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Modifiche PRG: la tutela dei beni culturali richiede la collaborazione tra le istituzioni

La Soprintendenza lamenta l’esclusione dalla fase di elaborazione delle modifiche al PRG, e sicuramente regole che hanno ricadute sul nostro patrimonio storico, a partire dal Paesaggio, richiedono il massimo dialogo con le istituzioni che devono garantirne la tutela. Ma chiediamo che la Soprintendenza si attivi a tutti i livelli, a partire dal superamento dell’esclusione del centro storico della Capitale dalle tutele paesaggistiche di cui godono gli altri 515 comuni del Lazio, esclusione che dall’aprile 2021 aspetta che la Soprintendenza congiuntamente alla Regione definisca “specifiche prescrizioni di tutela”, inserendolo nelle Norme tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

Apprendiamo dai giornali che la Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Paesaggio e Belle Arti  ha chiesto la sospensione della Delibera con la quale sono adottate le modifiche alle Norme Tecniche  del Piano Regolatore, approvata l’11 dicembre 2024 dall’Assemblea Capitolina,     a causa del suo mancato coinvolgimento “nell’ambito dell’iter di adozione della variante e il conseguente vizio formale di tale fase procedimentale“, chiedendo al Comune la costituzione di un tavolo tecnico.

La lettera della Soprintendente Porro arriva come un fulmine a ciel sereno e  ricorda che “secondo la legge regionale 19 del 2022 “le varianti sono adottate previa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate[i]“, citando un passaggio della legge con la quale la Regione Lazio ha devoluto alcune funzioni urbanistiche a Roma Capitale[ii].  Passaggio che anche Carteinregola  ha ripetutamente ricordato alle istituzioni, per il prosieguo del testo: “garantendo, comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini”.  Purtroppo le nostre richieste di avviare quantomeno una campagna di informazione per la cittadinanza[iii] su una materia che è assai poco accessibile ai non addetti ai lavori[iv] ma che ha consistenti ricadute sulla vita dei cittadini, non hanno mai avuto riscontro[v].. Le uniche occasioni sono state le audizioni della Commissione Urbanistica, che non possono certo considerarsi uno spazio di ampio dibattito cittadino[vi].  Ma non avremmo mai  immaginato che in un anno e mezzo dall’approvazione in Giunta – mesi di continue modifiche apportate in un estenuante confronto all’interno e all’esterno della maggioranza capitolina – non fossero state coinvolte neppure istituzioni come la Soprintendenza statale e la stessa Sovrintendenza Capitolina, nonostante l’avvio di un tavolo tecnico dal settembre 2022[vii], che poi, apprendiamo da articoli di questi giorni, non avrebbe avuto seguito, quantomeno con la Sovrintendenza[viii].  Eppure la Soprintendenza è  citata nelle norme modificate 12 volte, la Sovrintendenza 6 volte[ix].

La risposta dell’Assessore Veloccia alla Soprintendenza ha sottolineato che si tratta di una Delibera adottata, il cui iter prevede la raccolta di osservazioni degli  enti e dei cittadini interessati prima dell’approvazione definitiva, e  che gli eventuali rilievi della Soprintendenza verranno valutati e sottoposti all’Assemblea Capitolina, che è tenuta ad esprimersi con deliberazione  per controdedurre le osservazioni presentate al testo. Quindi  nessun confronto preventivo con la Soprintendenza statale era dovuto,  dato  che sono le istituzioni capitoline gli organi deputati alle decisioni urbanistiche, e la Regione Lazio, nei passaggi procedurali  di sua competenza. Una posizione che indipendentemente  dalle norme[x] ci sembra in ogni caso poco rispondente a quello spirito di collaborazione che dovrebbe improntare i rapporti istituzionali, soprattutto con gli enti preposti alla tutela del patrimonio storico artistico.

Una frattura che ci ha ricordato quella di cui siamo stati testimoni e in parte protagonisti nel luglio/agosto del 2019, per l’improvvisa cancellazione da parte della Commissione Urbanistica delle risultanze della copianificazione Regione/ Soprintendenza  nell’elaborazione  del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)[xi]. Allora l’esclusione era costata cara: il Ministero della Cultura aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale e la Consulta gli aveva dato ragione, annullando il piano approvato e costringendo la Regione ad approvare un nuovo PTPR due anni dopo[xii].

Per il Piano paesaggistico il  percorso era ed è stabilito  dal Codice dei Beni Culturali, mentre nel caso  del PRG la Soprintendenza cita[xiii] un protocollo stipulato nel 2009 tra Soprintendenza e Comune[xiv] in cui ci siamo già imbattuti proprio riguardo al PTPR.

Nel protocollo d’intesa dell’8 settembre 2009, quindi in quel caso un anno e mezzo dopo l’approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale, si erano  stabilite  le “modalità di collaborazione relative all’acquisizione del parere consultivo” in applicazione delle Norme di Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG relative alle autorizzazioni e ai pareri consultivi per gli interventi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali, su immobili non vincolati ma inseriti nella Carta per la Qualità, immobili ricadenti in fasce di rispetto e immobili ricadenti nel perimetro dell’Area Unesco all’interno della Città Storica. Nel documento  sono  citati gli articoli delle NTA : Art.24 ” Città storica – Norme Generali”[xv], e  l’art.16 “Carta per la Qualità”[xvi]. La delibera adottata dall’Assemblea capitolina interviene su entrambi gli articoli[xvii], e se alcune modifiche sembrano mantenere invariati il ruolo e le funzioni delle Soprintendenze, altre intervengono invece decisamente su aspetti  che riguardano la tutela, che approfondiremo in altra disamina.

Vogliamo però rivolgerci alla Soprintendente Porro per portare alla sua attenzione un tema che riguarda il citato protocollo e la tutela paesaggistica del centro storico della Capitale.

Infatti il  protocollo del 2009 Soprintendenza/Comune nell’aprile 2021 è stato inserito nelle NTA del Piano  Paesaggistico del Lazio all’Art. 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto, che al comma 19 esclude il centro storico/città storica di Roma dalle tutele paesaggistiche introdotte per gli altri centri storici del Lazio, a partire dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi. A bilanciare tale esclusione dovrebbe essere proprio  il  protocollo del 2009,  come  garanzia” del “controllo degli interventinelle more della definizione di specifiche prescrizioni” “di tutela, da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero“. Un protocollo che oltretutto, come abbiamo visto, prevede solo “pareri consultivi”. Ma soprattutto  la “definizione di specifiche prescrizioni” per la tutela dell’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma, a distanza di 4 anni ci risulta non essere stata neanche avviata, così che la Soprintendenza continua a rilasciare pareri solo “consultivi” per gli interventi edilizi nelle zone più pregiate e fragili della Capitale.

Un anno fa una sentenza del Tar Lazio ha dichiarato ufficialmente che “gli interventi edilizi che si intendano intraprendere su immobili ricompresi in luoghi o siti iscritti nella menzionata Lista UNESCOdevono necessariamente essere subordinati alla preventiva autorizzazione paesaggistica” con argomentazioni che, prima ancora che giuridiche, sono di buon senso: è possibile che il centro storico della Capitale, “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, non abbia le stesse tutele paesaggistiche degli altri 515 centri  storici del Lazio? Cioè che un intervento edilizio nel centro storico di Latina o Mentana richieda l’autorizzazione della Soprintendenza, e nel centro di Roma invece no? Purtroppo una sentenza amministrativa su un ricorso specifico non comporta automaticamente un cambio di rotta della Soprintendenza, ma avrebbe almeno dovuto richiamare  l’ istituzione guidata dalla Soprintendente Porro a una presa di responsabilità, applicando anche al centro storico di Roma le autorizzazioni vigenti nel resto del Lazio.

Noi  ci auguriamo che la Soprintendenza, oltre a interloquire giustamente con Roma Capitale perché sia ripristinato quel clima di collaborazione indispensabile per la tutela del nostro patrimonio cuturale,   si attivi anche con la Regione Lazio,  affinchè venga finalmente dato seguito a quanto previsto dal PTPR, rimasto lettera morta.

Intanto l’Assessore Veloccia ha convocato un evento in Campidoglio per il prossimo 14 febbraio nel quale presenterà, alla presenza del Sindaco, le modifiche adottate del PRG:   un’iniziativa  assai tardiva, che  avrebbe dovuto essere avviata fin dall’approvazione della delibera di giunta, nel giugno 2023, aprendo una stagione di dibattiti con  la città.

Gruppo Urbanistica Carteinregola

13 febbraio 2025

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Dall’ 08.03.2025 al 07.04.2025, chiunque potrà inviare osservazioni e proposte di modifica al testo adottato, compilando l’apposito MODULO tramite PEC all’indirizzo: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

vedi anche

Il protocollo Soprintendenza- Comune di Roma del 2009 sulle modalità del parere consultivo secondo le NTA del PRG

Modifiche al PRG cronologia e materiali

Vai alla sezione con il confronto tra il testo delle NTA del 2008, quello della Delibera di Giunta del 13 giugno 2023, e quello adottato dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2024 dopo l’approvazione di decine di emendamenti)

PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (del Lazio) cronologia e materiali


[i] Vedi Roma Today 11 febbraio 2025 Dalla Soprintendenza speciale arriva lo stop alla rivoluzione urbanistica del Pd

[ii] Il 24 novembre 2022 Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il collegato alla Legge di bilancio “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” che contiene  commi  che introducono  la devoluzione di alcuni poteri nel campo dell’urbanistica a Roma Capitale (commi 61- 68)

comma 62.  Le varianti di cui al comma 61 sono adottate dall’Assemblea capitolina, previa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. vedi Il testo approvato dal Consiglio regionale che conferisce funzioni urbanistiche a Roma Capitale (e non solo)

[iii] Non c’è stato tantomeno nessun processo partecipativo con i cittadini, nemmeno un sito dedicato alle modifiche, delle FAQ, un video sui social.

[iv] vedi Modifiche al PRG: no all’approvazione senza informazione e partecipazione 28 marzo 2024

Minimo Sindacale (modifiche al Piano Regolatore senza dibattito con la città) 25 Novembre 2024Continua#

[v] Scarso dibattito anche nelle istituzioni municipali visto che  dei 15 Municipi chiamati ad esprimersi sulle modifiche, seppure con un parere consultivo, 6  non hanno espresso alcun parere (II, III, IX, X, XII e XIV)   5 hanno epsresso parere favorevole (VII, VIII, XI, XIII e XV)  il  Municipio VI  ha espresso parere contrario, e solo 3 Municipi hanno espresso parere favorevole con osservazioni (I, IV,V)

[vi] Alle audizioni hanno partecipato le associazioni di categoria, gli ordini professionali e anche di alcune associazioni, tra le quali Carteinregola

[vii] La Deliberazione n. 120 della Giunta,  “Indirizzi in merito alla revisione, modifica e attualizzazione delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale comunale approvato ai sensi dell’art. 66-bis della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e smi. Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e smi.

Così concludeva: LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA di dare mandato ai competenti uffici del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di porre in essere le attività necessarie volte ad una revisione e attualizzazione delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG comunale, nonché alla loro semplificazione e coordinamento con la normativa statale e regionale, mediante l’istituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, anche eventualmente coadiuvati da esperti esterni in possesso di comprovata pluriennale esperienza e professionalità a titolo gratuito; di stabilire che il suddetto gruppo di lavoro dovrà:

1. dare priorità ad alcuni temi di scottante attualità, già sottoposti all’attenzione della Giunta e del competente Assessorato, ovvero alla risoluzione di problematiche derivanti da contenziosi in essere e/o di adeguamento alla normativa sovraordinatastatale e regionale;

2. formulare una proposta di modifica delle Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale, introducendo i principi propri della rigenerazione urbana con le procedure previste dalla L.R. 7/2017, e con l’obiettivo generale di azzeramento del consumo di suolo entro il 2050;

3. provvedere all’aggiornamento dell’elaborato gestionale GI Carta per la Qualità e la Guida per la qualità degli interventi;

4. provvedere all’aggiornamento della Carta della Città pubblica implementando gli strati informativi del Sistema Informativo Territoriale di Roma Capitale col repertorio degli immobili e delle aree pubbliche, in collaborazione con gli Uffici del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative.

Tale Delibera aveva poi avuto seguito come indica la Proposta di Deliberazione approvata dalla Giunta l’8 giugno 2023 : “… in esecuzione della DGC 120/2022, con Determinazione del Direttore Dipartimento PAU rep. Ql/1054/2022 del6.09.2022 è stato costituito un gruppo di lavoro incarica della revisione delle NTA del PRG vigente (…)

[viii] Scrive Roma Today  il 12 febbraio 2025: “…anche la stessa Sovrintendenza Capitolina, guidata da Claudio Parisi Presicce, un anno prima dell’approvazione della delibera in aula Giulio Cesare aveva espresso perplessità. In una nota del 15 gennaio 2024 erano stati mossi dei dubbi sulla legittimità dell’iter, chiedendo l’invio della documentazione e i verbali delle riunioni del gruppo di lavoro istituito dal dipartimento Urbanistica su mandato dell’assessorato di Maurizio Veloccia, nel 2022. Gruppo dal quale doveva scaturire la proposta di modifica delle NTA, le norme tecniche di attuazione.” vedi Modifica norme urbanistiche, contro il Comune anche la Sovrintendenza di Roma: “Competenze ridotte, così non va” di Valerio Valeri

[ix] Oltretutto si tratta di modifiche molto consistenti alle NTA vigenti del PRG, molto più di un semplice aggiornamento normativo o della sempiterna “semplificazione”: gli articoli interessati dalla Delibera adottata sono infatti circa 62, per un totale di circa 250 commi modificati, abrogati o aggiunti al PRG vigente, tra i quali molti inseriti in  Aula Giulio Cesare con emendamenti che hanno ulteriormente cambiato il testo  della Giunta o che si sono aggiunti alle precedenti modifiche

[x] Il riferimento, citato nelle premesse  della Delibera adottata, è la legge urbanistica n.1150 del 17 agosto 1942,

[xi] Allora Carteinregola insieme ad altre associazioni aveva organizzato un presidio simbolico e condotto una intensa campagna informativa che non aveva però impedito l’approvazione del PTPR modificato, poi annullato dalla Corte Costituzionale

[xii] Il PTPR vigente è stato poi approvato il 21 aprile 2021.  Si veda la complessa vicenda in PTPR cronologia materiali

[xiii] Il Messaggero 9 febbraio 2025 Soprintendenza – Comune, tensioni sul Piano Regolatore, di Fernando Magliaro

[xiv] il Protocollo era stato stipulato nel 2009 ai fini dell’applicazione del PRG scarica MBAC roma protocollo 2009

PROTOCOLLO d’INTESA Trạ IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma IL COMUNE DI ROMA Dipartimento IX – Il UO Ufficio Permessi di costruire Per

La definizione delle modalità di collaborazione relative all’acquisizione del parere consultivo di cui all’art.24 comma 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del NPRG di Roma dell’8 settembre 2009

 che  ancora una volta tratta solo di pareri non vincolanti (agosto 2019 – aprile 2021). E persino  lo stesso ricorso ministeriale, tanto puntuale nel segnalare l’attenuata tutela nei vari commi e articoli del PTPR approvato, per quanto riguarda  la Città di Roma (art.44), pur denunciando che “nel testo approvato… si rimette ogni valutazione dei singoli interventi alla Soprintendenza, facendo riferimento a un protocollo d’intesa con il Comune di Roma risalente al 2009 e non pertinente”, si rivendica  che nel testo concordato  “era prevista l’applicazione di specifiche prescrizioni  di tutela da definirsi congiuntamente tra regione e Ministero”. “Da definirsi” ancora 12 anni dopo l’adozione del PTPR, e dopo anni di co-pianificazione, dal 2013 al 2015.

21 aprile 2021: il Piano Territoriale Paesistico Regionale è  approvato dal  Consiglio regionale  con 33 voti a favore e 14 contrari, senza modifiche rispetto a quanto concordato con il MIBACT, ma restano fuori, come sapevamo, il centro storico e la città storica di Roma.  > Vai al comunicato sul sito del Consiglio regionale > Vai alla pagina sul sito del Consiglio regionale con il PTPR approvato

scarica le NTA del PTPR

Il centro storico (e la città storica di Roma) sono esclusi dalle tutele degli altri centri storici e dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi:

Articolo 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto comma 19. Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione di tali specifiche prescrizioni, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009) [che fin dalla copertina prevede un parere consultivo].

[xv] Nell’art. 16, , in particolare ai commi 13, 19 e 20, si  prescrive quali pareri consultivi della Soprintendenza Statale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma devono essere preventivamente acquisiti per l’approvazione, in modalità diretta, dei progetti edilizi relativi agli immobili ricadenti in Città Storica

[xvi] Art.16 delle NTA del PRG “Carta per la Qualità”  detta le disposizioni e le modalità per l’acquisizione del parere della Sovraintendenza Comunale

[xvii] Le modifiche intervengono sull’articolo 24, nei citati commi 19 e 20 ; rispetto  all’articolo 16, di 12 commi ne sono modificati 8, abrogati 2 a aggiunto 1

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