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DDL Paesaggio: l’Audizione dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

copertina convegno centri storici (Ass. Bianchi Bandinelli)

Si è svolta l’8 aprile l’audizione di Rita Paris, Presidente dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli presso le Commissioni 7ª (Cultura, istruzione) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) del Senato riguardante il DISEGNO DI LEGGE n. N. 1372 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica d’iniziativa dei senatori della Lega. (> vai a Tutela del Paesaggio – proposte di legge 2022- 2025 cronologia e materiali )

Vai alla registrazione delle Audizioni sul ddl 1372 dei Professori Angela Barbanente, Tomaso Montanari, Davide Del Curto e di rappresentanti di Italia Nostra e dell’Associazione Bianchi Bandinelli

DDL 1373 Osservazioni Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

Nella presentazione, già “l’obiettivo di rivedere il ruolo delle Soprintendenze nelle procedure di autorizzazione paesaggistica” lascia sconcertati per le motivazioni di base che hanno ispirato questo disegno. Le Soprintendenze non potranno mai essere un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese poiché svolgono il compito, nell’interesse pubblico, di salvaguardare e valorizzare (anche indirizzando con prescrizioni le varie inevitabili trasformazioni) il “volto amato della Patria”, come Benedetto Croce, che, nel 1920 da Ministro della Pubblica Istruzione scrisse la prima legge sul paesaggio per porre fine alle devastazioni contro il nostro patrimonio, definiva il paesaggio che comprende tutto, le bellezze naturali e l’opera dell’uomo, valori che costituiscono connotati essenziali di qualità della nazione.

La normativa vigente (e anche la precedente) è mirata a proteggere i valori culturali e paesaggistici e questo è il compito delle Soprintendenze che operano in virtù delle leggi esistenti e nello spirito della Costituzione, spesso con responsabilità e sacrificio in una cronica carenza di personale adeguato, con pochi riconoscimenti rispetto alleresponsabilità assegnate.

Le leggi, in molti casi, non sono state sufficienti a limitare o impedire le aggressioni al Paesaggio. Dalla metà del secolo scorso si è assistito a un processo di progressiva attrazione della materia paesaggistica verso le politiche territoriali e l’urbanistica.

A 25 anni dalla Convenzione Europea del paesaggio di Firenze del 2000 che promuove la protezione, gestione e pianificazione del paesaggio e quindi del codice del 2004, è. desolante dover ribadire questi concetti.

Vorrei peraltro sottolineare che il paesaggio è anche forte motore dell’economia per essere in grado di attrarre il turismo e tutto quanto a questo collegato. Non si comprende. cosa si intenda nel DDL per sviluppo economico e territoriale.

Se, come scritto nel DDL, il carico di lavoro che grava sulle Soprintendenze è alto, allora si rafforzino le Soprintendenze, fucine di conoscenza con il personale specializzato che è impegnato e che non vorremmo proprio vedere ridotto a passacarte.

Le Soprintendenze operano a livello nazionale ma su ambiti territoriali. Gli enti locali dovrebbero provvedere per legge alla redazione dei PTP, strumento di pianificazione concertata che potrebbe contribuire a rendere le procedure più rapide. E’ noto quanti siano i PTP redatti nelle diverse regioni, che sono dotate di personale che dovrebbe essere dedicato a questo? La legge cd Galasso 431 del 1985 che ha introdotto a livello normativo una serie di tutele sui beni paesaggistici e ambientali ha definito obbligo per le Regioni alla predisposizione dei PTP che sono per legge (Codice) prevalenti suqualsiasi altro strumento di pianificazione e sono affidati alla cura congiunta di Stato e Regioni.

Non si cerchi di mettere mano al Codice se non per migliorarne l’efficacia della tutelae gestione del patrimonio culturale su cui è competente; almeno non in questi termini, per facilitare attività edilizie e trasformazioni in zone anche di pregio; da tempo e ancora oggi le carenze si riconoscono nella mancanza di pianificazione a cui gli enti locali non adempiono. I termini, le procedure, i tempi previsti dall’attuale legislatura sono stati definiti a seguito di anni di esperienze e di studio da parte di esperti di variediscipline.

Si fa del male al paese e a chi lo vive proporre tali modifiche insensate e dettate da logiche demagogiche. Si ritiene che sia una offesa grave parlare per le Soprintendenze di inerzia amministrativa che bloccherebbe progetti di sviluppo territoriale.

Articoli ad esempio.

La finalità dichiarata (art.1) è la sensibile riduzione dei tempiamministrativi, già contratti oltre le minime esigenze di sviluppo funzionale del procedimento. La vera ratio invece è la previsione di speciali limiti alla tutela del paesaggio, con il declassamento del ruolo della Soprintendenza nella formazione del provvedimento di autorizzazione. Non più vincolante il suo parere in talune ipotesi anche di massimo impatto, come quella dell’art.2, primo comma, lettera b), che modifica l’art.152 del codice; e si tratta di apertura di cave, strade, condotte per impianti industriali e civili, palificazioni; mentre dal secondo comma è rimessa alla potestà regolamentare la esclusione dalla autorizzazione degli interventi di edilizia libera e di quelli soggetti a scia, che possono anche assumere dimensioni di rilevante incidenza visiva. La previsione di ipotesi di silenzio assenso introdotte dallo stesso primo comma dell’art.2 alle lettere a), c) e d), benché concettualmente non corretta in tema di esercizio della funzione di tutela, non modifica negli effetti la vigente disciplina, dove alla mancata espressione del parere nel termine vincolante consegue il così detto effetto devolutivo, nel senso che l’amministrazione competente provvede direttamente sulla domanda di autorizzazione.

L’art. 3 del ddl prevede la delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica (primo comma e comma consecutivo). Si osserva che in effetti non si tratta di principi e criteri direttivi ma di specifiche modifiche della vigente disciplina del Codice e dunque lo strumento legislativo della delega è inadeguato per certo e per eccesso. Per la ragionevole esigenza del coordinamento (sub a) basterebbe una circolare, mentre sicuramente si espone a rilievi di legittimità costituzionale la immotivata – e obiettivamente priva di ragioni funzionali – esclusione della

Soprintendenza (sub b) dal procedimento di autorizzazione degli interventi di lieveentità, per i quali già vige una rapida e semplificata procedura. L’accentramento del parere al Ministero (sub c) sottintende la ratio di condizionare il giudizio (per opere di preminente interesse nazionale) ad apprezzamenti politico/discrezionali, incompatibili con l’esercizio della funzione di tutela.

La funzionalità del sistema che vuole distinti i ruoli della abilitazione edilizia e della autorizzazione paesaggistica, contrasta col dispositivo di comodo dello sportello unico previsto sub f).

Non si conoscono casi, astrattamente ipotizzati sub g), che esigano autorizzazioni annuali. Di difficile identificazione i casi considerati sub h) che comporterebbero l’esonero dalla autorizzazione: si tratta di tipologie di interventi che qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d’obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica: uno scoperto paralogismo, perché quel complesso sistema non vale a superare la esigenza della autorizzazione, necessaria in ogni caso per verificare che in concreto le dette condizioni siano state rispettate. Infine, clausola di chiusura, sub i), al decreto del Ministro è rimessa la individuazione delle aree di rilevanza paesaggistica nazionale escluse dalle disposizioni di cui alle lettere precedenti e per le quali dunque vige la disciplina ordinaria. Concettualmente inammissibile la categoria di aree qualificate dalla presunta rilevanza nazionale, espressione di un assurdo criterio di discriminazione gerarchica, che offende la unitaria nozione del paesaggio, nella sua integralità imputato alla Nazione dall’art.9 della Costituzione. Si risconta in generale una confusione e poca correttezza nella enunciazione dei vari punti che costituiscono il DDL.

Associazione Bianchi Bandinelli

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

12 aprile 2025

1 Responses to DDL Paesaggio: l’Audizione dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

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