Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Diario del Presidio 16 ottobre

scarica il resoconto stenografico degli interventi PIANO CASA – 2 seduta_n34.8_del_16.10.14

scarica il testo della PL 75 ricostruita mettendo a confronto il Piano Polverini e il Piano Zingaretti, in cui sono stati inseriti (in blu) gli emendamenti Civita IL PIANO CASA 2 (con emendamenti giunta) testo integrale delle modifiche Zingaretti a confronto con precedenti versioni  Polverini e Marrazzo – 15 ottobre 2014

aula regione 15 ottobre piano casa

ore 17 Siamo di nuovo qui, reduci del rifiuto del Municipio XI di  farci intervenire durante il Consiglio  (vedi post “Ci negano la parola sul Piano Casa al Municipio XI”), poi finito con il  ritiro della mozione di SEL, dopo che il PD municipale aveva completamente stravolto le richieste contenute nel documento (1). Reduci anche   della conferenza stampa alla Camera per la  presentazione del libro collettivo a cui abbiamo collaborato, “Rottamaitalia”,  che parla del decreto  “Sblocca Italia”.

E siamo qui  a sentire il dibattito sullo “Sblocca Lazio”. In un’aula più affollata del solito (per un momento si raggiunge il record di 29 consiglieri su 50!).  Oggi si parla delle deroghe agli strumenti urbanistici, a cui  questa legge regionale, come la precedente, ricorre  ben 6 volte, in altrettanti articoli introdotti dalla Polverini e mantenuti nel piano Zingaretti. Deroghe alle prerogative (costituzionali)  dei Comuni,  con cui si riconsegnerà di nuovo   il territorio  alla casualità dell’iniziativa privata,  senza che le amministrazioni locali  possano dire “bah”.  I consiglieri Cinquestelle citano una proposta di legge  del PD   in Veneto, dove governa il centro destra, che prevede tra l’altro di “restituire ai Comuni la facoltà di limitare l’attuazione del piano casa adottando, entro il 30 aprile 2014, specifici limiti di protezione nei centri storici e prevedendo che i cambi di destinazione d’uso passino al vaglio della programmazione urbanistica locale“. La maggioranza veneta  lo ha  bocciato (2). Chissà, se il PD tornasse a governare in Veneto, se anche lì riproporrebbe quell’ “errore madornale” del “terzo Piano casa” che oggi  cerca di emendare. Non ci stupiremmo.

Vediamo i punti principali della giornata:

LE DEROGHE Il Piano Casa  Civita mantiene il polveriniano “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti“”(3)  e per sovrapprezzo inserisce “dei regolamenti” (4) . Per Storace (La Destra)si tratta di una ulteriore “deroga sull’applicazione del Piano casa persino rispetto ai regolamenti edilizi“: l’Assessore risponde  che “è già previsto nel Piano casa tutto ciò. È un’ulteriore specifica e si riferisce soprattutto a quei Comuni che hanno solo il piano di fabbricazione (5), quindi solamente i regolamenti edilizi”. Ma poi arriva a sostenere un vero e proprio “ossimoro”, rispondendo alla consigliera Blasi (M5S) che propone un emendamento che – come anche noi abbiamo chiesto alla commissione un anno fa – vuole abrogare le parole “in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati”: dice Civita: ” In primo luogo, la legge disciplina e quindi è sulla disciplina delle deroghe che bisogna entrare nel dettaglio”. Ma sopratutto l’Assessore afferma  che “Le deroghe che chiediamo prevedono passaggi in Consiglio comunale, nelle Giunte, quindi un’attivazione consapevole da parte delle amministrazioni comunali non per espandere, ma per indirizzare l’attività edilizia verso il rinnovo e la riqualificazione”. QUESTA PER NOI E’ UNA NOVITA’ ASSOLUTA, che tuttavia non siamo riusciti a individuare nè nel testo licenziato dalla Commisisone nel amrzo scorso, nè negli emendaenti dell’Assessore. E poichè è un punto fondamentale della nostra battaglia, ci auguriamo che ci venga presto chiarito ogni dubbio.

 

Sentiamo Civita ripetere per l’ennesima volta il tormentone delle “sostanziali”  modifiche  del Piano Polverini rispetto  alla restituzione ai Comuni delle  prerogative nella  pianificazione urbanistica:  perchè nei piani particolareggiati è stata tolta una premialità abnorme introdotta dalla Polverini (che non aveva alcuna giustificazione). Il bello è che dopo aver “elencato” questa solitaria modifica l’assessore dice (questo ce lo ricordiamo) ” e mi fermo qui”. Come se ci fossero tante altre modifiche che sarebbe troppo lungo elencare.  Se non fosse che sono in ballo i destini dei nostri territori e dei cittadini che ci vivono, la situazione sarebbe  grottesca.

ore 18 Bellini illustra i suoi emendamenti. Vuole  ampliare a strutture recettivo alberghiero le stesse facilitazioni dei capannoni artigianali. Civita è d’accordo. Approvato dalla maggioranza. (cercheremo il passaggio preciso)

____________________________________________________________

(1) ecco il comunicato di SEL dopo il ritiro:

BELLONI (SEL): PIANO CASA, DA CHI GOVERNA SERVE PIU’ CORAGGIO.

“Questa mattina, durante il Consiglio del Municipio Roma XI, sono stato costretto, insieme al collega Alfredo Toppi, a ritirare quello che ritenevamo essere un atto di indirizzo fondamentale per influenzare la discussione che la Regione Lazio sta affrontando sulla questione del piano casa.” Così, in una nota, Alberto Belloni, Presidente del Gruppo Consiliare di “Sinistra Ecologia e Libertà” del Municipio XI.

Nel corso di una concitata seduta, in cui la Presidente Mino ha negato alla portavoce dell’associazione carteinregola la possibilità di intervenire, il Gruppo del PD ha chiesto una sospensione di oltre un’ora per produrre diversi emendamenti sulla mozione.

“La posizione che SEL esprimeva in maniera chiara e netta sulla contrarietà all’estensione delle premialità di aumento di cubatura, sulla contrarietà a nuovo consumo di suolo, sulla salvaguardia della città storica e, soprattutto, sulla preminenza di PRINT e PRU rispetto ai nuovi interventi è stata completamente stravolta e ammorbidita dal processo emendativo.”

Gli emendamenti, approvati con il voto contrario di SEL, hanno anche rimosso la previsione del canone calmierato per le situazioni socialmente tutelate, costringendo i proponenti al ritiro della mozione.

“A differenza dei Municipi II e XIV, non abbiamo avuto la forza di alzare la testa, nonostante il nostro Municipio sia messo in ginocchio dai permessi a costruire rilasciati sulla base di questa legge, un caso su tutti quello che riguarda la Città del Gusto.” Conclude il Capogruppo “Chi governa deve avere il coraggio di riconoscere gli sbagli del passato e le istituzioni di prossimità devono poter intervenire in maniera cogente in questa discussione, senza la paura di disattendere le aspettative che gli organi di governo regionale nutrono in virtù del rapporto omogeneo che lega le varie maggioranze di centrosinistra.”

(2) 15 gennaio 2014 – Piano Casa, Pd presenta legge di modifica per ridare poteri ai ComuniI consiglieri regionali del Partito Democratico hanno presentato una proposta di legge per rimediare a quello che definiscono “l’errore madornale” del terzo Piano casa, cioè lo scontro istituzionale in atto tra Regione e Comuni sulle competenze pianificatorie del territorio.

(3) art.3 comma 1, ma ci sono altri 5 emendamenti identici in altrettanti articoli

(4) emendamento Civita 2348

(5)Programma di Fabbricazione. È introdotto dalla legge fondamentale dell’urbanistica, la n°1150/1942. E  precisato dalla legge legge n. 765 del 1967 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. (GU n.218 del 31-8-1967 ) Il  programma di fabbricazione è previsto per i Comuni non obbligati a redigere il P.R.G.È definito come un allegato del Regolamento Edilizio e indica solo le zone di espansione dell’abitato e i tipi edilizi delle aree fabbricabili.

(art.11).

1. FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA – INTERVENTI SOSTITUTIVI (ARTT.1, 2 e 11)

(…)

B) Formazione dei regolamenti edilizi e dei programmi di fabbricazione

La nuova legge, all’art.11, modificando integralmente il secondo comma dell’art.35 della legge urbanistica – che prevedeva, in caso di inerzia del comune, la compilazione d’ufficio del regolamento edilizio da parte del prefetto – pone in essere un sistema articolato di interventi sostitutivi che hanno lo scopo di assicurare, nel più breve tempo, una regolamentazione edilizia in tutti i comuni che ancora ne sono privi.
Il sistema in parola ricalca quello stabilito per i piani regolatori generali, nel senso che la legge prende in considerazione ognuno degli atti necessari per la formazione del regolamento e la sua presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l’approvazione; e prevede, prima dell’intervento di ufficio, la sollecitazione dell’iniziativa dell’organo deliberante comunale.

2. MODIFICHE DI UFFICIO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI E DEI REGOLAMENTI EDILIZI (artt. 3, 5 comma 5 e 12 comma 3)

Gli artt. 3, 5 (comma 5) e 12 (comma 3) della legge stabiliscono rispettivamente che, con il decreto di approvazione, possono essere introdotte modifiche nei piani regolatori generali, in quelli particolareggiati e nei regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione.Al riguardo deve osservarsi che il legislatore, nel definire i limiti procedurali e sostanziali del potere dell’autorità di controllo d’introdurre ex officio modifiche nei piani e nei regolamenti, ha seguito il criterio di assicurare un giusto contemperamento tra il rispetto della autonomia comunale e l’esigenza di garantire la tutela degli interessi generali in ordine sia alla regolamentazione del territorio comunale, e quindi alla specifica tutela degli interessi della comunità, sia all’inserimento di tale regolamentazione in quella più vasta interessante l’intero territorio nazionale o parte di questo, sia infine agli interessi direttamente tutelati dallo Stato.
Il potere di modificare i piani ed i regolamenti comunali ex officio è rigorosamente delimitato, nel senso che la legge specifica quali sono le modifiche che possono essere introdotte d’ufficio. E non vi è dubbio che tale specificazione ha carattere tassativo e non esemplificativo.
D’altra parte, qualsiasi proposta di modifica non potrà essere approvata se non sia stato prima sentito il comune, il quale deve far conoscere, con delibera consiliare, le proprie controdeduzioni entro novanta giorni per i piani regolatori generali e particolareggiati ed entro sessanta giorni per i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione: termini che decorrono dal ricevimento della comunicazione dei competenti organi statali.
Qualora il comune accetti le modifiche, l’autorità statale le introduce in sede di approvazione. Nel caso, invece, in cui il comune dissenta, l’autorità competente, qualora ritenga di dover insistere nelle modifiche stesse, dovrà congruamente motivare le sue determinazioni nel provvedimento di approvazione.
Per quanto concerne le modifiche ai piani particolareggiati, va osservato che, data la natura di questi ultimi, esse non possono non avere una diretta incidenza sui diritti dei privati, sia che prevedano un aumento sia che comportino un’attenuazione dei vincoli e delle limitazioni. Pertanto, la legge opportunamente prescrive che tali modifiche debbano essere pubblicate dal comune, perché siano conosciute dagli interessati, in vista di possibili opposizioni.(…)