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Interventi inseriti nel Piano Parcheggi, quali diritti acquisiti?

Da tempo esponenti dell’Amministrazione capitolina, anche recentemente (1), continuano a parlare di “diritti” che sarebbero stati “acquisiti” da alcune ditte private in quanto proponenti di parcheggi interrati su suolo/sottosuolo pubblico inseriti nell’Ordinanza commissariale del 2008 (2) che conteneva il P.U.P. (Piano Urbano Parcheggi). E questi “diritti acquisiti” non solo riguarderebbero le ditte i cui progetti sono poi stati approvati e che hanno quindi stipulato la convenzione con il Comune per la concessione del diritto di superficie, ma anche le ditte le cui proposte si sono arenate in varie fasi procedurali, non hanno mai raggiunto Convenzione e, in molti casi, neanche l’ordinanza di autorizzazione alla stipula (in un caso addirittura neanche l’inserimento nel P.U.P. (3). Eppure l’ultima Ordinanza commissariale tutt’oggi vigente, del Sindaco Commissario per l’emergenza traffico Alemanno, la Oc 129/2008 del novembre 2008 (4) che rivisitava il Piano Parcheggi del Sindaco Commissario Veltroni, non ci sembra, come la precedente, attribuire alcun “diritto acquisito”. Infatti molte sono le incognite che possono emergere e rivelarsi ostative alla realizzazione di un parcheggio interrato nel sottosuolo di Roma, da quelle archeologiche alle idrogeologiche, e per raggiungere l’approvazione del progetto e il rilascio del Permesso di costruire devono essere superati vari passaggi. A leggere gli articoli dello Schema di CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU UN’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE(E/O DEL RELATIVO SOTTOSUOLO) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO contenuto nella OC 129 (3), si trovano vari riferimenti che subordinano il necessario rilascio del Permesso di Costruire a precise condizioni che riportiamo in calce, da cui si può evincere che l’inserimento dei parcheggi negli elenchi del P.U.P. – ormai di 15 anni fa – è solo l’inizio di una procedura lunga e complessa, nella quale vari soggetti devono accertare la fattibilità dell’intervento, oltre che la sua pubblica utilità.

Carteinregola e Cittadinanzattiva Lazio hanno scritto all’ANAC (5) per sottoporre il quesito se tali opere – a tutti gli effetti “pubbliche” per definizione della stessa Autorità – che gli uffici comunali hanno definito in vari ricognizioni ancora “in istruttoria”, potessero essere assegnate derogando alle procedure di evidenza pubblica, in più circostanze raccomandate dall’Autorità al Comune di Roma.

Ma più in generale riteniamo che – come chiediamo da tempo a tutte le Amministrazioni che si sono succedute fino a oggi – con la fine dell’emergenza traffico e i poteri speciali del Sindaco, il 31 dicembre 2012, Roma Capitale debba “tirare una riga” e azzerare tutti gli interventi “solo programmati” che in passato non hanno raggiunto nemmeno la Convenzione con il Comune, e ripensare un Piano Parcheggi che risponda alle attuali esigenze della mobilità, dell’interesse pubblico e delle normative vigenti.

D’altra parte si è rimesso mano al Piano Regolatore Generale, coevo del P.U.P. ma strumento ben più complesso, con la motivazione che è necessaria “una revisionedel Piano determinato dalle “mutate condizioni socio-economiche” e dalla progressiva evoluzione normativa e disciplinareoltre la fase applicativa del Piano“.

Per coerenza e a maggior ragione si dovrebbero applicare le stesse considerazioni per parcheggi pertinenziali, costruiti da privati su suolo publico e da vendere a privati per 90 anni, o ai parcheggi rotazionali a pagamento, restituendone la pianificazione – localizzazioni, tipologia, numero – all’Amministrazione pubblica, e la realizzazione alle normative che regolano da anni – decenni – le opere pubbliche.

Post scriptum: i poteri speciali del Sindaco, usciti dalla porta della cessazione della dichiarazione dell’emergenza traffico, sono rientarti parzialmente dalla finestra del Giubileo 2025, con l’inserimento, negli interventi “essenziali” di alcuni parcheggi interrati nel I e nel II Municipio, che saranno completati per la maggior parte ben oltre la fine del Giubileo, e che saranno realizzate dalle ditte proponenti del PUP, anche nei casi in cui non è mai stata stipulata alcuna Convenzione (6)

Anna Maria Bianchi Missaglia

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU UN’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE(E/O DEL RELATIVO SOTTOSUOLO) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO contenuto nella OC 129 (3)


Articolo 7  Permesso di costruire  (pag.7)

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce titolo per il concessionario per la presentazione della domanda per il rilascio da parte dello Sportello Unico presso l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi del titolo autorizzativo relativo al progetto approvato (… ) Tale progetto verrà esaminato dalla Commissione di Alta Vigilanza, come disciplinata dalla presente Convenzione il cui parere ha natura vincolante ai fini del rilascio del permesso di costruire. (…) Il mancato ottenimento del Permesso di Costruire ovvero l’impossibilità di realizzazione dell’opera in esito ad eventuali impedimenti oggettivamente ostativi, successivamente sopraggiunti e non dipendenti da cause imputabili ad una delle due parti, verificata la impossibilità di individuare una diversa e risolutiva variante progettuale rispondente all’interesse pubblico comporta la risoluzione della convenzione, senza che ciò costituisca per il concessionario stesso ed i propri aventi causa in alcun modo o per alcun motivo titolo per avere alcunché a pretendere e fermo restando per il concessionario medesimo l’obbligo di provvedere, a proprio onere e spese, al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale.

In caso di annullamento, revoca, decadenza e/o risoluzione della convenzione per i sopra esposti motivi, l’Amministrazione Comunale provvederà alla restituzione delle somme che fossero già state eventualmente incamerate a fronte del corrispettivo del diritto di superficie e delle fideiussioni, fatto comunque salvo ed impregiudicato il diritto, per l’Amministrazione stessa, di trattenerle tutte o in parte a fronte di eventuali esigenze insorte e riconducibili a carenze, omissioni, o comunque colpe da parte del concessionario.

Articolo 11 Oneri del concessionario (pag. 10)

(…)Il concessionario dovrà, a proprio onere e spesa, eseguire, preliminarmente all’inizio dei lavori di costruzione veri e propri, tutte le indagini preventive atte a verificare dettagliatamente sotto i profili geotecnici e idrogeologici, la situazione dei suoli sottostanti e circostanti l’area di intervento, al fine di determinare con assoluta certezza le condizioni di operatività dell’intervento stesso. (…)

Articolo 13 Ritrovamenti  archeologici (pag.12)

Qualora, nel corso dei sondaggi preliminari, ovvero dei lavori di escavazione, dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario e’ obbligato a sospendere i lavori dandone immediata comunicazione alla competente Soprintendenza, cui spetta l’indicazione dei provvedimenti da assumere, nonché all’Ufficio speciale emergenza traffico e mobilità, all’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi ed al Municipio competente. (…) Qualora l’importanza e l’estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse utilizzabile solo parzialmente l’area dell’intervento, le parti potranno concordemente individuare una diversa soluzione progettuale delle opere di cui alla presente convenzione, fermo restando il diritto di entrambe le parti a richiedere la risoluzione della stessa, senza che ciò costituisca per il concessionario in alcun modo e per alcun motivo, titolo per avere alcunché a pretendere, e fermo restando per il concessionario l’obbligo di provvedere, a proprio onere e spese, al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni della competente Soprintendenza e del Comune di Roma. Qualora l’importanza e l’estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse al contrario inutilizzabile totalmente l’area dell’intervento si determinerà la risoluzione della convenzione, senza che ciò costituisca per il concessionario in alcun modo e per alcun motivo, titolo per avere alcunché a pretendere, e fermo restando per il concessionario l’obbligo di provvedere, a proprio onere e spese, al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni della competente Soprintendenza e del Comune di Roma.

Ma è revista anche la revoca della Convenzione già stipulata per motivi di “pubblica necessità”

Articolo 25  Revoca (pag. 20)

(…) 4) in caso di pubblica necessità, determinabile ad insindacabile giudizio del Comune su conforme deliberazione, anche per esigenze connesse con la mobilità ed i trasporti cittadini, il Comune potrà revocare la convenzione rimborsando al concessionario una somma corrispondente al valore di stima delle opere eseguite maggiorata del 10% a titolo di compenso per mancati utili.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

vedi anche:

Piano Urbano Parcheggi: perchè abbiamo scritto all’ANAC 5 agosto 2023

Giubileo e parcheggi privati: non siamo d’accordo (e i conti non tornano) 18 luglio 2023

NOTE

(1) Vedi Il video di Lungotevere Castello, Piazza Risorgimento e gli altri: i parcheggi interrati del I Municipio 29 maggio 2023

(2) Il 4 agosto 2006 con D.P.C.M.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi – Dichiarazione dello stato di emergenza determinatasi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità, la mobilità della Capitale viene così assimilata a terremoti, inondazioni, epidemie e lo stato di emergenza traffico e mobilità è dichiarato fino al 31.12.2008, per la situazione determinatesi nella città di Roma, cui fa seguito la nomina del Sindaco di Roma (O.P.C.M. n. 3543/2006) quale Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della Capitale con poteri straordinari, tra cui quelli di deroga a molte normative, a partire dal recente Codice dei contratti pubblici esautorando completamente il Consiglio Comunale dalle decisioni in materia di mobilità. L’Emergenza traffico sarà poi rinnovata di anno in anno dai governi successivi, fino al Governo Monti, che la farà cessare il 31 dicembre 2012.

(3) E’ il caso dell’intervento di Largo Porcari, inserito nel DPCM tra gli interventi “essenziali” per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, con l’indicazione “altre fonti di finanziamento” “Soggetto privato titolare di convenzione PUP” vedi Giubileo e parcheggi privati: non siamo d’accordo (e i conti non tornano) 18 Luglio 2023Continua#

(4) vedi OC 129 del 27/11/2008
Modifiche ed integrazione al Piano Parcheggi e prime disposizioni per la realizzazione degli interventi. Modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la concessione della superficie.

(5) vedi Piano Urbano Parcheggi: perchè abbiamo scritto all’ANAC 5 agosto 2023

(6) vedi Giubileo e parcheggi privati: non siamo d’accordo (e i conti non tornano) 18 luglio 2023

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