Marino ritira le dimissioni: adesso capiremo i giochi (di tutti)
Autore : Redazione
A questo punto per i cittadini è importante capire come i loro rappresentanti e i loro partiti di riferimento affronteranno la situazione, se con la serietà di chi “ci mette la faccia”, o con l’opportunismo di chi sta già pensando ai giochi futuri.
E per fortuna, anche se i consiglieri comunali – soprattutto di maggioranza – continuano a tenere le bocche cucite in pubblico e a concludere accordi nel back stage (1), ci sono molte cartine di tornasole che possiamo utilizzare per capire quali prospettive politiche si stanno preparando (e comportarci di conseguenza quando saremo chiamati alle urne).
“Nella vita come nella corrida c’è sempre un momento della verità, in cui si vede quanto vale un torero”
ore 13. Ieri, 29 ottobre, Ignazio Marino ha ritirato le dimissioni, perchè vuole andare in aula a spiegare cosa ha fatto in questi 2 anni e 4 mesi e sentire le ragioni del venire meno dell’appoggio della sua maggioranza. Perchè sul fatto che non ci fosse alcuna possibilità di continuare questa consigliatura non c’erano dubbi, dato che, in queste settimane, tutta la macchina del partito, a partire dal Segretario/Presidente Renzi e dal Presidente/Commissario Orfini in giù, ha continuamente ribadito che il Pd gli avrebbe staccato definitivamente la spina.
La discussione tra i consiglieri era caso mai sulle modalità con cui si sarebbe licenziato il Sindaco se fosse tornato sui suoi passi: mozione di sfiducia e confronto pubblico, col rischio di un definitivo crollo dell’immagine del Partito Democratico (romano e non solo), o le felpate dimissioni di 25 consiglieri, consegnate senza tanto battage “lontano dagli occhi lontano dal cuore” dei cittadini e futuri elettori? E proprio quest’ultima ipotesi – non avevamo dubbi – è quella che si sta mettendo in atto, anche se in realtà non toglie completamente le castagne dal fuoco al partito di maggioranza. Infatti il PD ha solo 19 consiglieri, mentre l'”operazione dimissioni di massa” ne richiede 25 – la metà del consiglio più uno (2), e da come andrà a finire possiamo trarre qualche riflessione .
Perchè il Pd dovrebbe spingere alla defezione qualche consigliere delle “liste sorelle”, come la lista civica Marino – si parla di una disponibilità data da Svetlana Celli – e il Centro Democratico, impersonato, dopo l’arresto di Massimo Caprari, da Daniele Parrucci. Ma quasi inevitabilmente dovrebbe mettersi d’accordo anche con qualche consigliere all’opposizione: i 4 consiglieri di Sinistra Ecologia e Libertà hanno già ufficializzato che non si unirebbero ai dimissionari, e i 4 consiglieri del Movimento Cinquestelle, pur lasciando aperta ogni possibilità (quindi anche le dimissioni insieme ai consiglieri PD) insistono per un confronto in Aula. Restano i 2 consiglieri della lista Marchini e i vari gruppi di centrodestra, che proprio sulla base delle scelte che faranno permetteranno ai cittadini (e ai loro elettori) di capire quali giochi si stiano facendo. Perchè non c’è giustificazione che tenga: dimettersi contestualmente ai consiglieri PD vuol dire dare un enorme aiuto al partito di maggioranza nel cavarsela senza perdere (completamente) la faccia. E che interesse – anche elettorale – può avere chi è all’opposizione ad aiutare un partito che ha sempre trattato da nemico n.1? Se Alfio Marchini e Alessandro Onorato della Lista Marchini, si unissero a Cosimo Dinoi, passato al Gruppo Misto subito dopo l’elezione (3), nel dimettersi insieme ai consiglieri i PD, finalmente sarà chiaro dove va a parare il finanziere/impreditore sceso in politica alle ultime elezionisenza mai scegliersi una collocazione precisa. Infatti Marchini, dopo una partenza in area moderata di centrosinistra (ipotizzata e poi sfumata una sua partecipazione alle primarie del PD del 2013) è stato a lungo tentato dal centrodestra, fino ad arrivare a quello che sembrava un definitivo “outing” alla convenction di Forza Italia a Fiuggi un mese fa, in cui ha dichiarato alla platea: “Voi dovete risvegliare il vostro orgoglio. Accolgo l’invito di Antonio Tajani [a candidarsi a Sindaco per Forza Italia NDR] perchè per me non è tutto uguale»(4). Ma se adesso decidesse di dare una provvidenziale mano al PD, farebbe sospettare una nuova giravolta, e una sua intenzione di aderire, alle prossime elezioni, a una coalizione con il PD, magari insieme a pezzi di centrodestra, che potrebbero anch’essi convergere in uno schieramento moderato.
E la motivazione di voler porre fine rapidamente alla Giunta Marino – dichiarata da Alessandro Onorato stamane su La 7 – è decisamente poco convincente, dato che otterrebbero lo stesso risultato anche con il dibattito in Aula, ma senza aiutare i colleghi PD.
Facciamo queste considerazioni a futura memoria: vedremo dal seguito se l’analisi è realistica.
Per adesso non possiamo che prendere atto di un’operazione a base di voltafaccia, opportunismi e trattative nelle segrete stanze, che dopo le vicende dell’ultimo anno speravamo di non vedere mai più.
Una brutta pagina da dimenticare. Anzi da ricordare. Soprattutto quando verranno a propinarci le solite promesse elettorali di circostanza.
Anan Maria Bianchi Missaglia
laboratoriocarteinregola@gmail.com
POST SCRIPTUM: su questa vicenda delle dimissioni contestuali “mettiamoallaprova” il M5S
(1) Molte le indiscrezioni che filtrano sui giornali, che sappiamo bene come vadano prese con beneficio d’inventario, visto che spoprattutto negli ultimi tempi abbiamo constatato quanto le testate romane siano spesso – anzichè gli osservatori imparziali che dovrebbero essere – partigiani delle varie parti in conflitto.
(2)Le dimissioni devono essere contestuali, perchè se fossero date poche per volta provocherebbero al sostituzione dei consiglieri dimessi con i primi non eletti della legge
Regolamento ddi Roma capitale Articolo 9.(Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri)comma 2. Il Consiglio, con separate deliberazioni e seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo dell‟Ufficio del Consiglio Comunale, procede, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, alla surroga dei Consiglieri dimissionari. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio Comunale e cioè in caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati allo stesso protocollo, della metà più uno dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.
Art. 141 (3) Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (1)
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. (2)
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell’interno.