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Il Piano casa della Regione Lazio continua, come gli zombies

piano-casa-la-vendetta-largeTutela dei villini e dei tessuti  storici dagli interventi del Piano casa: la Regione Lazio partecipa al tavolo con Soprintendenza e Comune per mettere vincoli speciali, ma poche settimane fa ha approvato un articolo che dà “un’interpretazione autentica” di una norma del  Piano casa, che dovrebbe consentire  di derogare alla normativa nazionale (DM 1444/68) che stabilisce  i limiti della densità edilizia, una delle poche tutele  per (alcuni) edifici che non hanno vincoli puntuali. Il 22 febbraio Carteinregola ha scritto alla Sindaca e agli assessori Montuori e Bergamo cheidendo che il Comune di Roma chieda l’impugnazione dell’articolo.

Da tempo la Soprintendenza e il Comune di Roma cercano di individuare soluzioni normative soprattutto per allontanare il rischio di interventi edilizi irreparabili in  quartieri novecenteschi  a causa  del Piano casa Polverini/Zingaretti (1), che è sì cessato il 1 giugno 2017, ma i cui effetti hanno i tempi lunghi delle procedure  burocratiche. Poche settimane fa, con una conferenza stampa (2), il Soprintendente Prosperetti ha annunciato un vincolo speciale che sarebbe stato messo sul tavolo della  riunione con Roma Capitale e Regione Lazio, per tutelare  i tanti  “tessuti” – tipologie edilizie dei quartieri  –  dove  il premio di cubature offerte dalla legge Regionale  – che derogava a Piani Regolatori e strumenti urbanistici comunali – poteva comportare la modifica –  fino all’abbattimento e ricostruzione  –  di palazzine storiche  nelle  zone immobiliarmente  più  appetibili.

In attesa  di tale  vincolo speciale, che dovrebbe tutelare specificatamente il paesaggio urbano e gli edifici – o gli spazi –  che si trovano in  zone di pregio ma che sono privi di vincoli puntuali, va detto che una delle poche efficaci  difese   individuate dal Dipartimento all’urbanistica – per alcuni casi – era il Decreto 1444 del 1968, quello che all’art. 7,  “Limiti di densità edilizia” stabilisce i  limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee (3) e che quindi rappresenta uno strumento naturale per regolare gli interventi edilizi che rischiano di snaturare gli edifici o i tessuti preesistenti. In questo senso il 27 aprile  2017 il Dipartimento  urbanistica aveva formulato una circostanziata disamina, basata su pareri dell’Avvocatura, ma anche su sentenze della Corte Costituzionale (4).

Tuttavia, a sorpresa, la Regione Lazio  il 28 dicembre 2018   ha approvato un articolo inserito nella Legge di Stabilità regionale  n. 13, che introduce di fatto deroghe anche alla normativa  nazionale del DM 1444. Infatti l’ art.19  (3), che ha il  significativo titolo “Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 [il Piano Casa  della Giunta Zingaretti prorogato fino al maggio 2017 NDR](5), relativo agli interventi di ampliamento degli edifici“, intende  puntualizzare che “la deroga   si interpreta nel senso che gli interventi di ampliamento previsti dal comma sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia di cui all’articolo 7 del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444″. In teoria, se nessuno obietterà su tale articolo, molti interventi di ampliamento  che si erano fermati potrebbero ripartire; in pratica, lascia perplessi  che una legge regionale possa dare “un’interpretazione autentica” di un’altra legge regionale  per consentire  deroghe  alla sovraordinata normativa nazionale. E si deve considerare che l’ampliamento consentito dal Piano casa, non consente  solo l’aggiunta di un piano o di qualche locale in adiacenza, ma anche la dislocazione delle cubature in un nuovo edificio, staccato dal corpo  di riferimento: “può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale(6). Ad esempio si possono costruire   nuove cubature  in cortili e giardinetti di edifici non vincolati, seppure “nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968“. (6)

Sarebbe interessante capire la motivazione di tale “interpretazione autentica”. Da dove scaturisce questa esigenza di alterare le zone storiche che a la stessa Regione con l’art. 60 della legge n.38/1999 ha definito come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione”. Come si pensa  di salvaguardare questo patrimonio se si consente di alterarne le caratteristiche  essenziali (7).

Per questo Carteinregola ha scritto al Comune il 22 febbraio 2019,   chiedendo se tale articolo regionale possa comportare  effetti sulle procedure in corso di alcuni interventi riconducibili al “Piano casa” e, in caso affermativo,  che il Comune si attivi presso il Governo per un’eventuale impugnazione. Governo che recentemente ha impugnato una dozzina di punti riguardanti un’altra legge regionale, la  n.7 del 22-10-2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” (8)

Restiamo quindi in attesa di  sapere gli esiti concreti  della  riunione congiunta sul vincolo speciale per la  tutela dei  villini storici che si è poi svolta il 14 febbraio (9)  e se tale vincolo  sarà sostenuto  convintamente anche dalla Regione che ha appena votato un emendamento che va, di fatto, in tutt’altra direzione.

E  bisogna dire che  questo Piano  Casa, che abbiamo combattuto in tutti i modi perchè ne prevedevamo gli effetti già nel 2014, quando abbiamo inutilmente fatto un presidio di un mese e mezzo al Consiglio regionale, non finisce mai di preoccuparci, nonostante la sua fine sia stata certificata il 1 giugno 2017.  Come nei film, quando il protagonista pensa di essersi lasciato alle spalle quello che gli faceva tanta paura, e lo vede  improvvisamente risorgere.

(non abbiamo toccato qui, per non fare confusione, la legge  regionale 7/2017 per la  Rigenerazione urbana, subentrata al Piano Casa nel luglio 2017, che ne ripropone in parte alcuni aspetti critici, tanto da poterlo  considerare un sequel: Piano Casa 2, la vendetta)

Gruppo urbanistica Carteinregola

Per osservazioni e precisazioni:laboratoriocarteinregola@gmail.com

(ultima modifica 22 febbraio 2019)

(1) vedi Piano casa cronologia e materiali

(2)

Villini a rischio abbattimento: la Soprintendenza presenta un nuovo vincolo per salvaguardare il paesaggio urbano

Villini a rischio abbattimento: la Soprintendenza presenta un nuovo vincolo per salvaguardare il paesaggio urbano

(3) vedi

Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967.

(…)

art. 7. Limiti di densità edilizia

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

1) Zone A):

– per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;
– per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 5.
Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:

– 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
– 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
– 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del Comune alla data di adozione del piano.
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.

4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq.

 

(4) Sentenza Corte Costituzionale 178/2016 e 41/2017

(5) Legge di Stabilità regionale n. 13 2019 28 dicembre 2018 (> vai alla legge)

(…) Art. 19

(Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e successive modifiche )

  1. La deroga di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 21/2009 (6) e successive modifiche , si interpreta nel senso che gli interventi di ampliamento previsti dal medesimo articolo 3, comma 1, sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia di cui all’articolo 7 del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444  (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).

(6) L.R. 11 Agosto 2009, n. 21

Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale (1) (1a)

Art. 3 (4)
(Interventi di ampliamento degli edifici)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile: (4.1)
a) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 a destinazione residenziale, pubblica o privata, uni-plurifamiliari, per un incremento complessivo massimo, per ogni edificio così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, di 70 metri quadrati di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale;
b) 20 per cento degli edifici residenziali e non residenziali indicati nell’articolo 2 destinati alle strutture che erogano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero edificio; (4a)
c) 20 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2, a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali e ricettivo alberghiere (3b6);
d) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a), b) e c) si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione. (4b)

Art. 3 (4)

(…)

3. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari:
a) in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale;
b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968.

Si veda ad esempio il caso, riportato da La Repubblica del 3 marzo 2018 di un ampliamento che diventa un nuovo edificio di due piani, in stile moderno, con grandi pareti di cristallo, che sorgerà in quello che era il giardino, poi pavimentato, di un palazzo in stile antecedente al 1939, con le sue architetture d’epoca, nel cuore del quartiere Prati, dove sorge l’ex scuola e convitto dei Fratelli cristiani d’Irlanda di via Marcantonio Colonna 19,  oggi Università cattolica Lumsa. Il permesso a costruire, rilasciato nel 2017  dopo una richiesta presentata alla fine del 2015, prevede una costruzione accanto a quella esistente, a ridosso del fronte strada su via Pompeo Magno, su una area libera di 800 metri quadrati di   due piani fuori terra di 494,50 metri quadrati, per uffici e servizi scuola, e due interrati per il parcheggio.

(7) Norme sul governo del territorio (1) (2) R. 22 Dicembre 1999, n. 38

Art. 60
(Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali)

1. Sono centri storici gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria e spazi inedificati. La loro perimetrazione, in assenza di documentazione cartografica antecedente, si basa sulle configurazioni planimetriche illustrate nelle planimetrie catastali redatte dopo l’avvento dello stato unitario. L’eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell’edilizia storica non influisce sui criteri indicati per eseguire la perimetrazione.

2. Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio.

(8) vedi Ecco perchè il Governo ha impugnato la Legge regionale del Lazio “Disposizioni per la semplificazione”  (25 gennaio 2019)

(9) Com/Dip/ Dire 18:26 14-02-19

ROMA. AL VIA TAVOLO SOPRINTENDENZA-REGIONE-COMUNE SU VILLINI II MUNICIPIO (DIRE) Roma, 14 feb. – Si e’ riunito oggi il tavolo tecnico per un’azione di tutela proposta dalla Soprintendenza speciale di Roma, con l’obiettivo di armonizzare le trasformazioni urbane, lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’identita’ culturale dei quartieri storici di Roma.

Al tavolo, si legge in una nota della Soprintendenza speciale, oltre al soprintendente Francesco Prosperetti, hanno partecipato l’assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori, il presidente del CoQue, Francesco Giovanetti, e i tecnici delle istituzioni.
È stato l’avvio di un proficuo lavoro di confronto inter-istituzionale: durante la riunione e’ stato analizzato il territorio storico del II Municipio, con particolare riferimento al tessuto urbano che si e’ sviluppato tra la fine dell’Ottocento e la prima meta’ del Novecento.

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