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Pratiche per il condono edilizio On-Line: no al silenzio-assenso e ai controlli a campione nella città storica

(foto ambm)

(foto ambm)

Negli ultimi giorni si è parlato molto di condono edilizio, con una – sacrosanta – levata di scudi per un articolo della bozza del Decreto Semplificazioni, che dovrebbe essere stato stralciato dopo le polemiche, che rischiava di aprire le porte  a una sanatoria per immobili edificati abusivamente (1).

Ma a  Roma – dove solo pochi giorni fa è stata  effettuata  una serie di arresti di dipendenti della società comunale che gestisce le pratiche del condono (2) –  destano  preoccupazione le nuove procedure di condono edilizio  varate del Comune, che consentono diperfezionare la formazione del silenzio assenso, che equivale a titolo edilizio tacito, sulla base della dichiarazione asseverata redatta dal tecnico incaricato, con modalità telematica(3).

A Roma la vicenda delle sanatorie edilizie si trascina da 35 anni, durante i quali a Roma si sono avvicendati nove sindaci e sei commissari senza che mai il problema sia stato risolto. Un articolo di Sergio Rizzo di tre anni fa – ma i numeri non saranno sensibilmente cambiati – parlava di  circa 200 mila domande inevase, la metà delle quali  derivanti dalle 415.961 domande del condono edilizio del 1985, quello voluto dal governo Craxi. (4)

In questi giorni è stata  attivata  la nuova  piattaforma SUE (Servizi Unificati per l’Edilizia), accessibile dal portale di Roma Capitale (3),  che consente di usufruire via web di tutti i servizi disponibili per il settore dell’edilizia. Attraverso la piattaforma SUE, annuncia il Campidoglio (5) è possibile istruire le domande di condono ancora in itinere,  con meccanismi di semplicazione introdotti  da un Regolamento votato in Assemblea Capitolina lo scorso anno (6). Dichiara la sindaca Raggi : “Il nostro obiettivo è proseguire nella direzione dell’innovazione, all’interno di una macchina che per troppo tempo non è riuscita a stare al passo con gli strumenti tecnologici che oggi sono a disposizione”.

Tuttavia quando si parla di condono e di silenzio – assenso, la preoccupazione dei cittadini che hanno a cuore la tutela della Città storica sale alle stelle, perchè evoca il rischio – in realtà una certezza – di una consistente riduzione delle verifiche necessarie e quindi delle tutele dell’ambiente, del Paesaggio e dell’interesse pubblico.

Lo scopo, si legge nella Delibera del 2019, è “incrementare il numero delle istanze poste a trattazione, demandando ai tecnici incaricati dalla proprietà, specifiche responsabilità, nonché l’onere di verificare la completezza e la coerenza documentale necessaria per l’ottenimento del titolo concessorio o del titolo abilitativo tacito per avvenuta formazione del silenzio assenso, riversando così sulla struttura capitolina le attività di controllo e verifica” (7).

E proprio questo aspetto ci sembra l'”anello debole” di una macchina ammministrativa che, a fronte di uno spropositato numero di pratiche, anzichè aumentare il personale e le strutture per poter valutare a monte con la necessaria attenzione il rispetto dei requisiti e delle normative delle domande ricevute, ricorre a meccanismi che prevedono, per non lasciare margini all’abuso, un controllo  a valle, in buona parte  effettuato  “a campione”, quindi  su un numero assai ridotto di domande. 

Vediamo come funziona.

 La procedura semplificata e il silenzio assenso.

Un tecnico abilitato è incaricato dalla proprietà del bene da condonare di presentare per via telematica  la domanda con la relativa documentazione,assicurando, sotto la propria responsabilità,  la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi  (8). L’Ufficio di Scopo Condono procede quindi a una semplice “verifica formale”, che riguarda la corretta compilazione dei moduli e la completezza degli allegati richiesti, e, entro 30 giorni comunica, in caso di esito positivo,  le somme dovute e i termini entro i quali effettuare i versamenti; in caso negativo, avvia il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono, comunicando all’interessato i motivi ostativi (9).

In caso positivo, dopo l’inoltro della  documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle somme richieste, la formazione del silenzio assenso sarà perfezionata  e concluderà la procedura avviata, con il rilascio del titolo edilizio in sanatoria  entro 30 giorni. (10)

I controlli

Tutto il procedimento si svolge quindi su documenti la cui veridicità è attestata da un tecnico incaricato, senza che gli uffici effettuino alcuna verifica preliminare, e su  controlli  che sono  obbligatori  solo “per tutte le istanze relative ad abusi edilizi che, per le rilevanti dimensioni, hanno comportato un notevole impatto sul territorio, oppure in quanto realizzati in aree di pregio o tutelate in generale, per cui è necessario acquisire il preventivo parere favorevole(11) delle amministrazioni preposte al vincolo stesso (12). Per tutti gli altri casi, i controlli vengono fatti  a un campione,  individuato “sulla base di un algoritmo“, che è “non inferiore al 30% per nuove costruzioni o ampliamenti e ristrutturazioni edilizie” e “non inferiore al 10% per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo(13). Le domande di condono non ricomprese nel campione sorteggiato saranno definite, dall’Ufficio di scopo Condono, entro 60 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione asseverata e della documentazione integrativa, previa verifica formale validata dal responsabile del procedimento(14). Solo “nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni asseverate, l’Ufficio di Scopo condono effettua le verifiche necessarie anche dopo il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (15).

Se ne deduce che le richieste di condono per  abusi insistenti  anche in “aree di pregio” e immobili d’epoca  non puntualmente vincolati,  hanno una possibilità che va dal 30 al 10 per cento di essere sottoposte a verifica, e saranno in buona parte sanate sulla base di una dichiarazione asseverata di un tecnico incaricato dal proprietario dell’abuso. Quindi, come già per gli interventi impattanti di demolizione ricostruzione in  aree e tessuti di pregio – vedi la vicenda dei “villini” –  nessuna tutela specifica viene assicurata  alle aree della città storica e del centro storico – area UNESCO – che non siano vincolate.

Nella Delibera si parla di “un introito per l’Amministrazione stimato prudenzialmente in circa 400 milioni di euro soltanto a titolo di oneri concessori, senza considerare il cinquanta per cento delle somme che saranno riscosse a conguaglio dell’oblazione devolute al Comune(16).

Noi pensiamo che  i luoghi storici e i paesaggi urbani unici al mondo come quelli della Capitale non abbiano prezzo, e che non dovrebbero in nessun caso e per nessun motivo subire le conseguenze di frettolosi  “silenzi assensi” che, quando poi finiscono sui giornali, non hanno più  nè padri nè madri.

Ancora brucia la vicenda, tutt’altro che risolta, del progetto di realizzazione di un McDrive a pochi metri dal complesso monumentale della Terme di Caracalla:  vicenda che ha origine in  un condono degli anni ’70 e che è  continuata con un silenzio – assenso del I Municipio di qualche tempo fa (17)

Chiediamo alla Sindaca, all’Assessore Montuori, all’Assemblea Capitolina di ripensarci, e di rendere obbligatori i controlli per tutte le istanze relative ad abusi edilizi che riguardano la città storica di Roma.

Il gruppo urbanistica di Carteinregola

Post scriptum: un’altra delle garanzie poste a tutela dell’interesse pubblico, oltre ai controlli,  è la trasparenza. Purtroppo mentre approfondivamo il tema sopra esposto, ci siamo imbattuti in un articolo di una legge regionale del Lazio modificato  dalla Legge di Stabilità regionale del 31 dicembre 2016 (governava l’attuale maggioranza) Art. 71:  Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche le parole: “Dell’avvenuta formazione del silenzio assenso è data notizia al pubblico mediante l’affissione all’albo pretorio della suddetta dichiarazione asseverata nei successivi trenta giorni dalla data di protocollazione e per un periodo di trenta giorni.sono sostituite dalle seguenti: “Entro i successivi trenta giorni l’amministrazione competente, su richiesta dell’interessato, deve provvedere ad inviare il calcolo del conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti a saldo.”

Per osservazioni  e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

4 luglio 2020

scarica Deliberazione Assemblea Capitolina n. 40-2019 regolamento condono edilizio

NOTE

(1) L’articolo 10   della bozza del decreto Semplificazioni riguardava  una serie di interventi in materia edilizia. Norme che hanno portato i Verdi, ma anche alcuni esponenti della maggioranza, a parlare di un vero e proprio condono. Secondo Angel0 Bonelli, coordinatore nazionale, al punto 9 “c’è una norma che modifica l’articolo 36 della legge 380/2001, consente la sanatoria per gli immobili edificati abusivamente che risulteranno conformi ai piani regolatori alla data di presentazione della domanda. Si consente la sanatoria edilizia modificando la destinazione urbanistica con una variante fatta dal sindaco: in questo modo il governo presenta un’identica norma che fu approvata dalla giunta regionale della Sicilia ai tempi del presidente Crocetta e che fu bocciata dal governo nazionale per incostituzionalità nella precedente legislatura: è una norma furba e scandalosa che consentirà ai Comuni di modificare i piani urbanistici per regolarizzare tutti gli abusivi“(vedi tutto l’articolo: Decreto Semplificazioni: Bonelli (Verdi), governo introduce norma criminogena del condono edilizio Agenzia Nova 29 giugno 2020)

La norma, dopo la presa di distanze anche del Ministro all’Ambiente Costa e il sottosegretario Morassut (Vedi Il fatto quotidiano 30 giugno 2020 Decreto Semplificazioni, il ministro Costa: “Condono edilizio? Se c’è, non dirò mai sì”. Morassut: “È una norma ‘ammazza suolo‘) è stata stralciata, non senza uno starscico di polemiche: mercoledì 1 luglio, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva detto che la norma era stata richiesta da alcuni enti locali e dalle Regioni. Immediata la reazione della Conferenza delle Regioni che ha negato di aver mai presentato al governo misure o interventi per un condono edilizio».(Corriere economia 2 luglio 2020)

(2) vedi La Repubblica 24 giugno 2020 Soldi per sanare violazioni edilizie o regolarizzare abusi: sei arresti all’ufficio Condono del Comune di Roma

(3) (dal sito sitituzionale del Comune di Roma)

Servizi Unificati per l’Edilizia – SUE

Descrizione del servizio

CHE COSA È

Il servizio SUE costituisce la piattaforma tecnologica telematica unica per la gestione dei processi edilizi che garantisce una gestione unificata e centralizzata delle utenze e una gestione informatizzata dei pagamenti.

Gli obiettivi di questa piattaforma sono:

  • progettazione e attuazione di processi digitali end-to-end per le diverse procedure edilizie;
  • maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione grazie all’informatizzazione e alla standardizzazione delle attività istruttorie;
  • orientamento digitale, approccio user-centric, utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche;
  • risposte più rapide per l’attuazione futura di nuovi regolamenti e/o necessità.

Attraverso una scrivania Utente si accede ai servizi disponibili:

  • procedure edilizie – SUET;
  • procedure di condono edilizio – SICER online;
  • agibilità ordinaria – SIAG;
  • accesso agli archivi digitali – SIPRE;
  • accreditamento tecnici.

A COSA SERVE Permette, attraverso un unico punto di accesso, di usufruire online di tutti i servizi disponibili per il settore dell’edilizia.

A CHI È RIVOLTOAi cittadini, ai tecnici e ai professionisti del settore dell’edilizia.Per accedere al servizio occorre essere utenti identificati al portale istituzionale di Roma Capitale.I tecnici dovranno inoltre richiedere ulteriore accreditamento attraverso l’apposito servizio “accreditamento tecnici”.

Roma, 4 giu. (askanews) – Snellimento e semplificazione delle procedure. Sul portale di Roma Capitale arriva la nuova piattaforma tecnologica SUE – Servizi Unificati per l’Edilizia che consente di usufruire telematicamente, attraverso un unico punto di accesso e con un accreditamento unico, di tutti i servizi disponibili per il settore dell’edilizia. Lo fa sapere il campidoglio in una nota. Attraverso la piattaforma Sue è possibile istruire le domande di condono ancora in itinere sulla base della dichiarazione asseverata redatta dal tecnico incaricato, con modalità telematica, secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio di Scopo Condono edilizio. Per le domande di condono complete della documentazione obbligatoria prevista per legge sarà possibile perfezionare la formazione del silenzio assenso, che equivale a titolo edilizio tacito, sempre sulla base della dichiarazione asseverata redatta dal tecnico incaricato, con modalità telematica. Al cittadino saranno poi comunicate, entro 30 giorni, le somme dovute a conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori, con contestuale indicazione dei termini per effettuare i versamenti dovuti. Saranno svolti controlli per tutte le domande relative ad abusi edilizi che comportano un notevole impatto sul territorio o realizzati in aree di pregio. Saranno poi effettuati controlli su un campione non inferiore al 30% per nuove costruzioni o ampliamenti e ristrutturazioni edilizie e su un campione non inferiore al 10% per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. “Questa nuova modalità di erogare un servizio così complesso attraverso una gestione unificata ci consente di continuare il lavoro di semplificazione che stiamo portando avanti in ogni settore dell’Amministrazione. Tutto ciò permetterà a cittadini e professionisti di interfacciarsi con Dipartimenti e uffici, in modo semplice e telematico. Il nostro obiettivo è proseguire nella direzione dell’innovazione all’interno di una macchina che per troppo tempo non è riuscita a stare al passo con gli strumenti tecnologici che oggi sono a disposizione”, dichiara la sindaca Virginia Raggi. “Un passo importante e atteso. Un impegno che ci siamo presi e che finalmente portiamo a termine. Di questo ringrazio la complessa filiera che ha permesso di raggiungere questo risultato e che vede la collaborazione di diversi Dipartimenti e la società Risorse per Roma. La procedura punta a una gestione semplificata del processo di valutazione delle domande attraverso la trasmissione via web delle istanze che metta in comunicazione diretta e continua l’Ufficio di Scopo Condono e gli utenti attraverso lo sportello telematico di servizi unificati Sue. L’obiettivo è quello di smaltire in tempi rapidi le domande ancora giacenti negli archivi dell’Ufficio Condono senza modificare i limiti entro cui le domande sono accoglibili o meno”, sottolinea l’Assessore all’Urbanistica Luca Montuori. “Grazie a questa nuova piattaforma tecnologica sarà possibile accelerare lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio ferme da anni negli uffici capitolini. Ricordiamo che questo strumento attua la delibera votata in Assemblea Capitolina lo scorso anno, che prevede la possibilità di utilizzare il silenzio assenso e la procedura semplificata per le istanze di condono edilizio, ancora in istruttoria, segnando un netto cambio di passo rispetto al passato. Un punto importante del nostro programma che vede finalmente la luce, che produrrà più trasparenza ed efficienza della macchina amministrativa, maggiori entrate per le casse capitoline e risposte più rapide ai cittadini. Domani, nel corso della seduta della Commissione Urbanistica, approfondiremo nel dettaglio insieme agli uffici il funzionamento della nuova piattaforma”, aggiunge la presidente della Commissione Urbanistica Donatella Iorio [in calce il video della Commissione NDR]

 (6) REGOLAMENTO CAPITOLINO PER LO SNELLIMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE Al SENSI DELLE LEGGI N. 47/1985, N. 724/1994, N. 326/2003, L.R. 12/2004 E SS.MM.II.

40 16/05/2019 DIP. URBANISTICA – UFFICIO DI SCOPO CONDONO Atto di indirizzo per l’uniforme applicazione dell’istituto del ”Silenzio Assenso” e della ”Procedura Semplificata” alle istanze di Condono Edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e L.R.L. n. 12/2004, non ancora definite con rilascio di provvedimento formale. Approvazione del Regolamento per dare attuazione alla procedura semplificata con modalità telematica.
(Protocollo N. 38225 del 06/12/2018) scarica Deliberazione Assemblea Capitolina n. 40-2019 regolamento condono edilizio
(7) “detta procedura attuata in modalità telematica, attraverso l’utilizzo della piattaforma S.U.E.T. (Sportello Unico per l’Edilizia Telematico), consentirebbe di ridurre in modo significativo i tempi di definizione delle pratiche di condono e, nel contempo, attraverso un applicativo dedicato, permetterebbe di determinare in maniera automatizzata quanto dovuto a conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori
(8) “Le informazioni comprese nella dichiarazione asseverata sono di carattere generale quali numero di pratica, identificativi catastali dell’immobile oggetto di sanatoria, legge di condono di riferimento, titolo del richiedente, dati proprietario, e di carattere tecnico quali dati dimensionali dell’abuso, tipologia abuso, data ultimazione delle opere, estremi di eventuali titoli edilizi preesistenti all’abuso, regime vincolistico, zona di PRG dell’area d’intervento, importi corrisposti a vario titolo, indicazioni sulla staticità dell’edificio ed ulteriori informazioni sui requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini del rilascio del titolo edilizio in sanatoria“.
(9) Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci avvia denuncia all’A.G. Penale ed informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
(10) Il perfezionamento della formazione del silenzio assenso avviene ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 12/2004*, sulla base della dichiarazione asseverata redatta dal tecnico incaricato, previa verifica formale della stessa e della documentazione ivi richiamata.
*art. 6 legge 12 2004 (Procedimento istruttorio e determinazione sulla domanda) comma 3 La presentazione della domanda e della relativa documentazione, il pagamento degli oneri concessori e dell’oblazione, la presentazione delle denunce di cui all’articolo 32, comma 37, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché la mancata adozione di un provvedimento negativo del comune entro i trentasei mesi dalla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori prevista dall’ articolo 7, comma 2, lettera b), numero 2), equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. ( Comma modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 2005, n. 17)
(11) REGOLAMENTO – art. 3 comma 3

I controlli saranno obbligatori per tutte le istanze relative ad abusi edilizi che, per le rilevanti dimensioni, hanno comportato un notevole impatto sul territorio, oppure in quanto realizzati in aree di pregio o tutelate in generale, per cui è necessario acquisire il preventivo parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 47/1985*, in particolare per:

  • –  nuove costruzioni o ampliamenti (tipologie di abuso 1, 2, 3 della Legge n. 47/1985 e Legge n. 724/1994 e tipologie di abuso 1, 2 della Legge n. 326/2003 e L.R. n. 12/2004) superiori a 450 metri cubi;
  • –  opere realizzate in aree vincolate per le quali necessita acquisire parere ex art. 32 L. 47/1985 da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo;i controlli saranno invece effettuati su un campione non inferiore al 30% per:
    • –  nuove costruzioni o ampliamenti (tipologie di abuso 1, 2, 3 della Legge n. 47/1985 e Legge 724/1994 e tipologie di abuso 1, 2, della Legge n. 326/2003 e L.R. n. 12/2004)fino a 450 metri cubi;
    • –  ristrutturazioni edilizie (tipologia di abuso 4 della Legge 47/1985 e Legge 724/1994e tipologia di abuso 3, della Legge 326/2003 e L.R. 12/2004), assoggettate, secondo l’attuale procedura ordinaria, alla disciplina del permesso di costruire/silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 o della Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire;i controlli saranno infine, effettuati su un campione non inferiore al 10% per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (tipologie di abuso 5, 6, 7 della Legge n. 47/1985 e Legge n. 724/1994 e tipologie di abuso 4, 5, 6 della Legge n. 326/2003 e L.R. n. 12/2004), assoggettati, secondo l’attuale procedura ordinaria, al regime della Segnalazione Certificata Inizio Attività o alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata;

(12) Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia.
Sanzioni amministrative e penali

art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo
(articolo così sostituito dall’articolo 32, comma 43, legge n. 326 del 2003)

1. Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell’articolo 33.

4. Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all’uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell’agenzia del Demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all’epoca della costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al momento della determinazione di detto valore. L’atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell’importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all’articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell’area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall’agenzia del Territorio in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(13)Il controllo di cui ai precedenti commi 3, 4, e 5 finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria comprende:

  • –  verifica tipologia abuso e dati dimensionali dichiarati;
  • –  verifica di completezza della documentazione obbligatoria prevista per legge;
  • –  verifica epoca abuso attraverso il Sistema Informativo Abusi Edilizi (SIAE);
    – verifica zona urbanistica con riferimento al PRG vigente all’entrata in vigoredella legge di condono;

– verifica regime vincolistico in vigore al momento della definizione dell’istanza

di condono;
– verifica acquisizione di eventuale parere ex art. 32, L. 47/1985 propedeutico al

rilascio del titolo edilizio in sanatoria;

  • –  verifica di eventuali cause ostative alla sanatoria edilizia;
  • –  verifica del titolo di proprietà o altro diritto soggettivo;
  • –  verifica dei pagamenti obbligatori previsti dalla legge di condono.

per gli immobili interessati da vincoli, dette procedure opereranno unicamente previa acquisizione del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (ex art. 32, Legge n. 47/1985);

(14) nel caso in cui il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sia subordinato al parere favorevole dell’Ente preposto alla tutela del vincolo, il termine di cui sopra verrà sospeso dalla data di richiesta parere sino alla data di acquisizione dello stesso
(15) ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990.

(16) ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L. n. 326/2003;

(17) (dalla sentenza del TAR Lazio)  l’immobile, originariamente realizzato in virtù di una licenza edilizia del 24.02.1970 (per la costruzione di una serra), successivamente era stato oggetto di interventi di ampliamento e cambio di destinazione d’uso abusivamente realizzati, per i quali erano stati rilasciati titoli abilitativi in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/1985

(…)

(SCIA per i lavori per la realizzazione  del Mc Drive) perfezionamento del titolo abilitativo in data 1.12.2018 per decorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001. A seguito del silenzio serbato dall’Amministrazione(municipale)

______________________________________________________________________

vedi anche l’approfondita disamina del tema di qualche mese fa – Limiti alla operatività del silenzio-assenso su un’istanza di condono ediliziodi Giuseppe Cassano – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics da segretaricomunalivighenzi.it  26/09/2019 – https://www.segretaricomunalivighenzi.it/26-09-2019-limiti-alla-operativita-del-silenzio-assenso-su-unistanza-di-condono-edilizio#null tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Limiti alla operatività del silenzio-assenso su un’istanza di condono edilizio
di Giuseppe Cassano – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics
Nella sentenza in esame il Tar Salerno, intervenuto in una vicenda di condono edilizio, si sofferma sull’istituto del silenzio-assenso.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 35, comma 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47, il quale prevede che, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono, «quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento».
L’applicazione dell’istituto è stata poi estesa, senza modifiche normative, al condono di cui alla L. n. 724 del 1994 (l’art. 39, comma 1, primo periodo L. n. 724 del 1994, infatti, così recita: «Le disposizioni di cui ai capi IV e V della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi»).
In argomento, in via generale, è necessario precisare che l’art. 35L. n. 47 del 1985 nell’introdurre una particolare ipotesi di silenzio assenso, e cioè di provvedimento implicito di assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria, non si sottrae agli elementi che, in generale, ai sensi degli artt. 20 e 21L. 7 agosto 1990, n. 241, devono sussistere perché possa intendersi formato il suddetto silenzio.
Per un verso, dunque, devono sussistere tutti i presupposti perché possa essere emanato un provvedimento favorevole espresso, per altro verso, deve essere decorso il termine normativamente indicato, senza che l’amministrazione abbia provveduto ovvero, in presenza di una domanda ritenuta incompleta, senza che «abbia richiesto le occorrenti integrazioni alla stessa» (Cons. Stato, sez. VI, 26 agosto 2019, n. 5880).
Orbene, ai fini della formazione del silenzio assenso su un’istanza di condono edilizio, si osserva da parte dell’adito Collegio giudicante, è indispensabile non solo il pagamento degli oneri di concessione dovuti (oltre ai nulla-osta da parte delle autorità tutorie degli eventuali vincoli incidenti sulla zona oggetto dell’intervento abusivo) ma anche l’avvenuto deposito della documentazione (completa) prevista dalla normativa condonistica, tra cui quella volta ad identificare esattamente le opere da sanare, essendo funzionale all’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la sanatoria.
Risulta, in altre parole, necessario che siano stati pagati l’oblazione e gli oneri di concessione dovuti, e che sia stata depositata tutta la documentazione prevista per la sanatoria, non potendo discendere l’effetto sanante, dal mero decorso del termine previsto dalla legge (cfr., fra le tante e da ultimo: T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 22 agosto 2019, n. 10576).
Pertanto, l’assenza di completezza della domanda di sanatoria osta alla formazione tacita del titolo abilitativo, potendosi esso formare per effetto del silenzio assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, rappresentando, il mero decorso del tempo, soltanto un elemento costitutivo, tra gli altri, della fattispecie autorizzativa (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2017 n. 4703).
In particolare, la documentazione da produrre al momento della presentazione dell’istanza deve riguardare il tempo di ultimazione dei lavori, l’ubicazione, la consistenza delle opere e ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale, differenziandosi il tacito accoglimento della domanda di condono dalla decisione esplicita solo per l’aspetto formale. Il semplice decorso del termine per provvedere costituisce, pertanto, solo uno degli elementi necessari, di per sé non sufficiente, per il perfezionamento della fattispecie, ai cui fini occorre la conformità della domanda di sanatoria al relativo modello legale (T.A.R. Sicilia, Catania, 24 marzo 2016, n. 869T.A.R. Puglia, Lecce, 12 aprile 2012, n. 625 e da ultimo T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 4 settembre 2019, n. 1944).
Negli stessi termini si pronunciato anche il T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 25 febbraio 2016, n. 1032 riaffermando che: «Il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione, e soprattutto, che l’opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33L. 28 febbraio 1985 n. 47. Ne consegue che il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, occorrendo altresì l’acquisizione della prova, da parte del Comune, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore. In particolare, pertanto, il silenzio-assenso non si forma per effetto della presentazione di una domanda di condono qualora questa non sia corredata dall’integrale dimostrazione dell’esistenza di detti requisiti, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’Amministrazione Comunale».
Infine, in Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2019, n. 5061 si afferma che «importa soprattutto rilevare che un altrettanto consolidata e inequivoca giurisprudenza afferma che non sono suscettibili di sanatoria tacita gli immobili siti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, essendo all’uopo in ogni caso richiesto il parere espresso dell’Autorità competente alla gestione del vincolo, ragione per cui in tali ipotesi non è configurabile la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono”(così, ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4226 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Se invero il comma 4 dell’art. 39L. n. 724 del 1994 e successive modifiche dà per accolta la domanda di sanatoria una volta decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza, allo stesso tempo e non a caso i commi 1 e 6 del medesimo art. 39 L. n. 724 del 1994 rinviano per l’applicazione della nuova disciplina di sanatoria con ciò introdotta alle disposizioni già a suo tempo utilizzate per la precedente disciplina di sanatoria e contenute nei capi IV e V della L. n. 47 del 1985, significando pertanto che le disposizioni medesime dovevano essere comunque applicate anche per l’ulteriore sanatoria contemplata dallo ius novum, sempreché non fossero state esplicitamente derogate da quest’ultimo.
E risulta – sempre in tal senso – dirimente che, in via contestuale all’introduzione della stessa, nuova disciplina speciale di sanatoria, il legislatore abbia novellato per effetto del comma 7 dello stesso art. 39L. n. 724 del 1994 anche il contenuto dell’art. 32 della predetta L. n. 47 del 1985 – segnatamente disciplinante il rilascio della sanatoria per le opere realizzate su aree assoggettate a vincolo – con ciò all’evidenza presupponendo la sua perdurante applicazione anche ai procedimenti di sanatoria complessivamente disciplinati dall’art. 39 anzidetto.
Proprio in dipendenza dei surriferiti elementi testuali, quindi, un consolidato – e qui condiviso – orientamento di questo Consiglio di Stato ha stabilito che dal combinato disposto degli artt. 3233 e 35L. n. 47 del 1985 – … – può desumersi il principio che non sono suscettibili di sanatoria tacita immobili siti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, essendo all’uopo in ogni caso richiesto il parere espresso dell’Autorità competente alla gestione del vincolo medesimo, ragione per cui in tali ipotesi non è configurabile la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono (in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4945Cons. Stato Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2395Cons. Stato Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4573)».
(5) vai  a NTA PRG La citttà storica

(*)La Commissione Urbanistica del 5 giugno 2020

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