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Decreto sicurezza: il parere del CSM (21 novembre 2018)

> leggi la sintesi e il commento da La Repubblica 21 novembre 2018  Dl Sicurezza, Csm approva parere critico, ma si spacca. Pd: “Grave che laici 5s rispondano a ordini di scuderia” A favore hanno votato tutti i togati, ma quattro laici hanno votato contro: due della Lega, uno del M5S e uno di Fi

(dal sito del Consiglio Superiore della Magistratura 21 novembre 2018)

Parere sul decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 in materia di protezione internazionale, immigrazione e pubblica sicurezza,

Parere ai sensi dell’art. 10 L. 24.3.1958, n. 195, sul decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 recante: “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, pubblica sicurezza, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

La delibera si occupa, rispetto all’impianto normativo, delle disposizioni che incidono nelle materie di propria competenza e, quindi, sull’amministrazione della giustizia nel suo complesso.

Il testo esamina in primo luogo gli effetti delle modifiche apportate nel settore della protezione internazionale.

In particolare, con riferimento al passaggio da una fattispecie aperta a un regime di tipizzazione dei permessi umanitari “speciali” si rileva che l’abrogazione di talune delle ipotesi attualmente vigenti reca come conseguenza la riespansione della portata applicativa dell’art. 10 Cost., che – in quanto fattispecie “aperta” – potrebbe determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche disposizioni di rango primario.

Un ulteriore nodo interpretativo, direttamente conseguente al precedente, riguarda l’incertezza giuridica derivante dalla possibile sovrapposizione di competenze e riti diversi per le controversie derivanti dall’applicazione diretta della norma costituzionale (che appare esulare dalla competenza delle sezioni specializzate) e per quelle derivanti dalle previsioni tipizzate dal legislatore ordinario, rispetto alle quali sembrano manifestarsi incertezze in ordine al tipo di procedimento da seguire.

Altre questioni problematiche si pongono con riferimento alla disciplina del divieto di respingimento, del diniego e della revoca del permesso di soggiorno e della sospensione del riconoscimento della protezione internazionale, nella misura in cui l’impianto normativo potrebbe risultare non del tutto coerente con le previsioni costituzionali e sovranazionali.

Infine, quanto alle fonti per individuare i “paesi di origine sicuri”, si rileva come la lista di questi ultimi si sostanzia in un atto amministrativo, rispetto al quale resta fermo il potere dell’autorità giudiziaria di riconsiderare l’inserimento nella lista stessa di un Paese mediante adeguata motivazione

Con riferimento alla disciplina del trattenimento dello straniero, il parere evidenzia come i profili problematici investano la disciplina dei luoghi di trattenimento (la cui individuazione appare generica), i presupposti per la nuova ipotesi di “detenzione amministrativa” dopo la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e per i trattenimento nei casi di impossibilità a verificare identità o cittadinanza del richiedente asilo, il trattenimento nei centri di crisi, i termini massimi di trattenimento.

Con riferimento alle norme in materia di sicurezza pubblica, ed in particolare alle modifiche al Codice penale, la delibera le analizza compiutamente, soffermandosi sul divieto di accesso ai pubblici esercizi che, per come configurato, appare rigoroso nei presupposti e nel contempo suscettibile di talune incertezze applicative.

Con riferimento ai profili processuali, si sottolinea che all’ampliamento dei casi di ricorso al braccialetto elettronico dovrebbe corrispondere una concreta possibilità di farvi ricorso da parte delle autorità competenti, mediante incremento delle dotazioni.

In tema di misure di prevenzione, il decreto legge incide sulla disciplina del potere di proposta, in particolare delle autorità di polizia. In proposito, il parere segnala come l’estensione dei poteri di queste ultime rispetto al Procuratore distrettuale potrebbe determinare dei problemi rispetto alla tutela della segretezza delle indagini preliminari, delle quali è dominus il Procuratore.

Ulteriori questioni si pongono per le modifiche in tema di condanna alle spese (il cui regime viene differenziato in primo e secondo grado), di estensione delle misure di prevenzione ai condannati per i reati ex 640 e 640 bis c.p., di estensione degli effetti delle misure di prevenzione a terzi con rapporti qualificati con il condannato, di attività connesse alla destinazione dei beni confiscati, del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, del c.d. Daspo urbano.