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Nuovo regolamento per pedane e tavolini sugli spazi pubblici: le osservazioni di Carteinregola

Immagine di repertorio (Foto AMBM)

di Paolo Gelsomini

Con la fine della raccolta  delle osservazioni dei Municipi approderà al voto dell’Assemblea Capitolina la Proposta di Deliberazione con il  Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico (OSP) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande[1] L’Associazione  Carteinregola ha inviato a tutti i consiglieri capitolini e ai Municipi le proprie osservazioni a cura di  Stefano Fabi,  Paolo Gelsomini, Roberto Tomassi, (> scarica la versione dettagliata inviata alle istituzioni preposte)

Che cosa dice la proposta di regolamento delle OSP

E’ di competenza municipale la concessione di suolo pubblico per posizionare all’esterno dei locali tavoli, sedie, ombrelloni ed eventualmente pedane, data ai gestori di bar e ristoranti e a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi gli alberghi, purchè almeno un locale adibito a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia posto al piano terra.

Il nuovo  Regolamento aggiorna  quello pre-covid relativo alla delibera AC 91/2019[2]e interviene dopo le deroghe concesse nel periodo della pandemia a partire dalla Delibera A.C. n. 81 del 6 luglio 2020[3] avente ad oggetto Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art. 181 del D.L. n. 34/2020,  e rinnovate finora con provvedimenti governativi fino al Ddl Concorrenza del 2024 con  la proroga a tutto il 2025[4]

Nella nuova proposta di Regolamento, gli spazi concedibili alle OSP sono calcolati in proporzione  alla superficie interna totale del locale,  ottenuta sommando la superficie di somministrazione interna (quella aperta al pubblico e relativa al bancone) a quella dei locali di lavorazione e preparazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al  pubblico.

Nel dettaglio:

  1. Nell’ambito della Città Storica [5]escluso sito UNESCO[6] le OSP non possono superare il limite di 2/3 e, nei Tessuti da T1 (Tessuti di origine medievale), T2 (Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria), T3 (Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca) fino a T4 Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato[7] il limite di 1/3 della superficie interna totale del locale.
  2. Nel Suburbio[8] l’OSP può essere concessa nel limite di 3/3 della superficie interna totale del locale.
  3. Nell’area del Sito UNESCO, limitatamente al CAM (Centro Archeologico Monumentale)[9]  e ai Tessuti da T1 a T3, l’occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/3 della superficie interna totale dell’esercizio. In questa area non è consentito l ‘utilizzo di pedane.

Nel Tessuto T4  del Sito UNESCO l’occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/3 (un terzo) della superficie totale interna dell’esercizio ed è consentito l’utilizzo di pedane.Fermo restando quanto previsto dal punto precedente, cioè nell’area del Sito UNESCO posta all’esternodel CAM e dei Tessuti da T1 a T3, l’occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/2 della superficie interna totale dell’esercizio.In questa area possono essere utilizzate pedane amovibili nei casi in cui è consentito.Inoltre, nell’area del Sito UNESCO le dimensioni delle occupazioni ricadenti su porzioni di suolo complanari alla carreggiata,  in sostituzione della sosta e realizzate nei limiti e nel rispetto delle precedenti prescrizioni, non saranno concedibili spazi complessivamente superiori a 2 stalli di sosta. in linea ovvero 10 metri lineari o a 2 stalli di sosta a pettine, pari a circa 5 metri lineari.

Il rilascio di tutte le concessioni OSP prevede la richiesta, da parte del Municipio al quale sono destinate le domande, del parere preventivo obbligatorio sulla viabilità da parte della Polizia Locale di Roma Capitale competente per territorio. Inoltre, il Municipio competente per territorio al rilascio della concessione, richiede i pareri obbligatori del Dipartimento Tutela ambientale, nel caso che la OSP interessi spazi verdi, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, nel caso che la OSP interessi  ville, palazzi, manufatti di particolare interesse storico e archeologico, nonché strade e piazze con valore artistico, architettonico e paesaggistico-ambientale,  del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti per le occupazioni che ricadono sulle sedi stradali della viabilità principale. Questo ultimo parere andrebbe richiesto solo nella specifica tipologia di strada ricompresa nella  viabilità principale classificata come E  (strade urbane di quartiere) dalCodice della Strada e definita come tale dal P.G.T.U.

Per le sedi stradali della viabilità principale classificate come A (autostrade e raccordi autostradali) e D (strade urbane di scorrimento) rimane quindi il divieto di ogni tipo di occupazione, senza possibili ambiguità rispetto alla carreggiata stradale.

Uno dei punti caratteristici di questa Proposta di Regolamento OSP è costituito dai Progetti Unitari. che consistono sostanzialmente nella possibilità dei titolari degli esercizi di somministrazione di presentare proposte di arredo (tavoli, sedie, ombrelloni ecc.) in deroga agli elementi previsti dal Catalogo degli Arredi che sarà allegato come parte integrante della delibera e, purchè rappresentino almeno l’80% degli operatori della strada e comunque in numero almeno di tre.

E’ previsto che, nell’ambito di un Progetto Unitario si possa prevedere un ampliamento del limite percentuale della OSP concedibile previo accordo dei titolari degli esercizi di somministrazione aderenti al progetto unitario anche con una distribuzione non omogenea delle percentuali di ampliamento dell’occupazione tra i diversi sottoscrittori del progetto, purchè la somma complessiva delle aree aggiuntive non superi il 20% del totale delle OSP concedibili in via ordinaria ai singoli sottoscrittori e sia garantito un adeguato bilanciamento del rapporto percentuale tra la superficie dell’area su cui insiste il progetto unitario e la superficie destinata alla libera fruibilità e godibilità della collettività.

Tutte le OSP realizzate in virtù della precedente normativa transitoria COVID-19 dovranno essere rimosse entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, salvo eventuale proroga da parte del legislatore statale.

Tutti i Piani di Massima Occupabilità (PMO) vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento saranno disapplicati, ma è fatta salva la validità del Piano di massima occupabilità adottato con Deliberazione di Giunta capitolina n.139/2006 e successive modificazioni di competenza della Sovrintendenza Capitolina.

Le osservazioni di Carteinregola

Il principale parametro per calcolare la superficie delle OSP concedibili è costituito, come sopra scritto, dalla superficie interna totale del locale ottenuta sommando la superficie di somministrazione interna (quella aperta al pubblico e al bancone) a quella dei locali di lavorazione e preparazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico.

Questa scelta pone concettualmente, materialmente e normativamente alcuni problemi.

Infatti, per sostenere tale scelta non si tiene conto che all’atto della richiesta per l’apertura di una attività di somministrazione l’elemento base per la determinazione del numero dei coperti consentibili all’interno dei locali è la dimensione del locale cucina sulla base delle Linee guida sui Requisiti Generali Obbligatori degli Esercizi Alimentari dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione[10]: Requisiti specifici obbligatori per tipologia di localeLocali di somministrazione: ristoranti, tavole calde e mense.

Pertanto, l’ampiezza della concessione non può essere commisurata agli spazi interni del locale, bensì ai coperti totali consentiti dalle cucine.

Inoltre, il calcolo della superficie OSP concedibile dovrebbe essere costituito, oltre che  dai coperti totali consentiti dall’ampiezza delle cucine come più descritto nelle note,  dallo Spazio Pubblico inteso come luogo urbano destinato a varie funzioni,  di transito pedonale e automobilistico, di incontro, di relazioni sociali, di fruibilità visiva, di arredi urbani, di servizi pubblici, di presenze vegetazionali, di sicurezza negli spostamenti.

La possibilità concessa alle strutture alberghiere di avere concessione di OSP purchè almeno un locale adibito a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia posto al piano terra, non fa che aumentare la superficie  OSP concessa ai privati e diminuire di conseguenza lo spazio pubblico fruibile da tutti e per questo non appare sostenibile in un’ottica di riequilibrio spazio pubblico/spazio privato a favore del primo.

Riguardo al divieto di concedere OSP su strade della viabilità principale, va mantenuta la classificazione delle strade urbane secondo il Codice della Strada e la definizione del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U. come sopra riportato.

E’ importante mantenere questo divieto di concessione per le OSP che ricadono sulle sedi stradali della viabilità principale per la sicurezza degli avventori e per la regolarità dei flussi di traffico veicolare, in quanto si tratta di strade urbane classificate in riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.

Riteniamo infine chela possibilità concessa dai Progetti Unitari ai titolari di esercizi di somministrazione di estendere del 20% la superficie concedibile di OSP per una semplice operazione di proposta in deroga degli elementi dell’arredo urbano, anche al di fuori del Catalogo degli Arredi, non sia sostenibile e debba essere eliminata,  in quanto manca l’elemento del “pubblico interesse” che possa giustificare la sottrazione ulteriore di uno spazio pubblico (bene comune), tanto più che  non sono inseriti eventuali interventi di miglioria dello stesso spazio,  né  è evidenziato da chi e con quali modalità sia garantito un adeguato bilanciamento del rapporto percentuale tra la superficie dell’area su cui insiste il progetto e la superficie destinata alla libera fruibilità e godibilità della collettività”.

Inoltre l’aumento dell’occupazione di suolo pubblico del 20% potrebbe andare a  detrimento di altre realtà commerciali presenti nella stessa strada.

scarica le Osservazioni dettagliate inviate a Assessori, Consiglieri capitolini e Municipi

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

20 gennaio 2025

NOTE


[1](dal sito di Roma Capitale sezione ODG e Proposte) Scarica Proposta di Deliberazione 178a Proposta (D.G.C. n. 95 del 15 novembre 2023) Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Scarica allegato REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  scarica allegato CATALOGO DELL’ARREDO URBANO COMMERCIALE

[2]  Scarica Delibera AC n.91 2019 https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2022/04/Delib_91-2019_Regolamento_OSP.pdf

[3] Scarica  Delibera AC n. 81 del 6 luglio 2020 https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2022/04/Deliberazione-Assemblea-Capitolina-n.-81-sostegno-alle-imprese-2020.pdf

[4] La normativa per la ripresa economica dopo Covid

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata introdotta una  normativa in materia di semplificazioni che disciplina le occupazione del suolo pubblico per le imprese di somministrazione di alimenti e bevande (imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) per l’anno 2020 con l’art. 181 commi 2, 3, 4 del D.L. 34/2020 come convertito dalla L. 77/2020.

Successivamente è intervenuto il D.L.137/2020 (l’art. 9-ter commi 4 e 5), come convertito dalla L.176/2020, che prevedeva procedure semplificate per autorizzare le occupazioni di suolo pubblico e l’installazione dei dehors fino al 31/03/2021.

Il termine è stato prorogato al 31/12/2021 dall’art. 30, comma 1, lett. b) del D.L.41/2021 come convertito dalla L. 69/2021. A far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché sempre e solo funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ancora, la L.15/2022 nel convertire il D.L.228/2021 (c.d. milleproroghe) all’art. 3-quinquies prorogava l’applicazione delle disposizioni semplificate dell’art. 9-ter commi 4 e 5 del D.L.137/2020, come convertito dalla L.176/2020, fino al 30/06/2022.

Il D.L.21/2022, convertito con L.51/2022, all’art. 10-ter, ha poi stabilito un’ulteriore proroga dal 30/06/2022 al 30/09/2022, introducendo la subordinata del pagamento del canone unico di cui all’articolo 1, comma 816, della L.160/2019. In questo caso si lasciava la facoltà dei comuni qualora avessero previsto l’esenzione da tale pagamento per le occupazioni già autorizzate ai sensi del citato art. 9-ter commi 4 e 5. Dopo il 30/09/2022, pertanto, salvo esenzioni introdotte specificamente dai comuni, in relazione a determinati casi particolari, si è tornati ad applicare il canone unico patrimoniale secondo quanto previsto dall’art. 1 commi 816-849 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Con il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, comma 8 dell’articolo 11 della legge 214/2023 rifedendosi all’articolo 40, comma 1,  modifica il termine di scadenza previsto il 31.12.2023 con il nuovo termine prorogato al 31.12.2024.

La proroga fino a tutto il 2024 fu inserita nel Ddl Concorrenza a fine 2023.

Stessa storia a luglio 2024 quando la proroga fu portata a tutto il 2025 dal Ddl Concorrenza

[5] Città Storica: l’art. 24 delle Norme Tecniche d’ Attuazione  del Piano regolatore di Roma definisce la “Città Storica” come “insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale (….)

[6] Sito UNESCO: Il territorio iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale che comprende l’intero Centro Storico della città compreso all’interno della cerchia delle Mura aureliane, nella loro estensione nel diciassettesimo secolo, nonché il complesso della Basilica di San Paolo fuori le Mura. L’area include specificatamente tutti i rioni storici  con la sola esclusione di una parte dei rioni Borgo e Prati

[7]  I Tessuti della Città Storica secondo il PRG di Roma

[8]suburbi di Roma, territori oltre quartiere, costituiscono il terzo livello di suddivisione toponomastica di Roma Capitale dopo i Rioni e i Quartieri. Il quarto livello è costituito dall’Agro Romano. I sei suburbi, dopo la delibera del Commissario Straordinario n.2453 del 13 settembre 1961, furono così delimitati in alcuni comprensori in dipendenza delle sistemazioni di Piano Regolatore e della costituzione di nuovi Quartieri: S.I Tor di Quinto, S.VII Portuense, S.VIII Gianicolense, S. IX Aurelio, S. X Trionfale, S. XI Della Vittoria

[9] C.A.M. Centro Archeologico Monumentale complesso di elementi architettonici e urbani che assumono valore fondante della forma urbana di Roma. La zona si impernia sul sistema dei Fori e dei Colli relativi all’antico insediamento e si estende fino al tevere, al Circo Massimo e alle Terme di Caracalla.

[10] Linee Guida UOC SIAN( dal sito ASL Roma 1) Le linee guida rappresentano uno strumento di facile e rapida consultazione, ottenuto attraverso la sintesi dei principi fondamentali della normativa sulla sicurezza alimentare, del Regolamento d’Igiene del Comune di Roma, delle norme di corretta prassi igienica e degli Ordini di Servizio emanati nel corso degli anni. Tale documento è stato, inoltre, realizzato per garantire la uniformità delle valutazioni e dei comportamenti di tutti gli operatori del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della ASL ROMA 1 nell’ambito dei Controlli Ufficiali.