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Adozione Modifiche NTA PRG: Art.30 Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5)

Art. 30 Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) 35  modificati commi 2- 3-4*(nella delibera di Giunta 2023 modificati commi 2- 3-4)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

PRG VIGENTE
Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme (T5)
TESTO DELIBERA DI GIUNTA
Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme (T5)
TESTO ADOTTATO ASSEMBLEA CAPITOLINA
Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme (T5)
1. Sono Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia
puntiforme i tessuti di edifici isolati nel lotto formatisi, dentro e
fuori la cinta muraria, su aree non urbanizzate, sulla base di
impianti urbani pianificati in genere nei Piani regolatori del
1883 e 1909, ma anche esternamente ad essi per aggregazione di
singoli lotti o per progetti unitari, alcuni dei quali ispirati ai
principi della “città giardino”.

1.vive testo vigente

1.vive testo vigente

2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come
definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di
categoria RE1, RE2, DR2, DR3, NE1, come definiti
dall’art. 25, commi 4, 5 e 7.
2. Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e RisanamentoConservativo, Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall’art.9, con le seguenti specifiche:
a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all’interesse storico-architettonico dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime;
b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia, anche con aumento di SUL, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto e/o adeguamento funzionale di edifici o parti di essi;
c) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, e/o adeguamento funzionale;
d) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di edifici, finalizzata alla
riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pubblico o servizi
pubblici, previa valutazione degli effetti di
alterazione dei caratteri di peculiare continuità del Tessuto;

e) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui
singoli lotti liberi o parzialmente edificati,
interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, volti al ripristino di edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile accertarne la legittimità della preesistenza e laloro consistenza e con un altezza non superiore a quella degli edifici circostanti di
carattere storico-artistico e comunque dell’edificio contermine più alto.

2. Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall’art.9, con
le seguenti specifiche:
a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata
alla preservazione, ripristino e valorizzazione –
anche mediante adeguamento funzionale – dei
caratteri tipologici, formali e costruttivi che
concorrono all’interesse storico-architettonico
dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono
consentite le necessarie e conseguenti variazioni
di sagoma e sedime;
b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con
interventi di demolizione e ricostruzione, anche
con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft,
finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, e/o adeguamento funzionale,
mantenendo sedime, caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche;

c) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di
edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale o
alla realizzazione di verde pubblico o servizi
pubblici;
d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli
lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra lotti
edificati dello stesso isolato, volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla
SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile
accertarne la legittimità della preesistenza e la loro
consistenza e con un altezza non superiore a
quella degli edifici circostanti di carattere storico-
artistico e comunque dell’edificio contermine più
alto.

3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) per gli interventi interni alle unità edilizie,
l’accorpamento o frazionamento delle unità
immobiliari è ammesso senza modifica delle scale
esistenti, della quota dei solai e senza
frazionamento degli spazi aperti di pertinenza;
b) per gli interventi di categoria RE1, non è
consentito modificare il rapporto tra l’edificio e lo
spazio aperto di pertinenza e in ogni caso deve
sempre essere salvaguardata la gerarchia tra i
prospetti e la caratterizzazione degli elementi
architettonici e decorativi originari.


3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) per gli interventi interni alle unità edilizie,
l’accorpamento o frazionamento delle unità
immobiliari è ammesso senza modifica delle
scale esistenti, della quota dei solai e senza
frazionamento degli spazi aperti di pertinenza.
L’accorpamento tra unità immobiliari
ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti è
ammesso solo al piano terra;

b) per l’intervento di categoria Ristrutturazione
edilizia, di cui al co.2 punto a), non è consentito
modificare il rapporto tra l’edificio e lo spazio
aperto di pertinenza e in ogni caso deve sempre
essere salvaguardata la gerarchia tra i prospetti
e la caratterizzazione degli elementi architettonici
e decorativi originari.
3.Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) per gli interventi interni alle unità edilizie,
l’accorpamento o frazionamento delle unità
immobiliari è ammesso senza modifica delle scale
esistenti, della quota dei solai e senza
frazionamento degli spazi aperti di pertinenza;
b) è ammesso, l’accorpamento di unità immobiliari
ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti: sempre
ai fini residenziali ad esclusione delle “abitazioni

ad uso ricettivo”; per le destinazioni commerciali
legittimamente in atto alla data di adozione della
presente variante alle NTA, fino a 1.000 mq di
superficie di vendita, fatte salve più specifiche e
ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per
l’esercizio delle attività commerciali e artigianali
nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25
comma 17; altresì per le destinazioni “strutture
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a
condizione che gli immobili abbiano una
destinazione non residenziale, o che le
destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed
extra-alberghiere” occupino prima
dell’accorpamento almeno il 70% della SUL delle
unità edilizie nel loro complesso, alla data di
adozione della presente variante alle NTA;

c) per l’intervento di categoria Ristrutturazione
edilizia, di cui al co.2 punto a), non è consentito
modificare il rapporto tra l’edificio e lo spazio
aperto di pertinenza e in ogni caso deve sempre
essere salvaguardata la gerarchia tra i prospetti e
la caratterizzazione degli elementi architettonici e
decorativi originari.

4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o
limitazioni:
a) sono escluse le destinazioni Commerciali con
superficie di vendita oltre i 250 mq, le destinazioni
Agricole e Parcheggi non pertinenziali;
b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole
strutture di vendita”, “artigianato di servizio”,
“artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i
locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino
lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti
polifunzionali o di attrezzature collettive con
accesso diretto a piano-terra.

4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con esclusione della destinazione
Rurale.La destinazione Parcheggi non pertinenziali
è consentita solo nei tessuti esterni al 1° Municipio:
eventuali localizzazioni all’interno del 1° Municipio
sono consentite solo previa redazione uno strumento
urbanistico esecutivo che ne verifichi la compatibilità
urbanistica e ambientale.

4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o
limitazioni:
a) le destinazioni Commerciali sono ammesse con
superficie di vendita fino a 1.000 mq di superficie
di vendita, fatte salve più specifiche e ulteriori
previsioni contenute nel Regolamento per
l’esercizio delle attività commerciali e artigianali
nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25
comma 17;

b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole
strutture di vendita”, “artigianato di servizio”,
“artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i
locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino
lungo i fronti-strada;

c) le destinazioni “pubblici esercizi” sono ammesse
agli ultimi piani di edifici non residenziali o di
attrezzature collettive aventi accesso diretto dal
piano terra;

d) sono escluse le destinazioni Rurale e i Parcheggi
non pertinenziali

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

9 2 2025 

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