L’Art. 71 Reticolo idrografico era stato modificato dalla Delibera di Giunta del 2023, con l’aggiunta del comma 6, a cui Carteinregola si era opposta con una lunga campagna di informazione (1) La Delibera adottata ha abrogato comma 6 e introdotto una modifica al comma 5 .
Titolo III Sistema ambientale e agricolo Capo 1° Componenti del sistema ambientale e agricolo Art.71. Reticolo idrografico
Titolo III Sistema ambientale e agricolo Capo 1° Componenti del sistema ambientale e agricolo Art.71. Reticolo idrografico
Titolo III Sistema ambientale e agricolo Capo 1° Componenti del sistema ambientale e agricolo Art.71. Reticolo idrografico
1.Il sistema idrico superficiale continentale è individuato negli elaborati 2. e 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000, attraverso la componente Acque: fiumi e laghi, e nell’elaborato 4 “Rete ecologica”, di cui all’art. 66, attraverso la restituzione grafica del Reticolo idrografico. Il sistema idrico superficiale è regolamentato dalle relative leggi in materia e, con riguardo al reticolo idrografico, dagli articoli 6 e 7 della LR n. 24/1998
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2. Al fine di salvaguardare l’integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nella fascia di rispetto di m. 150 dalla sponda o dal piede dell’argine di corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del D.LGT n. 42/2004, e nella fascia di rispetto di m. 50 dalla sponda o dal piede dell’argine degli altri corsi d’acqua, o nelle più ampie fasce di rispetto delimitate dall’elaborato 4. “Rete ecologica”, sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici. In particolare sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano: a) tombamenti e copertura di corsi d’acqua; b) qualsiasi attività estrattiva; c) sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse); d) scogliere in pietrame non rinverdite; e) rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo; f) rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d’acqua e risagomatura delle sponde
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3. Nei tessuti del Sistema insediativo ricadenti nella fascia di rispetto di m. 50 dei corsi d’acqua non tutelati ai sensi di legge, gli interventi ammessi dalle norme di componente, se non preclusi dall’art. 7 della LR n. 24/1998, sono realizzabili nel rispetto dei divieti di cui al comma 2, e subordinati alla Valutazione ambientale preliminare di cui all’art. 10, comma 10, e alla contestuale realizzazione di interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, ove necessari. Sono altresì consentiti, anche autonomamente, tutti gli interventi ambientali di cui all’art. 10.
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4. Non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma 2, a condizione che siano associati a interventi di Mitigazione di impatto ambientale (MIA), di cui all’art. 10: a) le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie e ferroviarie e tramvie, reti di trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, reti di telecomunicazioni, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze); b) le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione della acque per il contenimento delle piene per uso agricolo, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo; c) le opere necessarie alla realizzazione di percorsi e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili.
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5. Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione degli interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal “Codice della buona pratica agricola”(Reg. 1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia.fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione degli interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal “Codice della buona pratica agricola”(Reg. 1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia.
5. Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione degli interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal “Codice della buona pratica agricola”(Reg. 1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia.fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione degli interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal “Codice della buona pratica agricola”(Reg. 1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia.
5. Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione degli interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal “Codice della buona pratica agricola”(Reg. 1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia. Non sono soggetti alle limitazioni del presente comma gli interventi così come consentiti dal PAI e dal PTPR fermo restando l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla-osta previsti dalle norme.
6. Non è soggetta alle limitazioni di cui al comma 5, anche ai sensi dell’art. 96 lettera f) del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante il Testo unico sulle opere idrauliche, la realizzazione di infrastrutture per la mobilità (piazze, strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclopedonali) e reti tecnologiche (fognature, acquedotti, ecc.). L’esecuzione di tali opere è consentita purché le stesse siano collocate completamente al di fuori dell’alveo inciso assicurando la protezione rispetto alle sollecitazioni idrodinamiche cui possono essere eventualmente soggette e l’assenza di riflessi sul libero deflusso delle acque. Ai fini del rilascio del nulla osta idraulico l’intervento deve essere accompagnato da una relazione di compatibilità idraulica che analizzi tali aspetti e certifichi l’assenza di perturbazioni indotte sulle modalità di deflusso del corso d’acqua e di pericolo per la salvaguardia dell’infrastruttura stessa”.