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Adozione Modifiche NTA PRG – Art. 85 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale

Art. 85 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 71 modificati commi 1-2 inserito comma 2 bis (nella delibera di Giunta 2023 non presenti modifiche)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

TESTO NTA PRG 2008
Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 2° Servizi pubblici
Art. 85 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale
TESTO NTA adottate dall’Assemblea Capitolina 11 12 24 Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 2° Servizi pubblici
Art. 85 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale
1. Le aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale sono individuate negli elaborati 2. e 3. “ Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi o attrezzature:
a) Istruzione di base (asili nido, scuole materne e
scuole dell’ obbligo, pubbliche e di interesse
pubblico);
b) Attrezzature di interesse comune (attrezzature
partecipative, amministrative, culturali, sociali,
associative, sanitarie, assistenziali e ricreative,
mercati in sede fissa o saltuari, altri locali di uso o di interesse pubblico; tra le attrezzature sociali,
sanitarie e assistenziali, possono essere ricomprese le residenze sanitarie per anziani);
c) Attrezzature religiose (edifici di culto e complessi parrocchiali con le relative funzioni riconosciute: sociali, formative, culturali, assistenziali, ricreative e sportive a essi connesse ai sensi della normativa di legge vigente);
d)Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini e per il tempo libero degli adulti: eventualmente attrezzati con chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, con esclusione del verde pubblico di arredo stradale; orti urbani sociali, secondo la definizione di cui all art. 75, comma 1, nota 14, in misura non superiore al 5%);
e) Verde sportivo (impianti sportivi coperti e scoperti);
f) Parcheggi pubblici (da realizzarsi a raso, alberati con DA=2 alberi ogni 100 mq)
g) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (escluso quelle elencate all’art. 106, comma 3);
h) Parcheggi privati (da realizzare nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989)
1. Le aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale sono individuate negli elaborati 2. e 3. “ Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi o attrezzature:
a) Istruzione di base (asili nido, scuole materne e
scuole dell’ obbligo, pubbliche e di interesse
pubblico);
b) Attrezzature di interesse comune (attrezzature
partecipative, amministrative, culturali, sociali,
associative, sanitarie, assistenziali e ricreative,
mercati in sede fissa o saltuari, altri locali di uso o di interesse pubblico; tra le attrezzature sociali,
sanitarie e assistenziali, possono essere ricomprese le residenze sanitarie per anziani);
c) Attrezzature religiose (edifici di culto e complessi parrocchiali con le relative funzioni riconosciute: sociali, formative, culturali, assistenziali, ricreative e sportive a essi connesse ai sensi della normativa di legge vigente);
d)Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini e per il tempo libero degli adulti: eventualmente attrezzati con chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, con esclusione del verde pubblico di arredo stradale; orti urbani sociali, secondo la definizione di cui all art. 75, comma 1, nota 14, in misura non superiore al 5%);
e) Verde sportivo (impianti sportivi coperti e scoperti) comprensivi di servizi connessi quali servizi igienici, spogliatoi, magazzini e complementari quali bar, ristoro, mini-shop, servizi culturali, didattici e ricreativi);
f) Parcheggi pubblici (da realizzarsi a raso, alberati con DA=2 alberi ogni 100 mq)
g) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (escluso quelle elencate all’art. 106, comma 3)(1);
h) Parcheggi privati (da realizzare nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989)(2);
i) Alloggio sociale di cui al DM 22.04.2008(3).

2. Per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1, escluso quelle di cui alle lett. f), g), h, si applicano i seguenti parametri e grandezze urbanistico-ecologiche:
– ET: 0,5 mq/mq; 0,05 mq/mq per il verde pubblico; 0,25 mq/mq per il verde sportivo; 0,6 mq/mq per le attrezzature religiose (per le strutture esistenti sono consentiti interventi diretti di categoria MO, MS, RC, RE, nonché interventi di categoria DR ed AMP fino all’indice EF di 0,6 mq/mq);
– IP (ST): 30%; 75% per il verde pubblico;
– DA (ST): 20 alberi/Ha; DAR (ST): 40 arbusti/Ha;
– Parcheggi pubblici e privati: calcolati ai sensi dell’art. 7,comma 1, secondo le corrispondenti destinazioni d’uso, di cui all’art. 6, comma 1; per il verde sportivo, si applica l’art. 87, commi 2 e 3.
2. Per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1, escluso quelle di cui alle lett. f), g), h, si applicano i seguenti parametri e grandezze urbanistico-ecologiche:
– ET: 0,5 mq/mq; 0,05 mq/mq per il verde pubblico; 0,25 mq/mq per il verde sportivo; 0,6 mq/mq per le attrezzature religiose (per le strutture esistenti sono consentiti interventi diretti di categoria MO, MS, RC, RE, nonché interventi di categoria DR ed AMP fino all’indice EF di 0,6 mq/mq) nel caso di opere pubbliche e per motivate esigenze funzionali è ammesso eccedere il suddetto indice fermo restando il rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente in
materia di densità, altezze e distacchi
;
– IP (ST): 30%; 75% per il verde pubblico;
– DA (ST): 20 alberi/Ha; DAR (ST): 40 arbusti/Ha;
– Parcheggi privati: calcolati applicando i parametri di cui all’art. 7, comma 1, secondo le corrispondenti destinazioni d’uso, di cui all’art. 6, comma 1
Parcheggi pubblici: calcolati applicando i parametri di cui all’art. 7, comma 1, secondo le corrispondenti destinazioni d’uso, di cui all’art. 6, comma 1, ridotti della metà, purché localizzati ad una distanza di 1.000 m da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitane o da fermate poste nei corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie di cui all’art.94 c.12(4), o anche dalla presenza di altre aree a parcheggio nel raggio di 1.000 m. È consentito sostituire un posto auto, pari a 20 mq, con 3 posti moto di 5 mq ciascuno.
Per il verde sportivo, salvo diversa o integrativa
disciplina di settore,
si applica l’art. 87, commi 2 e 3(5).
Sono fatte salve le specifiche norme di settore che prevalgono sulle disposizioni contenute nel presente comma. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 c. 2 (6).
non presente 2.bis – Sottozona : Verde per la fruizione della costa
Tale sottozona comprende l’arenile destinato al
mantenimento delle condizioni naturali della spiaggia e al godimento degli specchi d’acqua antistanti, ai servizi alla balneazione, al ristoro, al deposito e attrezzature all’aperto. Sono consentite le utilizzazioni turistico-ricreative come definite dal Regolamento regionale n.19/2016 e s.m.i. (7) e nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di utilizzazione degli arenili (PUA) e dal regolamento e dal disciplinare tecnico connessi.
Per le strutture esistenti sono consentiti con modalità diretta interventi di MO, MS e RC senza aumento di SUL.
Sono ammessi interventi diretti, anche per le aree ricadenti nell’Ambito di Valorizzazione “D1”, di RE anche con aumento di SUL, NC, demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti per consentire la razionalizzazione delle attività balneari, anche ai fini dell’ampliamento delle visuali marine e di una maggiore permeabilità percettiva e d’uso, fino all’indice ET di 0,05 mq/mq , fatte salve le restrizioni di cui all’art.72, o alla SUL legittimamente esistente, con altezza massima di 5 metri e subordinati alla predisposizione di un progetto unitario esteso a una porzione di arenile di larghezza minima pari a 250
metri lineari di fronte mare ovvero alle dimensioni stabilite dal PUA.
Le aree occupate dai servizi alla balneazione, al
ristoro, al deposito e attrezzature all’aperto sono escluse dal calcolo degli standard urbanistici.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

21 4  2025 

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Torna all’indice delle modifiche al PRG della Delibera di adozione delle modifiche alle NTA del PRG 2008

NOTE

(1) art. 106, comma 3)

Art.106. Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti

3. Salvo diverse e più ampie possibilità concesse dai Piani di settore, sono localizzabili esclusivamente nelle aree di cui all’art.102, i seguenti impianti e attrezzature:

  • a) discariche;
  • b) impianti di trattamento biologico, aerobico e anaerobico;
  • c) impianti di produzione energetica da rifiuti o da combustibili derivati da rifiuti;
  • d) impianti di rigenerazione oli, grassi, solventi, acidi e basi;
  • e) impianti di produzione di combustibile da rifiuti;
  • f) impianti di smaltimento rifiuti ospedalieri

(2)art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989

Legge 24 marzo 1989, n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale (G.U. 6 aprile 1989, n. 80)

Art. 9

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
(icomma così modificato dall’art. 17, comma 90, legge n. 127 del 1997 poi dall’art. 37, comma 1, legge n. 472 del 1999)

(…)

4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
(comma così sostituito dall’art. 10, comma 2-ter, legge n. 30 del 1998)

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali indadempimenti.

(3) DM 22.04.2008 Decreto interministeriale del 22/04/2008 – Min. Infrastrutture e Trasporti

(4) art.94 c.12

Art.94. Infrastrutture di trasporto in sede propria

1. Le aree per le infrastrutture di trasporto in sede propria sono individuate, relativamente al tracciato, nell’elaborato G3.“Sistema delle infrastrutture per la mobilità”, e, ove necessario, anche nella consistenza planimetrica nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. Esse riguardano:

  • a) linee ferroviarie di interesse nazionale;
  • b) linee ferroviarie di interesse regionale e metropolitano;
  • c) linee metropolitane;
  • d) corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie;
  • e) le infrastrutture per il trasporto pubblico locale.

12. I “Corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie” svolgono il ruolo di sistemi di adduzione radiali o tangenziali ai nodi di scambio delle metropolitane e ferrovie ovvero a zone dotate di funzioni centrali e attività lavorative e di servizio urbano. Essi corrispondono a misure di priorità per il trasporto pubblico al fine di garantire un alto livello di servizio in termini di frequenza, velocità e capacità. I relativi tracciati, per buona parte all’interno delle aree destinate alla viabilità esistente e di progetto ed in parte su sedi dedicate in via esclusiva di nuova previsione sono individuati con apposita simbologia nell’elaborato G3 “Sistema delle infrastrutture per la mobilità” e nell’elaborato D3.“Infrastrutture per la mobilità”. I corridoi sono riservati a tutti i sistemi di trasporto di superficie a guida vincolata o non, quali metropolitane leggere, tram e autobus anche con tecnologie avanzate nella propulsione, nella guida e nei sistemi di informazione (busway). I corridoi saranno realizzati su corsie riservate, una per ogni senso di marcia, generalmente in superficie, con brevi tratti anche in tunnel ove necessario, con intersezioni sfalsate o semaforizzate con diritto di priorità. Oltre ai corridoi individuati espressamente nei predetti elaborati grafici, in tutte le strade di nuova realizzazione appartenenti alle reti di viabilità primaria e principale urbana, dovrà essere riservata una sede, preferibilmente centrale, per il trasporto pubblico locale della larghezza di almeno m. 10. Le fermate dovranno essere attrezzate al fine di garantire il massimo comfort per l’utente, oltre ad una adeguata visibilità. I requisiti tecnici di massima dei “Corridoi”, sono individuati in via generale nell’elaborato G4. “Guida alla progettazione delle infrastrutture per la mobilità”. Le modalità, i tempi di attuazione, le prestazioni e il tipo di vettore saranno definiti in base ad una verifica della domanda di trasporto nell’ambito degli strumenti di programmazione e progettazione del settore della mobilità in coordinamento con gli strumenti di programmazione dell’attuazione del PRG.

(5) art. 87, commi 2 e 3

(6) art. 8 c. 2

Art.8. Standard urbanistici

1. Per le destinazioni d’uso residenziale, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), la dotazione minima per servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi pubblici, è stabilita in 22 mq per abitante, calcolati ai sensi dell’art. 3, comma 5. Fatta salva la dotazione minima per parcheggi pubblici, come stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 1, la restante parte della dotazione complessiva è indicativamente così ripartita: 6,5 mqper servizi pubblici; 9,5 mq per verde pubblico

2. Per le destinazioni d’uso non residenziale, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), c), d) oltre alla dotazione di parcheggi pubblici di cui all’art. 7, comma 1, devono essere riservate aree per il verde pubblico non inferiori a 4 mq/10mq di SUL, con la possibilità di destinarne a parcheggi pubblici una quota non superiore a 2 mq/10mq di SUL

(7) Regolamento regionale n.19/2016 12 Agosto 2016 Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative BUR 16 Agosto 2016 n. 65