  di cui all’art. 24 comma 19 delle Norme tecniche di attuazione del Nuovo Piano Regolatore di Roma ai sensi dell’art. 24 comma 20  delle stesse NTA(4).
E a scorrere il protocollo, la parola “parere consultivoricorre continuamente  (con la sola esclusione degli immobili  vincolati) e balza agli occhi il punto c): “Progetti relativi a immobili non vincolati ai sensi del DL 42/2004 (il Codice) ricadenti nella parte di Città Storica dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità“: “i progetti relativi a tali immobili ove riguardino interventi di categoria DR [demolizione ricostruzione]; AMP [ampliamento] , NE  [Nuove edificazioni su aree libere] (5) devono essere sottoposti al parere consultivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici  e Paesaggistici del Comune di Roma“.
Quindi nel PTPR approvato non viene inserita  nessuna tutela paesaggistica per i “villini” dei tessuti dei quartieri novecenteschi, e  neanche per il centro storico dentro le Mura Aaureliane.
Potranno quindi  proliferare interventi che non saranno sottoposti a nessuna autorizzazione paesaggistica vincolante, ma solo a “pareri”.
Siamo allo stesso punto di partenza.
Con buona pace di tutte le esternazioni indignate per il Mc Donald’s alle Terme di Caracalla. Nel Lazio di Zingaretti,  aspettiamoci 10 100 1000 McDonald’s

(AMBM)
ultimo aggiornamento: 3 agosto ore 9
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
* Il testo sarà ufficiale solo dopo la pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito della Regione Lazio
NOTE

(4) dalle NTA del PRG

Collaborazione della Soprintendenza statale

19. Nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane – dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le com- petenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urba- na e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25, comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma, organo periferico del Ministero per i beni e le attività cultura- li; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso agli interventi di categoria MS e RC, nonché agli interventi da abilitare tramite DIA, ai sensi del comma 21.

20. Le disposizioni del comma 19 si applicano dall’entrata in vigore del presente PRG. Con la formalizzazione di apposita intesa tra Comune e Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio, saranno individuate le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni e definiti i criteri di valutazione di immobili e progetti, sulla base di quanto indicato nella “Guida per la qualità degli interventi”.

(5)

6. Sono interventi di Nuova costruzione (NC), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001, gli interventi di trasformazione edilizia del territorio volti alla costruzione di singoli manufatti o insiemi degli stessi, che non rientrino nelle precedenti categorie. In base alle caratteristiche dei manufatti e alle modalità di intervento, si individuano le seguenti principali categorie di intervento edilizio:

DR-Demolizione e ricostruzione di edifici non rientrante nella categoria RE3*;
AMP -Ampliamenti di edifici all’esterno della sagoma esisten- te, connessi o non a interventi di ristrutturazione edili- zia o demolizione e ricostruzione della parte preesi- stente, come stabilito nelle specifiche norme di tessuto; rientrano in tale sotto-categoria gli interventi pertinen- ziali, intesi quali interventi su spazi accessori alle unità edilizie e immobiliari, legati a queste da vincolo di per- tinenza, che eccedano il 15% del Volume costruito (Vc), ovvero che siano realizzati, con qualsiasi dimensione, nella Città storica o su immobili individuati nella Carta per la qualità di cui all’art. 16;

NE-Nuova edificazione di fabbricati su aree libere, comunque non rientrante nelle precedenti categorie.

* RE3 Demolizione e ricostruzione di un fabbricato, senza variazione di volumetria (Vc) e sagoma, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla nor- mativa antisismica, e con la possibilità di modifiche non sostanziali dell’area di sedime, come definite dalla legislazione regionale, volte ad un maggiore allinea- mento con gli edifici adiacenti o all’adeguamento a pre- scrizioni di strumenti urbanistici esecutivi.

 

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