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Pubblicata la delibera adottata con le modifiche alle Norme Tecniche del Piano Regolatore di Roma

E’ stata pubblicata sull’Albo pretorio il 30 gennaio 2025 la 102a Proposta “Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 approvata dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre, in una versione ulteriormente modificata da decine di emendamenti rispetto alla Proposta n. 53 approvata dalla Giunta il 13 giugno 2023. Adesso, con il deposito presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico e la comunicazione nei modi stabiliti da Roma Capitale (1), si apre una finestra durante la quale “chiunque può presentare osservazioni” avanzando proposte di modifica al testo adottato*. L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di valutare tutte le osservazioni (ma non di rispondere (2) e nei successivi sessanta giorni l’Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

In seguito “Le varianti adottate … sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale . Va ricordato che in seguito alla legge regionale 24 novembre 2022 (commi relativi al Conferimento di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia a Roma Capitale nonché ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti) e alla successiva convenzione tra Roma e la Regione (3), si è stabilito che la Regione abbia venti giorni per accertare che le varianti adottate, “per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione”, in caso contrario si applica la procedura prevista dalla legge 38 del 1999 per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma (4)

Vedremo se le modifiche apportate alle NTA del PRG saranno considerate dalla Regione essenziali o meno.

In calce la Delibera adottata pubblicata dall’Albo pretorio, con a fronte del testo adottato il testo vigente delle NTA del PRG. Carteinregola procederà a un’approfondita analisi delle modifiche evidenziandone le possibile ricadute rispetto ai temi di cui si occupa.

*Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni dall’ 08.03.2025 al 07.04.2025, compilando l’apposito modulo allegato, presentare le eventuali osservazioni sul MODULO per le osservazioni, tramite PEC all’indirizzo: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it; redatte in duplice copia e inviate mediante raccomandata all’indirizzo Viale della Civiltà del Lavoro 10, 00144 Roma (RM) . In quest’ultimo caso, ai fini del rispetto della scadenza stabilita, farà fede la data del timbro postale.

Vai alla sezione (in fieri) con i testi degli articoli modificati della Delibera adottata a confronto con le NTA del PRG vigente e le modifiche della Proposta approvata dalla Giunta il 13 giugno 2023

Vai a Modifiche al PRG Conologia e materiali

scarica le osservazioni di Carteinegola sulle modifiche alle NTA del PRG presentate alla Commissione Urbanistica e pubblicate sul sito, in collaborazione con l’associazione Bianchi Bandinelli

(AMBM)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

31 1 2025 (ultima modifica 10 febbraio 2025)

NOTE

(1) ai sensi dell’art. 9 della L. 1150/1942 ai sensi del comma 62 dell’art. 9 LR Lazio n. 19/2022

(2) ( da Legal team 15 gennaio 2025) il TAR Roma ha avuto modo di osservare che “le osservazioni dei privati agli strumenti urbanistici generali hanno funzione partecipativa alla pianificazione urbanistica presentando un carattere meramente collaborativo per la formazione e il perfezionamento dello strumento urbanistico, ma non costituiscono veri e propri rimedi giuridici a tutela degli interessati, sicché esse non fondano peculiari aspettative e il loro rigetto non richiede un particolare onere di motivazione, essendo sufficiente che il Comune, dopo averle esaminate, le ritenga in contrasto con gli interessi e le considerazioni poste alla base del Prg” (TAR Roma, sez. II-bis, 13.9.2011, n. 7196).

3) nel collegato alla Legge regionale approvata il 23 novembre 2022 dal Consiglio regionale del Lazio relativo alla devoluzione di funzioni dalla Regione a Roma Capitale vedi Il testo approvato dal Consiglio regionale che conferisce funzioni urbanistiche a Roma Capitale (e non solo)

(4) Norme sul governo del territorio Numero della legge: 38 Data: 22 dicembre 1999 Numero BUR: 36 Data BUR: 30/12/1999

Art. 66 bis (53) (Disposizioni transitorie per la formazione ed
approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma)
1. In relazione alla particolare condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita dall’articolo 114 della Costituzione, alla sua configurazione istituzionale di capoluogo di area metropolitana riconosciuta dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), tenuto conto dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell’articolo 16 dello Statuto regionale, nonché delle oggettive peculiarità connesse alla dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed alla ricaduta sul suo assetto e sviluppo urbanistico, il Comune di Roma, in deroga alla norma transitoria di cui all’articolo 66 e nelle more dell’approvazione del PTPG, provvede alla formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti mediante la conclusione di un accordo di pianificazione, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi. (54)

2. Il Sindaco, al fine di verificare la possibilità di concludere l’accordo di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla trasmissione alla Regione del piano regolatore generale e della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, adottati ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche, convoca, d’intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti del Comune, della Regione e della Provincia, nell’ambito della quale viene esaminato il piano adottato e verificata l’acquisizione dei pareri e nulla osta di altre amministrazioni prescritti dalla legislazione vigente, nonché l’opportunità di introdurre le modifiche di cui all’articolo 10, comma 2, della 1. 1150/1942, come modificato dall’articolo 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

3. Nella conferenza vengono, in ogni caso, individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il piano adottato alle previsioni di strumenti di pianificazione territoriali e di settore, di ambito regionale o statale.

4. In esito ai lavori della conferenza, che debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla convocazione, i partecipanti alla conferenza stessa convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sulle eventuali modifiche, integrazioni ed adeguamenti da apportare al piano adottato.

5. Qualora lo schema di accordo di cui al comma 4 preveda, rispetto al piano adottato dal Comune, modifiche differenti dagli adeguamenti di cui al comma 3, sulle medesime si pronuncia il consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento dello schema stesso.

6. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza ovvero alla pronuncia favorevole del consiglio comunale ai sensi del comma 5, il Sindaco ed il Presidente della Regione, sentito il Presidente della Provincia, stipulano l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 4. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio comunale.

7. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio comunale approva il piano adottato, in conformità alle eventuali modifiche ed adeguamenti concordati nell’accordo medesimo.

8. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al piano adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarli ai contenuti dell’accordo di pianificazione.

9. L’efficacia del piano regolatore generale è subordinata alla pubblicazione nel BURL dell’avviso della avvenuta approvazione.

10. Le misure di salvaguardia previste dalla l. 1902/1952 hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data di adozione del piano regolatore generale.