PRG VIGENTE Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | TESTO DELIBERA DI GIUNTA Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | TESTO ADOTTATO ASSEMBLEA CAPITOLINA Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) |
1. Sono Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme i tessuti di edifici isolati nel lotto formatisi, dentro e fuori la cinta muraria, su aree non urbanizzate, sulla base di impianti urbani pianificati in genere nei Piani regolatori del 1883 e 1909, ma anche esternamente ad essi per aggregazione di singoli lotti o per progetti unitari, alcuni dei quali ispirati ai principi della “città giardino”. | 1.vive testo vigente | 1.vive testo vigente |
2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR2, DR3, NE1, come definiti dall’art. 25, commi 4, 5 e 7. | 2. Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e RisanamentoConservativo, Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall’art.9, con le seguenti specifiche: a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all’interesse storico-architettonico dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime; b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia, anche con aumento di SUL, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto e/o adeguamento funzionale di edifici o parti di essi; c) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, e/o adeguamento funzionale; d) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pubblico o servizi pubblici, previa valutazione degli effetti di alterazione dei caratteri di peculiare continuità del Tessuto; e) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile accertarne la legittimità della preesistenza e laloro consistenza e con un altezza non superiore a quella degli edifici circostanti di carattere storico-artistico e comunque dell’edificio contermine più alto. | 2. Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall’art.9, con le seguenti specifiche: a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all’interesse storico-architettonico dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime; b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, e/o adeguamento funzionale, mantenendo sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; c) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pubblico o servizi pubblici; d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile accertarne la legittimità della preesistenza e la loro consistenza e con un altezza non superiore a quella degli edifici circostanti di carattere storico- artistico e comunque dell’edificio contermine più alto. |
3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) per gli interventi interni alle unità edilizie, l’accorpamento o frazionamento delle unità immobiliari è ammesso senza modifica delle scale esistenti, della quota dei solai e senza frazionamento degli spazi aperti di pertinenza; b) per gli interventi di categoria RE1, non è consentito modificare il rapporto tra l’edificio e lo spazio aperto di pertinenza e in ogni caso deve sempre essere salvaguardata la gerarchia tra i prospetti e la caratterizzazione degli elementi architettonici e decorativi originari. |
3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) per gli interventi interni alle unità edilizie, l’accorpamento o frazionamento delle unità immobiliari è ammesso senza modifica delle scale esistenti, della quota dei solai e senza frazionamento degli spazi aperti di pertinenza. L’accorpamento tra unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti è ammesso solo al piano terra; b) per l’intervento di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punto a), non è consentito modificare il rapporto tra l’edificio e lo spazio aperto di pertinenza e in ogni caso deve sempre essere salvaguardata la gerarchia tra i prospetti e la caratterizzazione degli elementi architettonici e decorativi originari. | 3.Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) per gli interventi interni alle unità edilizie, l’accorpamento o frazionamento delle unità immobiliari è ammesso senza modifica delle scale esistenti, della quota dei solai e senza frazionamento degli spazi aperti di pertinenza; b) è ammesso, l’accorpamento di unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti: sempre ai fini residenziali ad esclusione delle “abitazioni ad uso ricettivo”; per le destinazioni commerciali legittimamente in atto alla data di adozione della presente variante alle NTA, fino a 1.000 mq di superficie di vendita, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; altresì per le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condizione che gli immobili abbiano una destinazione non residenziale, o che le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” occupino prima dell’accorpamento almeno il 70% della SUL delle unità edilizie nel loro complesso, alla data di adozione della presente variante alle NTA; c) per l’intervento di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punto a), non è consentito modificare il rapporto tra l’edificio e lo spazio aperto di pertinenza e in ogni caso deve sempre essere salvaguardata la gerarchia tra i prospetti e la caratterizzazione degli elementi architettonici e decorativi originari. |
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non pertinenziali;
b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diretto a piano-terra. | 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con esclusione della destinazione Rurale.La destinazione Parcheggi non pertinenziali è consentita solo nei tessuti esterni al 1° Municipio: eventuali localizzazioni all’interno del 1° Municipio sono consentite solo previa redazione uno strumento urbanistico esecutivo che ne verifichi la compatibilità urbanistica e ambientale. | 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) le destinazioni Commerciali sono ammesse con superficie di vendita fino a 1.000 mq di superficie di vendita, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i fronti-strada; c) le destinazioni “pubblici esercizi” sono ammesse agli ultimi piani di edifici non residenziali o di attrezzature collettive aventi accesso diretto dal piano terra; d) sono escluse le destinazioni Rurale e i Parcheggi non pertinenziali |
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