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Il paesaggio messo k.o. dalla somma di “lievi entità”

copertina codice beni culturaliL’autorizzazione paesaggistica costituisce a tutt’oggi lo strumento principale di tutela del territorio da parte dello Stato e per questo è spesso  oggetto di aspro confronto fra chi la ritiene un potere eccessivo nelle mani di funzionari tecnici (secondo alcuni i ‘burocrati’) e chi invece ne vorrebbe rafforzare l’attuazione soprattutto in termini di maggiori risorse da attribuire a chi la esercita, vale a dire le Soprintendenze. Una riflessione di Maria Pia Guermandi sul  nuovo regolamento che individua gli “interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che elenca oltre 50 casi di “lieve” entità, con rischi evidenti per la tutela del paesaggio. (Il Giornale dell’Arte, maggio 2017 da Emergenza cultura e Eddyburg,)

Il paesaggio messo k.o. dalla somma di “lievi entità” di Maria Pia Guermandi  

Il 6 aprile scorso è entrato in vigore – tramite decreto (DPR 31/2017) [1] – il “regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.Si tratta di un provvedimento che incide direttamente sull’attuazione del Codice dei Beni culturali e, nello specifico, sul procedimento di autorizzazione paesaggistica, vale a dire il nulla osta che gli organi territoriali di tutela, le Soprintendenze, devono concedere per poter effettuare qualsiasi intervento di trasformazione territoriale in aree sottoposte a tutela

Anche se l’amministrazione delegata al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è, ai sensi del Codice, la Regione che, come è ormai prassi consolidata, può delegare il compito ai Comuni, il parere delle Soprintendenze è vincolante ed è stato spesso causa fra le principali di contenzioso – sia che sia concesso o che sia negato – da parte sia di privati o amministrazioni richiedenti che di cittadini, comitati e associazioni difesa del patrimonio, sull’altro versante.

È indubbio infatti che l’autorizzazione paesaggistica costituisca a tutt’oggi lo strumento principale di tutela del territorio da parte dello Stato e per questo sia divenuta spesso oggetto di aspro confronto fra chi la ritiene un potere eccessivo nelle mani di funzionari tecnici (i ‘burocrati’ oggetto di strali in particolare da parte di coloro che rivendicano sempre e comunque il primato della politica) e chi invece ne vorrebbe rafforzare l’attuazione soprattutto in termini di maggiori risorse da attribuire a chi la esercita, vale a dire le Soprintendenze.

Il nuovo regolamento si inserisce in questo dibattito proseguendo in una linea di modifica e semplificazione del Codice dei beni culturali (2004), linea che nel settore della tutela paesaggistica, è in pratica iniziata immediatamente dopo l’emanazione della seconda e ultima tornata di modifiche al testo, avvenuta nel 2008.

Già nel 2010, infatti, con un precedente decreto (DPR n. 139) [2] era stata emanata una prima tornata di semplificazioni per interventi di lieve entità e in questi anni numerosi sono stati i provvedimenti, della più varia natura, ma in particolare quelli mirati alla ripresa economica o ad incentivare un generico ‘sviluppo’, che hanno inciso sul provvedimento di autorizzazione paesaggistica (circoscrizione dei tempi concessi per l’emanazione del provvedimento e dispositivo del silenzio/assenso).

Questa progressiva compressione delle soglie temporali e delle modalità di intervento rientra peraltro nel filone della “semplificazione amministrativa”, vera e propria parola d’ordine delle ultime stagioni politiche così come questo regolamento che stabilisce un lungo elenco di interventi per i quali l’autorizzazione non è più richiesta (31) e un altro ancor più lungo (42 casi) in cui è sufficiente ;un’autorizzazione semplificata, appunto.

Se molti dei casi elencati possono rientrare nella sfera – pur pericolosa – del buon senso (opere che non alterino l’aspetto esteriore di edifici ovviamente non vincolati, oppure interventi antisismici o di consolidamento che non comportano modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura, o alla volumetria o altezza dell’edificio), in altri casi le interpretazioni si possono prestare a più di una ambiguità. Ad esempio, nel caso dei dehors – strutture che sempre più pesantemente incidono sull’aspetto e la vivibilità di vie e interi isolati dei nostri centri storici – la differenza che distingue quelli che non necessitano di alcuna autorizzazione da quelli che prevedono la procedura semplificata rischia di essere molto sottile nella pratica.

L’esempio dei dehors, poi si ben si presta ad una critica complessiva sulla ratio di normative così concepite: se infatti un singolo intervento può avere un’incidenza modesta sull’insieme dell’ambiente urbano – aspetto che ne giustifica l’inserimento in un provvedimento come questo – è la somma dei singoli che fa la differenza. Vale a dire che una strada o piazza invasa da decine di dehors – ciascuno di per sé di ‘lieve’ impatto – muta radicalmente nel suo uso urbano e si configura, nell’insieme, come un’operazione di perdita dello spazio pubblico, sempre più minacciato nelle nostre città e per questo tanto più prezioso.

L’esempio vale per altri casi dell’elenco, dagli arredi urbani alle installazioni di microeolico, ai pannelli solari, all’apertura o chiusura di finestre e verande… e potremmo continuare sino ai casi più eclatanti come la realizzazione di parcheggi per i quali la derubricazione a interventi di lieve entità (B.11) [3] sembra davvero eccessiva.

La logica dell’elenco, insomma, rischia di essere molto miope e pericolosa quando impiegata su organismi così delicati come i centri storici o comunque su aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Solo una pianificazione urbanistica e territoriale consapevole dei valori della tutela potrebbe superare l’impasse e le lacune determinate dalla somma di interventi puntuali e dal frazionamento di provvedimenti singoli e ignari di un contesto non solo geografico-culturale, ma sociale ampio. Quella pianificazione che, però, nel nostro paese appare sempre più residuale, se a dieci anni dall’emanazione del Codice che prevedeva la copianificazione paesaggistica solo tre regioni – Puglia, Toscana e, da pochissimo, il Piemonte cui si può aggiungere il decreto salvacoste in Sardegna – vi hanno ottemperato.

In quanto strumento normativo, un regolamento è di per sé utile in quanto cerca di eliminare spazi di ambiguità applicativa (anche se non sempre ci riesce, come nel nostro caso), ma dovrebbe essere accompagnato da procedure di controllo e monitoraggio sulla sua efficacia e soprattutto sulla sua adeguatezza al contesto organizzativo. In un momento così delicato come è quello attuale, infatti, in cui la riorganizzazione del Mibact, soprattutto per quanto riguarda gli organi di tutela territoriali, è ancora in una fase di assestamento e in taluni territori le carenze di organico sono tali da rendere molto complesso l’esercizio delle normali attività (gli architetti delle Soprintendenze sono attualmente poco più di 500 sull’intero territorio nazionale), l’ennesima decurtazione dei tempi operativi (solo 10 giorni sono concessi al Soprintendente per emanare una valutazione negativa circostanziata) rischi di creare smagliature ripetute all’impianto della tutela e uno stravolgimento complessivo di intere aree urbane e non, dato dalla sovrapposizione non sufficientemente governata di innumerevoli interventi di “lieve” entità.

Maria Pia Guermandi
[1] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (17G00042) (GU Serie Generale n.68 del 22-3-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2017 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/22/17G00042/sg
[2] DPR n. 139 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31  Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (17G00042) (GU Serie Generale n.68 del 22-3-2017) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/22/17G00042/sg
[3]Art. 3 Interventi ed opere di lieve entita’ soggetti
a procedimento autorizzatorio semplificato
1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui
al Capo II gli interventi ed opere di lieve entita’ elencati
nell’Allegato «B».
Allegato B (di cui all’art. 3, comma 1)Elenco interventi di lieve entita’ soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
 B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della
volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a
100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni
ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque
anni successivi all'ultimazione lavori e' sottoposto a procedimento
autorizzatorio ordinario; 
 B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a
tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma
1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili
di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici, purche' tali interventi siano eseguiti nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti; 
 B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce
B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici
mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali:
modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di
aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione
delle attivita' economiche, o di manufatti quali cornicioni,
ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con
rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni,
modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o
chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale
di scale esterne; 
 B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla
voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli
edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali:
rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle
coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici;
modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di
canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto,
lucernari, abbaini o elementi consimili; 
 B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero
finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici,
laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche
morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento
preesistenti; 
 B.6. interventi necessari per il superamento di barriere
architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il
superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione
di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma
dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; 
 B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di
singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione
dotati di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti
prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo
spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella
configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali
installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art.
136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima,
agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 
 B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici, purche' integrati nella configurazione
delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli
edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b)
e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione
di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli
edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici
esterni; 
 B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza
complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml
1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi
del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 
 B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o
colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre
diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione; 
 B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilita'
esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di
incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e
percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della
circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o
che assicuri adeguata permeabilita' del suolo; 
 B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti
l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di
pubblica illuminazione; 
 B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani
attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto
di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti
locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico
approvato ai sensi dell'art. 143 del codice; 
 B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da
eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di
beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del
Codice; 
 B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e
manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico,
storico o testimoniale; 
 B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero
parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non
superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali
rampe; 
 B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino
di natura permanente e manufatti consimili aperti su piu' lati,
aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori
o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30
mc; 
 B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di
pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce
B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili,
modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno,
realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli
assetti vegetazionali; 
 B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni
destinati ad attivita' produttive, o di collegamento tra i capannoni
stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta
preesistente; 
 B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a
destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei
prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante
tubazioni esterne; 
 B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di
contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui
cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di
manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se
eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture
diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici; 
 B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma
l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione
o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private,
vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del
Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; 
 B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate
alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di
pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle
infrastrutture a rete; 
 B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente
interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica
permanente della morfologia del terreno o degli assetti
vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione
correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con
dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o
sistemazione; 
 B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso
pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione
per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita
di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni
nell'anno solare; 
 B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors),
tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attivita' economiche
quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita'
commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione,
consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della
balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine;
prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili
o di facile rimozione aventi carattere stagionale; 
 B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di
pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico; 
 B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi
d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al
tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi
agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua; 
 B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con
opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci
metri quadrati; 
 B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio
dell'attivita' ittica con superficie non superiore a 30 mq; 
 B.31. interventi di adeguamento della viabilita' vicinale e
poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore; 
 B.32. interventi di ripristino delle attivita' agricole e
pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione
arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso
agricolo o pastorale da parte delle autorita' competenti, ove
eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui
tali aree; 
 B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di
colture agricole di radura; 
 B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di
immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purche'
preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; 
 B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita'
forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale
approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente
per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilita'
forestale; 
 B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non
temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni
inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a
messaggio o luminosita' variabile, nonche' l'installazione di insegne
fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a cio'
preordinate; 
 B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a
servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente,
a metri 10 e a metri 6,30; 
 B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui
all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori
a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di
sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non
superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di
telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi
tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se
collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a
terra; 
 B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque
delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento
funzionale; 
 B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti
alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla
difesa dei versanti da frane e slavine; 
 B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e
manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria,
sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti,
diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e
manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di
calamita' naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento
semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che
interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del
Codice; 
 B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di
arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione
antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa. 

 

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