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Municipi, come funzionano

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(dal nuovo statuto di Roma Capitale)

scarica lo StatutoSTATUTO_ROMA_def_T_VOLUMETTO

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Segretariato-Direzione Generale – Direzione Giunta e Assemblea Capitolina                        Statuto – 16

CAPO IV
DECENTRAMENTO MUNICIPALE

Articolo 26.
Principi e funzioni
1. Il territorio di Roma Capitale, al fine di adeguare l’azione amministrativa dell’Ente alle
esigenze del decentramento, è articolato in quindici Municipi, quali circoscrizioni di
partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonché di esercizio delle funzioni
conferite da Roma Capitale.
2. I Municipi rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell’ambito dell’unità di Roma Capitale.
3. Ciascun Municipio assume una denominazione caratteristica del proprio territorio, che si aggiunge a quella di “Roma” e al corrispondente numero. La denominazione e lo
stemma del Municipio, previa intesa con la Giunta Capitolina, sono deliberati dal
Consiglio del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti.
4. La revisione della delimitazione territoriale dei Municipi è deliberata dall’Assemblea
Capitolina a maggioranza assoluta dei componenti.
5. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal
Regolamento del decentramento. Ulteriori funzioni possono essere conferite con
deliberazione dell’Assemblea Capitolina.
6. La Giunta Capitolina, anche al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni in tutto il territorio di Roma Capitale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione ai servizi di competenza dei Municipi, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali.
7. Per favorire l’attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Regolamento del
decentramento prevede sedi permanenti di consultazione e di cooperazione con i
Municipi e definisce le modalità di funzionamento della Consulta dei Presidenti dei
Municipi che, presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco, si riunisce almeno una volta a
trimestre.
8. Per l’esercizio di funzioni omogenee di area vasta che, per la loro gestione ottimale,
richiedano modalità di esercizio intermunicipale, le competenze attribuite ai singoli
Municipi possono essere esercitate dalla Giunta Capitolina che delibera sull’oggetto e la
durata, non superiore a sei mesi, di tale esercizio. La deliberazione, rinnovabile per una
sola volta nella consiliatura, è approvata previa acquisizione dei pareri della
Commissione Capitolina sul decentramento nonché dei Consigli dei Municipi interessati.
9. In particolare, i Municipi gestiscono:
a) i servizi demografici;
b) i servizi sociali e di assistenza sociale;
c) i servizi scolastici ed educativi;
d) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale;
e) le attività e i servizi di manutenzione urbana, di gestione del patrimonio capitolino, di
disciplina dell’edilizia privata di interesse locale;
f) le attività e i servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale, con
esclusione delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche;
g) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell’artigianato e del commercio, con
esclusione della grande distribuzione commerciale;
h) le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento del
Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.
10. Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi sono
assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, gestite in conformità alle disposizioni
di legge e di regolamento. Le deliberazioni dell’Assemblea Capitolina che trasferiscono
ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte.

11. Tenuto conto delle generali esigenze di perequazione, annualmente è determinata la
quota delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie accertate e riscosse in ciascun
Municipio, da attribuire ai Municipi stessi.
12. Il Municipio definisce autonomamente gli impieghi, nel quadro delle competenze
municipali, delle maggiori risorse attribuite ai sensi del comma 11.
13. In particolare i Municipi:
a) godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla
legge e dallo Statuto, e organizzano la loro attività in base a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità, con l’obbligo di conseguire l’equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti;
b) organizzano l’attività e promuovono la valorizzazione del personale assegnato da
Roma Capitale, nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta
Capitolina; possono altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, avvalersi
di lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da
deliberazioni della Giunta Capitolina;
c) concorrono, in base alle disposizioni del Regolamento di contabilità, alla definizione
del bilancio di Roma Capitale e, nel rispetto delle destinazioni delle risorse da questo
stabilite, adottano annualmente gli atti di pianificazione degli interventi per spese e
investimenti sul territorio del Municipio. Il Regolamento definisce le modalità per
assicurare ai Municipi risorse finanziarie certe derivanti da trasferimenti, quote di
tributi e tariffe, sponsorizzazioni e contributi, donazioni e lasciti, vendita di
pubblicazioni e altri materiali;
d) concorrono preventivamente, con le modalità stabilite dal Regolamento del
decentramento, alla definizione delle linee guida dei contratti di servizio pubblico,
mediante la formulazione, in sede consultiva, di proposte e valutazioni, per la più
congrua determinazione delle esigenze strumentali dell’Amministrazione in ambito
decentrato.
14.  Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di competenze o di servizi attribuiti ai
Municipi ovvero di mancata attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Sindaco,
dopo aver dato un termine perentorio per provvedere, affida agli organi centrali
l’esercizio delle competenze o la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative
conseguenti.

Articolo 27.
Ordinamento dei Municipi
1. Sono organi dei Municipi: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Agli organi dei Municipi si applicano, in materia di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità, le disposizioni vigenti per gli Organi di Roma Capitale.
3. Il Consiglio del Municipio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dei Municipi. Il Consiglio del Municipio è composto dal Presidente del Municipio e da
ventiquattro Consiglieri. I Presidenti e i Consiglieri dei Municipi sono eletti
contestualmente, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla
legge rispettivamente per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Capitolini.
4. I Consigli dei Municipi sono eletti contemporaneamente all’Assemblea Capitolina, anche nel caso di scioglimento anticipato della medesima; restano in carica per la durata del mandato dell’Assemblea Capitolina; esercitano le loro funzioni sino alla elezione dei
nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad
adottare gli atti urgenti e improrogabili.
5. Il seggio che durante il mandato del Consiglio del Municipio si rendesse vacante per
qualsiasi causa, è attribuito al candidato, appartenente alla lista il cui seggio si è reso
vacante, che segue immediatamente l’ultimo eletto.
6. Il Consiglio del Municipio è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. Il Presidente del Consiglio rappresenta l’assemblea municipale. Al Presidente del Consiglio del Municipio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e, singolarmente, alle Consigliere e ai Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per l’assolvimento delle
proprie funzioni, il Presidente del Consiglio del Municipio è coadiuvato da un Ufficio di
Presidenza composto dallo stesso Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno con
funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
7. L’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio del Municipio avviene con le
modalità previste dall’articolo 18, commi 7 e 8, dello Statuto per il Presidente e per i Vice
Presidenti dell’Assemblea Capitolina.
8. Il Consiglio del Municipio approva il Regolamento del Municipio con la maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati e ne assicura la coerenza e la omogeneità con gli
istituti previsti per gli organi di Roma Capitale. Il Regolamento disciplina tra l’altro:
a) i modi della partecipazione del Consiglio del Municipio alla definizione,
all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da
parte del Presidente del Municipio e dei singoli Assessori;
b) il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari – istituite
in seno al Consiglio, con esclusione del Presidente del Municipio – Permanenti, il cui
numero non può superare un quarto dei Consiglieri assegnati al Consiglio, e Speciali,
i cui lavori, di durata non coincidente con quella dell’intero mandato del Presidente del
Municipio, devono concludersi improrogabilmente nel corso di tale mandato;
c) le modalità per l’effettiva pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni;
d) le modalità di informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sulle
deliberazioni del Municipio;
e) le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o
associati, alle attività dei Municipi, ivi compresa l’indizione di referendum e la
presentazione di proposte o interrogazioni al Consiglio;
f) la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata;
g) i criteri e le modalità per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del
Municipio.
9. Il Regolamento del Municipio stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore a un terzo dei Consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.
10. Le deliberazioni del Consiglio del Municipio sono adottate con la maggioranza dei
Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una
maggioranza speciale.
11. Le deliberazioni municipali sono pubblicate mediante affissione all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio di Roma Capitale per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive
dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Le deliberazioni sono altresì pubblicate
nelle pagine web del Municipio all’interno del portale di Roma Capitale.
12. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni municipali, che non siano meri atti di indirizzo, recano il
parere di regolarità tecnica e, qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, anche quello di regolarità contabile.
13. Il Consiglio del Municipio adotta le deliberazioni concernenti gli atti di pianificazione
economico-finanziaria e le relative variazioni nell’esercizio dell’autonomia sancita
dall’articolo 26.
14. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia va
attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell’Assemblea
Capitolina.
15. Nell’esercizio del loro mandato, le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici capitolini, nonché da enti, istituzioni,
società partecipate e altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti edocumenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla
legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei Consigli e delle
Commissioni Consiliari. La misura del gettone di presenza è determinata, in base alla
legge, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina.
17. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. La decadenza è dichiarata dal Consiglio del Municipio, valutate le cause giustificative addotte dagli interessati, con le modalità previste per le Consigliere e i Consiglieri Capitolini.
18. Il Presidente e la Giunta del Municipio cessano dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere
motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio ed è messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la
mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai
sensi dei successivi commi 29 e 30.
19. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
Presidente del Municipio, la Giunta del Municipio decade e si procede allo scioglimento
del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 28, 29 e 30. Lo scioglimento
del Consiglio del Municipio determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente del
Municipio nonché della Giunta.
20. Le dimissioni presentate dal Presidente del Municipio diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio del Municipio.
21. La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del Municipio – che la presiede, ne
promuove e coordina l’attività, procede alla sua convocazione fissandone l’ordine del
giorno – e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzioni di Vice
Presidente, pari a un quarto dei Consiglieri assegnati. Il Presidente nomina gli Assessori
dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla
elezione. Fra i nominati è garantita la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i
sessi, motivando le scelte difformemente operate con specifico riferimento al principio di
pari opportunità.
22. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio del
Municipio purché non siano Consiglieri Capitolini. La carica di Assessore è incompatibile
con quella di Consigliere del Municipio. Qualora un Consigliere del Municipio assuma la
carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina. Il Presidente può revocare uno o più membri della
Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta
successiva alla revoca.
23. La Giunta collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel governo del Municipio e opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Roma Capitale disciplinanti l’ordinamento del Municipi non attribuiscano alla competenza del Consiglio o del Presidente del Municipio; delibera in ordine al Piano Esecutivo di Gestione del Municipio e alle relative variazioni; riferisce annualmente al Consiglio del Municipio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
24. La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le
necessarie direttive ai fini dell’espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli
atti di indirizzo emanati dal Consiglio e del principio di distinzione delle competenze e
delle attribuzioni tra organi di governo e dirigenza. Il Regolamento del Municipio prevede
le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite. I componenti della Giunta del Municipio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di
partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto.
25. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta del Municipio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento dell’elezione del Consiglio del Municipio, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio del Municipio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative al mandato. Il Presidente può ripartire tra gli Assessori i compiti propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all’attuazione delle linee
programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.
26. Il Presidente rappresenta il Municipio ed esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti nonché le funzioni delegate dal Sindaco a norma dell’articolo 54, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. Distintivo del Presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Roma e gli stemmi di Roma Capitale e del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all’articolo 50, comma 12, dello stesso Testo Unico.
27. I componenti della Giunta del Municipio hanno diritto di percepire un’indennità di
funzione onnicomprensiva nella misura stabilita, in base alla legge, con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina. L’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non
siano in aspettativa. Per i componenti della Giunta del Municipio che siano in aspettativa
per ragione del mandato o che non siano lavoratori dipendenti, gli oneri assistenziali,
previdenziali e assicurativi nonché il rimborso della quota annuale di accantonamento
per l’indennità di fine rapporto sono a carico di Roma Capitale con le modalità stabilite
dalla legge.

28. Il Consiglio del Municipio è sciolto:
a) con deliberazione dell’Assemblea Capitolina adottata a maggioranza assoluta dei
componenti, quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco, persista in
gravi e reiterate violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
b) con ordinanza del Sindaco, quando sia nell’impossibilità di funzionare per:
1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
Presidente del Municipio;
2. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti
separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Municipio, della
metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente del
Municipio;
3. riduzione dell’organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei
componenti del Consiglio.
29. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio nel caso di cui alla lett. a) o
dal verificarsi delle ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma, nonché in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, le
funzioni del Consiglio e della Giunta del Municipio sono esercitate dalla Giunta
Capitolina, mentre le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate dal Sindaco.
30. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio ai sensi del comma 28 o
conseguente all’approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 18, il Sindaco ne
dà comunicazione al Prefetto il quale, con proprio atto, indice, nei termini di legge, le
nuove elezioni. Il Consiglio del Municipio rieletto dura in carica sino al rinnovo
dell’Assemblea Capitolina.
31. Il Regolamento del decentramento e il Regolamento del Municipio disciplinano le
attribuzioni e il funzionamento degli organi del Municipio. Per quanto da essi non
espressamente previsto, per assicurare l’attuazione di istituti necessari al regolare
funzionamento degli organi municipali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti per gli organi di Roma Capitale.

Articolo 28.
Consigliere Aggiunto del Municipio
1. Presso ogni Municipio è eletto un Consigliere Aggiunto, in rappresentanza degli stranieri
di cui all’articolo 6, comma 1, lett. c), residenti o aventi domicilio nel territorio del
Municipio. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, si tengono contestualmente
a quelle dei Consiglieri Aggiunti presso l’Assemblea Capitolina. Il Consigliere eletto resta
in carica, anche in caso di subentro, sino al termine del mandato del Consiglio
Municipale cui partecipa.
2. Il Consigliere Aggiunto del Municipio ha titolo a partecipare, senza diritto di voto, alle
sedute del Consiglio del Municipio, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all’ordine
del giorno.
3. Le elezioni dei Consiglieri Aggiunti dei Municipi sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 1; per l’esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste con il regolamento di cui all’articolo 27, comma 8.

Articolo 29.
Rapporti con l’Assemblea Capitolina
1. Il Consiglio del Municipio esercita, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
e con le modalità previste dal Regolamento del decentramento, l’iniziativa delle
deliberazioni di competenza dell’Assemblea Capitolina.
2. Il Presidente del Municipio può partecipare alle adunanze dell’Assemblea Capitolina e
delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali con gli stessi diritti riconosciuti ai
Consiglieri Aggiunti dall’articolo 20, comma 2.
3. Il Consiglio del Municipio può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco, il quale è tenuto a rispondere entro sessanta giorni.
4. Il Regolamento del decentramento, al fine di consentire l’informazione e la presentazione di proposte e osservazioni, indica gli atti di Roma Capitale per i quali è previsto il parere non vincolante dei Consigli dei Municipi. Del parere è dato conto nel testo delle deliberazioni degli organi di Roma Capitale.