TESTO NTA PRG 2008 | TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA del 13.06.2023 | TESTO ADOTTATO AC 11 12 24 |
Capo 3° Modalità̀ e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Carta per la qualità | Capo 3° Modalità̀ e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità | Capo 3° Modalità̀ e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità |
1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale. | 1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Roma Capitale, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale. | 1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Roma Capitale, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale |
2. Sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i beni certi individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclusioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004. | Il comma è abrogato in quanto è nella natura intrinseca dei beni la classificazione in Carta per la Qualità. | 2. Abrogato |
3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti di PRG nelle quali tali elementi ricadono, nel rispetto di quanto previsto nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”. | 3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti del PRG nelle quali tali elementi ricadono, tenendo conto di quanto previsto nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”. L’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi” ha l’obiettivo di definire un percorso conoscitivo e progettuale capace di produrre un livello di qualità degli interventi – diretti e indiretti- adeguato alle caratteristiche dei contesti entro cui si inseriscono. | 3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti del PRG nelle quali tali elementi ricadono. La loro conservazione e valorizzazione è conseguita nel rispetto delle indicazioni relative alle sole modalità per la conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari e strutturanti contenute nella Parte Seconda e Terza dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”. Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime. |
| | 3bis. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. a), c) e d) gli interventi di nuova installazione, sostituzione totale o modifica sostanziale, di impianti solari e fotovoltaici ed eolici sono soggetti alle seguenti indicazioni: a. i pannelli, i supporti e le turbine non potranno essere installati su spazi diversi dalle coperture degli edifici, delle pertinenze degli edifici, delle tettoie, delle pensiline, dei porticati, o delle strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. b. in caso di coperture piane i pannelli, i serbatoi di stoccaggio e le turbine non dovranno essere visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici; c. in caso di coperture inclinate: – i pannelli e le turbine non dovranno essere visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici; – i pannelli devono essere installati in modalità parzialmente integrata, ovvero con la stessa inclinazione della falda, o in modalità totalmente integrata ovvero con il piano dei pannelli al di sotto del piano tegole; – i serbatoi di stoccaggio non possono essere posizionati sulle coperture; – i pannelli non possono essere posizionati in maniera da compromettere il normale deflusso e raccolta delle acque meteoriche dal tetto; – il manto di copertura deve essere lasciato libero per almeno 1 metro in corrispondenza del colmo, della gronda e dei bordi laterali della falda del tetto; d. la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei già menzionati edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete interni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti non dovranno essere visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici o dovranno essere opportunamente schermati. |
4. In particolare, con riferimento alla classificazione di cui al comma 1, dovranno essere osservate le seguenti categorie d’intervento: – elementi di cui alla lett. a): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto e, ove presenti, per i beni di cui al comma 1, lett. b), c) e d); – elementi di cui alla lett. b): categorie d’intervento di cui al precedente art. 10; – elementi di cui alla lett. c): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto per gli edifici di interesse storico-architettonico, salvo interventi di carattere più trasformativo su parti degli edifici espressamente consentiti dall’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”; – elementi di cui alla lett. d): categorie d’intervento MO, MS, RC, RE1, come definite dall’art. 9, con le specifiche di cui al paragrafo “Edifici e Complessi edilizi moderni” dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”; – elementi di cui alla lett. e): categorie d’intervento MO, MS, RC, nel rispetto delle prescrizioni stabilite in appositi provvedimenti comunali; – elementi di cui alla lett. f): categorie d’intervento MO, MS, RC, ivi compresa l’asportazione a fini conservativi ed espositivi, se richiesta dalla competente Soprintendenza statale; – elementi di cui alla lett. g): categorie d’intervento MO, MS, RC, senza cambio di destinazione d’uso e nel rispetto di prescrizioni stabilite in appositi provvedimenti comunali. | Il comma è abrogato in quanto superato dalla riscrittura del co.3. | 4. Abrogato |
5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano le seguenti particolari prescrizioni: a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 50 misurati da ciascun lato del bene individuato e, in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area individuata; analogamente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in origine sotterranei;
b) nelle fasce di rispetto, sugli edifici esistenti diversi dagli elementi di cui al comma 1, sono esclusivamente consentiti interventi di categoria MO, MS, RC, RE; sugli spazi aperti sono consentiti gli interventi di categoria ambientale di cui all’art. 10 e gli interventi di sistemazione superficiale previsti dalle norme di componente; c) all’esterno delle fasce di rispetto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45 del D.LGT n. 42/2004, dovranno comunque essere salvaguardate le visuali, la prospettiva e la luce dei beni dai principali punti di vista, e non alterate le condizioni di ambiente e decoro; dovranno essere altresì salvaguardate o ripristinate le interrelazioni visive e funzionali tra insiemi di beni collegati da comuni vicende storiche e insediative; d) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e comunque di ogni intervento di categoria NC, ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze statali. | 5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano le seguenti particolari prescrizioni: a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 50 misurati da ciascun lato del bene individuato e, in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area individuata; analogamente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in già in origine sotterranei; b) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e comunque di ogni intervento di categoria Nuova costruzione, ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze statali. | 5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano le seguenti particolari prescrizioni: a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 50 misurati da ciascun lato del bene individuato e, in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area individuata; analogamente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in già in origine sotterranei; b) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e comunque di ogni intervento di categoria Nuova costruzione, ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze statali. |
6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. c), d), e), f) possono essere oggetto di un Progetto di sistemazione, di iniziativa pubblica o privata, finalizzato alla conservazione, valorizzazione e fruizione di tali beni; se funzionali a tali obiettivi, non sono preclusi, nell’ambito del Progetto di sistemazione, gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti o di trasformazione di quelli esistenti, non individuati nella Carta per la qualità. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalle Soprintendenze statali o dalla “Sovrintendenza
comunale ai Beni culturali”, in base alle rispettive competenze, e di apposita Relazione scientifica che individua l’estensione più idonea dell’ambito di intervento. | 6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. e) f) possono essere oggetto di un Progetto di sistemazione di iniziativa pubblica o privata, esteso all’intero contesto individuato dal citato elaborato G1, finalizzato alla valorizzazione e fruizione di tali beni. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale o dalla Sovrintendenza capitolina. Qualora tali beni ricadano in aree del PRG soggette a intervento indiretto, ai sensi dell’art.12, comma 3, il Progetto di sistemazione diventa parte integrantedello strumento urbanistico esecutivo e ne segue l’iter di approvazione. In caso di intervento diretto, il progetto edilizio di richiesta del titolo abilitativo, corredato comunque dagli esiti delle indagini preliminari e dalla Relazione scientifica, deve prevedere interventi e misure di tutela dei beni concordati con la Soprintendenza archeologica e dalla Sovrintendenza Capitolina. | 6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. e) ed f) possono essere oggetto di un Progetto di sistemazione di iniziativa pubblica o privata, esteso all’intero contesto individuato dal citato elaborato G1, finalizzato alla valorizzazione e fruizione di tali beni. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale o dalla Sovrintendenza capitolina. Qualora tali beni ricadano in aree del PRG soggette a intervento indiretto, ai sensi dell’art.12, comma 3, il Progetto di sistemazione diventa parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e ne segue l’iter di approvazione. In caso di intervento diretto, il progetto edilizio di richiesta del titolo abilitativo, corredato comunque dagli esiti delle indagini preliminari e dalla Relazione scientifica, deve prevedere interventi e misure di tutela dei beni concordati con la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma |
7. Se i beni di cui al comma 1, lett. c), d), e), f), ricadono in ambiti ad intervento indiretto, lo strumento urbanistico esecutivo, o il Progetto urbano o il Programma integrato o il PAMA, devono essere corredati dal Progetto di sistemazione di cui al comma 6. Se i beni ricadono nella superficie fondiaria di interventi diretti di categoria RE e NC, effettuati su altri immobili, o in aree della stessa proprietà ricadenti nelle zone di rispetto di cui al comma 5, lett. a), i progetti edilizi redatti per l’acquisizione del titolo abilitativo devono essere corredati dal Progetto di sistemazione di cui al comma 6. Se i beni ricadono all’esterno delle aree oggetto di intervento indiretto o diretto, i Piani urbanistici o i Progetti edilizi devono contenere un’accurata ricognizione e valutazione dei beni in un più ampio contesto, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, lett. c). | Il comma è abrogato in quanto assorbito nei contenuti al comma 6. | 7. Abrogato |
8. La definizione progettuale degli interventi di categoria NC e NIU, o di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data comunicazione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale | 8. La definizione progettuale degli interventi di categoria NC e NIU, o di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma
5, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data comunicazione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale. | 8. La definizione progettuale di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive indirette, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente. Indagini di tipo diretto dovranno essere effettuate solo a riscontro dei risultati delle indagini indirette. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data comunicazione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale. |
9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze. | 9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge ovvero ricadono all’interno di aree tutelata dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti è subordinata all’autorizzazione e/o atto di assenso comunque denominato delle Soprintendenze statali competenti o della Regione secondo le rispettive competenze. | 9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge ovvero ricadono all’interno di aree tutelata dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti è subordinata alla sola autorizzazione e/o atto di assenso comunque denominato, fatti salvi casi di esclusione dall’autorizzazione, delle Soprintendenze statali competenti o della Regione ovvero dell’Ente subdelegato secondo le rispettive competenze. In detti casi non è necessario acquisire il parere della Sovrintendenza Capitolina. Nel caso in cui il bene risulti censito in Carta per la qualità e tutelato per legge è necessario acquisire i pareri nell’ambito delle rispettive competenze. |
10. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abilitarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presentazione della DIA e ne correda gli elaborati. | 10. Se gli elementi segnalati nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, ovvero non ricadenti all’interno di aree tutelate dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti è subordinata al parere finalizzato al miglioramento/riconoscimento della qualità formale compositiva ed architettonica degli interventi – urbanistici ed edilizi- ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale, della Sovrintendenza Capitolina, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata, decorsi infruttuosamente si formalizza il silenzio assenso. In caso di procedura edilizia che presuppone il rilascio del titolo abilitativo, la richiesta di parere è formalizzata dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Capitolino competente; qualora, invece, si tratta di procedura edilizia semplificata che non presuppone il rilascio del titolo abilitativo, il parere è acquisito direttamente dal soggetto attuatore preventivamente, ovvero dimostrando l’avvenuta richiesta e il trascorrere dei 60 giorni della relativa formalizzazione del silenzio assenso. | 10. Se gli elementi segnalati nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, ovvero non ricadenti all’interno di aree tutelate dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti, fatto salvo quanto riguarda gli interventi di cui al comma 3 bis, è subordinata al parere della Sovrintendenza Capitolina, che si esprime con riferimento alle sole modalità degli interventi e nei limiti di cui al comma 3. Il parere è espresso entro 60 giorni dalla richiesta formulata, decorsi infruttuosamente si formalizza il silenzio assenso. In caso di procedura edilizia che presuppone il rilascio del titolo abilitativo, la richiesta di parere è formalizzata dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Capitolino competente; qualora, invece, si tratta di procedure edilizie comunicative e/o segnalative che non presuppongono il rilascio del titolo abilitativo, il parere è acquisito direttamente dal soggetto attuatore preventivamente, ovvero dimostrando l’avvenuta richiesta e il trascorrere dei 60 giorni della relativa formalizzazione del silenzio assenso. |
11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è approvato dalla Sovrintendenza comunale, con la eventuale previa acquisizione del parere delle Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è parte del Piano urbanistico o del Progetto edilizio l’approvazione o abilitazione degli stessi avviene previa acquisizione del parere della Sovrintendenza comunale, nonché dell’eventuale parere delle Soprintendenze statali e della Regione, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge; nel caso di Piani o Programmi urbanistici, l’acquisizione dei predetti pareri avviene preferibilmente mediante conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990. | 11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è con la eventuale previa acquisizione del parere delle Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è parte del Piano o Programma urbanistico o de Progetto edilizio, l’approvazione o abilitazione degli stessi avviene previa acquisizione del parere della Sovrintendenza capitolina, nonché dell’eventuale parere delle Soprintendenze statali e della Regione, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. | 11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è approvato dalla Sovrintendenza capitolina, con la eventuale previa acquisizione del parere delle Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è parte del Piano o Programma urbanistico o del Progetto edilizio, l’approvazione o abilitazione degli stessi avviene previa acquisizione del parere della Sovrintendenza capitolina, nonché dell’eventuale parere delle Soprintendenze statali e della Regione, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. |
12. La Carta per la qualità è soggetta ad aggiornamenti periodici, di norma biennali, da approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5 e 6. | 12. La Carta per la qualità è soggetta ad aggiornamenti periodici, quantomeno biennale, da approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5 e 6. | 12. La Carta per la qualità è soggetta ad aggiornamenti periodici, quantomeno biennale, da approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5 e 6. |