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Adozione Modifiche NTA PRG: Art. 31 Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6)

Tessuti di espansione novecentesca a fronti

continue (T6)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

TESTO NTA PRG 2008
Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti
continue (T6)
TESTO NTA Proposta delibera di Giunta del 13.06.2023
Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti
continue (T6)
TESTO NTA ADOTTATO AC 11 12 24
Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti
continue (T6)
1. Sono Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia
puntiforme i tessuti di edifici isolati nel lotto con tipologia a
palazzina formatisi a ridosso e all’esterno della cinta muraria,
disegnati sulla base di impianti urbani previsti sia dal Piano
regolatore del 1909 e dalle successive varianti tipologiche di sostituzione e di intensificazione della densità fondiaria, sia dal
Piano regolatore del 1931 e dalle successive varianti.

1.vive testo vigente

1.vive testo vigente

2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi dicategoria RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, AMP3, comedefiniti dall’art. 25, commi 4 e 5.
2. Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come
definiti dall’art.9, con le seguenti specifiche:
a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia
finalizzata alla preservazione, ripristino e
valorizzazione – anche mediante adeguamento
funzionale – dei caratteri tipologici, formali e
costruttivi che concorrono all’interesse storico-
architettonico dell’edificio; per le finalità di
ripristino, sono consentite le necessarie e
conseguenti variazioni di sagoma e sedime;
b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia, anche
con aumento di SUL, finalizzata al
miglioramento della qualità architettonica,
anche in rapporto al contesto e/o adeguamento
funzionale
di edifici o parti di essi;
c) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con
interventi di demolizione e ricostruzione, anche
con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft,
finalizzata al miglioramento della qualità
architettonica, anche in rapporto al contesto,
di edifici che presentino la perdita irreversibile deicaratteri tipologici, formali e costruttivi inassenza di valore architettonico
d) è ammessa la demolizione senza ricostruzione
di edifici, finalizzata alla riqualificazione
ambientale o alla realizzazione di verde pubblico
o servizi pubblici, previa valutazione degli effetti
di alterazione dei caratteri di peculiare

continuità del Tessuto;
e) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia anche con interventi di demolizione e ricostruzione,senza aumento di SUL, salvo il riuso di localiesistenti esclusi dal calcolo della SUL per effettodell’art. 4, comma 1, e con aumento di Vft fino al10%, finalizzata ad una migliore configurazionearchitettonica in rapporto al contesto – conriguardo ai piani specializzati (piani-terra, pianiatipici intermedi, coronamenti);
f) per edifici sottodimensionati rispetto alle regole spaziali del contesto, sono consentiti interventi di Ristrutturazione Edilizia di cui alla lett. e), con
aumento di SUL e Vft finalizzati ad una maggiore
coerenza con gli allineamenti e le regole
compositive del tessuto circostante, senza
comunque eccedere l’altezza maggiore degli
edifici contermini, previa verifica di sostenibilità̀
urbanistica e di qualità̀ progettuale.

2. Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall’art.9, con
le seguenti specifiche:
a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata
alla preservazione, ripristino e valorizzazione –
anche mediante adeguamento funzionale – dei
caratteri tipologici, formali e costruttivi che
concorrono all’interesse storico-architettonico
dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono
consentite le necessarie e conseguenti variazioni
di sagoma e sedime;
b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con
interventi di demolizione e ricostruzione,
anche
con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, con
eventuale modifica della sagoma, prospetti
sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche;

c) MANCA
d) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di
edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale o
alla realizzazione di verde pubblico o servizi
pubblici;
e) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia anche con
interventi di demolizione e ricostruzione, senza
aumento di SUL, salvo il riuso di locali esistenti
esclusi dal calcolo della SUL per effetto dell’art. 4,
comma 1, e con aumento di Vft fino al 10%
finalizzati ad assicurare una migliore
configurazione spaziale con riguardo ai piani
specializzati (piani-terra, piani atipici intermedi,
coronamenti);
f) per edifici sottodimensionati rispetto alle regole
spaziali del contesto, su cui sono consentiti
interventi di cui alla lett.e), con aumento di SUL e
Vft finalizzati ad una maggiore coerenza con gli
allineamenti e le regole compositive del tessuto
circostante, senza comunque eccedere l’altezza
maggiore degli edifici contermini


3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) per gli interventi di categoria RE2, la rifusione per
funzioni terziarie e funzioni alberghiere e
congressuali è realizzabile con accorpamenti
orizzontali e/o verticali anche attraverso
collegamenti interni autonomi; i vani accessori delle
unità edilizie e immobiliari possono essere destinati
ad abitazioni, studi professionali e atelier;
b) per gli interventi di categoria RE2 e AMP1, i volumi
demoliti possono essere recuperati attraverso: una
diversa sagoma dei nuovi edifici; la copertura anche
parziale di corti e cortili interni, se non
architettonicamente strutturati, ad un’altezza non
superiore a quella del piano-terra, attrezzando la
superficie di calpestio a spazio per il passeggio, la
sosta e il gioco; le soluzioni per la ridefinizione delle
facciate cieche degli edifici, anche attraverso
l’inserimento di logge, dovranno essere verificate
all’interno di un progetto unitario esteso agli edifici e
spazi aperti adiacenti, in grado di esplicitare la
qualità degli interventi in relazione al contesto
urbano.
3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) per gli interventi di categoria Ristrutturazione
edilizia, di cui al co.2 punto b), la rifusione per
funzioni terziarie e funzioni alberghiere e
congressuali è realizzabile con accorpamenti
orizzontali e/o verticali anche attraverso
collegamenti interni autonomi; i vani accessori delle
unità edilizie e immobiliari possono essere destinati
ad abitazioni, studi professionali e atelier;
b) per gli interventi di categoria Ristrutturazione
edilizia, di cui al co.2 punti b) ed e), i volumi
demoliti possono essere recuperati attraverso: una
diversa sagoma dei nuovi edifici; la copertura anche
parziale di corti e cortili interni, se non
architettonicamente strutturati, ad un’altezza non
superiore a quella del piano-terra, attrezzando la
superficie di calpestio a spazio per il passeggio, la
sosta e il gioco; le soluzioni per la ridefinizione delle
facciate cieche degli edifici, anche attraverso
l’inserimento di logge, dovranno essere verificate
nel progetto con l’inserimento anche degli edifici e
spazi aperti adiacenti, in grado di esplicitare la
qualità degli interventi in relazione al contesto
urbano;
c) gli interventi di categoria Ristrutturazione
edilizia, di cui al co.2 punto c), adeguatamente
documentati attraverso un’analisi tipo-
morfologica del tessuto insediativo, degli
aspetti architettonici del manufatto oggetto
della modifica, potranno consentire variazioni di
sagoma e prospetti, purché sia garantito un
adeguato inserimento nel contesto circostante,
in termini di collocazione sul lotto, relazione con
gli spazi pubblici e con gli edifici contermini

3.Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) per gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punto b), la rifusione per funzioni terziarie e funzioni alberghiere e congressuali è realizzabile con accorpamenti orizzontali e/o verticali anche attraverso collegamenti interni autonomi; i vani accessori delle unità edilizie e immobiliari possono essere destinati ad abitazioni, studi professionali e atelier;
b) per gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punti b) ed e), i volumi
demoliti possono essere recuperati attraverso:
una diversa sagoma dei nuovi edifici; la copertura
anche parziale di corti e cortili interni, se non
architettonicamente strutturati, ad un’altezza non
superiore a quella del piano-terra, attrezzando la
superficie di calpestio a spazio per il passeggio, la
sosta e il gioco; le soluzioni per la ridefinizione
delle facciate cieche degli edifici, anche attraverso
l’inserimento di logge, dovranno essere verificate
nel progetto con l’inserimento anche degli edifici e
spazi aperti adiacenti, in grado di esplicitare la
qualità degli interventi in relazione al contesto
urbano.


4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25,
comma 14, con esclusione delle destinazioni Agricole.
La destinazione Parcheggi non pertinenziali è
consentita solo nei tessuti esterni al Municipio I:
eventuali localizzazioni all’interno del Municipio I sono
consentite solo previa redazione di uno strumento

4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25,
comma 14, con esclusione della destinazione Rurale.
La destinazione Parcheggi non pertinenzialiè
consentita solo nei tessuti esterni al 1° Municipio:
eventuali localizzazioni all’interno del 1° Municipio sono
consentite solo previa redazione uno strumento
urbanistico esecutivo che ne verifichi la compatibilità
urbanistica e ambientale.


4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con esclusione della destinazione
Rurale. La destinazione Parcheggi non pertinenziali è
consentita solo nei tessuti esterni al 1° Municipio:
eventuali localizzazioni all’interno del 1° Municipio
sono consentite solo previa redazione uno strumento
urbanistico esecutivo che ne verifichi la compatibilità
urbanistica e ambientale

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

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