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Concorsi di idee e concorsi di progettazione

I concorsi si dividono in due categorie: i concorsi di idee e i concorsi di progettazione.

I concorsi di idee hanno l’obiettivo di raccogliere proposte per i progetti, con un premio per il vincitore, che non diventa  poi necessariamente il progettista dell’opera. Invece i concorsi di progettazione privilegiano il profilo professionale e i titoli dei concorrenti,  e sono destinati a individuare i professionisti che si occuperanno della realizzazione delle opere. In Italia tuttavia si confondono  spesso  i due aspetti, anche perchè l’articolo del Codice degli appalti relativo ai concorsi di idee non esclude l’affidamento della realizzazione del progetto delle opere al vincitore di concorsi (garzie al comma 6)

 

http://www.codiceappalti.it/?gclid=Cj0KEQiAl7KmBRDW6s-Xi_uT9OgBEiQAZdbbSUTEmSIymA0o3frBXU7CXEbyz48RZBWoqHmFuaeLsM8aAndo8P8HA

SEZIONE III – CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto

Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi

Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione

Art. 102. Bandi e avvisi

Art. 103. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

Art. 104. Mezzi di comunicazione

Art. 105. Selezione dei concorrenti

Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice

Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice

Art. 108. Concorso di idee

Art. 109. Concorsi in due gradi

Art. 110. Concorsi sotto soglia

 

Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:

a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;

b) dalle stazioni appaltanti non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;

c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell’allegato II B.

(ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dalle seguenti norme self-executing:

– Regolamento CE del 4/12/2007 N. 1422/2007 con effetto dal 01/01/2008 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 133.000, anziché Euro 137.000; in Euro 206.000, anziché Euro 211.000 e in Euro 5.150.000, anziché Euro 5.278.000;

– Regolamento CE del 30/11/2009 N.1177/2009 con effetto dal 01/01/2010 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 125.000, anziché Euro 133.000; in Euro 193.000, anziché Euro 206.000 e in Euro 4.845.000, anziché Euro 5.150.000;

– Regolamento CE del 30/11/2011 N.1251/2011 con effetto dal 01/01/2012 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 130.000, anziché Euro 125.000; in Euro 200.000, anziché Euro 193.000 e in Euro 5.000.000, anziché Euro 4.845.000; – Regolamento UE del 13/12/2013 n.1336/2013 con effetto dal 01/01/2014 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 134.000, anziché Euro 130.000; in Euro 207.000, anziché Euro 200.000 e in Euro 5.186.000, anziché Euro 5.000.000)

2. La presente sezione si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» é il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» é il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall’articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

Codice Appalti – Art. 108. Concorso di idee

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

Concorso di progettazione

 Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:

a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;

b) dalle stazioni appaltanti non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;

c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell’allegato II B.

(ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dalle seguenti norme self-executing:

– Regolamento CE del 4/12/2007 N. 1422/2007 con effetto dal 01/01/2008 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 133.000, anziché Euro 137.000; in Euro 206.000, anziché Euro 211.000 e in Euro 5.150.000, anziché Euro 5.278.000;

– Regolamento CE del 30/11/2009 N.1177/2009 con effetto dal 01/01/2010 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 125.000, anziché Euro 133.000; in Euro 193.000, anziché Euro 206.000 e in Euro 4.845.000, anziché Euro 5.150.000;

– Regolamento CE del 30/11/2011 N.1251/2011 con effetto dal 01/01/2012 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 130.000, anziché Euro 125.000; in Euro 200.000, anziché Euro 193.000 e in Euro 5.000.000, anziché Euro 4.845.000; – Regolamento UE del 13/12/2013 n.1336/2013 con effetto dal 01/01/2014 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 134.000, anziché Euro 130.000; in Euro 207.000, anziché Euro 200.000 e in Euro 5.186.000, anziché Euro 5.000.000)

2. La presente sezione si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» é il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» é il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall’articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.