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Adozione Modifiche NTA PRG: Art. 19 Compensazione Urbanistiche

Art. 19 Compensazioni urbanistiche 25 modificati commi 2-4 (nella delibera di Giunta 2023 non presenti modifiche)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

PRG VIGENTE 2008
Art. 19 Compensazioni urbanistiche
TESTO DELIBERA DI GIUNTA Art. 19 Compensazioni urbanistiche TESTO ADOTTATO ASSEMBLEA CAPITOLINA Art. 19 Compensazioni urbanistiche
1. Il presente PRG assume il principio e l’obiettivo di attuare esclusivamente le compensazioni urbanistiche individuate in allegato A, come integrato con deliberazione di Giunta regionale n. 856/2004 di approvazione del “Piano delle certezze”,nonché le seguenti ulteriori compensazioni derivanti da successivi provvedimenti: comprensorio “Tor Marancia”, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 53/2003, con SUL da compensare pari a 608.250 mq; comprensorio “Casal Giudeo”, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 125/2001, con SUL da compensare stabilita nella stessa deliberazione.idemidem
2. A tal fine, il PRG individua strumenti e
localizzazioni idonei a trasferire in ambiti specifici
l’edificabilità da compensare ai sensi del comma 1;
tali trasferimenti possono essere effettuati negli
ambiti di compensazione di cui all’art. 18, o in altri
ambiti edificabili o di patrimonio edilizio esistente
finalizzato al recupero, previo accordo tra proprietari
e titolari di compensazioni, nel rispetto delle norme di
componente.
idem
2. A tal fine, il PRG individua strumenti e
localizzazioni idonei a trasferire in ambiti specifici
l’edificabilità da compensare ai sensi del comma 1;
tali trasferimenti possono essere effettuati negli
ambiti di compensazione di cui all’art. 18, all’interno
dei perimetri dei Piani di zona, anche se decaduti o
in corso di attuazione ovvero ripianificati ai sensi dello
strumento urbanistico generale vigente
o in altri
ambiti edificabili o di patrimonio edilizio esistente
finalizzato al recupero, previo accordo tra proprietari
e titolari di compensazioni, nel rispetto della
dotazione dello standard minimo previsto dal D.I.
n.1444/1968.
3. L’edificabilità da localizzare negli ambiti di cui al comma 2,
per fini di compensazione, è determinata, per quantità e destinazioni d’uso, sulla base del principio dell’equivalenza del valore immobiliare rispetto all’edificabilità da compensare. Con provvedimento separato, il Comune determina i criteri specifici per l’applicazione del principio dell’equivalenza economica.
idemidem
4. Per le finalità del presente articolo, il Comune procede all’assegnazione delle aree acquisite alla sua disponibilità all’interno degli ambiti di cui al comma 2, mediante sollecitazione
pubblica, anche in più fasi e con le procedure di cui all’art. 14,
rivolta ai soggetti destinatari delle compensazioni: nell’avviso
pubblico, oltre alle aree interessate, dovranno essere individuati i criteri di formazione della graduatoria, ivi compresa l’offerta di riduzione della SUL di compensazione, che dovrà regolare l’ordine di scelta delle aree da parte dei candidati.
idem
4. Per le finalità del presente articolo, il Comune
procede all’assegnazione delle aree acquisite alla
sua disponibilità all’interno degli ambiti di cui al
comma 2, mediante sollecitazione pubblica, anche in
più fasi e con le procedure di cui all’art. 14, rivolta ai
soggetti destinatari delle compensazioni: nell’avviso
pubblico, oltre alle aree interessate, dovranno essere
individuati i criteri di formazione della graduatoria, ivi
compresa l’offerta di riduzione della SUL di
compensazione, che dovrà regolare l’ordine di scelta
delle aree da parte dei candidati. In alternativa alla
modalità di cui sopra i proprietari degli ambiti di cui al
comma 2 possono proporre all’Amministrazione il
compensando con cui attuare il programma
urbanistico.
5. Indipendentemente dalle procedure di cui al comma 4, il
Comune, entro 12 mesi dalla data di approvazione del pre-
sente PRG, emana apposito avviso pubblico rivolto ai sogget-
ti destinatari delle compensazioni: se tali soggetti non presentano al Comune formale istanza di compensazione entro i termini stabiliti dallo stesso avviso pubblico, comunque non
inferiori a 6 mesi, saranno considerati decaduti ad ogni effetto. La SUL di compensazione che si renderà disponibile ad
esito di tale procedimento sarà interamente devoluta alle
finalità di cui all’art. 21.
idemidem

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

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