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Regione Lazio: un’altra legge a favore della rendita

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato il 7 agosto la proposta di legge regionale concernente «Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio» (proposta n. 30064 del 07/08/2024), presentata dall’assessore all’Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli. Si tratta di 21 articoli con disposizioni a carattere ordinamentale e organizzatorio che modificano la normativa esistente (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18) o che introducono previsioni autonome (artt. 6, 7, 14 e 19). La Proposta deve ancora passare al vaglio delle Commissioni e al voto del Consiglio Regionale.

Pubblichiamo il sommario con i link ai vari articoli, che abbiamo messo a confronto con i testi vigenti

Il gruppo urbanistica di Carteinregola sta effettuando una disamina dei vari articoli e/o temi trasversali, che inseriremo man mano in calce. (nell’immagine in apertura la locandina delle nostre richieste alle istituzioni nazionali, regionali e comunali in occasione del convegno dei 10 anni di Carteinregola nel novembre 2022, poi inviate ai candidati alle elezioni regionali del 2023 per quanto di competenza)

PL Lazio 30064 Art. 3 Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” vedi: Regione Lazio: ancora regali ai proprietari di mansarde (e danni al Paesaggio)

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni), Art. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo) e Art. 19 (Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modificazioni). Vedi La proposta di legge regionale che trasforma i cinema in centri commerciali

(in calce il comunicato sul sito regionale e un commento di Massimiliano Valeriani, consigliere PD, già assessore all’urbanistica della Giunta Zingaretti, oggi all’opposizione)

scarica Regione Lazio PROPOSTA DI LEGGE n.171 : “SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

Vai a Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parteGoverno del territorio (26 settembre 2024)

SCARICA LA PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)

PROPOSTA DI LEGGE: “SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

SOMMARIO

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modificazioni) MODIFICHE AL GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni) MODIFICHE ALLA LEGGE DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modificazioni) vedi: Regione Lazio: ancora regali ai proprietari di mansarde (e danni al Paesaggio)

Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” e successive modificazioni)

Art. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo) Vedi La proposta di legge regionale che trasforma i cinema in centri commerciali

Art. 6 (Attuazione dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”) (VALORIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA)

Art. 7 (Coordinamento delle procedure di valutazione ambientale) (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE)

Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali”, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1″ e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”) (AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE DAI COMUNI)

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti” e successive modificazioni)

Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure” e successive modificazioni) (STRUMENTI ATTUATIVI)

Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modificazioni) (TUTELA PAESAGGIO)

Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia” e successive modificazioni) (COMMISSARIO AD ACTA NON PIU’ DI PROVINCIA DIVERSA MA SOLO COMUNE)

Art. 13 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modificazioni) (EDILIZIA SOCIALE)

Art. 14 (Disposizioni per l’approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” o del Piano nazionale degli investimenti complementari “PNC” come inquadrati dall’articolo 48, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modificazioni) PROCEDURE SEMPLIFICATE PER INTERVENTI PNRR

Art. 15 (Disposizioni in materia di attività estrattive)

Art. 16 (Modifica alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale” e successive modificazioni)

Art. 17 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e successive modificazioni) (EDILIZIA AGEVOLATA)

Art. 18 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia” e successive modificazioni) (MODIFICA ALCUNI PARAMETRI PER LA BIOEDILIZIA)

Art. 19 (Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modificazioni) Vedi La proposta di legge regionale che trasforma i cinema in centri commerciali

Art. 20 (Clausola di non onerosità)

Art. 21 (Entrata in vigore)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta prevede una serie di disposizioni in materia di governo del territorio, inteso nelle sue articolate accezioni, e di politiche della casa. Tali disposizioni consistono in modifiche di normative esistenti (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18) ovvero in introduzione di previsioni autonome (artt. 6, 7, 14, 15 e 19); i conclusivi articoli 20 e 21 riguardano, rispettivamente, la non onerosità e l’entrata in vigore.

Talune modifiche rivestono carattere sostanziale, andando quindi ad introdurre discipline positive volte a regolare funzioni o attività, sia pubbliche che private; altre, non di minore importanza, hanno carattere procedurale, volte ad aumentare l’efficienza nella produzione di atti e a ridurre al minimo gli sprechi procedimentali da parte delle pubbliche amministrazioni in termini di tempistiche e passaggi necessari.

Le proposte sono il frutto di un attento ascolto delle esigenze espresse dalle diverse componenti dei territori e dalle realtà sociali e istituzionali che tali territori animano, vivono e necessariamente trasformano, sono state precedute da accurate analisi delle ricadute delle normative vigenti e dei relativi profili suscettibili di potenziamento o miglioramento, e, infine, sono state messe in campo le opportune strategie normative capaci di concretizzare la visione degli obietti da raggiungere.

Tutte le norme proposte sono ispirate all’idea di ridurre al massimo la divaricazione tra realtà sociale e realtà giuridica, tra bisogni della collettività ed efficienza dell’apparato amministrativo, perseguendo una filosofia di semplificazione e liberalizzazione “controllate”, in cui le attività private hanno luogo e si sviluppano all’unisono con la sostenibilità urbanistica e la tutela del territorio.

Di seguito sono analizzate distintamente, necessariamente non in forma dettagliata, le singole disposizioni.

ART. 1. Contiene una serie di modifiche alla legge regionale 38/1999, relativa al governo del territorio. In particolare, si interviene sulle funzioni e sulla composizione del comitato regionale per il territorio (che svolge funzioni in tema di approvazione degli strumenti urbanistici), si introducono innovazioni in merito ai piccoli interventi ammissibili in zona agricola, finalizzati a rivitalizzare gli edifici inutilizzati e a consentire modeste opere a corredo dei fabbricati esistenti strettamente funzionali al loro migliore godimento, si definiscono le corrette modalità di presentazione dei piani di utilizzazione aziendale in seno al procedimento di accertamento di conformità urbanistica e, infine, in attesa di una strutturale rivisitazione della legge regionale 38/99, si potenzia la facoltatività del ricorso al PUCG, per ora ancora vigente, come strumento di pianificazione urbanistica del territorio alternativo al PRG.

ART. 2. Contiene numerose e sostanziali modifiche alla legge regionale 7/2017, relativa alla rigenerazione urbana. Oltre ad interventi che mirano a precisare aspetti non sempre chiari per le amministrazioni chiamate ad applicarli e a recepire taluni principi introdotti in via di applicazione ma non ancora positivizzati [sic!], si introducono innovazioni sostanziali per migliorare le funzionalità della legge che, nel tempo si è riscontrato non essere ottimali. In tal senso, si aumentano gli incentivi volumetrici per gli interventi di demolizione e ricostruzione (artt. 2 e 6) nonché per la ristrutturazione edilizia (art. 6) che nella normativa vigente non erano previsti. Tali incentivi puntano a rendere i suddetti interventi maggiormente appetibili nonché consoni ad un mercato che ha visto una lievitazione importante dei costi di realizzazione. Si introduce un nuovo articolo (art. 3 bis) mirato a disciplinare e incentivare la delocalizzare gli edifici situati in aree strategiche, demaniali, tutelate o vincolate, si rimuove la preclusione che attualmente interessa le medie strutture di vendita (artt. 3 e 4), si ridisegna l’impianto della disposizione sui mutamenti di destinazione d’uso (art. 4) e di quella sugli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico (art. 5), eliminando in quest’ultima la necessità della deliberazione comunale per consentire gli interventi stessi, si introduce la possibilità di realizzare interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti (art. 6) e si ridisciplina con limiti meno stringenti il mutamento di destinazione d’uso delle sale cinematografiche e dei centri culturali (art. 6, comma 4) al fine della loro necessaria rivitalizzazione. Infine, si prevede la partecipazione della Regione al procedimento di rilascio dei titoli abiliti relativi agli interventi effettuati ai sensi della l.r. 7/2017 maggiormente impattanti.

ART. 3. Modifica la disciplina regionale in tema di interventi di recupero dei sottotetti esistenti di cui alla legge regionale 13/2009. In particolare, si modifica la data di realizzazione dei sottotetti che è possibile sottoporre a recupero a destinazione residenziale o turistico-ricettiva, e si rimuove la preclusione, che attualmente sussiste, della realizzabilità di tali interventi negli insediamenti urbani storici, ad eccezione degli edifici tutelati come beni storici o monumentali.

ART. 4. Modifica della legge regionale 19/2022 in tema di conferimento di funzioni urbanistiche ai comuni capoluoghi di Provincia e a quelli con più di cinquantamila abitanti. Decorso un anno dall’entrata in vigore della legge non si è riscontrato un effettivo ricorso all’esercizio di tali funzioni, per cui, fermo restando quanto previsto per i comuni che hanno già sottoscritto la convenzione disciplinatrice, le funzioni conferite agli altri comuni sono circoscritte alle deliberazioni di cui agli artt. 1 e 1 bis della l.r. 36/1987 e si introduce una forma di controllo sull’esercizio delle funzioni con la possibilità di loro revoca in determinate fattispecie.

ART. 5. Modifica il Testo unico del commercio, legge regionale 22/2019, nonché la legge regionale 5/2020 e la legge regionale 37/1996, normative in tema di cinema e audiovisivo, al fine di rendere maggiormente elastica la rifunzionalizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, anche mediante lo svolgimento in tali sedi di attività commerciali, artigianali e di servizi. E’ prevista inoltre la possibilità di realizzare nuove sale attraverso il recupero di volumi e di superfici accessorie e pertinenziali.

ART. 6. Disciplina le procedure da adottare per le deliberazioni di competenza comunale finalizzate alla valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica prevista dall’art. 58 della legge 133/2008. Al contempo, prevede che con tali deliberazioni possano essere incrementate le potenzialità dei suddetti immobili, modificandone le destinazioni d’uso o aumentandone le capacità edificatorie, prevedendo che qualora tali interventi siano soggetti alle procedure regionali di valutazione di impatto ambientale ovvero di valutazione ambientale strategica di cui all’articolo 6 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, tali procedure sono svolte con termini ridotti alla metà.

Art 7. Coordinamento delle procedure di valutazione ambientale. La norma effettua il coordinamento procedurale nel caso in cui un progetto sia sottoposto, oltre che alla valutazione di impatto ambientale, anche alle procedure regionali di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo d.lgs. 152/2006, stabilendo che i relativi procedimenti siano svolti congiuntamente e si concludano con un unico provvedimento amministrativo, realizzando in tal modo una misura di semplificazione di assoluto rilievo.

ART. 8. Modifica la legge regionale 8/2012, relativa al conferimento ai comuni di funzioni amministrative in tema di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; in particolare viene ulteriormente ampliata la casistica degli interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dal comune e non dalla regione. Si tratta di una importante misura di snellimento in quanto sempre più interventi restano nella competenza dell’ente territoriale più vicino al cittadino e al territorio.

ART. 9. Modifica la legge regionale 8/2001 in tema di carburanti. Le disposizioni mirano a semplificare la procedura per approvare la variante urbanistica eventualmente necessaria per la localizzazione degli impianti, a ridefinire i limiti dimensionali degli impianti, a specificare i requisiti che devono sussistere in capo al richiedente l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto nonché a disciplinare la decadenza dalla suddetta autorizzazione, oltre ad apportare necessari adeguamenti al d.lgs. 32/1998.

ART. 10. Modifica la legge regionale 36/1987 relativa alle procedure urbanistiche per l’approvazione degli strumenti attuativi. Sono introdotte diverse semplificazioni: è prevista la competenza della giunta comunale al posto del consiglio per le modifiche a piani attuativi, che non costituiscono variante, di cui all’art. 1 della legge; all’art. 1 bis viene introdotta una disposizione volta ad adattare le rigidità delle previsioni urbanistiche in tema di edifici industriali alle sempre più emergenti attività di logistica, che presentano, allo stato, criticità con riferimento alle altezze realizzabili. Infine, nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure, viene prevista la non necessità del parere paesaggistico limitata a quelle modifiche a porzioni di piani che non riguardano le aree effettivamente interessate da vincoli paesaggistici.

ART. 11. Modifica la legge regionale 24/1998 con riferimento alle forme notiziali dell’avvenuto deposito del Piano paesaggistico regionale adottato, adeguandole alle previsioni della legge 69/2009, e novella i tempi dell’aggiornamento periodico del Piano stesso, portandoli a tre dai precedenti cinque anni, al fine di sollecitare maggiormente tale attività.

ART. 12. Modifica alla legge regionale 15/2008 con riferimento alle incompatibilità geografiche per la nomina del commissario ad acta per l’esercizio del potere sostitutivo regionale, rendendole meno rigide e riconducendole ad un criterio di maggiore ragionevolezza, venendo sostituto il limite della residenza in una provincia diversa con quello del solo comune.

ART. 13. Modifica la legge regionale 21/2009 relativamente ai temi dell’edilizia residenziale sociale, intervenendo sulla determinazione del valore del canone calmierato adeguandolo dopo 14 anni dall’entrata in vigore della legge, ai valori di mercato inevitabilmente profondamente mutati, oltre ad una serie di novelle correttive in relazione alla alienazione di detti immobili per coloro che avendone i requisiti ne facciano richiesta, alla precisazione di disposizioni, tra cui il riferimento volto a ricomprendere i piani attuativi decaduti o ripianificati nel campo di applicazione della legge, già presente ma non riportato in tutte le disposizioni.

ART. 14. Introduce una importante procedura speditiva finalizzata ad approvare, con modalità partecipative e semplificate, varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica in sede di approvazione di interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). Tra gli scopi della norma vi è anche quello di garantire il rispetto dei tempi e delle procedure previste dalle norme sia nazionali che regionali, dando attuazione ai contenuti dell’art. 48, comma 5 quater, del d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021. Qualora, ai fini dell’approvazione degli interventi, sia necessaria l’attivazione delle procedure regionali di valutazione d’impatto ambientale e valutazione ambientale strategica di cui all’art. 6 del d.lgs. 152/2006, le stesse sono svolte con termini ridotti alla metà.

ART. 15. Introduce disposizioni per facilitare il rinnovo delle autorizzazioni in materia di attività estrattiva.

ART. 16. Modifica la legge regionale 13/1997 si introduce la possibilità per i piani attuati all’interno dei consorzi industriali di adeguare i parametri edificatori ai limiti delle NTA del PRT vigente, mantenendo le loro destinazioni. Si introduce altresì una innovativa e necessaria disciplina per le aree ricadenti nel Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all’art. 40 della l.r. 7/2018, consentendo l’insediamento di attività destinate alla logistica nelle aree aventi destinazione industriale, prevedendo anche la possibilità di derogare le altezze massime previste dal piano regolatore del consorzio ove ciò sia necessario per lo svolgimento di dette attività. Si tratta di una disciplina rilevante, in quanto per la prima volta è riconosciuta e normata una attività che assume sempre più rilievo nel contesto economico e produttivo nazionale.

ART. 17. Modifica la legge regionale 7/2014 in tema di interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione, al fine di ridisciplinare la modifica dei termini del vincolo di locazione obbligatoria onde consentire la trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati.

Articolo 18. Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, apportando piccole modifiche ad alcuni parametri al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico.

Articolo 19. Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5.

ARTT. 20 e 21. Prevedono la necessaria clausola di non onerosità delle disposizioni di legge proposte e la disciplina dell’entrata in vigore delle stesse.

L’Assessore Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare Pasquale Ciacciarelli

PL concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Informazioni generali
La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, si compone di ventuno articoli e dispone in materia

di semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio.

Trattasi di disposizioni a carattere ordinamentale e organizzatorio che modificano la normativa esistente (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18) ovvero che introducono previsioni autonome (artt. 6, 7, 14 e 19), senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Conseguentemente, all’articolo 20 è stata prevista l’apposita clausola di non onerosità, ai sensi del comma 6 dell’articolo 41 della l.r. n. 11/2020.

Qualificazione degli oneri finanziari
Non è stata argomentata, in quanto dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Quantificazione degli oneri finanziari
Non è stata argomentata, in quanto dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Copertura degli oneri finanziari
Dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale, come stabilito ai sensi dell’articolo

20 (Clausola di non onerosità) della PL.

Quadro di riepilogo
In virtù di quanto sopra, dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale

(dal sito della Regione Lazio 9 8 24)

Urbanistica, la Giunta adotta la proposta di legge che semplifica le norme

L’Assessore Ciacciarelli: «Un primo e importante risultato verso il nostro obiettivo: la semplificazione e lo snellimento delle procedure, affinché il Lazio si doti di un nuovo modello dell’urbanistica vicina ai cittadini, arrivando prossimamente al nuovo testo dell’urbanistica»

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore competente Pasquale Ciacciarelli, ha adottato la proposta di legge “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”.

Il provvedimento, composto da 21 articoli, ha l’obiettivo di mettere in campo un nuovo modello dell’urbanistica nel Lazio, riorganizzando la legislazione regionale attraverso una serie di modifiche e di innovazioni in materia di governo del territorio e delle politiche della casa. Si tratta di una riforma organica, al fine di rendere l’urbanistica al passo con i tempi nel rispetto delle esigenze dei protagonisti (dai cittadini agli imprenditori, dai lavoratori alle associazioni datoriali e di categoria, fino agli ordini professionali) della tutela del territorio e dell’ambiente nel segno della condivisione e dell’ascolto anche delle amministrazioni comunali.

«Con tale proposta, frutto di un intenso e complesso lavoro di squadra tra gli uffici regionali e gli ordini professionali, abbiamo raggiunto un primo e importante risultato verso il nostro obiettivo: la semplificazione e lo snellimento delle procedure, affinché il Lazio si doti di un nuovo modello dell’urbanistica vicina ai cittadini, arrivando prossimamente al nuovo testo dell’urbanistica» ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio. «Per troppi anni, infatti, questa importante materia, incisiva nei territori variegati del Lazio e dell’economia regionale, sia rimasta ancorata a un regime eccessivamente vincolistico e stratificato: sia in termini sostanziali che in termini procedurali, provocando nelle collettività, sia pubbliche che private, una progressiva sfiducia. Un gap che tentiamo ora di sanare» ha sottolineato l’assessore.

«Un efficace governo del territorio è condizione essenziale per il rilancio economico, produttivo, occupazionale, ma anche culturale del Lazio. Ben venga, in questo senso, la semplificazione urbanistica approvata in Giunta grazie al lavoro dell’Assessore Pasquale Ciacciarelli. L’urbanistica e la rigenerazione urbana avevano bisogno, dopo anni di totale assenza di programmazione, di una riforma organica. Questa iniziativa consente una sburocratizzazione e uno snellimento delle procedure, tanto attese da cittadini e imprese. Continueremo a recepire le esigenze dei territori per colmare vuoti normativi. Il metodo di lavoro è quello che ha contraddistinto questo primo anno di governo: ascolto, dialogo e ricerca di soluzioni condivise con le categorie professionali». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Affari italiani 12 agosto 2024 Regione Lazio: Valeriani, Pd: “Sull’Urbanistica la Giunta Rocca umilia i Comuni: più cubature per tutti” La Giunta del Lazio approva la Legge “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio” di Massimiliano Valeriani. Il commento al provvedimento “ddirittura nella stessa legge vengono normate materie diverse, mescolando urbanistica e politiche abitative, materie che attualmente hanno leggi completamente separate. Ma non basta si modificano le previsioni normative sui cinema consentendo di fatto la loro riconversione in centri commerciali, si interviene sul commercio, sul patrimonio pubblico, sulle zone agricole, sull’ambiente, sul paesaggio. Si parla di impianti di carburanti e di consorzi industriali, di piani particolareggiati e di logistica. Insomma 21 articoli che spaziano su tutto lo scibile, consentendo la trasformazione di tutto” leggi tutto l’articolo

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

30 agosto 2024

NOTE

(*) VEDI LE RICHIESTE di Carteinregola per la REGIONE LAZIO con i punti programmatici per noi più urgenti e irrinunciabili che chiediamo a tutte le forze politiche di inserire nei propri programmi elettorali e tutte le richieste del Dossier “La città delle persone” alla Regione Lazio (Carteinregola ha organizzato “Verba Votant” incontri con i prinicipali partiti/schieramenti che partecipavano alle elezioni, dal centro destra non è mai pervenuta risposta nè alle richieste, nè alla proposta di incontro vedi Lettera aperta di Carteinregola a Francesco Rocca, candidato Presidente del centrodestra nel Lazio 26 gennaio 2023)


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