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Adozione Modifiche NTA PRG: Art. 29 Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4)

Art. 29 Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) 34  modificati commi 2- 3-4*(nella delibera di Giunta 2023 modificati commi 2- 3-4)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad
isolato (T4)
NTA PRG 2008
Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad
isolato (T4)
NTA Proposta Delibera di Giunta 13 giugno 2023
Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad
isolato (T4)
NTA Delibera adottata 11 dicembre 2025
1. Sono Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato i tessuti
intensivi di espansione post-unitaria ad isolati regolari preva-
lentemente residenziali, interni ed esterni alle Mura Aureliane,
realizzati in genere sulla base di impianti urbani pianificati nei
Piani regolatori del 1883 e 1909.

1. vive testo vigente

1. vive testo vigente

2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come
definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di
categoria RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, AMP3, NE1,
come definiti dall’art. 25, comm4, 5 e 7

2.Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come
definiti dall’art.9, con le seguenti specifiche:
a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia
finalizzata alla preservazione, ripristino e
valorizzazione – anche mediante adeguamento
funzionale – dei caratteri tipologici, formali e
costruttivi che concorrono all’interesse storico-
architettonico dell’edificio; per le finalità di
ripristino, sono consentite le necessarie e
conseguenti variazioni di sagoma e sedime;
b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia, anche
con aumento di SUL, finalizzata al
miglioramento della qualità architettonica,
anche in rapporto al contesto e/o adeguamento
funzionale di edifici o parti di essi;
c) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con
interventi di demolizione e ricostruzione, anche
con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft,
finalizzata al miglioramento della qualità
architettonica, anche in rapporto al contesto,
e/o adeguamento funzionale;
d) è ammessa la demolizione senza ricostruzione
di edifici, finalizzata alla riqualificazione
ambientale o alla realizzazione di verde pubblico
o servizi pubblici, previa valutazione degli effetti
di alterazione dei caratteri di peculiare
continuità del Tessuto;

e) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia anche
con
interventi di demolizione e ricostruzione,
senza aumento di SUL, salvo il riuso di locali
esistenti esclusi dal calcolo della SUL per effetto
dell’art. 4, comma 1, e con aumento di Vft fino al
10%, finalizzata ad una migliore configurazione
architettonica in rapporto al contesto – con
riguardo ai piani specializzati (piani-terra, piani
atipici intermedi, coronamenti);
f) per edifici sottodimensionati rispetto alle regole
spaziali del contesto, su cui sono consentiti
interventi di cui alla lett. e), con aumento di SUL
e Vft finalizzati ad una maggiore coerenza con
gli allineamenti e le regole compositive del
tessuto circostante, senza comunque eccedere
l’altezza maggiore degli edifici contermini,
previa verifica di sostenibilità̀ urbanistica e di
qualità̀ progettuale;

g) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli
lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra
lotti edificati dello stesso isolato, volti al
ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione fino alla SUL e al Vft
preesistenti purché sia possibile accertarne la
legittimità della preesistenza e la loro
consistenza e con un altezza non superiore a
quella degli edifici circostanti di carattere
storico-artistico e comunque dell’edificio contermine più alto.

2. Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall’art.9, con
le seguenti specifiche:
a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata
alla preservazione, ripristino e valorizzazione –
anche mediante adeguamento funzionale – dei
caratteri tipologici, formali e costruttivi che
concorrono all’interesse storico-architettonico
dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono
consentite le necessarie e conseguenti variazioni
di sagoma e sedime;
b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con
interventi di demolizione e ricostruzione, anche
con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft,
finalizzata al miglioramento della qualità
architettonica e/o adeguamento funzionale
mantenendo sedime, caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche;

c) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di
edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale
o alla realizzazione di verde pubblico o servizi
pubblici;
d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia o interventi
di demolizione e ricostruzione, senza aumento di
SUL, salvo il riuso di locali esistenti esclusi dal
calcolo della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1,
e con aumento di Vft fino al 10% finalizzata ad
assicurare una migliore configurazione spaziale
con riguardo ai piani specializzati (piani-terra,
piani atipici intermedi, coronamenti);
e) per edifici sottodimensionati rispetto alle regole
spaziali del contesto, su cui sono consentiti
interventi di cui alla lett.d), con aumento di SUL e
Vft finalizzati ad una maggiore coerenza con gli
allineamenti e le regole compositive del tessuto
circostante, senza comunque eccedere l’altezza
maggiore degli edifici contermini;
f) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli
lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra lotti
edificati dello stesso isolato, volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla
SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile
accertarne la legittimità della preesistenza e la
loro consistenza e con una altezza non superiore
a quella degli edifici circostanti di carattere storico-
artistico e comunque dell’edificio contermine più
alto.

3. Per gli interventi di categoria RE2, DR2, AMP1,
AMP3
, i volumi dei corpi di fabbrica demoliti possono
essere recuperati attraverso:
– interventi di sopraelevazione e aggiunta laterale, o
nuova sagoma; nel primo caso, i nuovi volumi
dovranno configurarsi come coronamenti
architettonicamente coerenti con l’edificio esistente
di altezza non superiore a m. 4 e la loro linea di
colmo dovrà essere interna ad un inviluppo della
sagoma definito da una inclinata di 45° a partire
dalla linea di gronda esistente;
– la copertura parziale o totale di corti e cortili interni,
se non architettonicamente strutturati, ad
un’altezza non superiore a quella del piano-terra,
attrezzando la superficie di calpestio a tetto-
giardino.
3. Per gli interventi di categoria Ristrutturazione
edilizia, di cui al co.2 punto b), c), e) ed f), i volumi
dei corpi di fabbrica demoliti possono essere recuperati
attraverso:
– interventi di sopraelevazione e aggiunta laterale, o
nuova sagoma; nel primo caso, i nuovi volumi
dovranno configurarsi come coronamenti
architettonicamente coerenti con l’edificio esistente di
altezza non superiore a m. 4 e la loro linea di colmo
dovrà̀ essere interna ad un inviluppo della sagoma
definito da una inclinata di 45° a partire dalla linea di
gronda esistente;
– la copertura parziale o totale di corti e cortili interni,
se non architettonicamente strutturati, ad un’altezza
non superiore a quella del piano-terra, attrezzando la
superficie di calpestio a tetto-giardino.
3. Valgono altresì le seguenti prescrizioni particolari:
a) è ammesso, l’accorpamento di unità immobiliari
ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti: sempre
ai fini residenziali ad esclusione delle “abitazioni
ad uso ricettivo”; per le destinazioni commerciali
legittimamente in atto alla data di adozione della
presente variante alle NTA, fino a 1.000 mq di
superficie di vendita; altresì per le destinazioni
“strutture ricettive alberghiere ed extra-
alberghiere”, a condizione che gli immobili abbiano
una destinazione non residenziale, o che le
destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed
extra-alberghiere” occupino prima
dell’accorpamento almeno il 70% della SUL delle
unità edilizie nel loro complesso, alla data di
adozione della presente variante alle NTA;

b) per gli interventi di categoria Ristrutturazione
edilizia, di cui al co.2 punto b), c), e) ed f), i volumi
dei corpi di fabbrica demoliti possono essere
recuperati attraverso:
– interventi di sopraelevazione e aggiunta laterale,
o nuova sagoma; nel primo caso, i nuovi volumi
dovranno configurarsi come coronamenti
architettonicamente coerenti con l’edificio
esistente di altezza non superiore a m. 4 e la loro
linea di colmo dovrà̀ essere interna ad un
inviluppo della sagoma definito da una inclinata
di 45° a partire dalla linea di gronda esistente;
– la copertura parziale o totale di corti e cortili
interni, se non architettonicamente strutturati, ad
un’altezza non superiore a quella del piano-terra,
attrezzando la superficie di calpestio a tetto-
giardino
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
21, comma 11,
con le seguenti ulteriori esclusioni o
limitazioni:
a) sono escluse le destinazioni Commerciali con
superficie di vendita oltre i 250 mq e le
destinazioni Agricole;
b) la destinazione Parcheggi non pertinenziali è
consentita solo nei tessuti esterni al Municipio I;
eventuali localizzazioni all’interno del Municipio I
sono consentite solo previa redazione di uno
strumento urbanistico esecutivo che ne verifichi la
compatibilità urbanistica e ambientale;
c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole
strutture di vendita”, “artigianato di servizio”,
“artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i
locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino
lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti
polifunzionali o di attrezzature collettive con
accesso diretto a piano-terra.

4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25,
comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o
limitazioni:
a) sono escluse le destinazioni Commerciali con
superficie di vendita oltre i 250 mq e la destinazione
Rurale;

b) la destinazione Parcheggi non pertinenziali è
consentita solo nei tessuti esterni al Municipio I;
eventuali localizzazioni all’interno del Municipio I
sono consentite solo previa redazione di uno
strumento urbanistico esecutivo che ne verifichi la
compatibilità urbanistica e ambientale;

c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture
di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato
produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-
terra e nell’eventuale mezzanino lungo i fronti-
strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali
o di attrezzature collettive con accesso diretto a
piano-terra.

4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o
limitazioni:
a) le destinazioni Commerciali sono ammesse con
superficie di vendita fino a 1.000 mq;

b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture
di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato
produttivo”, sono ammesse solo per i locali al
piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i
fronti-strada;
c) le destinazioni “pubblici esercizi” sono ammesse
agli ultimi piani di edifici non residenziali o di
attrezzature collettive aventi accesso diretto dal
piano terra;
d) sono escluse le destinazioni Rurale e i Parcheggi
non pertinenziali

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

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NOTE

(1) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246