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Adozione Modifiche NTA PRG – Art.84. Servizi pubblici di livello urbano

Art. 84 Servizi pubblici di livello urbano 71 modificati commi 1-2-3 (nella delibera di Giunta 2023 non presenti modifiche)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

TESTO NTA PRG 2008
Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 2° Servizi pubblici
Art.84. Servizi pubblici di livello urbano
TESTO NTA adottate dall’Assemblea Capitolina 11 12 24 Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 2° Servizi pubblici
Art.84. Servizi pubblici di livello urbano

1. Le aree per Servizi pubblici di livello urbano sono individuate negli elaborati 2 e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi o attrezzature:
a) Attrezzature per l’istruzione superiore (attrezzature per l’istruzione secondaria);
b) Attrezzature sanitarie (attrezzature e servizi di
carattere sanitario e assistenziale);
c) Sedi amministrative pubbliche (costruzione,
ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento delle sedi della pubblica amministrazione ai vari livelli, ivi incluso quello locale);
d) Attrezzature universitarie (sedi universitarie e relativi servizi, comprese le foresterie, le residenze per studenti e le attrezzature sportive);
e) Attrezzature sportive e per il tempo libero (impianti e attrezzature per lo sport e gli spettacoli sportivi);
f ) Attrezzature culturali e congressuali (musei,
biblioteche, grandi attrezzature culturali, centri
congressuali);
g) Attrezzature per l’ordine pubblico e la sicurezza (sedi della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e strutture carcerarie);
h) Attrezzature militari (insediamenti, immobili,
impianti e attrezzature di carattere militare);
i) Servizi essenziali per lo Stato;
j) Cimiteri (le aree relative a tali attrezzature sono
specificatamente indicate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, con apposito perimetro per l’applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità);
k) Attrezzature complementari alla mobilità , come definite all’art. 94, comma 3;
l) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (escluso quelle elencate all’art. 106, comma 3).
1. Le aree per Servizi pubblici di livello urbano sono individuate negli elaborati 2 e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi o attrezzature:
a) Attrezzature per l’istruzione superiore (attrezzature per l’istruzione secondaria);
b) Attrezzature sanitarie (attrezzature e servizi di
carattere sanitario e assistenziale);
c) Sedi amministrative pubbliche (costruzione,
ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento delle sedi della pubblica amministrazione ai vari livelli, ivi incluso quello locale);
d) Attrezzature universitarie (sedi universitarie e relativi servizi, comprese le foresterie, le residenze per studenti e le attrezzature sportive)
e) Attrezzature sportive e per il tempo libero (impianti e attrezzature per lo sport e gli spettacoli sportivi, comprensivi di servizi connessi quali servizi igienici, spogliatoi, magazzini e complementari quali bar, ristoro, mini-shop, servizi culturali, didattici e
ricreativi);

f ) Attrezzature culturali e congressuali (musei,
biblioteche, grandi attrezzature culturali, centri
congressuali);
g) Attrezzature per l’ordine pubblico e la sicurezza (sedi della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e strutture carcerarie);
h) Attrezzature militari (insediamenti, immobili,
impianti e attrezzature di carattere militare);
i) Servizi essenziali per lo Stato;
j) Cimiteri (le aree relative a tali attrezzature sono
specificatamente indicate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, con apposito perimetro per l’applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità);
k) Attrezzature complementari alla mobilità , come definite all’art. 94, comma 3;
l) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (escluso quelle elencate all’art. 106, comma 3).
2. Per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1, escluso quelle di cui alle lett. g), h), i), j), k), l), soggette a norme specifiche o di settore, si applicano i seguenti parametri e grandezze urbanistico-ecologiche:
– ET: 0,5 mq/mq; 1,0 mq/mq per attrezzature
sanitarie e ospedaliere;
– IP (ST): 40%;
– DA (ST): 20 alberi/Ha; DAR (ST): 40 arbusti/Ha;
– Parcheggi pubblici e privati: calcolati ai sensi
dell’art. 7, comma 1, secondo le corrispondenti
destinazioni d’uso, di cui all’art. 6, comma 1.
2. Per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1, escluso quelle di cui alle lett. g), h), i), j), k), l), soggette a norme specifiche o di settore, si applicano i seguenti parametri e grandezze urbanistico-ecologiche:
– ET: 0,5 mq/mq; 1,0 mq/mq per attrezzature
sanitarie e ospedaliere; nel caso di opere
pubbliche e per motivate esigenze funzionali è
ammesso eccedere i suddetti indici fermo
restando il rispetto dei limiti di cui alla normativa
vigente in materia di densità, altezze e distacchi;
– IP (ST): 40%;
– DA (ST): 20 alberi/Ha; DAR (ST): 40 arbusti/Ha;
– Parcheggi privati: calcolati applicando i parametri di cui all’art. 7, comma 1, secondo le
corrispondenti destinazioni d’uso, di cui all’art. 6,
comma 1;
Parcheggi pubblici: calcolati applicando i parametri di cui all’art. 7, comma 1, secondo le
corrispondenti destinazioni d’uso, di cui all’art. 6, comma 1, ridotti della metà, purché localizzati ad una distanza di 1.000 m da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitane o da fermate poste nei corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie di cui all’art.94 c.12*. È consentito sostituire un posto
auto, pari a 20 mq, con 3 posti moto di 5 mq
ciascuno. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che prevalgono sulle disposizioni
contenute nel presente comma.
Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 c. 2**.

3. All’interno delle attrezzature complementari alla mobilità, di cui al comma 1, lett. k), sono comprese le aree e le strutture di servizio per il trasporto pubblico locale, attualmente di proprietà dell’Atac o del Co.tra.l., destinate a depositi, attrezzature, impianti e annesse sedi amministrative. In tali aree sono
consentiti interventi di categoria RE e DR, senza
aumento della volumetria (Vc) esistente
. Qualora tali immobili ricadano negli Ambiti di valorizzazione o nelle Centralità metropolitane ed urbane, si applica rispettivamente la disciplina prevista dagli articoli 43 e 65, senza l’applicazione dell’eventuale divieto di incremento della SUL esistente
3. All’interno delle attrezzature complementari alla mobilità, di cui al comma 1, lett. k), sono comprese le aree e le strutture di servizio per il trasporto pubblico locale, attualmente di proprietà dell’Atac o del Co.tra.l.e A.M.A., destinate a depositi, attrezzature, impianti e annesse sedi amministrative. In tali aree. sono consentiti interventi di categoria RE e DR, altresì, sugli edifici esistenti sono consentiti con
modalità diretta ovvero diretta convenzionata gli. interventi di cui all’art.21 comma 5 lett.a)*** e soggetti a contributo straordinario di cui all’art.20.
Qualora tali immobili ricadano negli Ambiti di valorizzazione o nelle Centralità metropolitane ed urbane, si applica rispettivamente la disciplina prevista dagli articoli 43 e 65, senza l’applicazione dell’eventuale divieto di incremento della SUL esistente
4. Nelle aree di cui al comma 3, la dismissione o riconversione funzionale degli immobili per usi diversi dal servizio per il trasporto pubblico locale, è subordinata all’approvazione, da parte del Comune, di un Programma generale, anche per fasi o ambiti urbani, che individui, per ogni area, le nuove specifiche destinazioni d’uso e la SUL massima consentita, ferma restando la volumetria (Vc) esistente, sulla base di una valutazione di sostenibilità urbanistica estesa agli ambiti di riferi-
mento, fatti salvi comunque i limiti e le condizioni derivanti dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 94, commi 9 e 10. In assenza di tale Programma, il Comune può precedere,
per motivi di necessità e urgenza, mediante separati strumenti urbanistici attuativi.
vive testo vigente

(NOTA: nello specchietto possono esserci errori di trascrizione, controllare sempre i testi del PRG, della Decisione di Giunta e della Delibera Adottata)

(*)art.94 c.12

Art.94. Infrastrutture di trasporto in sede propria

1. Le aree per le infrastrutture di trasporto in sede propria sono individuate, relativamente al tracciato, nell’elaborato G3.“Sistema delle infrastrutture per la mobilità”, e, ove necessario, anche nella consistenza planimetrica nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. Esse riguardano:

  • a) linee ferroviarie di interesse nazionale;
  • b) linee ferroviarie di interesse regionale e metropolitano;
  • c) linee metropolitane;
  • d) corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie;
  • e) le infrastrutture per il trasporto pubblico locale.

12. I “Corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie” svolgono il ruolo di sistemi di adduzione radiali o tangenziali ai nodi di scambio delle metropolitane e ferrovie ovvero a zone dotate di funzioni centrali e attività lavorative e di servizio urbano. Essi corrispondono a misure di priorità per il trasporto pubblico al fine di garantire un alto livello di servizio in termini di frequenza, velocità e capacità. I relativi tracciati, per buona parte all’interno delle aree destinate alla viabilità esistente e di progetto ed in parte su sedi dedicate in via esclusiva di nuova previsione sono individuati con apposita simbologia nell’elaborato G3 “Sistema delle infrastrutture per la mobilità” e nell’elaborato D3.“Infrastrutture per la mobilità”. I corridoi sono riservati a tutti i sistemi di trasporto di superficie a guida vincolata o non, quali metropolitane leggere, tram e autobus anche con tecnologie avanzate nella propulsione, nella guida e nei sistemi di informazione (busway). I corridoi saranno realizzati su corsie riservate, una per ogni senso di marcia, generalmente in superficie, con brevi tratti anche in tunnel ove necessario, con intersezioni sfalsate o semaforizzate con diritto di priorità. Oltre ai corridoi individuati espressamente nei predetti elaborati grafici, in tutte le strade di nuova realizzazione appartenenti alle reti di viabilità primaria e principale urbana, dovrà essere riservata una sede, preferibilmente centrale, per il trasporto pubblico locale della larghezza di almeno m. 10. Le fermate dovranno essere attrezzate al fine di garantire il massimo comfort per l’utente, oltre ad una adeguata visibilità. I requisiti tecnici di massima dei “Corridoi”, sono individuati in via generale nell’elaborato G4. “Guida alla progettazione delle infrastrutture per la mobilità”. Le modalità, i tempi di attuazione, le prestazioni e il tipo di vettore saranno definiti in base ad una verifica della domanda di trasporto nell’ambito degli strumenti di programmazione e progettazione del settore della mobilità in coordinamento con gli strumenti di programmazione dell’attuazione del PRG.

(**)art. 8 c. 2**

Art.8. Standard urbanistici

1. Per le destinazioni d’uso residenziale, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), la dotazione minima per servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi pubblici, è stabilita in 22 mq per abitante, calcolati ai sensi dell’art. 3, comma 5. Fatta salva la dotazione minima per parcheggi pubblici, come stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 1, la restante parte della dotazione complessiva è indicativamente così ripartita: 6,5 mqper servizi pubblici; 9,5 mq per verde pubblico

2. Per le destinazioni d’uso non residenziale, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), c), d) oltre alla dotazione di parcheggi pubblici di cui all’art. 7, comma 1, devono essere riservate aree per il verde pubblico non inferiori a 4 mq/10mq di SUL, con la possibilità di destinarne a parcheggi pubblici una quota non superiore a 2 mq/10mq di SUL

(***) art.21 comma 5 lett.a)

Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio e la rigenerazione urbana

(versione modificata da delibera adottata)

5. Al fine di promuovere le finalità̀ di cui al comma 1, l’Amministrazione riconosce le seguenti
maggiorazioni massime rispetto alla SUL esistente legittima e/o legittimata:
a) interventi di ristrutturazione edilizia con
demolizione e ricostruzione, per immobili esterni
alla Città storica, finalizzati alla rigenerazione
urbana-rinnovo ed efficientamento energetico,
interventi a sostegno della strategia
all’adattamento climatico, sicurezza sismica,
rifunzionalizzazione di edifici e/o complessi edilizi
in stato di degrado, abbandono, inutilizzati o
dismessi secondo quanto definito nelle singole
norme di componente ove se ne prescrivono le
modalità attuative: + 20% ad eccezione degli edifici
produttivi per i quali la premialità è limitata al 10%;
b) interventi di RU [Ristrutturazione urbanistica NDR]: + 30% con modalità indiretta;
c) interventi di categoria MBE [Miglioramento bio-energetico NDR] (art.10 comma 7***): + 5%
con modalità diretta;
d) quote di SUL edificata o premiale da trasferire:
+10% con modalità indiretta;
e) interventi espletati attraverso procedure pubbliche
di concorso: + 5% della SUL.
In caso di trasferimento, ai fini della quantificazione
della SUL premiale, si applica il criterio
dell’equivalenza economica. Gli incentivi di cui sopra
sono assoggettati all’art.20**; inoltre, possono essere
riconosciuti una sola volta, non sono cumulabili tra
loro,
ad eccezione delle lettere b) ed e), e non
possono essere cumulati con quelli previsti da legge
regionale e statale nonché dagli incrementi previsti
dalle singole norme di componente.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

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