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Il protocollo Soprintendenza- Comune di Roma del 2009 sulle modalità del parere consultivo secondo le NTA del PRG

Pubblichiamo il protocollo sottoscritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma e il Comune di Roma nel settembre 2009, a pochi mesi dall’approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale, con il quale si stabiliscono le “modalità di collaborazione relative all’acquisizione del parere consultivoin applicazione delle Norme di Tecniche di Attuazione del PRG relative alle autorizzazione e ai pareri consultivi per gli interventi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali, su immobili non vincolati ma inseriti nella Carta per la Qualità, immobili ricadenti in fasce di rispetto e immobili ricadenti nel perimetro dell’Area Unesco all’interno della Città Storica.

Tale protocollo è stato poi inserito nell’Art. 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto comma 19 delle NTA del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) approvato il 21 aprile 2021, che esclude il centro storico/città storica di Roma dalle tutele paesaggistiche introdotte per gli altri centri storici del Lazio, a partire dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi, come “garanzia” del “controllo degli interventinelle more della definizione di specifiche prescrizioni” “di tutela, da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero“. Un protocollo che, come abbiamo visto, prevede solo “pareri consultivi”. E la “definizione di specifiche prescrizioni” per la tutela dell’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma, a distanza di 4 anni ci risulta non essere stata neanche avviata, così che la Soprintendenza continua a rilasciare pareri solo “consultivi” per gli interventi edilizi nella Città storica e nella zona UNESCO.

Un anno fa una sentenza del Tar Lazio ha dichiarato ufficialmente che “gli interventi edilizi che si intendano intraprendere su immobili ricompresi in luoghi o siti iscritti nella menzionata Lista UNESCOdevono necessariamente essere subordinati alla preventiva autorizzazione paesaggistica”. Una sentenza che avrebbe dovuto richiamare le istituzioni preposte alla tutela alle loro responsabilità, con argomentazioni che, prima ancora che giuridiche, sono di buon senso: è possibile che il centro storico della Capitale, “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, non abbia le stesse tutele paesaggistiche degli altri centri storici del Lazio? Cioè che un intervento edilizio nel centro storico di Latina o Mentana richieda l’autorizzazione della Soprintendenza, e nel centro di Roma invece no? Purtroppo una sentenza amministrativa su un ricorso specifico non comporta automaticamente un cambio di rotta della Soprintendenza. Ed evidentemente non è vincolante nemmeno una previsione messa nero su bianco nel PTPR regionale.

(AMBM)

(*) vedi Centro storico di Roma, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica (lo dice il TAR)

8 settembre 2009  Prot. 57701

PROTOCOLLO d’INTESA Trạ IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma e il COMUNE DI ROMA Dipartimento IX – Il UO Ufficio Permessi di costruire

Per

La definizione delle modalità di collaborazione relative all’acquisizione del parere consultivo di cui all’art.24 comma 19[1] delle Norme Tecniche di Attuazione del NPRG di Roma ai sensi dell’art. 24 comma 20[2] delle stesse Norme Tecniche di Attuazione del NPRG di Roma

Le parti come sopra costituite

Visto il N.P.R.G. di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12/02/2008 “Ratifica dell’accordo di pianificazione di cui al comma 6 dell’art. 66 bis della LeggeRegione Lazio 38/99 sottoscritto dal Sindaco del Comune di Roma e dal Presidente della Regione Lazio in data 06/02/2008. Approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10, parte Ill, del14/03/2008;

visto l’art.24 “Norme Generali” del Capo I “Città Storica” delle NTA del NPRG, che prescrive quali pareri consultivi della Soprintendenza Statale per i Beni Architettonici e Paesaggisitici per il Comune di Roma devono essere preventivamente acquisiti per l’approvazione, in modalità diretta, dei progetti edilizi relativi agli immobili ricadenti in Città Storica; visto l’art.16 delle NTA del PRG “Carta per la Qualità”, che detta le disposizioni e le modalità per l’acquisizione del parere della Sovraintendenza Comunale[3];

visto, in particolare, l’art.24 co.20 delle NTA del PRG (2), che prescrive come le modalità di collaborazione tra il Comune di Roma e la Soprintendenza Statale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, cui sono assegnate le competenze consultive in materia, debbano essere individuate con la formalizzazione di un atto di intesa tra Comune e Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio-;

visto il parere espresso dalla Sovraintendenza Comunale, con nota n. 2428 del 10.02.2009, che si allega e fa parte integrante del presente protocollo;

considerato che la parte di Città Storica dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità è chiaramente individuata nel P.T.P.R. adottato dalla Regione Lazio e pubblicato sul BUR L.n. 6 del 14.02.08[4];

che, per l’applicazione di quanto disposto dall’art. 24 co. 19 delle N.T.A. del P.R.G. (1), si è quindi convenuto circa l’opportunità di riferirsi a tale perimetrazione, “certa e riconoscibile”;

visto il DPR 380/01 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

visto il Decreto Legislativo n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

vista la legge n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare gli articoli 7,8,10bis, 15 per cui le pubbliche amministrazioni possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

ritenuto, quindi, necessario intraprendere azioni volte allo snellimento delle procedure autorizzative, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa convengono e stipulano quanto segue

A) Progetti relativi ad immobili vincolati per legge ai sensi del D.L..n.42/04

Devono essere acquisite esclusivamente le autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela dei vincoli imposti ai sensi del D.L. n.42/04.

B) Progetti relativi a d Immobili non vincolati ai sensi del D.L. n. 42/04, individuati dalla Carta per a Qualità (art.16 delle NTA del PRG (3)) con l’esclusione di quell inseriti nella “morfologie degli Implanti urbani” di cui all’art.16 co.1 lett.a)

Per tali immobili, se non-ricadenti nella fattispecie di cui al precedente paragrafo A), giusto Art.16 co.10[5]  delle NTA del PRG, deve essere acquisito il parere preventivo della Sovraintendenza Comunale.

Tale parere dovrà essere altresì acquisito per gli immobili ricadenti nella fascia di rispetto di 50 metri dagli elementi areali di cui all’art. 16 comma 1 lett.a)[6] delle NTA del PRG o in quella di metri 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in origine sotterranei.

B1) “Progetti edilizi ammessi con modalità diretta – Permessi di Costruire”

In caso di richiesta di permesso di costruire la documentazione di cui all’Allegato 1 dovrà essere obbligatoriamente allegata alla richiesta stessa.

Il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei tempi stabiliti dal DPR 380/01, ne curerà la trasmissione alla Sovraintendenza Comunale che dovrà esprimersi nei 60 giorni successivi.Decorsi infruttuosamente 80 giorni dalla trasmissione della richiesta alla Sovraintendenza Comunale, il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere medesimo.

B2) “Progetti edilizi ammessi con modalità diretta – D.I.A.”

Nei casi di progetti da abilitarsi tramite DIA, giusto art.16 co.10 (5) delle NTA del PRG, da depositare ai sensi dell’art.22 del DPR 380/01, il parere della Sovraintendenza Comunale deve essere acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presentazione delle DIA e ne correda gli elaborati. Decorsi infruttuosamente 80 giorni dalla richiesta alla Sovraintendenza Comunale, il soggetto attuatore può depositare la DIA presso  i competenti uffici comunali allegando, obbligatoriamente, copia della richiesta stessa, potendo prescindere dal parere medesimo.

C) Progetti relativi ad immobili non vincolati ai sensi del D.L. N. 42/04 ricadenti nella parte di Città Storica dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità

I progetti relativi a tali immobili ove riguardino interventi di categoria DR [Demolizione e ricostruzione NDR], AMP [Ampliamenti di sagome di edifici NDR], NE [Nuova edificazioneNDR] devono essere sottoposti al parere consultivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma;

I progetti relativi a tali immobili ove riguardino invece interventi di categoria RE [Ristrutturazione edilizia NDR] devono essere obbligatoriamente sottoposti al parere consultivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma solo se ne modificano l’aspetto esteriore.

I progetti relativi a tali immobili ove riguardino invece interventi di categoria MS [Manutenzione straordinaria NDR], RC [Demolizione e ricostruzione NDR],devono essere obbligatoriamente sottoposti al parere consultivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma solo se interessano le parti comuni o private, con rilevanza esterna.

A tal fine devono intendersi come interventi di rilevanza esterna quelli interessanti l’aspetto esteriore dei fabbricati come la modificae/o la sostituzione degli infissi con altri aventi caratteristiche diverse, la modifica e/o rifacimento delle coperture, la modifica e/o rifacimento delle aperture o delle tinteggiature dei prospetti, la realizzazione di nuovi volumi tecnici, di ascensori, di corpi scala, di qualsiasi nuovo impianto che interessi i prospetti, insegne esercizi commerciali etc.La documentazione che dovrà essere predisposta per l’acquisizione del parere consultivo è quella espressamente indicata nell’Allegato 1.

Il parere consultivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma di cui ai casi sopra elencati del presente paragrafo deve essere acquisito anche quando l’immobile è interessato dalla Carta per la Qualità, unitamente, in tal caso, al parere della Sovrintendenza Comunale.

C1) “Progetti edilizi ammessi con modalità diretta – Permessi di Costruire”

In caso di richiesta di permesso di costruire la documentazione di cui all’Allegato 1 dovrà essere obbligatoriamente allegata alla richiesta stessa.

Il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei tempi stabiliti dal DPR 380/01 per il rilascio dei permessi di costruire, ne curerà la trasmissione alla Soprintendenza Statale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma dovrà esprimersi nei 45 giorni successivi. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla trasmissione della richiesta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere medesimo.

La proposta progettuale, ove riguardi interventi di categoria RE2 [Ristrutturazione edilizia con aumento della SUL Superficie Utile Lorda NDR], DR, AMP, NE dovrà essere altresì corredata da una apposita relazione tecnico-scientifica che verrà trasmessa  dal  Responsabile del Procedimento alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, unitamente a quella di cui all’Allegato 1, per la verifica preventiva dell’interesse  storico-architettonico dell’immobile oggetto dell’intervento e la conseguente formulazione di indirizzi o prescrizioni.

In caso di interventi di categoria RE2, DR, AMP che comportino aumento di SUL, nonché di. categoria NE, il Responsabile del Procedimento trasmetterà al Direttore della I U.O. del Dip.IX, una volta acquisito con le modalità sopra descritte, il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, qualora la stessa indichi l’opportunità di disporre il ricorso a concorso di idee o di progettazione.

C2) “Progetti edilizi ammessi con modalità diretta – DIA”

La richiesta del parere consultivo, corredata della prescritta documentazione, in caso di DIA da Depositare sensi dell’art.22 del DPR 380/01, dovrà essere preventivamente inoltrata, direttamente dal soggetto attuatore, giusto art.24 comma 13 e comma 19 delle NTA del PRG[7], alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma che dovrà esprimersi nei 45 giorni successivi inviando d’ufficio la copia al municipio competente. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta alla Soprintendenza Statale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma il soggetto attuatore può depositare la D.I.A. presso i competenti Uffici Comunali allegando, obbligatoriamente, copia della richiesta stessa, potendo prescindere dal parere medesimo.

FIRME

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda da presentare sia alla Sovrintendenza al Beni Culturali che alla Soprintendenza per I Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma

SCHEMA DELLA DOMANDA ALLA SOVRAINTENDENZA AI BENI CULTURALI Via del Teatro Marcello n. 500186 Roma

SCHEMA DELLA DOMANDA ALLA SOPRINTENDENZA PER | BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER IL COMUNE DI ROMA Via di San Michele 1700153 Roma

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

12 febbraio 2025


[1] Capo 2° Città storica Art.24 Norme generali

Collaborazione della Soprintendenza statale (*)

Comma 19. Nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane  dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le com-petenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25, comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma, organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso agli interventi di categoria MS e RC, nonché agli interventi da abilitare tramite DIA, ai sensi del comma 21.

(*) I commi 19, 20 e 21 recepiscono esattamente il parere espresso dalla citata Soprintendenza statale ai fini dell’approvazione del PRG. Le categorie MS e RC, richiamate nel comma 19, per necessaria coerenza con il comma 21 e l’art. 9, devono intendersi riferite alle Unita edilizie, e sottoposte al parere della Soprintendenza limitatamente alle parti comuni di rilevanza esterna

[2] Capo 2° Città storica Art.24 Norme generali

Comma 20. Le disposizioni del comma 19 si applicano dall’entrata in vigore del presente PRG. Con la formalizzazione di apposita intesa tra Comune e Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio, saranno individuate le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni e definiti i criteri di valutazione di immobili e progetti, sulla base di quanto indicato nella “Guida per la qualità degli interventi”.

[3] Art.16 delle NTA del PRG “Carta per la Qualità”, che detta le disposizioni e le modalità per

l’acquisizione del parere della Sovraintendenza Comunale1. Nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale,da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:

a) morfologie degli impianti urbani;

b) elementi degli spazi aperti;

c) edifici con tipologia edilizia speciale;

d) edifici e complessi edilizi moderni;

e) preesistenze archeologico monumentali;

f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo;

g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.

2. Sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i beni certi individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclusioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i ben culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.LGTn. 42 del 22 gennaio 2004.

3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti di PRG nelle quali tali elementi ricadono, nel rispetto di quanto previsto nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”.

4. In particolare, con riferimento alla classificazione di cui alcomma 1, dovranno essere osservate le seguenti categorie d’intervento:

– elementi di cui alla lett. a): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto e, ove presenti, per i beni di cui al comma 1, lett. b), c) e d);

– elementi di cui alla lett. b): categorie d’intervento di cui al precedente art. 10;

– elementi di cui alla lett. c): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto per gli edifici di interesse storico- architettonico, salvo interventi di carattere più trasformativo su parti degli edifici espressamente consentiti dall’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”;

– elementi di cui alla lett. d): categorie d’intervento MO, MS, RC, RE1, come definite dall’art. 9, con le specifiche di cui alparagrafo “Edifici e Complessi edilizi moderni” dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”;

– elementi di cui alla lett. e): categorie d’intervento MO, MS, RC, nel rispetto delle prescrizioni stabilite in appositi provvedimenti comunali;

– elementi di cui alla lett. f): categorie d’intervento MO, MS, RC, ivi compresa l’asportazione a fini conservativi ed espositivi, se richiesta dalla competente Soprintendenza statale;

– elementi di cui alla lett. g): categorie d’intervento MO, MS, RC, senza cambio di destinazione d’uso e nel rispetto di prescrizioni stabilite in appositi provvedimenti comunali.

 (…)

9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze.

10. (vedi punto 5)

11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è approvatodalla Sovrintendenza comunale, con la eventuale previa acquisizione del parere delle Soprintendenze statali o della Region Lazio, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è parte del Piano urbanistico o del Progetto edilizio, l’approvazione o abilitazione degli stessi avviene previa acquisizione del parere della Sovrintendenza comunale, nonché dell’eventuale parere delle Soprintendenze statali e della Regione, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge; nel caso di Piani o Programmi urbanistici, l’acquisizione deipredetti pareri avviene preferibilmente mediante conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/199

[4] Vedi PTPR cronologia materiali

[5] Art. 16 comma 10. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quel- li soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabiledel procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abilitarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presentazione della DIA e ne correda gli elaborati.

[6] Art. 16 Carta per la qualità

comma 1. Nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:

a) morfologie degli impianti urbani;

[7] art.24 comma 13

13. La richiesta del parere è formulata in seno al procedimento di istruttoria degli strumenti urbanistici esecutivi o delle richieste di permesso di costruire. In caso di Denuncia di inizio attività (DIA), presentata ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 380/2001, il parere consultivo del Comitato, che si esprime con le modalità di cui al comma 12, è richiesto dal soggetto attua- tore prima della presentazione della denuncia e, ove acquisito, ne correda la documentazione.

art 24 comma 19

19. Nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane – dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le competenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25, comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma, organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso agli interventi di categoria MS e RC, nonché agli interventi da abilitare tramite DIA, ai sensi del comma 21.

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