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Cosa ci aspetta per i futuri stadi (e non solo)

rendering dal sito AMA goup del progetto stadio delle aquile (lazio)

rendering dal sito AMA goup del progetto stadio delle aquile (lazio)

Pubblichiamo  il  testo completo dell’articolo 62 della manovra correttiva finanziaria –  Costruzione di impianti sportivi –   così come licenziato il 1 giugno dalla Camera, che dovrebbe andare   in questi giorni al Senato (il testo deve essere convertito entro il 23 giugno). Con alcune osservazioni,  che meritano ulteriori approfondimenti.

Appartamenti  nei compendi degli impianti sportivi. Si è detto che la precedente versione, quella  del decreto Governo, spalancava le porte all’inserimento di cubature residenziali per il raggiungimento dell’equilibrio economico: il testo adesso è stato cambiato, ma  la questione non sembrerebbe completamente risolta.  Da un lato infatti è stata aggiunta, o riaggiunta,   dove si indicava  che “ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici”  lo studio di fattibilità  [il progetto preliminare da presentare ai sensi del comma 304  del decreto 147/2013 (1)] può comprendere “la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo” la frasecon esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale(e abolendo poi la corrispondente dicitura del comma del 2o13).  Specificando che “Tali immobili devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all’intervento di costruzione o di ristrutturazione dell’impianto sportivo“.  Però poi si aggiunge  anche che  “all’interno delle strutture …con  capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell’associazione sportiva utilizzatrice“,  nel limite del 20 per cento della superficie utile. Praticamente un quinto della superficie. Vista la storia capitolina degli ultimi decenni, ci si può chiedere se si sia al riparo  da  successivi cambi di destinazione residenziali…

Poi c’è la questione del verbale della conferenza dei servizi decisoria che diventa automatico e  vincolante per l’approvazione della variante da parte del consiglio comunale, estromettendo quindi di fatto nella decisione ultima il Consiglio Comunale. Ci riproponiamo di raccogliere pareri articolatie autorevoli sull’argomento. Questo il comma:

«2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile»

Infine una novità introdotta alla Camera, che sembrerebbe innocua – in fondo un ristorante  e un negozio ci possono stare in un medio- piccolo impianto sportivo –  ma che se si legge che è in deroga assume un ben altro profilo…

In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

Insomma, con tutte le questioni urgenti per la vita (e anche la sopravvivenza) dei cittadini, ci si continua  a preoccupare di questioni che riguardano le solite categorie, e soprattutto si mette mano sistematicamente alle sempre più flebili tutele del patrimonio collettivo, smontando il procedimento V.I.A. e erodendo sempre più la funzione decisionale degli organi eletti dai cittadini.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Post scriptum: chi scrive ritiene che molto probabilmente  queste norme non interesseranno   l’operazione Stadio della Roma, dato che riguardano   progetti che saranno presentati dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (la legge non è retroattiva)

(1)scarica LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 303 304 305

“Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale“.

 

vedi anche

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http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/31/manovra-correttiva

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 4444

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

testo approvato il 1° giugno 2017

( scarica versione stampabile art 162 manovra (stadi) approvato Camera 1 giugno 2017)

All’articolo 62:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo studio di fattibilità di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell’articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all’intervento di costruzione o di ristrutturazione dell’impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell’associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell’impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo comma 304 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; è corredato:

a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;

b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché di una bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all’obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell’ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all’associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell’ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell’area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l’efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell’associazione sportiva utilizzatrice dell’impianto»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:

a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;

b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;

c) l’aggiudicazione della concessione»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

5-ter. All’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: “Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale” è soppresso»

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