Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) |
1. Sono Tessuti di origine medievale i tessuti e complessi di edifici di origine medievale, trasformati nel tempo a seguito di rifusioni e sostituzioni con nuove configurazioni tipo-morfologiche, nonché di ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinascimentale, barocca o moderna pre-unitaria. | 1. Sono Tessuti di origine medievale i tessuti e complessi di edifici di origine medievale, trasformati nel tempo a seguito di rifusioni e sostituzioni con nuove configurazioni tipo-morfologiche, nonché di ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinascimentale, barocca o moderna pre-unitaria. | 1. Sono Tessuti di origine medievale i tessuti e complessi di edifici di origine medievale, trasformati nel tempo a seguito di rifusioni e sostituzioni con nuove configurazioni tipo-morfologiche, nonché di ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinascimentale, barocca o moderna pre-unitaria. |
2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, DR1, DR3 e NE1, come definiti dall’art. 25, commi 4, 5 e 7. | 2. Sono ammessi gli interventi di categoria Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall’art.9, con le seguenti specifiche: a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all’interesse storico-architettonico dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime; b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, purché siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1883,
che hanno impropriamente alterato, attraverso sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e compositive del tessuto storico; c) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pubblico o servizi pubblici, previa valutazione degli effetti di alterazione dei caratteri di peculiare continuità del Tessuto; d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile accertarne la legittimità della preesistenza e la loro consistenza. | 2. Sono ammessi gli interventi di categoria Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall’art.9, con le seguenti specifiche: a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all’interesse storico-architettonico dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime; b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, purché siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1883; c) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pubblico o servizi pubblici; d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile accertarne la legittimità della preesistenza e la loro consistenza. |
3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia, l’accorpamento di unità immobiliari contigue in orizzontale e in verticale senza realizzare nuove scale o spostare quelle esistenti né variare la quota d’imposta dei solai, anche al fine di ricomporre i caratteri distributivi verticali originari; b) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti non è consentito, salvo che per la ricostituzione di unità edilizie o immobiliari interessate da precedenti processi di accorpamento | 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia, l’accorpamento di unità immobiliari contigue in orizzontale e in verticale senza spostare le scale comuni esistenti né variare la quota d’imposta dei solai, anche al fine di ricomporre i caratteri distributivi verticali originari. L’accorpamento tra unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti è ammesso solo al piano terra; b) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti non è consentito, salvo che per la ricostituzione di unità edilizie o immobiliari interessate da precedenti processi di accorpamento. | 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia, l’accorpamento di unità immobiliari contigue in orizzontale e in verticale senza spostare le scale comuni esistenti né variare la quota d’imposta dei solai, anche al fine di ricomporre i caratteri distributivi verticali originari; b) è ammesso, l’accorpamento di unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti: sempre ai fini residenziali ad esclusione delle “abitazioni ad uso ricettivo; per le destinazioni commerciali, legittimamente in atto alla data di adozione della presente variante alle NTA, fino a 1.000 mq di superficie di vendita, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; altresì, per e destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condizione che gli immobili abbiano una destinazione non residenziale, o che le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” occupino prima dell’accorpamento almeno il 70% della SUL delle unità edilizie nel loro complesso alla data di adozione della presente variante alle NTA; c) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti non è consentito, salvo che per destinazioni residenziali con l’esclusione delle “abitazioni ad uso ricettivo di cui all’art.6 c.1 lett.a3). |
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le “attrezzature collettive” con SUL oltre i 500 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non pertinenziali; b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” oltre 60 posti letto, “attrezzature collettive” fino a 500 mq, “sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universitarie”, sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale individuati nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i requisiti strutturanti specificati nel capitolo “Edifici con tipologia edilizia speciale” dell’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”; c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diretto a piano terra. | 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le “attrezzature collettive” con SUL oltre i 500 mq, la destinazione Rurale e i Parcheggi non pertinenziali; b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “attrezzature collettive” fino a 500 mq, “sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universitarie”, sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale adeguatamente documentata ovvero censiti nell’elaborato G1.“Carta per la qualità e G2.“Guida per la qualità degli interventi”; c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diretto a piano terra. | 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) le destinazioni Commerciali sono ammesse con superficie di vendita fino a 1.000 mq, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i fronti-strada; c) le destinazioni “pubblici esercizi” sono ammesse agli ultimi piani di edifici non residenziali o di attrezzature collettive aventi accesso diretto dal piano terra; d) sono escluse le destinazioni “attrezzature collettive” con SUL oltre i 1.000 mq, la destinazione Rurale e i Parcheggi non pertinenziali. |