NO. Per le alberature stradali, negli impianti pubblici l’APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell’Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l’esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un’area di terreno nudo, circostante il fusto, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate, salvo che ciò non sia tecnicamente possibile, nel qual caso si valuteranno soluzioni alternative e mirate.
L’APA (Area di Pertinenza dell’Albero) è la zona di rispetto della pianta individuata sulla base dello sviluppo dell’apparato aereo e di quello radicale, ed è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell’albero e il raggio pari al diametro del fusto (Df) in cm, misurato a 1,3 m da terra, moltiplicato per 12. Viene quindi calcolata attraverso una formula matematica.
Le superfici destinate a “terreno nudo” equivalgono alle dimensioni dell’aiuola
vedi Art. 17 – Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale
(…) comma 6 “Fermo restando quanto previsto all’art. 19 per le alberature stradali, negli impianti pubblici l’APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell’Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l’esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un’area di terreno nudo, circostante il fusto, secondo quanto indicato nelle TABELLE 4 e 5*, salvo che ciò non sia tecnicamente possibile, nel qual caso si valuteranno soluzioni alternative e mirate“.
Nota: Così il Regolamento del verde di Torino: Articolo 29 – Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate –A) SITUAZIONI ESISTENTI comma 2 Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l’esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un’area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza (tab. C) **