In questa pagina – in costruzione – raccoglieremo le obiezioni e le domande sul progetto Stadio della Roma da inoltrare man mano per avere le necessarie risposte, in attesa che l’Assessorato metta on line il progetto, i documenti e le FAQ.
ITALIA NOSTRA Roma 17.12.14 STADIO A TOR DI VALLE
SEMPRE PIU’ INACCETTABILE UN VOTO FAVOREVOLE ALL’INTERESSE PUBBLICO
Dopo la relazione, di oggi, dell’Assessore Caudo sulla proposta dello stadio a Tor di Valle tutto l’iter previsto per ottenere il voto positivo sull’interesse pubblico dell’opera appare sempre più inaccettabile e la spaccatura che esiste nella maggioranza lo rende ancora più evidente. Per Italia Nostra Roma è grave e ben poco trasparente non volere nemmeno accennare al problema che l’area non è ancora nella disponibilità del proponente l’opera. Nelle criticità non si considera il rischio idrogeologico al quale è soggetta già da oggi l’area di Tor di Valle per le esondazioni del Fosso di Vallerano per la cui sicurezza si continua a non precisare l’effettivo costo e da chi sarà sostenuto.
L’aver continuato a sostenere che non occorre una variante di Piano regolatore per i nuovi 900.000 metri cubi dovuti alla società proponente per le opere pubbliche è un’altra decisione che dovrebbe convincere i consiglieri comunali sia di opposizione che di maggioranza a negare con il loro voto l’interesse pubblico. Italia Nostra Roma lo chiede per l’interesse di Roma e dei suoi cittadini
IL COMUNICATO DELL’ASSESSORATO ALLA TRASFORMAZIONE URBANA:
STADIO: CAUDO A ITALIA NOSTRA: “AREA NON E’ A RISCHIO ESONDAZIONE”“Italia Nostra ha diffuso un comunicato contro lo stadio di Tor di Valle affermando che l’area è a rischio esondazione. A sostegno di tali affermazioni mette un link alla carta del rischio dell’autorità di Bacino del Tevere. Peccato però che proprio da quella carta si evinca che l’area dello Stadio non è a rischio, in buona parte è addirittura bianca, mentre le uniche zone rosse sono quelle del quartiere di Decima, soggette all’esondazione del fosso di Vallerano, la cui sistemazione è infatti individuata dall’amministrazione comunale come una delle opere che condizionano la dichiarazione di pubblico interesse da parte dell’Amministrazione. Duole registrare come un’associazione dal passato glorioso, che ha visto tra i suoi protagonisti figure rigorose come Antonio Cederna, sia ridotta a un così basso livello di approssimazione che toglie ogni autorevolezza alle sue affermazioni”. E’ quanto dichiara in una nota l’Assessore alla Trasformazione Urbana di Roma Capitale Giovanni Caudo.
16 dicembre 2014. Le obiezioni dei Cinquestelle
(inoltreremo all’assessorato competente per avere le oppotune risposte)
Le osservazioni del 12 dicembre 2014
“Il comma 304 “..uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell’accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa..” prevede deroghe di dimensioni e destinazioni d’uso SOLO ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DI PROPRIETA’ dell’ impianto sportivo.
Il progetto presentato all’ approvazione e’ una “variante del PRG” perché, per il raggiungimento dell’ equilibrio finanziario con l’edificazione dei nuovi metri cubi sull’area dei proponenti il perimetro del progetto e’ stato allargato alle aree limitrofe di altri privati non coinvolti nella proposta di variante del PRG.
La delibera in approvazione e’ illegittima perché vincola una successiva indispensabile variante senza garantire la trasparenza delle garanzie date dalle norme di attuazione urbanistiche. E’ illegittima perché le proprietà private coinvolte non sono state convocate ad esprimersi sul piano.
E’ illegittima perché’ le aree degli standard urbanistici che debbono essere ceduti per legge devono essere di proprietà di chi propone il piano e non acquisite con soldi pubblici provenienti dall’equilibrio finanziario”.
Le osservazioni di Carteinregola
Dovrebbe essere specificata:
1) quale norma “prevede deroghe di dimensioni e destinazioni d’uso SOLO ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DI PROPRIETÀ dell’ impianto sportivo”;
2) quale legge o normativa che prevede che le proprietà private coinvolte debbano essere convocate ad esprimersi sul piano, violerebbe la delibera (probabilmente è giusto, ma bisogna avere gli tutti gli elementi),
3) sarebbe importante citare quale legge prescrive che “le aree degli standard urbanistici che debbono essere ceduti per legge, devono essere di proprietà di chi propone il piano” e non “acquisite con soldi pubblici provenienti dall’equilibrio finanziario”.
4) Quanto alla frase seguente, forse deve essere spiegata meglio: “La delibera in approvazione e’ illegittima perché vincola una successiva indispensabile variante senza garantire la trasparenza delle garanzie date dalle norme di attuazione urbanistiche”
Le risposte del 16 dicembre
Il decreto stabilita’ all’ art.1 comma 304 che avevo citato si parla di ampliamento degli impianti (ed e’ implicito che l’area sia quella di proprietà dei proponenti che sono i proprietari od hanno fatto l’accordo con essi).
La legge nazionale urbanistica e sue integrazioni art. 23 Comparti edificatori : ” Indipendentemente dalla facoltà prevista dall’articolo precedente il Comune può procedere in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.
2. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell’atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio, all’edificazione dell’area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni.
3. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.”
Piani Particolareggiati di iniziativa privata convenzionati (art. 28 L.1150 /1942) e il DM 1444 del ’68 art.5 “..l rapporti massimi di cui all’art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative….”
Una variante urbanistica con la necessita’ di un Piano Attuativo deve sottostare alle norme di garanzia del doppio passaggio in C.C. previa esposizione, ricezione delle osservazioni ed opposizioni dei cittadini od enti e relative controdeduzioni dei tecni comunali; una volta adottato il Piano passa in Regione e con le sue modifiche ritorna al vaglio del C.C….. Un Piano non e’ un “atto dovuto” come una concessione edilizia (se pure in deroga con aumento di cubature come concesso dai commi 304 e 305) e il comune con questo atto sta garantendo l’approvazione di un Piano prima che esso venga presentato.
Bada bene che il limite del 75% per la formazione del consorzio che può espropriare e’ stato ridotto al 50% nelle normative regionali (tant’è che chi ha fatto il perimetro ha inglobato il 49,2% della società lussemburghese) e che gli standard urbanistici dovuti per legge nella nostra regione sono ben maggiori dei minimi che ti ho citato.