Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Arriva al Consiglio del Lazio la PL 171: più cemento e meno paesaggio

Approda in Consiglio regionale del Lazio mercoledì 11 giugno alle 11 la Proposta  di Legge Regionale N.171 del 9 agosto 2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”adottata dalla Giunta con deliberazione n.688 l’8 agosto 2024 e modificata con emendamenti nel corso delle sedute della Commissione Urbanistica.

PL 171 Lazio 2025 – Art. 2 Modifiche alla LR 7/2017 della rigenerazione urbana

Scarica il testo dell’Art. 2 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni, con il confronto tra il testo vigente, le modifiche apportate dalla proposta approvata dalla Giunta il 9 agosto 2024 e le modifiche apportate dalla X Commissione del 29 aprile 2025 PL 171 Lazio 2025 – Art. 2 Modifiche alla LR 7/2017 della rigenerazione urbana (versione aprile 2025)

Nelle Osservazioni inviate il 26 settembre 2024 (in calce) ,avevamo rilevato che la Proposta di legge interviene su molte normative vigenti con uno spirito anticipato dal titolo: “semplificazioni e misure incentivanti”,  una formula che, per  molte delle modifiche proposte, si traduce in semplificazione e incentivi per i privati in campo edilizio e commerciale, come emblematicamente dichiarato nella relazione tecnica a proposito dell’Art. 2 “Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni”: “…si aumentano gli incentivi volumetrici per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché per la ristrutturazione edilizia  che nella normativa vigente non erano previsti” con la motivazione che  “Tali incentivi puntano a rendere i suddetti interventi maggiormente appetibili nonché consoni ad un mercato che ha visto una lievitazione importante dei costi di realizzazione”.

Le nostre osservazioni sono partite proprio dalle principali modifiche che la PL 171 apporta alla Legge 7/2027, già da Carteinregola più volte criticata per le ricadute  dell’ Art.6 – Interventi diretti, che consente demolizioni e ricostruzioni con aumenti di cubatura e cambi di destinazione d’uso in deroga a quanto prescritto dai Piani regolatori comunali, quindi su semplice richiesta dei privatisenza nessuna programmazione e valutazione preventiva da parte degli uffici comunali. Molti interventi della PL 171 ampliano ulteriormente le potenzialità edificatrici e dei cambi di destinazione d’uso, comprimendo per contro la pianificazione pubblica e le regole a tutela dell’interesse pubblico.

Abbiamo segnalato le modifiche  a nostro avviso più critiche e impattanti,  dellArt.2 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”) relative a numerose fattispecie di interventi edilizi e dell’ Art. 2 e dell’Art. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo)  per quanto riguarda le sale cinematografiche, i teatri e centri culturali, edell’Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti”)

vedi anche S.O.S. sale cinematografiche, l’intervento di Carteinregola al convegno di Italia Nostra 20 febbraio 2025

Lo spirito che anima le modifiche della proposta di legge regionale 171 su alcune norme che riguardano il paesaggio ci sembra rispecchiare le argomentazioni dei ricorrenti tentativi di  ridimensionarne la tutela, considerandola un inutile  intralcio allo sviluppo economico e produttivo.  Tentativi che da un lato puntano a invertire il dettato del Codice dei Beni culturali – della stessa Costituzione –  che mette al primo posto il Paesaggio, subordinando alla sua tutela piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,  dall’altro tentano di circoscrivere i beni paesaggistici in specifici oggetti di vincolo, trasformando il paesaggio in  singoli edifici o luoghi puntuali, non inseriti in un contesto storico, culturale e ambientale da conservare nell’insieme.  Ma va anche osservato che la proposta si inserisce per altri versi  nella generale tendenza regionale ad ascrivere alle proprie competenze la tutela paesaggistica, escludendo la Soprintendenza statale da processi che dovrebbero essere oggetto di condivisione e di copianificazione – ne è per noi esempio emblematico la vicenda del PTPR approvato dal Consiglio nel 2019, annullato dalla Consulta e riapprovato nell’aprile 2021 – tendenza che trova la sua più macroscopica espressione nella “autonomia regionale differenziata”. Un provvedimento che prevede di attribuire alle Regioni ordinarie che ne fanno richiesta la  competenza legislativa e amministrativa di varie materie,  tra le quali “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, oggi di esclusiva competenza statale.

Sono esempi del ridimensionamento della tutela a elementi puntuali l’art. 3, “che  rimuove la preclusione della trasformazione dei sottotetti in abitazioni (con modifiche ai tetti)  negli insediamenti urbani storici, ad eccezione degli edifici tutelati come beni storici o monumentali” e  l’Art. 10  che “nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure” introduce  “la non necessità del parere paesaggistico limitata a quelle modifiche a porzioni di piani che non riguardano le aree effettivamente interessate da vincoli paesaggistici”.  Quanto al rapporto tra tutela e sviluppo economico, si cita impropriamente un passaggio del Codice e dei Beni culturali –  “i  piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico” (Art.11) che “dimentica” che il Codice dichiara esplicitamente che “Le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico”.

Infine l’Art. 8 della PL prevede di delegare ai comuni l’autorizzazione paesaggistica che la normativa vigente limita agli  interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato:  le modifiche allargano sia la casistica sia le dimensioni – e quindi gli impatti – degli interventi sottoposti all’autorizzazione dei comuni.  Una devoluzione che non garantisce che i comuni abbiano al loro interno  il personale e le competenze necessari per autorizzare interventi che possono avere conseguenze impattanti e irreversibili sul patrimonio collettivo da tutelare. Anche la riduzione dei tempi per le procedure VIA e VAS (art. 6, art.14, vedi nota in calce) vanno nella direzione di depotenziare questi imprescindibili strumenti di tutela.

scarica Regione Lazio PROPOSTA DI LEGGE n.171 : “SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO” del 9 agosto 2024

Vai a Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parteGoverno del territorio (26 settembre 2024)

Vai a Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio 14 ottobre 2024

PROPOSTA DI LEGGE: “SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO” il testo delle modifiche con il confronto con le normative vigenti e i riferimenti normativi (EVIDENZIATI GLI ARTICOLI AGGIORNATI CON LE MODIFICHE DELLA COMMISSIONE 2025)

(AMBM)

Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com

6 giugno 2025 (ultima modifica 10 giugno 2025)