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Nella legge di bilancio c’è un pezzo di autonomia regionale differenziata

Mentre circola il testo della legge quadro “Schema di DISEGNO DI LEGGE  Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario” datata 29 dicembre 2022, depositata a Palazzo Chigi dal ministro leghista per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, la Legge di bilancio approvata il 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio 2023 (1) dedica i commi da 791 a 801 ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), che sono il presupposto per “l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, la cosiddetta “Autonomia regionale differenziata” (2) .

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I Lep, pur previsti dalla Costituzione, non sono stati ancora definiti. La definizione dei Lep in alcuni casi è implicita in norme già vigenti. Per fare un esempio, la presenza dell’anagrafe in ciascuno dei quasi 8.000 comuni italiani è (con le dovute cautele) assimilabile un livello essenziale delle prestazioni. Si tratta infatti di un servizio connesso con diritti e servizi fondamentali per la cittadinanza e quindi non sarebbe accettabile se in alcuni territori non venisse erogato. Esistono quindi una serie di ambiti in cui la legge dello Stato nel corso dei decenni ha già affidato o delegato agli enti territoriali determinati compiti e questi sono tenuti a garantire il servizio. In una serie di altri settori invece non sono ancora stati individuati i livelli del servizio da garantire. Sono i servizi erogati in modo disomogeneo sul territorio nazionale (come quelli sociali e socio-educativi). La costituzione affida allo Stato, come competenza esclusiva, il compito di definire i Lep (3) (vedi openpolis – che cosa sono i LEP)

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I commi della legge di bilancio prevedono l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri a cui partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell’economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all’articolo 116, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell’Unione delle province d’Italia e il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (cioè entro il 30 giugno 2023) la cabina di regia:

  • effettua una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma e una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l’insieme delle materie, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato
  • Individua le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard [4];
  • Determina i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard
  • predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma

Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nominano un  Commissario.

Riportiamo in calce, con i riferimenti di legge, i commi della legge di bilancio .

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (grassetto di Carteinregola)

COMMA 791. Ai fini della completa attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (2) e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (3), quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l’attribuzione di ulteriori funzioni. L’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

792. Ai fini di cui al comma 791 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell’economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell’Unione delle province d’Italia e il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati.

793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l’insieme delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato

c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (4);

d) determina, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (5), e, comunque, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell’articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (6), predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216 (7), ed elaborate con l’ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.

795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera- zione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l’intesa della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[.

797. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell’istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l’adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l’attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.

798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797.

800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un’unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un’unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall’anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

801. All’attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle pro- vince autonome, uno dell’Unione delle province d’Italia e uno dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

802. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791 a 798 nonché per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l’anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall’anno 2024.

803. Per le finalità di cui al comma 802 è autorizzata, per l’anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma, nonché la spesa di euro 5.100 annui a decorrere dal- l’anno 2024 per le predette maggiori spese. È altresì autorizzata, a decorrere dall’anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.

804. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l’anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 585.000 per l’anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

805. Al comma 29 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono appor- tate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattordici »;

b) le parole: « uno designato dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ».

PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com

2 gennaio 2023 (ultimo aggiornamento 3 gennaio 2023)

ATTENZIONE: Le informazioni riportate  sono riferite alla data di pubblicazione o di aggiornamento dell’articolo indicata in calce all’articolo, pertanto, nel corso del tempo, possono subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NOTE

(1) LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2023 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg

scarica https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2023/01/legge-bilancio-29-dicembre-2022-n.-197..pdf

(2)La Costituzione, dopo la riforma del Titolo V, al terzo comma dell’articolo 116 prevede che possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze delle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’ articolo 117:

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

  • rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
  • commercio con l’estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro;
  • istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  • professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili;
  • grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • ordinamento della comunicazione;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • previdenza complementare e integrativa;
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

e 3 materie di quelle di esclusiva potestà statale elencate al secondo comma:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…)
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; [materia che può essere attribuita alle Regioni limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace]
(…)
n) norme generali sull’istruzione;
(…)
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

(3) Cost. it. Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(…) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

[4] Commissione tecnica per i fabbisogni standard La Commissione tecnica per i fabbisogni standard viene istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216) i cui dati sono disponibili presso il sito www.opencivitas.it. https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/index.html

(5) LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilita’ e finanza pubblica. (09G0201) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18/11/2022) (GU n.303 del 31-12-2009 – Suppl. Ordinario n. 245)  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196 NON SI TROVA L’ART. CITATO

(6)https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm

(7)https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-11-26;216

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2010, n. 216  Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta’ metropolitane e Province. (10G0240)note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 14/09/2020) (GU n.294 del 17-12-2010)

Art. 5 Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard

  1. Il procedimento di determinazione  del  fabbisogno  standard  si articola nel seguente modo:

    a) la Societa’ Soluzioni per il sistema economico – Sose  s.p.a., la  cui  attivita’,  ai  fini  del  presente  decreto,  ha  carattereesclusivamente tecnico, predispone  le  metodologie  occorrenti  alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina  i  valori  con tecniche  statistiche  che   danno   rilievo   alle   caratteristiche individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto  previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009,  n. 42, utilizzando i dati di spesa  storica  tenendo  conto  dei  gruppi omogenei e tenendo altresi’ conto  della  spesa  relativa  a  servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante  e  tenendo  conto  della  produttivita’  e  della diversita’ della spesa in relazione  all’ampiezza  demografica,  alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al  livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi  di  quanto  previsto dagli articoli 21 e 22  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche,  sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato,  alla efficienza, all’efficacia e alla qualita’ dei servizi erogati nonche’ al grado di soddisfazione degli utenti;

    b) la Societa’ Soluzioni per il sistema economico –  Sose  s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa  e  all’aggiornamento delle  elaborazioni  relative  alla  determinazione  dei   fabbisogni standard;

    c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa’ Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. puo’ predisporre appositi  sistemi di rilevazione  di  informazioni  funzionali  a  raccogliere  i  dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli  Enti  locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti  locali  restituiscono  per via  telematica,  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,   le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni e’ sanzionato con la sospensione,  sino  all’adempimento dell’obbligo  di  invio  delle  informazioni,  dei  trasferimenti   a qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel  sito  internet  del  Ministero  dell’interno.  Agli stessi fini di cui alle lettere a) e  b),  anche  il  certificato  di conto consuntivo di cui all’articolo 161 del testo unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard; (6) (7) ((9))

    d) tenuto conto dell’accordo sancito il 15 luglio 2010,  in  sede di Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie  locali,  tra  l’Associazione nazionale  dei  Comuni  Italiani-ANCI  e  l’Unione   delle   Province d’Italia-UPI ed il Ministero dell’economia e  delle  finanze,  per  i compiti di cui alle lettere a), b) e c)  del  presente  articolo,  la Societa’ Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a.  si  avvale della collaborazione scientifica dell’Istituto per la finanza  e  per l’economia locale-IFEL,  in  qualita’  di  partner  scientifico,  che supporta  la  predetta  societa’  nella  realizzazione  di  tutte  le attivita’  previste  dal  presente  decreto.  In  particolare,   IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilita’ e finanza  locale e partecipa alla fase di predisposizione dei sistemi  di  rilevazione di informazioni e  della  loro  somministrazione  agli  enti  locali; concorre allo sviluppo della metodologia di  calcolo  dei  fabbisogni standard,  nonche’  alla  valutazione  dell’adeguatezza  delle  stime prodotte;  partecipa   all’analisi   dei   risultati;   concorre   al monitoraggio del processo  di  attuazione  dei  fabbisogni  standard; propone correzioni e  modifiche  alla  procedura  di  attuazione  dei fabbisogni standard, nonche’ agli indicatori  di  fabbisogni  fissati per i singoli enti. IFEL,  inoltre,  fornisce  assistenza  tecnica  e formazione agli Enti locali; la Societa’  Soluzioni  per  il  sistema economico – Sose s.p.a. puo’ avvalersi altresi’ della  collaborazione dell’ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;

    e) le metodologie predisposte ai sensi  della  lettera  a)  e  le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard  di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione  tecnica  per  i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell’articolo  1,  comma  29, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  anche  separatamente,  per l’approvazione; in assenza di osservazioni, le  stesse  si  intendono approvate  decorsi  quindici  giorni   dal   loro   ricevimento.   Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica per  i fabbisogni standard sono trasmessi dalla societa’  Soluzioni  per  il sistema  economico  –  Sose  Spa  al  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle  finanze  del  Ministero dell’economia e delle finanze;

    f) i dati raccolti ed  elaborati  per  le  attivita’  di  cui  al presente   articolo,   ai   sensi   dell’articolo   60   del   codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, confluiscono  nella  banca  dati  delle  amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n. 196, nonche’ in quella di cui all’articolo 5, comma  1,  lettera  g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono,  altresi’,  pubblicati  nel sito “www.opencivitas.it”, il quale consente  ai  cittadini  ed  agli Enti locali di  accedere  ai  dati  monitorati  e  alle  elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’invio  delle  informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di  una  licenza di cui all’articolo  2,  comma  1,  lettere  e)  e  h),  del  decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

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