TESTO NTA PRG 2008 Titolo II – Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali | TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA 13.06.2023 Titolo II – Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali | TESTO ADOTTATO AC 11 dicembre 2024 Titolo II – Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.24. Norme generali |
1. Per Città storica si intende l’insieme integrato costituito dal- l’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane del- l’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-cultu- rale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti del- l’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferi- mento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate. | 1. vive testo vigente | 1. vive testo vigente |
2. All’interno della Città storica, gli interventi edilizi e urbanistici, nonché le iniziative di promozione sociale ed economica, sono finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esi- stenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti insediative, e sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la conservazione dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici e stratificati caratteri storico-morfologici, anche attraverso l’e- liminazione delle superfetazioni; b) la preservazione della destinazione residenziale prevalente, nonché del tessuto commerciale e artigianale che riveste un valore storico-artistico e di identità sociale e culturale; c) l’integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimen- to delle altre funzioni compatibili; d) il trasferimento delle sedi direzionali, al fine di ridurre il carico urbanistico dei Tessuti più centrali e favorire la distri- buzione policentrica di tali funzioni; e) il restauro dei complessi e degli edifici speciali con la con- ferma, la riscoperta e la valorizzazione del loro ruolo stori- co-morfologico, funzionale e simbolico nella struttura urbana; f) la tutela e valorizzazione dei beni di archeologia antica e medievale, siano essi parti strutturali, tecnologiche o decora- tive inglobate in costruzioni di epoca successiva ovvero orga- nismi edilizi autonomi (torri, oratori, fortificazioni, ecc.); g) la manutenzione e il recupero degli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e interni (corti, orti e giardini), come componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi; h) la riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, anche attraverso interventi di demolizione con o senza ricostruzio- ne, e ridisegno degli spazi aperti. | 2. vive testo vigente | 2. vive testo vigente |
3. La Città storica si articola nelle seguenti componenti: a) Tessuti; b) Edifici e complessi speciali; c) Spazi aperti; d) Ambiti di valorizzazione. Tali componenti sono individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, e, relativamente alla parte centrale della Città, nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000. Concorrono all’articolazione della Città storica, gli Ambiti di programmazione strategica di cui all’art. 64, che associano più componenti anche esterne alla Città storica. | 3. La Città storica si articola nelle seguenti componenti: a) Tessuti; b) Edifici e complessi speciali; c) Spazi aperti; d) Ambiti di valorizzazione. Tali componenti sono individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, e, relativamente alla parte centrale della Città, nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000. Concorrono all’articolazione della Città storica, gli Ambiti di programmazione strategica di cui all’art. 64, che associano più componenti anche esterne alla Città storica. Le componenti comprese nella Città storica sono “Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente”, ai sensi dell’art. 27, legge n. 457/1978. | 3. La Città storica si articola nelle seguenti componenti: a) Tessuti; b) Edifici e complessi speciali; c) Spazi aperti; d) Ambiti di valorizzazione. Tali componenti sono individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, e, relativamente alla parte centrale della Città, nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000. Concorrono all’articolazione della Città storica, gli Ambiti di programmazione strategica di cui all’art. 64, che associano più componenti anche esterne alla Città storica. Le componenti comprese nella Città storica sono “Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente”, ai sensi dell’art. 27, legge n. 457/1978. |
4. Gli obiettivi di cui al precedente comma 2 sono perseguiti: a) tramite interventi prevalentemente diretti nei Tessuti, negli Edifici e complessi speciali, negli Spazi aperti, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina di cui agli articoli da 25 a 42, e secondo quanto previsto nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”; b) tramite interventi prevalentemente indiretti negli Ambiti di valorizzazione, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina dell’art. 43 e secondo quanto previsto in Appendice 1 alle pre- senti NTA, recante “Schede degli Ambiti di valorizzazione”; c) tramite interventi diretti e indiretti, tra loro coordinati, negli Ambiti di programmazione strategica, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina dell’art. 64 e secondo quan- to previsto negli elaborati indicativi da I4 a I8. | 4. vive testo vigente | 4. vive testo vigente |
5. Fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle norme di componente – e in particolare dagli articoli 25 e 36-, sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in genera- le, le seguenti categorie d’intervento, come definite all’art. 9: a) su tutti gli edifici sono sempre consentiti gli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9; b) sui beni individuati nella Carta per la qualità, ivi compresi i beni tutelati ai sensi di legge, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 16, comma 3; c) sugli edifici d’interesse storico-architettonico, non inseriti nella Carta per la qualità, sono consentiti interventi di cate- goria RE1; d) sugli edifici, o parti di essi, privi di interesse storico e archi- tettonico, sin dall’origine o a seguito di irreversibili altera- zioni, sono consentiti interventi di categoria RE2, DR, AMP, secondo le componenti in cui ricadono. | 5. Fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle norme di componente – e in particolare dagli articoli 25 e 36-, sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in genera- le, le seguenti categorie d’intervento, come definite all’art. 9:
a) su tutti gli edifici sono sempre consentiti gli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9; b) sui beni individuati nella Carta per la qualità, ivi compresi i beni tutelati ai sensi di legge, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 16, comma 3; c) sugli edifici d’interesse storico-architettonico, non inseriti nella Carta per la qualità, sono consentiti interventi di cate- goria RE1; d) sugli edifici, o parti di essi, privi di interesse storico e archi- tettonico, sin dall’origine o a seguito di irreversibili altera- zioni, sono consentiti interventi di categoria RE2, DR, AMP, secondo le componenti in cui ricadono. | 5. Sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in generale, le categorie d’intervento, come definite all’art. 9, fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle norme di componente. |
6. Gli interventi di categoria RE2, DR, AMP, sono ammessi previa verifica, da parte del Comune, dell’interesse storico-architetto- nico degli edifici esistenti, da effettuare in base alle disposizioni di cui agli articoli 25, comma 5, e 36, comma 5, e ai criteri appositamente definiti nella “Guida per la qualità degli interventi”. | 6. Gli interventi di categoria RE2, DR, AMP, sono ammessi previa verifica, da parte del Comune, dell’interesse storico-architetto- nico degli edifici esistenti, da effettuare in base alle disposizioni di cui agli articoli 25, comma 5, e 36, comma 5, e ai criteri appo- sitamente definiti nella “Guida per la qualità degli interventi”. | 6. Nel caso di Ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici crollati o demoliti con aumento di SUL o del Vft ovvero con modifica anche di un solo elemento tra sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edifico preesistente, non censiti nell’elaborato gestionale G1. Carta per la qualità, è obbligatorio acquisire il parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, (Co.Q.U.E) ai sensi del comma 12; dovrà, altresì, esprimersi nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, sulla verifica dell’interesse storico-architettonico degli edifici esistenti. Per gli immobili censiti in Carta per la qualità tale verifica, nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, è di competenza della Sovrintendenza Capitolina. |
7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, oltre a definire l’as- senza o la presenza dell’interesse storico-architettonico, il Comune può formulare indirizzi o prescrizioni progettuali da osservare per l’accesso alle categorie d’intervento di cui al comma 5. | 7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, oltre a definire l’as- senza o la presenza dell’interesse storico-architettonico, il Comune può formulare indirizzi o prescrizioni progettuali da osservare per l’accesso alle categorie d’intervento di cui al comma 5. | 7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, oltre a definire l’assenza o la presenza dell’interesse storico- architettonico il Co.Q.U.E può̀ formulare indirizzi o prescrizioni progettuali da osservare per l’accesso alle singole categorie d’intervento |
8. Nel caso di interventi indiretti, la verifica di cui al comma 6 è parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e della sua istruttoria, fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti di procedere con le modalità di cui al comma 9, lett. c), prima della presentazione della strumento urbanistico. | 8. Nel caso di interventi indiretti, la verifica di cui al comma 6 è parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e della sua istruttoria, fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti di procedere con le modalità di cui al comma 9, lett. c), prima della presentazione della strumento urbanistico. | 8. Nel caso di interventi indiretti, la verifica di cui al comma 6 parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e della sua istruttoria, fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti di procedere con le modalità di cui al comma 9, lett. f), prima della presentazione dello strumento urbanistico |
9. Nel caso di interventi diretti, la verifica deve concludersi prima della richiesta del titolo abilitativo, e può avvenire secondo i seguenti procedimenti: a) di iniziativa pubblica, mediante la pre-individuazione d’uffi- cio, in sede di aggiornamento della Carta per la qualità, anche per ambiti e per fasi successive, degli edifici su cui sono ammessi o preclusi gli interventi di cui al comma 5, lett. d); b) di iniziativa pubblica, mediante Programma integrato, nelle forme di cui all’art. 14, ad esito di sollecitazione, valutazione e approvazione, da parte del Comune, delle proposte o istan- ze private d’intervento; c) di iniziativa privata, mediante istanza dei proprietari inte- ressati, corredata da apposita relazione tecnico-scientifica, rivolta all’Ufficio competente, che acquisisce il parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, secondo le moda- lità di cui al comma 12. | 9. Nel caso di interventi diretti, la verifica deve concludersi prima della richiesta del titolo abilitativo, e può avvenire secondo i seguenti procedimenti: a) di iniziativa pubblica, mediante la pre-individuazione d’ufficio, in sede di aggiornamento della Carta per la qualità, anche per ambiti e per fasi successive, degli edifici su cui sono ammessi o preclusi gli interventi di cui al comma 5, lett. d);
b) di iniziativa pubblica, mediante Programma integrato, nelle forme di cui all’art. 14, ad esito di sollecitazione, valutazione e approvazione, da parte del Comune, delle proposte o istan- ze private d’intervento;
c) di iniziativa privata, mediante istanza dei proprietari interessati, corredata da apposita relazione tecnico-scientifica, rivolta all’Ufficio competente, che acquisisce il parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, secondo le modalità di cui al comma 12. | 9. Nel caso di interventi diretti, la verifica è parte integrante del procedimento della richiesta del titolo abilitativo, e può̀ avvenire anche secondo i seguenti procedimenti: a) di iniziativa pubblica, mediante la pre- individuazione d’ufficio, in sede di aggiornamento della Carta per la qualità̀; b) di iniziativa privata, mediante istanza dei proprietari interessati, corredata da apposita relazione tecnico-scientifica, rivolta all’Ufficio competente, che acquisisce il parere del “Comitato per la qualità̀ urbana e edilizia”, secondo le modalità̀ di cui al comma 12. |
10. Dell’avvio dei procedimenti di cui al comma 9, è data pubbli- ca comunicazione, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al Capo III della legge n. 241/1990; a decorrere dall’avvio di tali pro- cedimenti e per un periodo non superiore a 6 mesi, sono sospese le istanze di cui al comma 9 lett. c), relative a edifici ricadenti negli ambiti interessati dai procedimenti di iniziativa pubblica. | 10. Dell’avvio dei procedimenti di cui al comma 9, è data pubbli- ca comunicazione, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al Capo III della legge n. 241/1990; a decorrere dall’avvio di tali pro- cedimenti e per un periodo non superiore a 6 mesi, sono sospese le istanze di cui al comma 9 lett. c), relative a edifici ricadenti negli ambiti interessati dai procedimenti di iniziativa pubblica. | 10. Abrogato |
11. Nei procedimenti di cui al comma 9, lett. b) e c), ove le istan- ze private siano corredate da proposta progettuale e gli stessi procedimenti si concludano con esito favorevole, si prescinde dal parere consultivo di cui al comma 12. Dai procedimenti del presente paragrafo sono esentati i beni di cui all’art. 16. | 11. Nei procedimenti di cui al comma 9, lett. b) e c), ove le istan- ze private siano corredate da proposta progettuale e gli stessi procedimenti si concludano con esito favorevole, si prescinde dal parere consultivo di cui al comma 12. Dai procedimenti del presente paragrafo sono esentati i beni di cui all’art. 16. | 11. Abrogato |
12. Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammes- si con modalità diretta sono predisposti secondo i contenuti e le modalità stabilite nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”; ove riguardino interventi di categoria RE, DR, AMP, NE, sono obbligatoriamente sottoposti, ai fini dell’approvazione o abilitazione, al parere consultivo del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, che si esprime entro 45 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, decorsi infruttuosamente i quali si prescinde dal parere medesimo. | 12. Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammessi con modalità diretta sono predisposti secondo i contenuti e le modalità stabilite nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”; ove riguardino interventi di categoria RE, DR, AMP, NE, sono obbligatoriamente sottoposti, ai fini dell’approvazione o abilitazione, al parere consultivo del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, che si esprime entro 45 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, decorsi infruttuosamente i quali si prescinde dal parere medesimo. | 12. Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammessi con modalità diretta; ove riguardino interventi di cui al comma 6 sono sottoposti, al parere consultivo del “Comitato per la qualità urbana e edilizia” (Co.Q.U.E.) che si esprime entro 45 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, decorsi infruttuosamente i quali si prescinde dal parere medesimo. Per gli interventi di categoria Ristrutturazione Edilizia, il Co.Q.U.E. stabilisce, nell’ambito delle proprie funzioni, i criteri di rilevanza urbana per tipologia di intervento, rinviando, nei casi di nulla o modesta rilevanza urbana, agli uffici competenti ad emettere il relativo parere. |
13. La richiesta del parere è formulata in seno al procedimento di istruttoria degli strumenti urbanistici esecutivi o delle richieste di permesso di costruire. In caso di Denuncia di inizio attività (DIA), presentata ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 380/2001, il parere consultivo del Comitato, che si esprime con le modalità di cui al comma 12, è richiesto dal soggetto attua- tore prima della presentazione della denuncia e, ove acquisito, ne correda la documentazione. | 13. vive testo vigente | 13. vive testo vigente |
14. Per le finalità del comma 12, il Comitato è integrato, se già non ne fanno parte, da almeno due esperti di chiara fama in materia di storia e conservazione dei beni architettonici. | 14. vive testo vigente | 14. vive testo vigente |
15. Il parere del Comitato non deve essere richiesto per i beni inseriti nella Carta per la qualità, per i quali restano ferme le pro- cedure e le competenze previste dall’art. 16; ove il progetto o lo strumento urbanistico esecutivo riguardi un insieme di beni appartenenti alle competenze procedimentali di Organi o Enti distinti, i rispettivi pareri devono essere tutti acquisiti, separata- mente per il caso della DIA, o tramite conferenza di servizi nei casi di permesso di costruire o di strumento urbanistico esecutivo. In seno alla conferenza di servizi, il Comune è rappresentato esclu- sivamente dal responsabile del procedimento (o dal suo dirigen- te), che abbia preventivamente acquisito i pareri – se dovuti – della Sovrintendenza comunale e del Comitato di cui al comma 12, fatta salva l’ipotesi di infruttuoso decorso dei termini. | 15. vive testo vigente | 15. vive testo vigente |
16. Per la formazione degli strumenti urbanistici esecutivi o dei progetti relativi agli interventi privati diretti di categoria RE2, DR e AMP, ove comportino aumento di SUL, nonché di catego- ria NE, il Comune ha facoltà di disporre il ricorso a concorsi di idee o di progettazione, senza il vincolo delle formalità stabili- te dal Regolamento dei lavori pubblici; alla valutazione delle proposte progettuali concorre il soggetto titolare dell’attuazio- ne degli interventi. | 16. vive testo vigente | 16. vive testo vigente |
17. I concorsi per gli interventi diretti sono disposti dal respon- sabile del procedimento di rilascio del titolo abilitativo (o dal suo dirigente), su proposta o previo parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, nell’ambito e ad esito della verifica preventiva di cui al comma 6; i concorsi per gli interventi indi- retti sono disposti a seguito della presentazione delle proposte di intervento da parte dei soggetti attuatori o su istanza pre- ventiva degli stessi. I concorsi possono essere altresì disposti con deliberazione di Giunta comunale estesa a determinate categorie di beni o di interventi. | 17. vive testo vigente | 17. vive testo vigente |