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Patti di collaborazione per il verde nel IX Municipio, ancora non ci siamo

Foto Paola Loche

In questi giorni è comparso sul sito istituzionale del Comune l’AVVISO PUBBLICO PER LA CURA DELLE AREE A VERDE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX° (1)

La nostra precedente protesta sulle modalità con cui la cura di aree verdi delicatissime viene proposta ai cittadini nel I° Municipio (2) ha prodotto soltanto una breve nota di rettifica riguardante l’obbligo del Comune di assicurare i cittadini-volontari manutentori (3). Niente sul restante, cioè sulla necessità che il verde delle aree storicamente e paesaggisticamente più rilevanti competa all’esclusivo intervento pubblico o che s’imposti un dialogo davvero paritario con i cittadini orizzontalmente sussidiari dell’amministrazione. Ciò sembra confermare una sensibilità più vantata che praticata da quell’Amministrazione.

Il Municipio IX°, invece, ha ritenuto di seguire una diversa strada, se non altro per il garbo con cui si pone nei confronti dei cittadini a cui chiede una fondamentale collaborazione nella cura delle aree verdi municipali (sono ben 241). In mancanza di un Regolamento che stabilisca la procedura per arrivare alla stipula di un patto di collaborazione con i cittadini, il Municipio s’ispira giudiziosamente all’art. 11 del Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano di Roma Capitale (4) ed introduce nello schema del patto (5) i molti elementi che ne devono connotare la realizzazione.

Tutto bene, dunque? Non del tutto, perché il Regolamento propone varie indicazioni aggiuntive. Sono contenute nei suoi articoli 9 (Adozioni) (6) e 11 (Patti) (4), articoli che sono tra loro complementari in quanto affrontano, da angolazioni diverse, la stessa materia, cioè la cura diretta da parte dei cittadini dei beni più comunipresenti nel territorio cittadino.

Quali sono gli aspetti non dichiarati?

  • Non viene indicato un ufficio municipale che possa aiutare i cittadini nella preparazione della proposta di cura, fornire gli elaborati planimetrici e gli estremi catastali delle aree interessate (come previsto nei CAM – Criteri Ambientali Minimi) ed offrire la consulenza e il sostegno di un tecnico (agronomo, agrotecnico, perito agrario, ecc.) per orientare i loro interventi.
  • Non viene prevista la copertura assicurativa per le attività manutentive che i cittadini svolgono di persona (Art. 9, c. 3). (6)
  • Non si fa cenno, nel caso che la manutenzione sia affidata ad imprese terze pagate dai cittadini, alle qualifiche che le stesse ditte devono possedere per intervenire sul verde (come prevedono i CAM).
  • Non si cita la stesura di un “disciplinare manutentivo, concordato in base alla tipologia di verde e alle possibilità dell’adottante” (Art. 9, c. 2) (6) che accompagni la sottoscrizione del patto stesso.
  • Manca, infine, il riferimento a quegli “strumenti di governo e coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio” (Art. 11, c. 5d (4) e Art. 9, c. 19 (6)) che appaiono necessari affinché il dialogo attraversi le numerose e diverse esperienze.

Si apprezza, in ogni caso, il diverso tono con cui il Municipio IX° invita i cittadini a collaborare con l’Amministrazione nella cura pubblica. Ci si augura che lo “schema tipo di patto” proposto venga dunque adeguatamente integrato e che, sull’esempio di questa iniziativa, altri municipi si attivino per promuovere il contributo dei cittadini.

Giorgio Osti

Coordinamento del Regolamento del Verde urbano

NOTE

(1) SCARICA L’AVVISO https://www.comune.roma.it/…/AVVISO_PUBBLICO_PATTI_DI…

(2) vedi Bando del I Municipio per l’adozione delle aree verdi, manca qualcosa del 27 marzo 2023 di Giorgio Osti

Affidamento ai cittadini di aree verdi anche per luoghi storico archeologici? 7 aprile 2023 di Anna Maria Bianchi Missaglia

(3) vedi NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AL BANDO PUBBLICO ( ED ALLEGATI) PER ADOZIONI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI AREE VERDI ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN MANUTENZIONE AL MUNICIPIO ROMA I ROMA CENTRO. punto 2 https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/note_esplicative_al_bando_adozioni_aree_verdi_ed_allegati.pdf

(4) Regolamento del verde pubblico e privato e del Paesaggio urbano di Roma Capitale

Articolo 11.
Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde

  1. I patti di collaborazione rappresentano uno strumento di partecipazione alla cura delle aree a verde, delle strutture, dei locali pertinenziali strumentali alla cura dell’area e degli arredi di servizio, fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale.
  2. Ipattinasconosuiniziativadeicittadini,informasingolaoassociataepossonoessere promossi dalla stessa amministrazione anche attraverso i Municipi. A tal fine, Roma Capitale avvia un processo di dialogo e collaborazione con la cittadinanza attiva al fine di valutare proposte progettuali, coordinando la propria azione con i servizi e gli interventi descritti nelle proposte ed oggetto del successivo patto. Allo stesso fine Roma Capitale può individuare e pubblicare periodicamente sul sito istituzionale un elenco di aree e degli arredi e strutture in esse presenti, che possono essere oggetto di patti di collaborazione. I Municipi istruiscono e gestiscono l’iter di stipula dei patti di collaborazione che riguardano le aree verdi di competenza municipale.

3. Lepropostepresentateaisensidelcomma2contengono:

  • a)  gli obiettivi che la collaborazione persegue e le specifiche azioni previste, a carattere temporaneo o continuativo, di cura o di gestione condivisa delle aree a verde;
  • b)  la durata della collaborazione;
  • c)  le modalità di azione ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti.
  1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della proposta, illustrata e documentata dal proponente, la Struttura amministrativa competente conclude la relativa istruttoria di fattibilità tecnica ed economica compiuta di concerto con tutti gli Uffici coinvolti e ne comunica l’esito al proponente con provvedimento succintamente motivato. A tal fine, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione, il Dipartimento Tutela Ambientale trasmette le proposte di propria competenza al Municipio di riferimento il quale può presentare osservazioni nel termine di 15 (quindici) giorni. Nel caso di più proposte di collaborazione per la medesima area verde, arredo o struttura, la scelta della proposta viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo, favorendo la sinergia tra i vari proponenti. In tal caso il termine per la conclusione dell’istruttoria è aumentato a 60 (sessanta) giorni.
  2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
    • a)  tutti gli aspetti delineati nella proposta di cui al comma 3;
    • b)  il ruolo ed i reciproci obblighi dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
    • c)  le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
    • d)  l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento, quali: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc., e di partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
    • e)  le misure di pubblicità del patto in osservanza dei commi 6 e 9 del presente articolo;
    • f)  le responsabilità dei soggetti coinvolti in relazione ai danni cagionati a persone o cose, la copertura assicurativa e l’assunzione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di Roma Capitale e dei terzi;
    • g)  le forme, le misure e le modalità di sostegno da parte di Roma Capitale, che può realizzarsi anche attraverso la fornitura, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi, degli strumenti e dei materiali di consumo necessari per la realizzazione delle attività che costituiscono oggetto del patto;
    • h)  le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
    • i)  le modalità per l’assunzione, da parte dell’Amministrazione, degli oneri connessi con la stipula e l’attivazione della polizza assicurativa a favore dei cittadini partecipanti al patto.
  3. Il patto viene sottoscritto dai cittadini e dal soggetto delegato dall’Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale.
  4. Il patto non può escludere o limitare la fruizione collettiva del bene.
  5. Non sono corrisposti da Roma Capitale, in via diretta o indiretta, compensi o corrispettivi di qualsiasi natura per la esecuzione delle attività che costituiscono oggetto del patto

9. Il patto di collaborazione, al fine di rendere visibili le attività realizzate nell’interesse generale, prevede e disciplina le forme di pubblicità quali, ad esempio, targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi. La pubblicità non costituisce in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate, essendo mero riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

10. L’Amministrazione vigila sul corretto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto. A tal fine il proponente trasmette alla competente Struttura amministrativa, con cadenza semestrale, una relazione sull’andamento della collaborazione, sulle attività poste in essere conformemente al patto sottoscritto, sullo stato di attuazione degli obiettivi proposti e sulle eventuali criticità riscontrate. L’Amministrazione organizza inoltre periodiche riunioni, almeno annuali, per la verifica della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto; a tal fine essa può altresì procedere mediante appositi sopralluoghi nelle aree oggetto del patto.

11. È obbligo del proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel patto di collaborazione.

12. L’Amministrazione può recedere dal patto di collaborazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il proponente può recedere dal patto dando preavviso scritto alla competente struttura amministrativa con anticipo di 30 (trenta) giorni.

  1. In caso di inosservanza, da parte del proponente, degli impegni assunti e/o delle disposizioni del presente Regolamento, l’Amministrazione, tenuto conto della gravità dell’inadempimento e previa contestazione scritta, può procedere alla risoluzione del patto. Il medesimo inadempimento può costituire causa di esclusione da ulteriori patti di collaborazione.
  2. Le collaborazioni già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo sono regolate, fino alla prima scadenza successiva, dalle norme previgenti.

(5) vedi https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/CN20230044496-Schema_tipo_patto_di_collaborazione_1.pdf)

(6) Regolamento del verde pubblico e privato e del Paesaggio urbano di Roma Capitale

Prot

Articolo 9.
Affidamento in adozione delle aree a verde

1. L’affidamento in adozione è uno strumento attraverso il quale Roma Capitale favorisce la conservazione e il miglioramento degli spazi verdi consentendo al cittadino, in forma singola o associata, di provvedere alla gestione, manutenzione e cura delle aree di proprietà capitolina.

Prot

  1. L’adozione consiste nell’assunzione dell’impegno da parte del soggetto adottante ad eseguire una o più attività, per un periodo di tempo determinato, nell’area adottata, consistenti nella cura del verde orizzontale, nella pulizia, nella manutenzione degli arredi ed eventualmente nella custodia e/o sorveglianza, secondo un livello quali- quantitativo di interventi conforme ai criteri ambientali minimi richiamati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, Allegato 1, lettera E) e definiti nell’apposito disciplinare manutentivo, concordato in base alla tipologia di verde e alle possibilità dell’adottante, da sottoscrivere al momento dell’adozione. Per l’adozione di alberature che insistono nell’area a verde si applica l’art. 10 del presente Regolamento.
  1. L’adozione consiste nell’assunzione dell’impegno da parte del soggetto adottante ad eseguire una o più attività, per un periodo di tempo determinato, nell’area adottata, consistenti nella cura del verde orizzontale, nella pulizia, nella manutenzione degli arredi ed eventualmente nella custodia e/o sorveglianza, secondo un livello quali- quantitativo di interventi conforme ai criteri ambientali minimi richiamati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, Allegato 1, lettera E) e definiti nell’apposito disciplinare manutentivo, concordato in base alla tipologia di verde e alle possibilità dell’adottante, da sottoscrivere al momento dell’adozione. Per l’adozione di alberature che insistono nell’area a verde si applica l’art. 10 del presente Regolamento.
  2. In un’ottica di collaborazione e tutoraggio viene garantito all’adottante, per tutto il periodo di durata dell’adozione, un rapporto di diretta e proficua interazione con il Dipartimento Tutela Ambientale o con il Municipio competente, tramite le strutture indicate, in apposita sezione dedicata sul sito istituzionale, affinché siano sviluppate tutte le opportune sinergie operative.
  3. L’adozione non comporta alcun vantaggio economico per il soggetto adottante né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte dell’Amministrazione capitolina, né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e/o indiretta.
  4. Le aree adottate restano utilizzabili da parte di tutti i cittadini, con la possibilità di presentare all’Amministrazione, senza prelazione alcuna per il soggetto adottante, istanza di occupazione del suolo pubblico in coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP).
  5. Sono ammessi a presentare la richiesta di affidamento in adozione i singoli cittadini, le organizzazioni di volontariato, le associazioni anche se non riconosciute, i comitati, i condomini, le imprese, le istituzioni o enti pubblici. Ove per la medesima area sussistano più richieste, l’adozione verrà riconosciuta da parte dell’Ufficio al soggetto che offra il miglior progetto di gestione sotto il profilo quali-quantitativo, sulla base di criteri prefissati dall’Ufficio preposto e indicati sul sito istituzionale.
  6. La richiesta di adozione deve essere indirizzata a Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale e/o al Municipio di competenza, utilizzando il modulo che sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale e dovrà contenere:
  • la tipologia di intervento previsto, che deve essere pienamente compatibile con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale;
  • rilievo fotografico dell’area.

8. Le attività che possono essere realizzate sono le seguenti:

  • a) manutenzione e gestione ordinaria dell’area verde adottata: taglio dell’erba ed eliminazione della vegetazione infestante, potatura delle siepi ed arbusti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, eliminazione delle piante disseccate, annaffiatura e quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’area verde adottata;
  • b) messa a dimora di piante compatibili con l’area oggetto di adozione e, in ogni caso, previo accordo con gli Uffici competenti; in tal caso l’adottante si impegna a curare l’attecchimento dell’essenza anche attraverso le necessarie annaffiature;
  • c) manutenzione e/o pulizia degli arredi;
  • d) apertura e chiusura, nei parchi recintati, degli accessi all’area adottata, nel rispetto degli orari indicati dai competenti Uffici;
  • e)  pulizia dell’area;
  • f)  mantenimento in efficienza di eventuali impianti di innaffiamento.
  1. Il contenuto specifico e la durata di ogni singola tipologia di intervento le modalità di attuazione e gestione sono descritti in apposita Convenzione sottoscritta tra le parti e pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale a cura del Dipartimento Tutela Ambientale.
  2. Le richieste di adozione verranno esaminate e valutate dall’Ufficio capitolino competente, tenendo conto dei seguenti criteri:
    • a)  qualità del progetto valutato discrezionalmente dall’Amministrazione;
    • b)  rispondenza alle finalità perseguite dal presente Regolamento.

11. Il provvedimento che affida l’area dovrà necessariamente indicare il soggetto adottante, chi lo rappresenta, gli estremi catastali dell’area, il codice area e la denominazione contenuti nell’elenco delle aree verdi pubblicato sul sito istituzionale (catasto delle aree verdi), l’elenco degli impegni assunti dall’adottante, la durata dell’adozione e ad esso deve essere allegata mappa dell’area o della porzione di area adottata.

12. L’adottante assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione irregolare della Convenzione.

13. L’adottante deve consentire l’effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura dell’Amministrazione e in generale l’esecuzione di lavori di carattere o interesse pubblico.

14. Ogni variazione e/o innovazione, che non sia stata contemplata nella Convenzione, deve essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio capitolino preposto.

15. L’uso di diserbanti o prodotti chimici di sintesi deve essere specificamente autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. Tutti gli individui arborei e floricoli messi a dimora dall’adottante si intendono acquisiti al patrimonio capitolino.

16. L’Amministrazione verifica la corretta e diligente attuazione della Convenzione. È fatto obbligo all’assegnatario, se richiesto, di relazionare all’Amministrazione capitolina sull’andamento dell’adozione e sulle attività poste in essere conformemente alla Convenzione sottoscritta. In caso di gestione negligente o non conforme a quanto stabilito nella Convenzione, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione della convenzione. L’adottante è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi che risultino danneggiati dal proprio comportamento negligente o non conforme alla Convenzione.

17. Il provvedimento che dispone l’adozione è sempre revocabile per motivi di interesse pubblico. L’affidatario può recedere dalla Convenzione dando preavviso scritto all’Ufficio comunale competente con anticipo di 30 (trenta) giorni.

  1. Nell’apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento Tutela Ambientale e dei singoli Municipi è indicata specificamente l’area adottata, il soggetto adottante e la durata del periodo di adozione. I medesimi dati sono riportati in una o più targhe affisse in luogo visibile all’interno dell’area. L’affissione della targa e il suo aggiornamento sono effettuati dal Dipartimento Tutela Ambientale e dal Municipio per le aree di sua competenza. Il soggetto adottante è il custode della targa.
  2. Roma Capitale annualmente organizza occasioni di incontro con gli adottanti al fine di verificare l’andamento delle adozioni e le problematiche riscontrate dagli adottanti.
  3. La copertura assicurativa di cui all’art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è a carico di Roma Capitale. Resta ferma la possibilità, per Roma Capitale, di rivalsa in caso di danni derivanti da dolo o colpa grave dell’adottante.

21. Ove non previsto diversamente nell’atto che regola il rapporto con l’adottante, l’Amministrazione capitolina provvede, su richiesta degli adottanti, al ritiro e allo smaltimento dei residui vegetali prodotti dalle attività di manutenzione delle aree verdi date in affidamento o dei rifiuti raccolti.

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