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Leggi e norme forestali

Legislazione forestale nazionale di maggiore interesse per la pianificazione

R.D. n 3267 del 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia

di boschi e terreni montani” (Legge forestale) 

R.D.  n 215 del 1933 (Legge sulla bonifica integrale)

Legge n 1497 1939 (Protezione delle bellezze naturali)

Legge n 646 del 1950 (Prima legge sulla montagna)

Legge n 1102 del 1971 (Seconda legge sulla montagna)

• DPR 11 del 1972 e DPR e DPR 16 del 1977: Trasferimento alle Regioni delle competenze in materia forestale

Legge 431 del 1985 “Tutela delle zone di particolare bellezza ambientale”

(Legge Galasso)

Legge 394 del 1991 Legge quadro sulle aree protette

D.L. 227 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”(Nuova legge forestale)

D.L. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche 

D.L. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale”

***********************************************************************

Regio Decreto n 3267 del 1923 “Riordinamento e riforma della

legislazione in materia di boschi e terreni montani” (Legge forestale) 

Istituzione del vincolo idrogeologico (in realtà già introdotto dalla Legge Maiorana-Calatabiano nel 1877)

– Sono vincolati i terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto di certimodi di uso possono perdere la copertura vegetale e la stabilità e non assicurarela regolare regimazione delle acque.

– I cambiamenti di uso del suolo dei terreni vincolati devono essere autorizzatidall’autorità forestale (oggi la Regione, sentito il CFS).

Più del 90% dei terreni boscati sono soggetti al vincolo

La gestione dei boschi deve avvenire:

– attraverso un Piano di Assestamento, se di proprietà pubblica

– nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (o RegolamentiForestali Regionali), se di proprietà privata.

Lo Stato è obbligato a compiere a proprie spese le opere di sistemazioneidraulico-forestale dei bacini montani (briglie, rimboschimenti) o a incentivarecon sgravi fiscali e contributi l’opera dei privati .

Legge 1487 del 1939 “Protezione delle bellezze naturali”

Istituzione del vincolo paesaggistico per la tutela delle cose immobili diparticolare bellezza (singolarità geologiche, ville e giardini, panorami).

Legge 431 del 1985 “Tutela delle zone di particolare bellezza

ambientale (Legge Galasso)

Estensione per legge del vincolo paesaggistico a tutti i territori boscati inquanto componenti strutturali del paesaggio.

Il bosco è tutelato come bellezza naturale indipendentemente dal ruolo economico o protettivo.

L’interesse per i boschi si estende dal settore agro-forestale (Competenzadelle Regioni) a quello paesaggistico-ambientale (Competenza delle Statotramite il MATT).

Decreto Legge 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni

(Codice  dei beni culturali e del paesaggio, o Codice Urbani)

Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interazioni (D.Lgs.63/2008).

Il concetto di paesaggio è esteso a tutto il territorio e non più solo ad alcunecategorie di beni ambientali ritenuti di maggior pregio come nella L.431/1985

Le Regioni sono tenute a emanare una specifica normativa d’uso (vincolo paesaggistico) approvando Piani paesaggistici e Piani urbanistici territoriali(Piani Territoriali di Coordinamento) che diano specifica considerazione aivalori paesaggistici.

Il vincolo paesaggistico non esclude in via assoluta modificazioni delterritorio ma comporta l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’autoritàamministrativa competente.

Decreto Legge 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni

(Codice  dei beni culturali e del paesaggio, o Codice Urbani)

In virtù del vincolo paesaggistico ambientale, sono sottoposti ad autorizzazione tutti gli interventi che possono modificare in modo permanente l’aspetto visuale dei boschi.

Non è richiesta l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela delle bellezze naturali quando sia stata rilasciata l’autorizzazione di competenza dall’autorità forestale per il taglio colturale (così come definito dall’art. 6 del D.Lgs. 227/2001, v.  7), la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione.

Non è richiesta l’autorizzazione per gli interventi inerenti l’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni (strade, edifici, ecc.).

Decreto Legge  227 del 18 maggio 2001 “Orientamento e  modernizzazione del settore forestale” (Nuova legge forestale)

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2001/137/13.htm

Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana,

nonché alla conservazione, all’incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall’Italia in materia di biodiversita’ e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell’ambiente e le regioni svolgono, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, in modo coordinato le attività volte a garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l’equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone montane, e l’utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.

Art. 2

Le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco.  Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea,  associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno di cui al comma 5.

Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento.

Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati,finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione e’reversibile al termine del ciclo colturale.

Art. 3

Le Regioni definiscono le proprie linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppodel proprio territorio forestale attraverso i Piani forestali.Le Regioni definiscono  tipologia, obiettivi, modalità di elaborazione, controllodell’applicazione e di revisione periodica dei Piani forestali.

Art.4

La trasformazione del bosco in un’altra destinazione d’uso del suolo deve essere

autorizzata dalla Regione e compensata con rimboschimenti (*)

Art. 5

Le Regioni devono stabilire norme che garantiscano il recupero dei boschi degradati

specie se vi sono motivi di pubblica incolumità.

Art. 6

E’ vietata la conversione in boschi governati a ceduo delle fustaie o dei cedui avviati a

conversione, salvo che per motivi di ordine fitosanitario o di rilevante interesse pubblico,

stabiliti dalla Regioni

E’ vietato il taglio a raso se non finalizzato alla rinnovazione naturale , salvo nei casi

previsti dai Piani di assestamento approvati e redatti secondo le norma della gestione

forestale sostenibile.

Le Regioni favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all’invecchiamento

indefinito

Art. 11

Le Regioni promuovono la Certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore

forestale

Legge 394 del 1991 Legge quadro sulle aree protette

Art. 2

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all’ente Parco è perseguita

attraverso lo strumento del Piano del parco .

Il Piano del parco suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione,

prevedendo:

Zone di riserva integrale (Zona A): l’ambiente naturale è conservato nella sua

integrità;

–  Zone di riserva generale o orientata (Zona B): è vietato costruire nuove opere

edilizie, ampliare costruzioni esistenti, eseguire trasformazioni del territorio, ma

sono permesse attività di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente Parco;

Zone di protezione (Zona C): in armonia con le finalità istitutive del Parco e in

conformità ai criteri generali fissati del Parco, possono continuare le attività silvo-

pastorali.

Zone di promozione economica e sociale (Zona D): aree più estesamente

modificate dai processi di antropizzazione nelle quali sono consentite attività

finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al

miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.

Principali riferimenti normativi a livello nazionale riguardanti il settore forestale

– Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (Legge forestale)

– Legge 21 giugno 1939 n.1497 – Protezione delle bellezze naturali

– Legge 25 luglio 1952 n. 991 – Provvedimenti a favore dei territori montani

– Legge 18 luglio 1956 n. 759 – Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera

– Legge 3 dicembre 1971 n. 1102 – Nuove norme per lo sviluppo della montagna

– Legge 22 maggio 1973 n. 269 – Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento

– Legge 19 dicembre 1975 n. 874 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Washington del 1973 (CITES)

– Legge 5 agosto 1981 n. 503 – Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna del 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente

– Legge 8 agosto 1985 n. 431 – Tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge Galasso)

– Delibera CIPE del 02 dicembre 1987 – Schema di Piano Forestale Nazionale (GU n. 55 del 07.03.1988)

– Legge 11 febbraio 1992 n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

– Legge 23 agosto 1993 n. 352 – Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e conservati

– Delibera CIPE 28 dicembre 1993 – Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile

– Legge 5 gennaio 1994 n. 37 – Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali  dei  fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche

– Legge 31 gennaio 1994 n. 97 – Nuove disposizioni per le zone montane

– Legge 14 febbraio 1994 n. 124 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro nel 1992

– Legge 6 dicembre 1991 n. 394 – Legge quadro sulle aree protette

– Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 – Recepimento Dir. 92/43/CEE

– Legge 4 giugno 1997 n. 170 – Ratifica della Convenzione ONU sulla Lotta alla siccità e alla Desertificazione

– Delibera CIPE 21 dicembre 1999 n.299 – Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15-02-2000)

– Decreto Ministero dell’ambiente 3 aprile 2000 – Elenco dei SIC e delle ZPS individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE

– Legge 21 novembre 2000 n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi

– Decreto Ministero dell’ambiente 4 giugno 2001 – Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione dell’art. 3 del

decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337

– Legge 18 Maggio 2001 n. 227 – Orientamento dei mercati agricoli (in realtà “nuova” legge forestale nazionale: definizione di bosco, linee guida con riferimento

al processo MCPFE, osservatorio dei prodotti e servizi forestali)

– Legge 1 giugno 2002 n. 120 – Ratifica del Protocollo di Kyoto

– Delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 57 – Approvazione della “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2002”

– Decreto Ministero dell’economia e della finanze 19 Aprile 2002 n. 124 – Detrazione fiscale degli importi investiti in miglioramenti del bosco

– Decreto Ministero dell’ambiente 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione della Rete Natura 2000

– Delibera CIPE 19 dicembre 2002 n.123 – Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra (L. 120/2002)

– Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 2 febbraio 2005 – Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di

afforestazione e riforestazione, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della legge 1 giugno 2002, n. 120

– Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 –  Norme per l’attuazione della Dir. 99/105/CE

– Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 16 giugno 2005 – Linee guida di programmazione forestale

– Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice Urbani) e successive modifiche e integrazioni

– Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale (e successive modifiche e integrazioni)

* http://gazzette.comune.jesi.an.it/2001/137/13.htm

Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-06-2001

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227
Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Art. 2.
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinche’ un’area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuita’ del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita’ biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuita’ del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell’individuazione dei territori coperti da boschi di cui all’articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione e’ reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia’ definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita’ di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi’ assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonche’ le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita’ del bosco.

 

Art. 4.
Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo
1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso
del suolo, ogni intervento che comporti l’eliminazione della
vegetazione esistente finalizzata a un’utilizzazione del terreno
diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco e’ vietata, fatte salve le
autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformita’ all’articolo
151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490**, compatibilmente
con la conservazione della biodiversita’, con la stabilita’ dei
terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e
dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione
frangivento e di igiene ambientale locale.
3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da
rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza
locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l’estensione
minima dell’area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la
quale vale l’obbligo della compensazione.
4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere
cenosi forestali frammentate, e’ attuato a cura e spese del
destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione di coltura.
5. Le regioni prescrivono le modalita’ e i tempi di realizzazione
del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere
effettuato. Tali aree devono ricadere all’interno del medesimo bacino
idrografico nel quale e’ stata autorizzata la trasformazione di
coltura.
6. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono
prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente
all’importo presunto dell’intervento compensativo e destinano tale
somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico
nelle aree geografiche piu’ sensibili, ricadenti anche in altri
bacini idrografici. Possono altresi’ prevedere la realizzazione di
opere di miglioramento dei boschi esistenti.
7. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi e di
miglioramento di boschi esistenti, le regioni disciplinano il
versamento di adeguate cauzioni.

Nota all’art. 4:
– Il testo dell’art. 151 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, e’ il seguente:
“Art. 151. – 1. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi
pubblicati a norma dell’art. 140 o dell’art. 144 o nelle
categorie elencate all’art. 146 non possono distruggerli
ne’ introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a
quel loro esteriore aspetto che e’ oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di
sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque
genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la
preventiva autorizzazione.
3. L’autorizzazione e’ rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza,
trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il
Ministero puo’ in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa
comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3,
nei successivi trenta giorni e’ data facolta’ agli
interessati di richiedere l’autorizzazione al Ministero che
si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata da
triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e
da tutta la relativa documentazione, e’ presentata alla
competente soprintendenza e ne e’ data comunicazione alla
regione.”.

** http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 490

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. (GU n.302 del 27-12-1999 – Suppl. Ordinario n. 229 )

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-2000

Articolo 151                  Alterazione dello stato dei luoghi (Legge  29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977  n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto  dal  decreto  legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito con       modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)    1.  I  proprietari,  possessori  o detentori a qualsiasi titolo di beni   ambientali   inclusi   negli   elenchi   pubblicati   a  norma dell’articolo  140  o  dell’articolo  144  o nelle categorie elencate all’articolo    146 ***  non   possono   distruggerli   ne’   introdurvi modificazioni,  che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che e’ oggetto di protezione.    2.  I  proprietari,  possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni  indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.    3.  L’autorizzazione  e’  rilasciata  o  negata  entro  il termine perentorio di sessanta giorni.    4.  Le  regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate     alla     competente    soprintendenza,    trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puo’ in ogni caso   annullare,   con   provvedimento   motivato,  l’autorizzazione regionale  entro  i  sessanta  giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.    5.  Decorso  inutilmente  il  termine  indicato  al  comma  3, nei successivi  trenta  giorni  e’  data  facolta’  agli  interessati  di richiedere  l’autorizzazione  al  Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’istanza,  corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei  lavori e da tutta la relativa documentazione, e’ presentata alla competente soprintendenza e ne e’ data comunicazione alla Regione

***

Articolo 140

 Elenchi (Legge  29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; 
decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre 1975, n. 805, art. 31; 
decreto del Presidente    della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
art. 82, commi 1 e 2)    1.  Dei  beni  indicati  alle  lettere  a)  e b) e 
delle localita' indicate  alle lettere c) e d) dell'articolo 139**** 
le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, 
ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.(…)

Articolo 144                      Integrazione degli elenchi (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art.                         82, comma 2, lett. a)    1.  Il  Ministero  ha facolta’ di integrare gli elenchi dei beni e delle   localita’   indicati   all’articolo   139,  su  proposta  del soprintendente competente(…)

Articolo 146                        Beni tutelati per legge (Decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 82,  commi  5,  6  e 7, aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,  convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,                          artt. 1 e 1-quater)    1.  Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico: (…)

f)  i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali, nonche’ i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche’ percorsi o   danneggiati   dal   fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di rimboschimento;     (…)

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b)  limitatamente  alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione,  erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto  ministeriale  2  aprile  1968,  n. 1444 come zone diverse da quelle  indicate  alla  lettera  a)  e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti,  ricadevano  nei  centri  edificati  perimetrati  a  norma dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(…)

**** Articolo 139   Beni soggetti a tutela (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)   
 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro 
notevole interesse pubblico:     
a)  le  cose  immobili  che  hanno cospicui caratteri di bellezza naturale 
o di singolarita' geologica;     b)  le  ville,  i giardini e i parchi, 
non tutelati a norma delle disposizioni  del Titolo 1, 
che si distinguono per la loro non comune bellezza;     
c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 
aspetto avente valore estetico e tradizionale;     
a)  le  bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti 
di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo 
di quelle bellezze.