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Il MIBACT impugna un altro provvedimento della Regione Lazio (segnalato anche da Carteinregola)

mosaico paesaggio ricorso mibactPer la seconda volta a distanza di pochi giorni, il Ministero dei Beni Culturali ha impugnato una Legge regionale del Lazio di fronte alla Corte costituzionale. Dopo il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), pubblicato dalla Regione il 20 febbraio scorso nella versione che ignora le modifiche concordate per due volte con il Ministero, è la volta di un altro provvedimento, la L.R. 1/2020, “Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione“, in vigore dal 27 febbraio, che interviene su molti settori che hanno immediate ricadute sul Paesaggio, anche in questo caso senza concordare con il MIBACT, come prescrive il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, le necessarie tutele.

Come già per il PTPR, Carteinregola si era occupata di questa Legge prima dell’approvazione, nel gennaio scorso, con una lettera ai Consiglieri regionali *che poneva domande che riguardavano appunto la tutela del Paesaggio, il consumo di suolo e gli interventi urbanistici nelle zone rurali**.

Ma entrambi i ricorsi del MIBACT ricostruiscono un quadro che lascia davvero a bocca aperta anche noi, che abbiamo più volte criticato le scelte della Regione Lazio – della maggioranza che la governa dal 2013 – in materia di pianificazione del territorio e di tutela del Paesaggio, dalla proroga del “Piano Casa Polverini-Zingaretti”, alla “Legge di Rigenerazione Urbana 7/2017”, al Piano Territoriale Paesaggistico, approvato nell’agosto scorso, “orfano” del contributo del MIBACT e, ancora una volta, privo delle tutele paesaggistiche per il centro storico e la città storica della Capitale.

La documentata analisi degli avvocati dello Stato che hanno firmato il Ricorso del Governo presso la Consulta riguarda 5 motivi. Il leit motiv è la mancata condivisione, da parte della Regione, come già per il PTPR, di scelte che riguardano il Paesaggio, un bene tutelato dalla nostra Costituzione, per il quale il Codice dei Beni culturali ha previsto una serie di strumenti di tutela sovraordinati a tutti gli altri, imponendo la pianificazione congiunta Stato – Regioni.

Cinque motivi che si addentrano nelle maglie di articoli, commi, in certi casi frasi, di una legge regionale che, come tante altre, rende praticamente impossibile ai non addetti ai lavori cogliere le ricadute che le modifiche incidono sulla normativa preesistente, e che possono incidere assai profondamente anche sulla bellezza e l’unicità di un paesaggio agricolo, di un tratto di costa, di un bosco.

Il primo motivo mette in discussione l’articolo “Semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche” per lo “snellimento delle procedure” “di attività urbanistico – edilizia”, e le modifiche alla legge regionale per la rigenerazione urbana. Un articolo dove, fanno presente i ricorrenti, “non è stato inserito alcun richiamo, nè alle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico, né alla partecipazione del MIBACT a tale procedimento di conformazione e adeguamento”. Secondo motivo, un altro articolo, che permetterebbe di realizzare manufatti connessi alle attività agricole ampliando sensibilmente le relative categorie mediante riferimento “alle attività agricole tradizionali connesse compatibili” e prevedendo tra i vari interventi possibili persino la realizzazione di piscine”. Parole assai dure commentano questa iniziativa regionale: “Anche in questo caso quindi la regione pretende di consentire la trasformazione indiscriminata delle aree agricole, senza una definizione preventiva degli interventi compatibili con il contesto, che deve avvenire nell’ambito piano paesaggistico previamente elaborato di intesa con lo Stato”. Il terzo motivo riguarda la tutela delle coste laziali: la Regione , “attribuendo ai Comuni il rilascio della concessione dei beni del demanio marittimo per i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio” non fa “alcun riferimento alla necessità di verificare la coerenza dei predetti PUA [Piani Utilizzazione degli Arenili NDR] con la disciplina di tutela delle fasce costiere marittime, e quindi degli arenili, contenuta nel piano paesaggistico”; aggiungono gli estensori del ricorso: ancora una volta quindi la disposizione “sfugge” al piano paesaggistico, sottraendo alla “sede” stabilita per legge la pianificazione delle aree costiere, sottoposte a tutela paesaggistica ope legis, ai sensi del Codice, proprio per la loro fragilità, in considerazione dell’uso massiccio delle coste per finalità turistiche, economiche, commerciali, ecc.” Nel quarto motivo si lamenta che viene anticipata “l’autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale e al piano poliennale di taglio… , ove siano previsti interventi su beni tutelati, esonerando poi dal rilascio dell’autorizzazione i singoli interventi”, facendo notare che “non può essere tuttavia esclusa la necessità, a valle, di autorizzare i singoli interventi conformi al piano assentito, prendendo in considerazione tutti gli aspetti di dettaglio di tali interventi, pena la violazione del regime di tutela stabilito dal Codice”. Infine, al quinto punto, un tema molto sentito dagli abitanti di aree di grandissimo pregio paesaggistico, dove si vanno moltiplicando grandi estensioni di terreno agricolo lastricate di pannelli fotovoltaici***; si legge nel ricorso del MIBACT che “…il combinato disposto del “nuovo” articolo 54 (…) e del comma 5 della LR 1/2020 (…) comporta la possibilità di realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree agricole, al di fuori non solo del piano energetico regionale, ma soprattutto del quadro programmatorio condiviso con il Ministero a monte, nell’ambito del piano paesaggistico, che costituisce la sede propria dell’ambito della quale deve essere valutata la compatibilità paesaggistica del complesso degli interventi, onde evitare che la sommatoria dei singoli impianti realizzati di futura realizzazione del territorio sfugga qualsiasi logica programmatoria, e quindi a una visione d’insieme, con grave danno del paesaggio complessivamente inteso”.

In questo scenario, la cosa più impressionante è che, come già il ricorso per il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, sia gli aspetti più controversi dei provvedimenti, sia i motivi delle impugnazioni alla Corte Costituzionale, sono – e continueranno ad essere – del tutto sconosciuti ai cittadini, anche perchè la maggioranza delle testate giornalistiche preferisce ignorarli, facendosi scudo della complessità dei temi e del loro scarso appeal per i lettori. Eppure per i cittadini sarebbe molto istruttivo conoscere quello che si cucina nel back stage del governo di una Regione guidata (da 7 anni) dall’attuale leader del Partito Democratico, da agosto anche Partito di Governo. Invece noi che leggiamo gli atti e proviamo a raccontarli, ci scontriamo, nel migliore dei casi, con l’incredulità di chi preferisce accontentarsi degli slogan  e delle chiacchiere dei talk show, senza chiedere mai ai politici di “vedere le carte”. E intanto il nostro Paesaggio si eclissa un pezzo per volta, come risucchiato dal “Nulla” della Storia Infinita. E siamo sempre più a corto di qualcuno che sogni a occhi aperti un mondo migliore.

Anna Maria Bianchi Missaglia

(in calce i link alle schede sui 5 motivi, con le sintesi, i testi del ricorso, i riferimenti normativi)

NOTE

* Anche il gruppo M5S ha presentato vari emendamenti che evidenziavano e intendevano porre rimedio a  molte criticità, ma ci risulta che nessuno sia stato approvato dal Consiglio regionale

* *le nostre domande non  riguardavano tutti i punti affrontati dal ricorso, e ponevano alcune domande ulteriori, legate anche alla “multimprenditorialità” nelle aree agricole e al rischio per il consumo di suolo, punti che svilupperemo in un’analisi successiva.

* **Si veda ad esempio il Comunicato di Assotuscania del NO AI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AUTORIZZATI DALLA REGIONE IGNORATA DELIBERA UNANIME DEL CONSIGLIO COMUNALE SOSTEGNO AL SINDACO

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frontespizio ricorso MIBACT regione Lazio 6 maggio 2020E’ stato pubblicato sul Bollettino regionale del Lazio del 19 maggio 2020 il Ricorso n. 46 del 2020, depositato il 6 maggio 2020, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Lazio, per la DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE della legge Regione Lazio 27 febbraio 2020 N.1 pubblicata sul BURn. 17 supplemento 2 del 27/2/2020 recante: “Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione” limitatamente agli articoli 5; 6 comma 1,comma 1 lett, b) c) d) ed e); 7 comma 7 lett. c); 9 comma 9 lett d) n.1 e comma 16 ; 10 comma 11, come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/4/2020.

(…)

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni sopra indicate. Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 comma 1 Cost per i seguenti

> vai a Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione legge: 1 Data: 27 febbraio 2020 Numero BUR: 17 s.o.2 Data BUR: 27/02/2020 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9383&sv=vigente

scarica il PDF del Bollettino regionale RicorsoCollegato. mibact regione maggio 2020

MOTIVI

[di seguito solo l’elencazione dei punti, scaricare il ricorso per la lettura della trattazione – ai link indicati si trovano le note noemative di ciascun punto ]

1) il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio è sovraordinato rispetto alle attività urbanistiche ed edilizie

illegittimità costituzionale dell’art. 5 per contrasto con l’art.117 secondo comma lettera S Cost. con riferimento agli articoli 143 145 del codice dei Beni Culturali di cui al decreto legge 22/1/2004 numero 42> VAI A Ricorso MIBACT Regione Lazio maggio 2020: MOTIVO 1

2) Edificazioni e impianti energia rinnovabile in zone agricole senza tutela paesaggistica
illegittimità costituzionale dell’articolo 6 comma 1, lett, b) c) d) ed e) per violazione degli articoli 117 secondo comma lett. S della costituzione con riferimento agli articoli 20 21 135 143 e 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e norme interposte
3) Tutela paesaggistica delle coste
Illegittimità costituzionale dell’articolo 7 comma 7 lett. c) recante disposizioni in materia di riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni su beni demaniali e non demaniali regionale per violazione degli articoli 9 e 117 secondo comma lett. S della Costituzione con riferimento alle previsioni degli articoli 20, 21 135, 142, 143 e 145 del codice dei Beni Culturali e del paesaggio
4) Tutela faggete e autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale
Illegittimità costituzionale dell’articolo 9 comma 9 lett d) n.1 e comma 16 della legge regione Lazio 27 febbraio per contrasto con gli articoli 9 e 117 secondo comma lett. S cdella Costituzione con riferimento all’articolo 142 del Codice dei beni culturali e norme interposte
5) Impianti fotovoltaici nella campagna laziale
Illegittimità costituzionale dell’articolo 10 comma 11 della legge regione Lazio 27 febbraio per contrasto con gli articoli 9 e 117 secondo comma lett. S della Costituzione con riferimento agli articoli 135 143 e 145 del Codice dei beni culturalie norme interposte

 

P.Q. M. si chiede che codesta eccellentissima Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare gli articoli ...[ripete]

(ultimo aggiornamento 25 maggio 2020)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> Vai alla Cronologia del PTPR laziale con i documenti (in continuo aggiornamento)

> vai a Piano Paesaggistico della Regione Lazio perchè il Ministero dei Beni culturali l’ha impugnato

ATTI CITATI:

SENTENZA 51/2006 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=51

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 367/ 2007 http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0367s-07.html

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 180 2008 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=178

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 232 /2008 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=232

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 101/2010 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=101

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 235/2001 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=235

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 210/2014 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=210

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE189/ 2016 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=189

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 103/2017 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=103

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