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Un emendamento della Lega (per ora ritirato) vuole cancellare il parere vincolante delle Soprintendenze

Prosegue l’offensiva del centrodestra per smontare regole a tutela del patrimonio comune. Regole conquistate con l’impegno e le battaglie di chi ci ha preceduto, periodicamente rimesse in discussione e ridimensionate da un fronte politico trasversale, in nome del “fare” e del “semplificare”, che si traducono puntualmente in mani più libere per gli interessi privati e meno tutele per l’ambiente, il paesaggio, i diritti delle persone.

In particolare è da sempre a rischio il nostro Paesaggio, che l’art. 9 della nostra Costituzione riconosce come patrimonio della Nazione, e che ha trovato nel Codice dei beni culturali uno straordinario strumento che da quarant’anni permette di sottrarre alla speculazione la bellezza di un panorama agricolo, l’identità dei centri storici, la vista di un lungomare.  

Ma da anni si moltiplicano le spinte di chi considera la tutela dei beni culturali e del paesaggio un intollerabile ostacolo alle iniziative edilizie più remunerative, nell’incessante tentativo, da un lato, di smantellare le norme, dall’altro di sottrarre alle istituzioni deputate, le Soprintendenze, l’espressione di pareri vincolanti sui progetti.

E se tali tentativi hanno sempre trovato sponde e sponsor politici anche nel centro sinistra (1), a livello nazionale come a livello locale, con il governo del centrodestra le manovre non sono neanche più dissimulate dietro qualche facciata presentabile. Emblematico il post Facebook del Ministro Salvini che qualche giorno fa annunciava senza tanti giri di parole un emendamento al Decreto Cultura (2) presentato dalla Lega che intendeva trasformate il parere delle Soprintendenze da «obbligatorio e vincolante» a «obbligatorio ma non vincolante», consegnando di fatto il potere decisionale nelle mani degli amministratori locali.

PROPOSTA DELLA LEGA: STOP AL PARERE VINCOLANTE DELLE SOPRINTENDENZE

Più semplificazione e meno burocrazia, seguendo la linea del Salva-Casa: nel Dl Cultura, la Lega vuole inserire una norma per chiarire i compiti delle Soprintendenze.
L’obiettivo è liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche, affidando ai Comuni l’ultima parola su tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche, perché il parere delle Soprintendenze non sarebbe più vincolante.
Avanti con questa proposta di buonsenso
.

Oltre alle reazioni delle opposizioni (Pd, M5S e Avs) riferiscono i giornali che la proposta sarebbe stata stoppata dal Ministro della Cultura Giuli, e quindi ritirata , ma un altro deputato della Lega, Rossano Sasso, avrebbe dichiarato poco dopo che “Cambia lo strumento ma non il contenuto: noi siamo pronti a presentare una proposta di legge sulle Soprintendenze sia alla Camera sia al Senato(3).

Un avvertimento per tutti quelli come noi che hanno a cuore il patrimonio che siamo chiamati a lasciare in eredità alle generazioni future.

Pubblichiamo la proposta emendativa ritirata con i riferimenti normativi e in calce il comunicato diffuso da Italia Nostra (AMBM)

Legislatura XIX Proposta emendativa 7.26.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2183 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2025 di Bof GianangeloDi Mattina Salvatore , MarcelloSasso RossanoLatini GiorgiaLoizzo SimonaMiele GiovannaZinzi Gianpiero

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

   a) al comma 3, dell’articolo 143, le parole: «è vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «è obbligatorio ma non vincolante»;

Capo III – Pianificazione paesaggistica Art. 143. Piano paesaggistico comma 3

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante obbligatorio non vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5.

   b) al comma 5, primo periodo, dell’articolo 146, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante»;

Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela Art. 146. Autorizzazione

5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante obbligatorio non vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5.

   c) al comma 1, primo periodo, dell’articolo 152, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante»;

Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutelaArt. 152. Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l’amministrazione competente, su parere vincolante obbligatorio non  vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.

   d) al comma 1, primo periodo, dell’articolo 153, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante»;

Art. 153. Cartelli pubblicitari

1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante obbligatorio non  vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

   e) al comma 1, dell’articolo 154, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante»;

Art. 154. Colore delle facciate dei fabbricati

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell’articolo 142, comma 1, sia sottoposta all’obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l’amministrazione competente, su parere vincolante obbligatorio non  vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d’insieme.

   f) al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 167, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante»;

Capo II – Sanzioni relative alla Parte terza Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante obbligatorio non  vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

   g) al comma 1-quater, secondo periodo, dell’articolo 181, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante».

Capo II – Sanzioni relative alla Parte terza Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante obbligatorio non  vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

COMUNICATO ITALIA NOSTRA

Italia Nostra esprime forti preoccupazioni per la ricomparsa nella VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione) il 23 gennaio 2025, della proposta n. 7.26, emendativa di alcuni articoli del Codice dei Beni Culturali (d.l. 22 gennaio 2004, n. 24) a suo tempo ritenuta dalla medesima commissione giustamente inammissibile. La proposta contiene tecnicamente l’intenzione di: “degradare il parere della soprintendenza in materia paesaggistica da vincolante a obbligatorio. Cioè a far venire meno uno dei capisaldi dell’attuale disciplina della tutela del paesaggio.

            Si tratta di ben sette articoli del codice dei BB CC (nn. 143, 146, 152, 153, 154, 167,181) relativi alla parte terza; quella che articola organicamente la tutela dei Beni Paesaggistici.

            L’evidente retrocessione dell’interesse verso il Paesaggio, a partire dalla modifica di queste norme che garantiscono la sopravvivenza degli aspetti più critici, costituisce un grave rischio al patrimonio di comunità diffusa.

            Le norme non rappresentano utilità e forme di agevolazione o semplificazione dei processi produttivi, bensì hanno come fine la “cancellazione” delle valenze essenziali del paesaggio. Vengono rese immediatamente disponibili tutte le trasformazioni, le manomissioni e una ampia occupazione del territorio sottoposto ai criteri ed alle attenzioni dei Piani Paesaggistici. Non riguarda dunque che una parte del territorio nazionale, ma è quella giudicata dalla nazione, di estremo interesse naturalistico, storico, artistico del territorio. Gli articoli individuati cancellano dunque il parere “vincolante” retrocedendolo ad un mero consiglio nell’ambigua e inutile dichiarazione di “obbligatorietà non vincolante”.

            Italia Nostra ritiene che le proposte violino i principi fondativi della civiltà e della cultura nazionale del paesaggio; le carenze di una doverosa azione di tutela contenute in questa definizione e l’opacità di un simile meccanismo burocratico, non possono mettere in crisi valori così importanti.

            Non si può infatti arretrare sulle conquiste della pianificazione come logica individuazione di immobili ed aree sensibili ai valori del paesaggio (art. 143); i cui interventi sono possibili se compatibili ai criteri della congruità (art. 146); per le cave, le strade e tutte le modifiche di fortissimo impatto (art. 152); ma anche per i grandi cartelloni pubblicitari (art. 153); o per le tinteggiature che non possono essere liberamente offensive dei valori cromatici ed estetici riconosciuti nella natura e nei suoi sistemi (art. 154); accertando tutte le compatibilità delle proposte di nuovo insediamento in queste aree assai delicate (art. 167); là dove già eseguite trasformazioni senza autorizzazione vi è persino la possibilità di sanare purché accertato la compatibilità di eventuali correzioni (art. 181). Come può riscontrarsi si tratta di una disciplina: logica, organica e non vessatoria. Una conquista di civiltà che deve essere difesa da tutte le forze politiche parlamentari.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

1 febbraio 2025

NOTE

(1) In proposito ricordiamo che il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio, da anni esclude dall’autorizzazione paesaggistica obbligatoria l’area UNESCO del Centro storico, rimandando a provevdimenti successivi, l’ultimo nel PTPR approvato nell’aprile 2021 da una maggioranza di centro sinistra guidata dal Presidente Zingaretti (vedi PTPR cronologia materiali)

Vedi anche Il Manifesto 1 febbraio 2025 Chi ha paura dei soprintendenti? La Lega non riesce a declassare la tutela. Per ora. L’«alleggerimento» della difesa del patrimonio, era già iniziato con Franceschini. Di Valentina Porcheddu

(2) DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201 Misure urgenti in materia di cultura. (24G00224) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2024 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/01/2025) (GU n.302 del 27-12-2024)

(3) ANSA 31 1 25 Decreto Cultura, la Lega ritira l’emendamento sulle soprintendenze Lo stop alla proposta del Carroccio era arrivato dal ministro Giuli