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Adozione Modifiche NTA PRG: Art. 7. Parcheggi pubblici e privati

Art. 7 Parcheggi pubblici e privati 12 modificati commi 1-9 – 11 -14- 20 – 23 aggiunto 9 bis abrogati 21-22 (nella delibera di Giunta 2023: nessuna modifica)vai alle Osservazioni di Carteinregola del 7 4 25 sull’articolo

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

TESTO NTA PRG 2008
Titolo I Disposizioni generali
Capo 2° Parametri e classificazioni
Art.7. Parcheggi pubblici e privati
TESTO NTA PRG DELIBERA ADOTTATA 11 12 24
Titolo I Disposizioni generali
Capo 2° Parametri e classificazioni
Art.7. Parcheggi pubblici e privati
1. Ai carichi urbanistici relativi alle funzioni di cui
all’art.6 comma 1, corrispondono le seguenti
dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati, di
cui rispettivamente agli articoli 41- quinquies e 41
sexies della Legge 1150/1942
1. Ai carichi urbanistici relativi alle funzioni di cui
all’art.6 comma 1, corrispondono le seguenti
dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati, di
cui rispettivamente agli articoli 41- quinquies e 41
sexies della Legge 1150/1942 (1)


Art.7. Parcheggi pubblici e privati  comma 1 NTA PRG 2008

________________________________________________________________________________________

Art.7. Parcheggi pubblici e privati  comma 1 NTA PRG Delibera adottata 11 12 2024

_________________________________________________________________________________________

In applicazione della legislazione regionale in materia, per le destinazioni commerciali si assume, quale riferimento, la
Superficie di vendita; alla parte restante della SUL, di pertinenza dell’attività commerciale, che non siano i depositi ai quali si applica “Pubblici = 4 mq/10mq”, o che sia spazio d’uso pubblico comune ad altre destinazioni d’uso, si applica
“Pubblici = 5 mq/10mq” o “Pubblici = 10 mq/10mq”, a seconda che si tratti rispettivamente di media o grande distribuzione. In caso di contrasto, per difetto, delle dotazioni minime di cui al presente comma 1 con norme regionali o statali, anche sopravvenienti, le presenti norme si intenderanno automaticamente adeguate, senza la necessità di ulteriori provvedimenti.
NON E’ SPECIFICATO NELLA DELIBERA SE TALE TESTO DEL COMMA 1 VIVE ANCHE DOPO LE MODIFICHE APPORTATE
TESTO NTA PRG 2008
Titolo I Disposizioni generali
Capo 2° Parametri e classificazioni
Art.7. Parcheggi pubblici e privati
TESTO DELIBERA ADOTTATA 11 12 24
Titolo I Disposizioni generali
Capo 2° Parametri e classificazioni
Art.7. Parcheggi pubblici e privati
Parcheggi privati
2. I parcheggi privati sono riservati agli abitanti delle unità residenziali o agli addetti delle unità non residenziali, e sono asserviti all’unità edilizia o immobiliare con vincolo di pertinenzialità, istituito con atto d’obbligo notarile registrato e trascritto(*)

(*) Con legge n. 246/2005, art. 12, comma 9 (2), i parcheggi privati non sono gravati da vincoli pertinenziali; di conseguenza la frase “con vincolo di pertinenzialità, istituito con atto d’obbligo notarile registrato e trascritto” è da intendersi non applicabile.

2. vive testo vigente

3. I parcheggi privati possono essere ricavati all’interno della Superficie fondiaria degli edifici cui sono asserviti, e con priorità nel sottosuolo corrispondente alla Superficie coperta; posso-
no essere altresì ricavati su altre aree private che non facciano parte del lotto, a distanza non superiore a m. 300, misurati come
percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e dell’edificio. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 9, comma 4,
della legge n. 122/1989 (3), i parcheggi privati possono essere realizzati su aree comunali, in diritto di superficie o di sottosuolo

3. vive testo vigente

4. Nella Città storica, nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare – di cui rispettivamente ai Capi 2°, 3° e 4° del Titolo II – i parcheggi privati possono essere reperiti a una distanza non
superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Per gli interventi ricadenti all’interno del Municipio I, i parcheggi possono essere reperiti nell’ambito dell’intera Città storica, senza vincolo di distanza, ma con esclusione delle componenti di cui agli articoli 39 e 41; per interventi esterni al Municipio I, i parcheggi non possono essere reperiti all’interno del Municipio I.

4. vive testo vigente
Parcheggi pubblici

5. I parcheggi pubblici sono destinati ai visitatori degli insediamenti residenziali e ai clienti o utenti degli insediamenti non residenziali, nonché a funzioni di relazione locale. Non concorrono allo standard di cui al comma 1 i parcheggi pubblici destinati alle funzioni di scambio intermodale.
5. vive testo vigente
6. I parcheggi pubblici sono localizzabili su aree di proprietà pubblica o su aree di proprietà privata vincolata all’uso pubblico, a mezzo di atto d’obbligo notarile registrato e trascritto, ad una
distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3.
Salvo diverso avviso del Comune, da formalizzare con atto amministrativo o in sede di specifica convenzione, i parcheggi pubblici, se al servizio delle funzioni non abitative, non sono ceduti al
Comune, ma asserviti all’uso pubblico, con la facoltà per il proprietario o gestore di limitarne l’accesso alle ore di esercizio delle attività. È consentito altresì che i parcheggi privati al servizio di funzioni non abitative vengano riservati, in tutto o in parte, ad uso pubblico, fatta salva la dotazione complessiva di parcheggi
pubblici e privati come stabilita dal comma 1.
6. vive testo vigente
7. I parcheggi non pertinenziali di proprietà privata (autorimesse, autosilo), di cui all’art. 6, comma 1, lett. g), possono concorrere alla dotazione dei parcheggi pubblici di cui al comma 1, solo se vincolati a uso pubblico e a regime di rotazione, stabilito in apposita convenzione o atto d’obbligo; in assenza di tali condizioni, possono concorrere alla dotazione di parcheggi privati di cui al comma 1. I parcheggi non pertinenziali privati possono essere realizzati fuori terra, nei Tessuti esistenti,
solo nei casi previsti dalle norme di componente, ovvero nel sottosuolo di aree private, nel rispetto dei vincoli o parametri ecologici previsti dalle norme di componente, e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici, della stabilità geologica,
dello strato e dei beni archeologici.
7. vive testo vigente
8. I parcheggi pubblici con funzioni di relazione urbana o di scambio intermodale, se previsti dal Piano urbano parcheggi o da Piani attuativi o da Progetti di infrastrutture per la mobilità, possono essere realizzati nel sottosuolo o soprassuolo
dell’intero Sistema insediativo o del Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, nel rispetto dei vincoli o parametri ecologici e morfologici previsti dalle norme di componente, e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici, della stabilità geologica, dello strato e dei beni archeologici. Se localizzati
nella Città storica, tali parcheggi sono soggetti alle preclusioni previste dalle specifiche norme di componente
8. vive testo vigente
Parcheggi pubblici per impianti all’aperto
9.Nei casi di strutture o impianti fissi per attività̀
all’aperto, ai fini del reperimento dei parcheggi
pubblici, sono stabilite le seguenti dotazioni minime:
a) per le attività̀ produttive (depositi, discariche,
vivai), almeno il 10% della superficie territoriale
interessata;
b) per le attività̀ commerciali (mercati con plateatico, spiazzi per fiere e mercati periodici), almeno il 50% della superficie territoriale interessata, se superiore a 2.500 mq, e almeno il 30% se inferiore a 2.500 mq;
c) per le attività̀ residenziali o turistico-ricettive, un posto-auto per ogni unità minima ricettiva (alloggio mobile, posto- tenda, posto-barca, ecc.);
d) per le attività̀ sportive, ricreative, di spettacolo, un posto- auto ogni 2 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, fatto salvo quanto previsto in merito dall’art. 87.
9.Nei casi di strutture o impianti fissi per attività̀
all’aperto, ai fini del reperimento dei parcheggi
pubblici, sono stabilite le seguenti dotazioni minime:
a) per le attività̀ produttive (depositi, discariche,
vivai), almeno il 10% della superficie territoriale
interessata;
b) per le attività̀ commerciali (mercati con plateatico, spiazzi per fiere e mercati periodici), almeno il 50% della superficie territoriale interessata, se superiore a 2.500 mq, e almeno il 30% se inferiore a 2.500 mq;
c) per le attività̀ residenziali o turistico-ricettive, un posto-auto per ogni unità minima ricettiva (alloggio mobile, posto- tenda, posto-barca, ecc.);
d) per le attività̀ sportive, ricreative, di spettacolo, un posto- auto ogni 3 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, fatto salvo quanto previsto in merito dall’art. 87.
9 bis
Parcheggi pubblici per attrezzature sportive esistenti pubbliche
Nel caso di attrezzature sportive esistenti pubbliche ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici è possibile utilizzare parcheggi già esistenti entro il raggio di 1.000 mt di percorso pedonale più breve tra gli accessi all’impianto e i parcheggi stessi. La riduzione del calcolo
del fabbisogno è subordinata ad uno studio da parte del Dipartimento Sport alle seguenti condizioni:
– il parcheggio non deve già assolvere alla funzione di standard;
– la quota di parcheggi esistenti disponibili per la
“rotazione” sia calcolata tenendo conto degli orari e delle giornate di effettivo utilizzo del parcheggio per i differenti usi;
– in caso di parcheggi localizzati su aree di proprietà privata è necessario vincolare con apposito atto d’obbligo notarile registrato e trascritto l’utilizzo per i fini connessi all’attrezzatura sportiva.
Calcolo della dotazione di parcheggi
10. La dotazione minima di cui al comma 1, relativa ai parcheggi pubblici e privati, si applica all’intera SUL aggiuntiva rispetto alla SUL preesistente, prodotta dagli interventi diretti e indiretti.
10. vive testo vigente
11. Per la SUL esistente soggetta a cambio di destinazione d’uso si deve considerare solo la dotazione differenziale aggiuntiva determinata dalla nuova destinazione rispetto a quella preesistente legittima, salvo i seguenti casi in cui la dotazione deve essere per intero calcolata sulla base della SUL e delle destinazioni di progetto:
a) edifici dismessi da più di 5 anni;
b) destinazioni commerciali a CU/m e a CU/a;
c) demolizione e ricostruzione di interi edifici, limitatamente alla dotazione di parcheggi privati.
11. Per la SUL esistente soggetta a cambio di
destinazione d’uso si deve considerare solo la dotazione differenziale aggiuntiva determinata dalla nuova destinazione rispetto a quella preesistente legittima, dove la dotazione deve essere per intero calcolata sulla base della SUL e delle destinazioni di progetto.
12. In caso di interventi diretti che prevedano più cambi di destinazioni d’uso – nel senso di distinte combinazioni tra destinazione originaria e destinazione finale – o che prevedano sia cambi di destinazione d’uso che incremento della SUL preesistente, si procede calcolando la differenza tra la dotazione teorica dell’intera SUL di progetto e la dotazione teorica dell’intera SUL preesistente. Per gli interventi indiretti, il calcolo
della dotazione di parcheggi pubblici deve essere effettuato sul complesso degli interventi previsti; il calcolo della dotazione di parcheggi privati deve essere effettuato per singola Unità edilizia. In ogni caso, il calcolo deve essere effettuato distintamente per i parcheggi privati e i parcheggi pubblici: eventuali differenziali di segno opposto tra le due dotazioni teoriche non possono essere compensati.

12. vive testo vigente
Reperimento della dotazione di parcheggi pubblici
13. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, del DM n. 1444/1968 (4), si stabilisce quanto segue:
a) nella Città storica, ad esclusione degli Ambiti di valorizzazione, può essere reperita una dotazione inferiore a quella stabilita dalle precedenti norme, in caso di carenza di aree disponibili o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeologica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al regime di traffico;
b) negli Ambiti di valorizzazione della Città storica e nella Città consolidata, per le stesse ragioni di cui alla lett. a), può essere reperita una dotazione inferiore rispetto a quella stabilita dalle precedenti norme, ma fino ad una riduzione del 50%; tale dotazione ridotta può essere reperita nelle aree adiacenti o prossime agli ambiti di intervento, ivi comprese quelle destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, anche in deroga alla distanza massima di cui al comma 6;
c) nella Città da ristrutturare, gli strumenti di intervento indiretto devono assicurare l’intera dotazione di parcheggi pubblici, e assumere l’obiettivo di ridurre l’eventuale deficit preesistente negli ambiti di riferimento, anche mediante l’utilizzazione di aree adiacenti o prossime agli ambiti di intervento, ivi comprese quelle destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, e anche in deroga alle distanze massime di cui al comma 6; gli interventi diretti, ove consentiti, e con le stesse modalità, devono assicurare almeno il 50% di tale dotazione.

13. vive testo vigente
14. In tutti gli ambiti del Sistema insediativo deve
essere reperita l’intera dotazione minima di
parcheggi pubblici e privati
14. In tutti gli ambiti del Sistema insediativo deve essere reperita l’intera dotazione minima di parcheggi pubblici e privati .Per gli “studentati” la dotazione di parcheggi pubblici ovvero privati ad uso pubblico deve essere calcola ridotta della metà o fino all’80% di cui all’art. 7 comma 1, purché localizzati ad una distanza di 1.000 m
da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitane o da fermate poste nei corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie di cui all’art.94 c.12; tale dotazione deve essere garantita per tutto il periodo di esercizio della funzione insediata a mezzo di atto d’obbligo notarile registrato e trascritto, nell’eventuale cambio di destinazione d’uso dovrà essere calcolata sul differenziale della riduzione applicata e ceduta all’Amministrazione ovvero
monetizzata.
15. Per gli edifici localizzati ad una distanza inferiore a m. 500, misurata come percorso pedonale più breve, da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitano o da fermate poste nei “corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie” di cui all’art. 94, comma 12, la dotazione di parcheggi pubblici può essere ridotta agli standard minimi stabiliti da norme statali o regionali. Per gli edifici e le funzioni da localizzare all’interno o in stretta prossimità di tali stazioni o fermate, ove consentito da strumenti di intervento indiretto, i
parcheggi pubblici e privati da reperire possono essere destinati a parcheggi di scambio.
15.vive testo vigente
16. Le deroghe alla dotazione di standard urbanistici consentite dai commi 13 e 15, sono subordinate ad una “Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica”, che, per tali specifiche
finalità, deve contenere:
a) una valutazione del fabbisogno effettivo di parcheggi pubblici e privati delle attività da insediare, tenendo conto delle specifiche peculiarità delle stesse e delle fasce orarie di esercizio;
b) un bilancio della domanda effettiva e dell’offerta di aree di sosta nel contesto urbano di riferimento, anche in funzione del sistema di accessibilità, delle modalità di trasporto e del
regime di traffico, delle fasce orarie di esercizio delle attività insediate;
c) la programmazione comunale di acquisizione e utilizzazione di aree destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, nel settore urbano di riferimento, desumibile dalla programmazione triennale e annuale dei lavori pubblici e dal programma specifico di cui all’art. 83, comma 6;
d) la considerazione dei caratteri insediativi, funzionali, culturali e ambientali dei luoghi e del contesto d’intervento.
16.vive testo vigente
17. La “Verifica di sostenibilità urbanistica”, salvo che non sia già effettuata in sede di Piani di settore relativi alla mobilità e ai parcheggi, correda e integra la progettazione degli interventi
indiretti, ai sensi dell’art. 13, comma 11, lett. b), nonché, per le specifiche finalità del presente articolo, la richiesta di titolo abilitativo degli interventi diretti.
17.vive testo vigente
18. Sono esentati dalla “Verifica di sostenibilità urbanistica” gli interventi diretti la cui dotazione teorica di parcheggi sia inferiore a 250 mq o la cui dotazione teorica di standard urbanistici, calcolata ai sensi dell’art. 8, sia inferiore a 500 mq.18.vive testo vigente
19. Il reperimento delle aree da destinare a parcheggi pubblici e, più in generale, agli standard urbanistici di cui all’art. 8, nonché la realizzazione delle relative opere, sono a carico dei soggetti titolari degli interventi diretti e degli interventi indiretti di iniziativa privata; per gli interventi indiretti di iniziativa pubblica, lo strumento urbanistico esecutivo individua e
distingue le modalità – pubblica o privata – di reperimento e realizzazione degli standard urbanistici, ponendoli a carico dei soggetti titolari degli interventi edilizi o assoggettandoli ad
acquisizione e/o realizzazione pubblica.
19.vive testo vigente
Monetizzazione dei parcheggi non reperiti

20.La monetizzazione consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici non reperiti per effetto dell’applicazione delle deroghe consentite ai sensi dei commi 13 e 15. La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa istanza formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbanistici,
in sede di abilitazione degli interventi diretti o di
approvazione degli interventi indiretti. La monetizzazione è disciplinata con specifico
provvedimento o, per la materia del presente articolo, nell’ambito di Piani di settore relativi alla mobilità e ai parcheggi.
Monetizzazione dei parcheggi non reperiti

20.La monetizzazione consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici non reperiti per effetto dell’applicazione delle deroghe consentite ai sensi dei commi 13 e 15. La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa istanza formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbanistici,
in sede di abilitazione degli interventi diretti o di
approvazione degli interventi indiretti. La monetizzazione è disciplinata con specifico
provvedimento o, per la materia del presente articolo, nell’ambito di Piani di settore relativi alla mobilità e ai parcheggi.
La monetizzazione è disciplinata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.73/2010 e s.m.i.(5)
21. Fino all’emanazione di tale disciplina, si applica
quanto segue nel presente comma e nei successivi commi 22 e 23:
a) sono soggetti a monetizzazione, nell’ambito di
interventi diretti e indiretti, le aree a standard
urbanistici non reperite per effetto dell’applicazione dei commi 13 e 15;
b) è autorizzabile la monetizzazione di aree a
standard non reperite rispetto ai minimi consentiti dal comma 13 lett. b) e c), se ritenuta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, ma solo per gli interventi diretti di cui al comma 18 e per gli interventi diretti che sostituiscano i parcheggi pubblici dovuti con parcheggi privati eccedenti la dotazione minima teorica; non è autorizzabile tale monetizzazione per insediamenti di media e grande distribuzione
commerciale;
c) è autorizzabile la monetizzazione della dotazione teorica di parcheggi privati, solo per interventi diretti di categoria RE, senza aumento di SUL.

21.Abrogato
22. La tariffa di monetizzazione per ogni mq di
standard non reperito è pari al 20% del valore medio catastale dei fabbricati oggetto di intervento ripartito sulla superficie fondiaria, o, se di importo più alto, all’indennità di espropriazione delle aree più vicine destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale.
22.Abrogato
23. L’importo della monetizzazione può essere
scomputato mediante la diretta realizzazione, nei limiti di legge, di opere pubbliche eccedenti le opere di urbanizzazione e gli standard urbanistici dovuti. I proventi della monetizzazione,
se incassati dal Comune, devono essere esclusivamente reimpiegati
per l’acquisizione di aree volte alla realizzazione
degli standard urbanistici non reperiti o per opere
funzionali al trasporto pubblico collettivo, da
localizzare prioritariamente nella Città (storica,
consolidata, da ristrutturare)
e nel Municipio di
appartenenza.
23. L’importo della monetizzazione può essere
scomputato mediante la diretta realizzazione, nei limiti di legge, di opere pubbliche eccedenti le opere di urbanizzazione e gli standard urbanistici dovuti. I proventi della monetizzazione sono impiegati esclusivamente per l’acquisizione di aree destinate a standard urbanistici, per la realizzazione o adeguamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per la realizzazione di opere pubbliche funzionali alla riqualificazione del contesto urbano di riferimento e comunque nel Municipio di appartenenza.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

13 4 2025 

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NOTE

(1) agli articoli 41- quinquies e 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica

41-quinquies (art. 17)

1. 5. (abrogati dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

6. Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.

7. (abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima.
(si veda il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)

41-sexies (art. 18)

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
(comma così modificato dall’articolo 2 della legge n. 122 del 1989)

2. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.
(comma aggiunto dall’articolo 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005)

(2) LEGGE 28 novembre 2005, n. 246 Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005. note: Entrata in vigore della legge: 16-12-2005 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/02/2012)

Art. 12 (Disposizioni in materia di atti notarili) COMMA 9

9. All’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma* non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”.

(*) LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica. (042U1150) (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 27/12/2024) (GU n.244 del 16-10-1942) Art. 41-sexies

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
((Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse)). AGGIORNAMENTO (11) La L. 28 febbraio 1985, n. 47, nel modificare l’art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, ha conseguentemente disposto (con l’art. 26, comma 4) che gli spazi di cui al presente articolo costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817818 e 819 del codice civile.

(3) Legge 24 marzo 1989, n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale (G.U. 6 aprile 1989, n. 80)

art. 9, comma 4

Art. 9

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
(icomma così modificato dall’art. 17, comma 90, legge n. 127 del 1997 poi dall’art. 37, comma 1, legge n. 472 del 1999)

2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività.
(comma modificato da ultimo dall’art. 17, comma 2, legge n. 164 del 2014)

3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
(comma così modificato dall’art. 17, comma 90, legge n. 127 del 1997)

4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
(comma così sostituito dall’art. 10, comma 2-ter, legge n. 30 del 1998)

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali indempimenti.

(4) Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi de
ll’art. 17 della legge n. 765 del 1967.

art. 4, commi 1 e 2

art. 4. Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee*

La quantità minima di spazi – definita al precedente articolo in via generale – è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1. – Zone A): l’Amministrazione comunale, qualora dimostri l’impossibilità – per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa – di raggiungere le quantità minime di cui al precedente articolo 3*, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2. – Zone B): quando sia dimostrata l’impossibilità – detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti – di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.
Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell’ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3. – Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all’art. 3.
Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell’art 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d’acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

4.- Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 (**).

5. – Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale – quando risulti l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse – debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:
– 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo (istituti universitari esclusi);
– 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
– 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

(*) Art. 2. Zone territoriali omogenee

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

(**)Art. art. 3. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all’art. 17, penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante – insediato o da insediare – la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;
b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;
d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree – in casi speciali – potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell’osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

(5) scarica Deliberazione di Consiglio Comunale n.73/2010 e s.m.i.