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Osservazioni modifiche PRG: 6. Crediti edilizi e compensazioni

Forti perplessità suscita la formulazione dell’art. 21, co.2 (1). Dopo aver premesso che gli incentivi per il rinnovo edilizio consistono nella maggiorazione della SUL (Superficie Utile Lorda) esistente, viene stabilito che “la quota eccedente di SUL, se non localizzabile in situ con soddisfacente soluzione progettuale, può essere trasferita su proposta del soggetto proponente ovvero in mancanza di localizzazione può essere trascritta nel Registro dei crediti edilizi” specificando che, in caso di trasferimento, vale il criterio dell’equivalenza economica. È di fatto codificato il disastroso meccanismo delle compensazioni (2) che tanti problemi di gestione del Piano Regolatore ha sin qui prodotto. Di più: nessun vincolo viene inserito per le proposte degli interessati, che quindi potrebbero prospettare i famosi “atterraggi” (3) ovunque, anche in zona agricola o comunque là dove hanno maggiore convenienza, al di fuori di ogni logica di pianificazione e non escludendo ulteriore consumo di suolo che dovrebbe essere assunto come un vincolo non derogabile. È anche da segnalare il ruolo del Registro dei crediti edilizi (art. 21 ter, co. 1) (4): in esso sono annotate le informazione sui crediti edilizi a seguito, tra le altre fattispecie, di “realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale”. Esistono interventi che possono essere esclusi da una definizione così onnicomprensiva?

> torna al sommario delle Osservazioni di Carteinregola alle modifiche del Piano regolatore illustrate in occasione dell’Audizione alla Commissione Urbanistica del 28 novembre 2023 (102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/42 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)

Scarica la Relazione alla Proposta di Delibera del 13 giugno 2023

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1)

(3) La locuzione “compensazione urbanistica” si riferisce al trasferimento della potenzialità edificatoria di un insieme di aree edificabili in base al Piano Regolatore di Roma del 1965 che, per ragioni paesaggistiche e ambientali, sono state in seguito destinate ad “agro romano” o “verde pubblico” dal “Piano delle certezze” e dal nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) approvato nel 2008. L’appellativo “compensazione” allude al fatto che il mancato profitto arrecato ai proprietari dalla modifica della destinazione d’uso è controbilanciato dalla possibilità di realizzare altrove una volumetria di equivalente valore economico (quindi tanto maggiori quanto più si allontanano dalle aree più redditizie dal punto di vista immobiliare).

vedi anche Perequazione, compensazioni e diritti edificatori (da “Quel che resta dell’agro” da  “Roma il tramonto della città  pubblica” di Francesco Erbani – Laterza Editore 2013)

(3) Con la Variante delle Certezze del 2004 una parte delle previsioni edificatorie del PRG cancellate dalla Variante di Salvaguardia approvata dalla G.R. del Lazio nel 2002 vennero recuperate, lasciando al privato la possibilità di individuare un altro ambito urbano su cui poter realizzare quelle previsioni edificatorie di equivalente valore economico e quindi anche di possibile maggior cubatura a seconda dell’area urbana di “atterraggio”.