(8) La Commissione ha assunto successivamente la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (vedi art. 3, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).
(9) Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.
Art. 143.
(( (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. Responsabilita’ dei dirigenti e dipendenti) )).
(( 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli
comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di
accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono
concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o
indiretti con la criminalita’ organizzata di tipo mafioso o similare
degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme
di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione
del procedimento di formazione della volonta’ degli organi elettivi
ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o
l’imparzialita’ delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche’
il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo
stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente
locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno
accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente
interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione
d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica
amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e
di accertamento di cui e’ titolare per delega del Ministro
dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di
accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di
tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al
prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle
conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero
in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la
partecipazione del procuratore della Repubblica competente per
territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale
si da’ conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale.
Nella relazione sono, altresi’, indicati gli appalti, i contratti e i
servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con
la criminalita’ organizzata o comunque connotati da condizionamenti o
da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto
degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi
sia pendente procedimento penale, il prefetto puo’ richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica
competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di
procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e’ disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed e’ immediatamente
trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti
necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti piu’ gravi e
pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica,
altresi’, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che
hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio
comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente
delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso
alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi
vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi
predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora
la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo
dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta
del prefetto, e’ adottato ogni provvedimento utile a far cessare
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita’ la
vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione
dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro
ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento
disciplinare da parte dell’autorita’ competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di
scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui
all’articolo 110, nonche’ gli incarichi di revisore dei conti e i
rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa
che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui
all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento
o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro
dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di
cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del
procedimento in cui da’ conto degli esiti dell’attivita’ di
accertamento. Le modalita’ di pubblicazione dei provvedimenti emessi
in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio
decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la
criminalita’ organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno
trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorita’ giudiziaria
competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro
dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei
ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della
proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente
necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il
regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto dei principi di imparzialita’ e di buon andamento
dell’azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi
del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale
ordinario di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni
si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica
compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni
e’ fissata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento e’ adottato non oltre il
cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata
dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalita’
stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria
eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella
regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo
scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita’ sia dichiarata
con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione
d’incandidabilita’ il Ministro dell’interno invia senza ritardo la
proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente
per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al
comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita’, il prefetto, in
attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica
ricoperta, nonche’ da ogni altro incarico ad essa connesso,
assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio
di commissari. La sospensione non puo’ eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma
del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel
comma 1, ancorche’ ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141
)).
Art. 144
Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 e'
nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto
stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra
funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati
della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La
commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno
elettorale utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con personale
della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio
dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei
comuni riportati a gestione ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinate le modalita' di organizzazione e funzionamento della
commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa
conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione e
funzionamento, del comitato di cui al comma 2.
Art. 145
Gestione straordinaria
1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1
dell'articolo 143 sussiste la necessita' di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti e' stato
disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, puo' disporre,
anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea,
in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e
tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli
stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al
personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato
alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non
superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei
componenti della commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il
trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i
dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale
posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono
a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base
di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli
accreditamenti e' autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui
fondi in genere della contabilita' speciale. Per il personale non
dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello
stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla
durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle
somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite
disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni dalla legge 4
agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575
del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria potra' rilasciare, sulla base della valutazione
dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita
certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile
ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e
pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la
sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la
commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro
il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di
priorita' degli interventi, anche con riferimento a progetti gia'
approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione,
esecutiva a norma di legge, e' inviata entro dieci giorni al prefetto
il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica
amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di
uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali,
trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente
competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa
depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorita'
di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti
comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche
in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente
agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o
regionali ad essi effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo
dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del
mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali,
i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento
disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche con
riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di
tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di
lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria
di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche
con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti,
la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni
gia' adottate, in qualunque momento e fase della procedura
contrattuale, o la rescissione del contratto gia' concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste
dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di
acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante
forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle
organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali
particolarmente interessati alle questioni da trattare.
Art. 145-bis
(Gestione finanziaria)
1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui
organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su
richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1
dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede
all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al
comma 2 del presente articolo. L'anticipazione e' subordinata
all'approvazione di un piano di risanamento della situazione
finanziaria, predisposto con le stesse modalita' previste per gli
enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano
e' predisposto dalla Commissione straordinaria ed e' approvato con
decreto del Ministro dell'interno, su parere della ((Commissione per
la stabilita' finanziaria degli enti locali)), di cui all'articolo
155.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' pari
all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal
titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto
approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a
cinque annualita' dei trasferimenti erariali correnti e della quota
di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato in base agli
importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la
richiesta. Dall' anticipazione spettante sono detratti gli importi
gia' corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al
gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere
dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvedera', in
relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi
annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di
compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le
compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo
recupero dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale e' tenuto a vigilare
sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione
straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le
difficolta' riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi.
Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di
revisione e' considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene
con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti
locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo
143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono
assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalita' di
versamento dell' annualita' sono indicate dal Ministero dell'interno
all'ente locale secondo le norme vigenti.
Art. 146
Norma finale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano
anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche'
ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali
dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto
compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione
((annuale)) sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei
singoli comuni.