Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Aumento stipendio dei consiglieri, un’occasione di dibattito sulla politica che vogliamo

la Proposta di Delibera è stata approvata dall’Assemblea con un emendamento il 19 luglio, si può vedere la registrazione qui.

E’ rimbalzata su molti quotidiani la notizia che è pronta una Proposta di Delibera di iniziativa consiliare a firma di tutti i capigruppo dei partiti di maggioranza e della minoranza di centrodestra (non hanno firmato Azione e M5S e lista civica Raggi) che prevede di aumentare lo stipendio dei consiglieri capitolini da un netto mensile che nella scorsa consiliatura raggiungeva al massimo 1778 euro (1) fino a “oltre 3000 euro”: licenziata in Commissione, dovrebbe arrivare a breve al voto dell’Assemblea capitolina. Noi, anche se di difficile reperimento, l’abbiamo scaricata dai meandri del sito istituzionale (2) e proponiamo la lettura del testo (in calce) a cui abbiamo aggiunto i riferimenti normativi (attenzione: la Delibera potrà essere modificata nel corso della trattazione in Aula capitolina) e alcuni commenti dei soci di Carteinregola (in progress)

Il testo approvato in Commissione è una delibera attuativa del decreto legislativo 156/2010 nella quale si dà mandato al Ministero dell’Interno di emettere un decreto ministeriale per l’indennità dei consiglieri dell’assemblea capitolina (quindi sarà vigente solo dopo un ulteriore passaggio),  indennità commisurata al 45 % di quella del Sindaco, che era già stata aumentata nel dicembre 2021 con  la legge di Bilancio 2022 (3) adeguandola al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

L’indennità dei consiglieri capitolini potrebbe  così arrivare a oltre 3 mila euro, ma sarà dimezzata per lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa e prevede detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute ufficiali:  per essere erogata nella misura piena il consigliere capitolino dovrà avere  un numero di presenze mensili minimo pari a venti, tra sedute di Assemblea Capitolina e Commissioni Consiliari, e a garantire non meno del 60% delle sedute dell’Assemblea Capitolina.

L’iniziativa ha suscitato un notevole battage sui giornali e sui social, e anche all’interno delle chat di Carteinregola. In calce i nostri commenti, a partire dalla presidente Anna Maria Bianchi e dal socio Roberto Di Palma, già consigliere capitolino M5S nella precedente consigliatura. Man mano pubblicheremo altri contributi che perverranno dai nostri soci.

18 luglio 2022

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

67a Proposta (di iniziativa consiliare) “Attuazione del regime dell’indennità di funzione del Consiglieri Capitolini”  

con note e riferimenti di Carteinregola

(NOTA: il testo è stato scaricato dal sito istituzionale , sezione “ODG e PROPOSTE Assemblea Capitolina allegato all’ODG n. 32 2022”; alla data 17 luglio 2022 non è stato approvato e potrebbe subire modifiche nel corso del dibattito in Aula)

67a Proposta (di iniziativa consiliare)  (a firma dei Consiglieri Baglio, Ciani, Bonessio, Caudo, Luparelli, Matone, Trabucco, Di Stefano e Quarzo).ATTUAZIONE DEL REGIME DELL’INDENNITA’ DI FUNZIONE DEl CONSIGLIERI CAPITOLINI

Premesso che l’art. 114, comma 3[1], della Costituzione sancisce che Roma è la Capitale della Repubblica e demanda alla legge dello Stato la disciplina del suo ordinamento;

che in riferimento a tale ordinamento, la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale[2], in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, ha istituito l’Ente territoriale «Roma Capitale» – i cui confini sono quelli del preesistente Comune di Roma – dotato di una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e titolare di nuove ed ulteriori funzioni amministrative oltre a quelle già spettanti al Comune di Roma;

che, in particolare, oltre alle funzioni che potranno essere conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, l’art. 24 della suddetta Legge 42[3], demandando la disciplina del loro esercizio alla potestà regolamentare dell’Assemblea Capitolina, ha attribuito a Roma Capitale, in particolare, le seguenti funzioni amministrative [3]:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici ambientali e fluviali previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e la pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione ed il funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
f) protezione civile in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio.

che lo stesso art. 24, al comma 53, demandando ad uno o più decreti legislativi la disciplina dell’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, ha previsto, tra i principi e criteri direttivi di tale disciplina, che – fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei Comuni – a Roma Capitale siano assegnate ulteriori risorse, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di Capitale della Repubblica e dalle nuove funzioni ad essa attribuite;

che, in attuazione della delega recata dalla Legge 42, sono stati adottati dapprima il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156[4], per la disciplina degli organi di governo (Assemblea Capitolina, Giunta Capitolina e Sindaco), e poi il Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61[5], per la disciplina del conferimento di funzioni amministrative a Roma Capitale;

che con riferimento proprio al D.Lgs. n. 61/2012 5 sono state attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative nelle materie relative agli interventi di sviluppo infrastrutturale, al concorso alla valorizzazione dei beni storici ed artistici, ai beni ambientali e fluviali, al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, alla promozione turistica ed alla promozione civile, con l’attribuzione al Sindaco di poteri di emanazione di ordinanze e che in relazione al conferimento di tali funzioni l’art. 14 del citato D.Lgs[6]. prevede il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all’esercizio delle stesse;

che il regime finanziario di Roma Capitale pur essendo proprio di quello dei comuni italiani presenta alcuni elementi di specificità collegati proprio all’ordinamento speciale ad essa riconosciuto, in attuazione dapprima del citato D.lgs. n. 61/2012 e successivamente del D.l. n. 190/2014[7] che a decorrere dal 2015 attribuisce a Roma Capitale un contributo annuo quale concorso dello Stato agli oneri che il Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica;

che, a tal riguardo, il citato D.Lgs. n. 1564, in ragione della “complessità e specificità delle funzioni attribuite a Roma Capitale e in considerazione della particolare rilevanza demografica dell’Ente”, all’art. 5, prevede esplicitamente che:
– i Consiglieri Capitolini hanno diritto di percepire una indennità onnicomprensiva di funzione, anch’essa determinata con Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Assemblea capitolina, in una quota parte dell’indennità del Sindaco, dal medesimo decreto indicata (comma 4)[8];

che con riferimento alle responsabilità finanziarie, la L. n. 234/2021 in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024”[9] attribuisce a Roma Capitale specifiche disposizioni in merito alla organizzazione di eventi;

che le misure annunciate in sede legislativa per restituire una reale agibilità al ruolo di rappresentanti di Roma Capitale muovono, altresì, dall’evidente peso del rapporto tra eletti e amministrati- pari a l Consigliere ogni 60.000 abitanti e che non ha eguali in altri Comuni italiani;

Tenuto conto che la vastità del territorio capitolino è strettamente legata anche all’aspetto demografico poiché l’amministrazione della città secondo i dati Istat afferenti all’annualità 2019[10], raccolti in occasione del secondo censimento permanente, deve rispondere ai fabbisogni di una popolazione pari ai 2.808.293 abitanti, che da soli rappresentano circa il 66 per cento della popolazione totale dell’area metropolitana;

che a questi debbono aggiungersi i dati relativi ai fruitori dei servizi della città, che per motivi di studio, esigenze lavorative ed altro, frequentano e vivono il territorio romano pur non risiedendovi e coloro i quali, i c.d. City Users, si recano in città temporaneamente per motivi ricreativi, culturali e commerciali;

che proprio in considerazione di questo Roma esprime al massimo la propria vocazione di città internazionale tanto da registrare nella sola annualità 2019 un numero pari a 19.454.354 arrivi e 46.539.097 presenze di turisti e che tali stime sono da considerarsi in forte rialzo in vista dei grandi eventi che a breve interesseranno il territorio capitolino;

che si rende, pertanto, necessario [aggiunto a mano: 12/7/2022 ANCHE IN SEGUITO AD INTERLOCUZIONI OCCORSE IN SEDE MINISTERIALE] dare attuazione alle disposizioni del richiamato D.lgs 156/2010 4 così come previsto dall’ordinamento di Roma Capitale;

Vista la Costituzione Italiana, approvata il 22 dicembre 1947 e s.m.i., in particolare l’art. 114 1; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e s.m.i., recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, segnatamente l’art. 24; Visti i Decreti Legislativi:

– 17 settembre 2010, n. 156, e ss.mm.il., concernente: “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.”;
– 18 aprile 2012, n. 61, concernente “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.”

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA per quanto sopra espresso DELIBERA

di prevedere che per i consiglieri capitolini si possa equamente commisurare una indennità di funzione al 45% dell’indennità del Sindaco che sarà a carico di Roma Capitale. Resta inteso che l’entrata in vigore decorrerà dalla pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia.

Analogamente, gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi nonché il rimborso della quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto sono calcolati a parte ed a carico di Roma Capitale.

Nel caso di lavoratori dipendenti l’ente versa a suo carico la contribuzione relativa al contratto di lavoro del consigliere capitolino.
Nel caso di lavoratori non dipendenti la contribuzione viene versata dall’ente alla Gestione Separata con le relative aliquote.

L’indennità sarà dimezzata per lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
L’indennità per i consiglieri capitolini, differenziandosi in tal senso dall’ indennità prevista per la giunta capitolina, deve prevedere in ottemperanza delle disposizioni del D.lgs 156/2010 e del Regolamento dell’Assemblea Capitolina[11], l’applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute ufficiali. Affinché l’indennità sia erogata nella misura piena è richiesto al consigliere capitolino un numero di presenze mensili minimo pari a venti, tra sedute di Assemblea Capitolina e Commissioni Consiliari e a garantire non meno del 60% delle sedute dell’Assemblea Capitolina.


vedi anche Il Sole24H del 16 luglio 2022 Roma, gli stipendi dei consiglieri comunali aumentano da 2mila a 3mila euro al mese I gettoni di presenza saranno sostituiti da un’indennità. Il primo ok alla delibera è arrivato in commissione, martedì la misura arriverà in Aula

NOTE all’introduzione

(1) Vedi i calcoli nel commento dell’ex consigliere Roberto Di Palma

(2) VEDI il percorso spiegato nel nostro articolo: Sito di Roma Capitale: informazioni sulle delibere presenti ma inaccessibili-17 Settembre 2019Continua#

(3) Nei commi da 583 a 587 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg  è previsto  e finanziato un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). Scarica VADEMECUM DELL’AMMINISTRATORE LOCALE Status, funzioni, competenze, responsabilità dei Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali LE NUOVE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 2022 – 2024 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022 (Nei commi si precisa anche che le indennita’ di funzione  da  corrispondere  ai  vicesindaci,agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali  sono  adeguate alle  indennita’  di  funzione  dei   corrispondenti   sindaci)

NOTE AL TESTO DELLA DELIBERA ( a cura di Carteinregola)

[1] COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

[2] LEGGE 5 maggio 2009, n. 42  Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. (09G0053)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2009 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/11/2021) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42

[3] LEGGE 5 maggio 2009, n. 42  Delega al Governo in materia di federalismo fiscale  Art. 24.

COMMA 5 Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo 2,  sentiti  la  regione  Lazio,  la provincia di Roma e il comune di Roma,  e’  disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario,di Roma capitale (…)

COMMA 6 Il  decreto  legislativo  di  cui  al comma 5 assicura i raccordi istituzionali,  il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  3.  Con  il  medesimo decreto e’disciplinato lo status dei membri dell’Assemblea capitolina.

 Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale)

    ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1.   In   sede  di  prima  applicazione,  fino  all’attuazione  della

disciplina  delle  citta’  metropolitane,  il presente articolo detta

norme   transitorie  sull’ordinamento,  anche  finanziario,  di  Roma

capitale.

2.  Roma capitale e’ un ente territoriale, i cui attuali confini sono

quelli   del  comune  di  Roma,  e  dispone  di  speciale  autonomia,

statutaria,  amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla

Costituzione.  L’ordinamento  di Roma capitale e’ diretto a garantire

il  miglior  assetto  delle  funzioni che Roma e’ chiamata a svolgere

quale  sede  degli organi costituzionali nonche’ delle rappresentanze

diplomatiche  degli  Stati  esteri, ivi presenti presso la Repubblica

italiana,  presso  lo  Stato  della  Citta’  del Vaticano e presso le

istituzioni internazionali.

3.  Oltre  a  quelle  attualmente  spettanti  al comune di Roma, sono

attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

 a)   concorso  alla  valorizzazione  dei  beni  storici,  artistici,

ambientali  e  fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e

le attivita’ culturali;

 b)  sviluppo  economico  e  sociale di Roma capitale con particolare

riferimento al settore produttivo e turistico;

 c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

 d) edilizia pubblica e privata;

 e)   organizzazione   e   funzionamento   dei  servizi  urbani,  con

particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilita’;

 f)  protezione  civile,  in  collaborazione  con  la  Presidenza del

Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

 g)  ulteriori  funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio,

ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4.  L’esercizio  delle funzioni di cui al comma 3 e’ disciplinato con

regolamenti   adottati   dal   consiglio   comunale,  che  assume  la

denominazione   di   Assemblea   capitolina,   nel   rispetto   della

Costituzione,   dei   vincoli  comunitari  ed  internazionali,  della

legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell’articolo

117,  sesto  comma,  della  Costituzione  nonche’  in  conformita’ al

principio  di  funzionalita’  rispetto  alle speciali attribuzioni di

Roma  capitale.  L’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva,

ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi

sull’ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18

agosto  2000,  n.  267,  con  particolare  riguardo  al decentramento

municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno

successivo   alla   data   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta

Ufficiale.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo

2,  sentiti  la  regione  Lazio,  la provincia di Roma e il comune di

Roma,  e’  disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario,

di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

 a)  specificazione  delle  funzioni  di cui al comma 3 e definizione

delle  modalita’  per il trasferimento a Roma capitale delle relative

risorse umane e dei mezzi;

 b)  fermo  quanto  stabilito  dalle  disposizioni  di  legge  per il

finanziamento  dei  comuni,  assegnazione di ulteriori risorse a Roma

capitale,  tenendo  conto  delle specifiche esigenze di finanziamento

derivanti  dal  ruolo  di  capitale  della Repubblica, previa la loro

determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al comma 5 assicura i raccordi

istituzionali,  il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale

con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio

delle  funzioni  di  cui  al  comma  3.  Con  il  medesimo decreto e’

disciplinato lo status dei membri dell’Assemblea capitolina.

7.   Il   decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,  con  riguardo

all’attuazione  dell’articolo  119,  sesto comma, della Costituzione,

stabilisce  i  principi  generali  per  l’attribuzione alla citta’ di

Roma,  capitale  della  Repubblica,  di  un  proprio  patrimonio, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

 a)  attribuzione  a  Roma capitale di un patrimonio commisurato alle

funzioni e competenze ad essa attribuite;

 b)  trasferimento,  a  titolo  gratuito,  a  Roma  capitale dei beni

appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  non  piu’ funzionali alle

esigenze  dell’Amministrazione  centrale,  in  conformita’  a  quanto

previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel

decreto  legislativo  adottato  ai  sensi  del comma 5 possono essere

modificate,  derogate  o  abrogate solo espressamente. Per quanto non

disposto  dal  presente  articolo,  continua  ad  applicarsi  a  Roma

capitale  quanto  previsto  con riferimento ai comuni dal testo unico

delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9.   A   seguito   dell’attuazione   della  disciplina  delle  citta’

metropolitane   e   a   decorrere   dall’istituzione   della   citta’

metropolitana  di  Roma  capitale, le disposizioni di cui al presente

articolo  si  intendono  riferite  alla  citta’ metropolitana di Roma

capitale.

10.   Per  la  citta’  metropolitana  di  Roma  capitale  si  applica

l’articolo  23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma

6,  lettera  d). La citta’ metropolitana di Roma capitale, oltre alle

funzioni  della citta’ metropolitana, continua a svolgere le funzioni

di cui al presente articolo.

          Note all’art. 24:

             –  Per  il  testo dell’art. 118 della Costituzione della

          Repubblica italiana si veda nelle note all’art. 2.

             –  Per  il  testo dell’art. 117 della Costituzione della

          Repubblica italiana e’ riportato nelle note all’art. 2.

             –  Si  riporta  il  testo dell’art. 6 del citato decreto

          legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

             «Art. 6. (Statuti comunali e provinciali.) – 1. I comuni

          e le province adottano il proprio statuto.

             2.  Lo  statuto,  nell’ambito  dei  principi fissati dal

          presente  testo  unico,  stabilisce  le  norme fondamentali

          dell’organizzazione  dell’ente e, in particolare, specifica

          le  attribuzioni  degli  organi e le forme di garanzia e di

          partecipazione  delle  minoranze, i modi di esercizio della

          rappresentanza  legale  dell’ente,  anche  in  giudizio. Lo

          statuto stabilisce, altresi’, i criteri generali in materia

          di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra

          comuni  e  province,  della  partecipazione  popolare,  del

          decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni

          e  ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone

          e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

             3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme

          per  assicurare  condizioni di pari opportunita’ tra uomo e

          donna  ai  sensi  della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per

          promuovere  la  presenza di entrambi i sessi nelle giunte e

          negli  organi  collegiali  del  comune  e  della provincia,

          nonche’   degli   enti,  aziende  ed  istituzioni  da  essi

          dipendenti.

             4.  Gli  statuti sono deliberati dai rispettivi consigli

          con  il  voto  favorevole  dei  due  terzi  dei consiglieri

          assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la

          votazione e’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro

          trenta  giorni e lo statuto e’ approvato se ottiene per due

          volte  il  voto  favorevole  della maggioranza assoluta dei

          consiglieri  assegnati.  Le disposizioni di cui al presente

          comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

             5.  Dopo  l’espletamento  del  controllo  da  parte  del

          competente  organo  regionale, lo statuto e’ pubblicato nel

          bollettino   ufficiale   della  Regione,  affisso  all’albo

          pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato

          al   Ministero   dell’interno  per  essere  inserito  nella

          raccolta  ufficiale  degli  statuti.  Lo  statuto  entra in

          vigore  decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo

          pretorio dell’ente.

             6.  L’ufficio  del Ministero dell’interno, istituito per

          la  raccolta  e  la  conservazione degli statuti comunali e

          provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicita’ degli

          statuti stessi .».

             –  Per  il  testo dell’art. 119 della Costituzione della

          Repubblica italiana si veda nelle note all’art. 1.

             Il  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, reca:

          «Testo   unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti

          locali».

[4] DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156 Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ((e successive modificazioni,)) in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178)(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 11/12/2012)(GU n.219 del 18-09-2010) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;156

[5] DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. (12G0082)note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/2012 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 22/01/2018) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-18;61

[6]   LEGGE 5 maggio 2009, n. 42  Delega al Governo in materia di federalismo fiscale   Art. 14.
(Attuazione dell'articolo 116,terzo comma, della Costituzione)
1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116,terzo  comma,  della  Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia  a una o piu' regioni si provvede altresi' all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 119della Costituzione e ai principi della presente legge.
          Note all'art. 14:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 116 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art.  116.  - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la
          Sicilia,   il   Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  la  Valle
          d'Aosta/Vallee  d'Aoste  dispongono  di  forme e condizioni
          particolari  di  autonomia,  secondo  i  rispettivi statuti
          speciali adottati con legge costituzionale.
             La  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol e' costituita
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
             Ulteriori  forme  e condizioni particolari di autonomia,
          concernenti  le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
          e  le  materie  indicate  dal  secondo  comma  del medesimo
          articolo  alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
          della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
          ad  altre  Regioni,  con  legge  dello Stato, su iniziativa
          della  Regione  interessata,  sentiti  gli enti locali, nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art. 119. La legge e'
          approvata   dalle   Camere   a   maggioranza  assoluta  dei
          componenti,  sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
          interessata.».
             -  Per  il  testo dell'art. 119 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.

[7] LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)
(G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 99)

[8] DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ((e successive modificazioni,)) in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178)

Art. 5 Status degli amministratori di Roma Capitale
  1.  Sono  amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori
componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.
  2.  Gli  amministratori  di  Roma  Capitale  che  siano  lavoratori
dipendenti  possono  essere  collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
  3.  Il  Sindaco,  il  Presidente  dell'Assemblea  capitolina  e gli
Assessori   componenti  della  giunta  capitolina  hanno  diritto  di
percepire  una  indennita'  di  funzione, determinata con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sentita  l'Assemblea  capitolina. Tale indennita' e'
dimezzata  per  i  lavoratori  dipendenti  che  non abbiano richiesto
l'aspettativa.
  4.   I  Consiglieri  dell'Assemblea  capitolina  hanno  diritto  di
percepire una indennita' onnicomprensiva di funzione, determinata con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina, in una
quota   parte  dell'indennita'  del  Sindaco,  fissata  dal  medesimo
decreto.  Tale decreto e' adottato successivamente all'adozione delle
misure  di  cui  all'articolo  3,  comma  5. La misura della predetta
indennita'  tiene  conto  della  complessita'  e  specificita'  delle
funzioni  conferite  a  Roma  Capitale, anche in considerazione della
particolare  rilevanza  demografica  dell'Ente, nonche' degli effetti
previdenziali,   assistenziali  ed  assicurativi  nei  confronti  dei
lavoratori   dipendenti   che  siano  collocati  in  aspettativa  non
retribuita  conseguenti  all'assunzione  della  carica di Consigliere
dell'Assemblea capitolina. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti  che  non  abbiano richiesto l'aspettativa. Il regolamento
per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione
di  detrazioni  dell'indennita'  in  caso di non giustificata assenza
dalle sedute della stessa.((In nessun caso gli oneri a carico di Roma
Capitale  per  i  permessi  retribuiti  dei  lavoratori dipendenti da privati  o  da  enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza)).
  5.  In  sede  di attuazione dei commi 3 e 4, primo e terzo periodo,
gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti dalla determinazione delle
indennita'   spettanti  agli  amministratori  di  Roma  Capitale  non
dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti
dall'applicazione  del  comma  4,  quarto periodo, e dell'articolo 3,
comma 5.
  6.  Si  applica l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 31 maggio
2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
  7.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)).

[9] LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 10, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 727 e 728 dell’art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2021. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg

[10] https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2022/07/Rapportoannuale-istat-2019.pdf

[11] Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 25 luglio 2002 e successivamente modificato con varie modifiche, l’ultima con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 136 dell’1 dicembre 2020 – deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 25 del 28 aprile 2022  scarica Regolamento aggiornato https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2022/07/REGOLAMENTO_DEL_CONSIGLIO_COMUNALE-agg.-aprile-2022.pdf

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
guest
2 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] vai a Aumento stipendio dei consiglieri, un’occasione di dibattito sulla politica che vogliamo […]

trackback

[…] vai a Aumento stipendio dei consiglieri, un’occasione di dibattito sulla politica che vogliamo […]