TESTO NTA PRG 2008 | TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA 13.06.2023 | TESTO ADOTTATO AC 11 dicembre 2024 |
| Titolo I Disposizioni generali Capo 4° Criteri e modalità di perequazione | |
Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio | Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio | Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio e la rigenerazione urbana |
1. Il Comune promuove la riqualificazione urbana in tutto il Sistema insediativo esistente, con priorità per gli ambiti più degradati, mediante incentivi urbanistici,
finanziari, fiscali. Gli incentivi urbanistici sono utilizzati per il reperimento degli standard urbanistici, mediante il dispositivo di cui all’art. 22, per la realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici, mediante il dispositivo di cui all’art. 20, e per il rinnovo del patrimonio edilizio, con le modalità di seguito disciplinate. | 1. Roma Capitale promuove la riqualificazione
urbana in tutto il Sistema insediativo esistente con
priorità per gli ambiti più degradati, mediante il
riconoscimento di incentivi urbanistici, nella misura di cui al comma 5, ovvero mediante eventuali incentivi finanziari e/o fiscali da individuare con successivi provvedimenti. Gli incentivi urbanistici sono utilizzati per il reperimento degli standard urbanistici, mediante il dispositivo dicui all’art. 22, per la realizzazione e gestione di operee servizi pubblici, mediante il dispositivo di cui all’art.20, e per il rinnovo del patrimonio edilizio, con le modalità di seguito disciplinate. | 1.Roma Capitale al fine di favorire la razionalizzazione e migliorare la qualità degli ambiti urbani e patrimonio edilizio esistente attraverso azioni di rigenerazione urbana promuove nel Sistema insediativo e dei Servizi, misure di incentivazione, mediante il riconoscimento di premialità per la qualità – edilizia e urbanistica – degli interventi, nella misura di cui al comma 5, ovvero mediante eventuali sostegni finanziari e/o fiscali da individuare con successivi provvedimenti. Gli incentivi urbanistici sono utilizzati per il reperimento degli standard urbanistici, mediante il dispositivo di cui all’art. 22*, per la realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici, mediante il dispositivo di cui all’art. 20**, e per il rinnovo del patrimonio edilizio, con le modalità di seguito disciplinate. |
2. Gli incentivi urbanistici per il rinnovo edilizio consistono nella maggiorazione della SUL esistente, calcolata ai sensi dei commi 5 e 6, anche in eccedenza ai limiti di incremento della SUL stabiliti dalle norme di componente. La quota eccedente di SUL, se non localizzabile in situ con soddisfacente soluzione progettuale, può essere trasferita negli ambiti di compensazione di cui all’art. 18, ovvero nelle aree dei Programmi di cui al comma 3, entro i limiti di SUL aggiuntiva stabiliti dalle norme di componente. In caso di trasferimento, ai fini della quantificazione della SUL premiale, si applica il criterio dell’equivalenza economica, di cui all’art. 18, comma 3. | 2. Gli incentivi urbanistici per il rinnovo edilizio consistono nella maggiorazione della SUL esistente, calcolata ai sensi dei commi 5 e 6, anche in
eccedenza ai limiti di incremento della SUL stabiliti
dalle norme di componente. La quota eccedente di
SUL, se non localizzabile in situ con soddisfacente
soluzione progettuale, può essere trasferita su
proposta del soggetto proponente ovvero in
mancanza di localizzazione può essere trascritta
nel Registro dei crediti edilizi. In caso di
trasferimento, ai fini della quantificazione della SUL
premiale, si applica il criterio dell’equivalenza
economica. | 2. Gli incentivi urbanistici per il rinnovo edilizio consistono nella maggiorazione della SUL esistente definita secondo le modalità di cui al comma 5. |
3. Gli interventi da incentivare, nonché le modalità e livelli di incentivazione, devono essere previsti all’interno di appositi Programmi integrati, da definire con le modalità e le procedure di cui all’art. 14, che individuano: gli ambiti prioritari d’intervento, gli obiettivi da perseguire, le tipologie e le modalità d’intervento da incentivare, le modalità e le quantità degli incentivi. | 3. Gli interventi da incentivare, nonché le modalità e livelli di incentivazione, devono essere attuati con
modalità indiretta o diretta convenzionata di cui
all’art. 12 | 3. Gli interventi da incentivare, nonché́ le modalità̀ e livelli di incentivazione sono definiti al successivo comma 5. |
4. Gli strumenti di cui al comma 3 assicurano la contestualità tra interventi incentivati ed eventuale trasferimento degli incentivi negli Ambiti di compensazione di cui all’art. 18, ovvero ne determinano i tempi, anche differiti, di trasferimento, avendo comunque individuato le aree o gli ambiti destinatari. | Il comma è abrogato in funzione della riscrittura del co.2 | 4.abrogato |
5. Al fine di promuovere la riqualificazione, anche mediante diradamento, del patrimonio edilizio, il Comune può riconoscere le seguenti maggiorazioni massime rispetto alla SUL esistente:
a) interventi di categoria RE2 e AMP (connessa a RE2): +10%; b) interventi di categoria RE3, DR e AMP (connessa a DR): +20%; c) interventi di categoria RU: +30%; d) interventi su edifici condominiali in prevalenza residenziali (garantendo la permanenza di eventuali locatari): +10%; e) interventi di categoria MBE (art. 10, comma 7): +5% f) quote di SUL edificata o premiale da trasferire: +10%. | 5. Al fine di promuovere la riqualificazione l’Amministrazione può riconoscere le seguenti maggiorazioni massime rispetto alla SUL esistente:
a) Ristrutturazione edilizia connessa o non a
interventi di ampliamento di edifici: +10%
b) Ristrutturazione edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione: + 20 %;
c) interventi di categoria RU: +30%;
d) interventi su edifici condominiali in prevalenza residenziali (garantendo la permanenza di eventuali locatari): +10%
e) interventi di categoria MBE (art. 10, comma 7): +5%
f) quote di SUL edificata o premiale da trasferire: +10%. Gli incentivi di cui alla lett. a), b) e c), non sono cumulabili e possono essere riconosciuti una sola volta. | 5. Al fine di promuovere le finalità̀ di cui al comma 1, l’Amministrazione riconosce le seguenti maggiorazioni massime rispetto alla SUL esistente legittima e/o legittimata: a) interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, per immobili esterni alla Città storica, finalizzati alla rigenerazione urbana-rinnovo ed efficientamento energetico, interventi a sostegno della strategia all’adattamento climatico, sicurezza sismica, rifunzionalizzazione di edifici e/o complessi edilizi in stato di degrado, abbandono, inutilizzati o dismessi secondo quanto definito nelle singole norme di componente ove se ne prescrivono le modalità attuative: + 20% ad eccezione degli edifici produttivi per i quali la premialità è limitata al 10%; b) interventi di RU [Ristrutturazione urbanistica NDR]: + 30% con modalità indiretta; c) interventi di categoria MBE [Miglioramento bio-energetico NDR] (art.10 comma 7***): + 5% con modalità diretta; d) quote di SUL edificata o premiale da trasferire: +10% con modalità indiretta; e) interventi espletati attraverso procedure pubbliche di concorso: + 5% della SUL. In caso di trasferimento, ai fini della quantificazione della SUL premiale, si applica il criterio dell’equivalenza economica. Gli incentivi di cui sopra sono assoggettati all’art.20**; inoltre, possono essere riconosciuti una sola volta, non sono cumulabili tra loro, ad eccezione delle lettere b) ed e), e non possono essere cumulati con quelli previsti da legge regionale e statale nonché dagli incrementi previsti dalle singole norme di componente. |
6. Il Programma integrato può ulteriormente dettagliare o modificare – in ragione degli obiettivi perseguiti, delle destinazioni d’uso, della compresenza di incentivi di altra natura e della qualità e caratteristiche degli interventi – le quote di incentivi urbanistici definite nel presente comma, senza eccederne il valore totale cumulato, e senza che ogni fattore venga ridotto o maggiorato per più del 50%; gli incentivi di cui al comma 5, lett. a), b) e c), non sono cumulabili. | 6. Le modalità attuative di cui al comma 3 potranno ulteriormente dettagliare o modificare – in ragione degli obiettivi perseguiti, delle destinazioni d’uso, della compresenza di incentivi di altra natura e della qualità e caratteristiche degli interventi – le quote di incentivi urbanistici definite nel presente comma, senza eccederne il valore totale cumulato, e senza che ogni fattore venga ridotto o maggiorato per più del 50%. | 6. Le modalità attuative potranno ulteriormente dettagliare o modificare – in ragione degli obiettivi perseguiti, delle destinazioni d’uso, della compresenza di incentivi di altra natura e della qualità e caratteristiche degli interventi – le quote di incentivi urbanistici definite nel comma 5. |
7.Non sono incentivabili, di norma, gli interventi che comportano la sostituzione delle destinazioni d’uso “servizi alle persone” e Produttive, salvo che la prima non sostituisca la seconda; in ogni caso, nella determinazione degli incentivi, il Comune tiene conto della valorizzazione economica derivante dai cambi di destinazione d’uso, se ammessi dalle norme di componente, riducendo gli incentivi stessi o sottoponendoli al dispositivo di cui all’art. 20. | 7. Non sono incentivabili, di norma, gli interventi che comportano la sostituzione delle destinazioni d’uso “servizi alle persone” e Produttive, salvo che la prima non sostituisca la seconda; in ogni caso, nella determinazione degli incentivi, il Comune tiene conto della valorizzazione economica derivante dai cambi di destinazione d’uso, se ammessi dalle norme di componente, riducendo gli incentivi stessi o sottoponendoli al dispositivo di cui all’art. 20.
| 7. vive testo vigente |
8. Fatte salve le più favorevoli condizioni previste dalle norme di componente per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e fatti salvi i limiti e le modalità di intervento previsti per la categoria NE1 nei Tessuti della Città storica, gli edifici distrutti o gravemente danneggiati da eventi imprevisti (sisma, incendio, esplosione, crollo, ecc.) possono essere ricostruiti, per intervento diretto, senza incremento di SUL e di Vc, nello stesso lotto, ovvero, per impedimenti oggettivi, in altri lotti edificabili, in conformità al PRG, ivi inclusi gli ambiti di cui all’art. 18; in caso di trasferimento, si applicano gli incentivi previsti dal presente articolo. | Il comma è abrogato in funzione della riscrittura dell’art.9. | 8.Abrogato |
| | 8bis. L’Amministrazione, anche su proposta privata, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale ed in relazione alle caratteristiche delle singole zone nonché della previsione di Piano, ad esclusione delle componenti della Città Storica, definisce la perimetrazione degli Ambiti urbani di rigenerazione in cui promuovere interventi di ristrutturazione urbanistica mediante programmi urbanistici: Tali programmi individuano: – obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, sociale, economica che si intendono perseguire; – interventi di rinnovo e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; – interventi di edilizia sociale; – interventi per potenziale le infrastrutture, la mobilità, la ciclabilità e i parcheggi; – interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e/o di interesse pubblico e alla valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere; – interventi per insediare e sviluppare attività economiche e rivitalizzare il tessuto sociale; – interventi per migliorare il bilancio energetico e dei servizi ecosistemici. Gli Ambiti potranno prevedere misure e incentivi di carattere urbanistico fino al 30% della SUL esistente (diritti di edificabilità aggiuntivi a quanto consentito dalle specifiche norme di componente), e/o incentivi di carattere fiscale e finanziario per le finalità pubbliche definite dal programma stesso ivi incluse le compensazioni urbanistiche. La formazione e approvazione è soggetta alle procedure di cui alla L.R. 36/1987**** e L.R. 19/2022***** |