ALLEGATO 1 mappa
ALLEGATO 2 situazione proprietaria
ALLEGATO 3 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125/2001
ALLEGATO 4 MOZIONE n. 10 Consiglio Comunale Roma dell’ 8 febbraio 2008 (Casal Giudeo Domus Iulia)
ALLEGATO 5 Decisione n. 119/2012, il Consiglio di Stato – Sez. IV (Tor Pagnotta)
ALLEGATO 6 SENTENZA TAR Lazio, Sez. 2B, , n. 09907 29 novembre 2012 (Casal Giudeo Soc. G.R.R. – Gestione Ristoranti Romani)
ALLEGATO 7 DELIBER A 20/2013
ALLEGATO 8 SENTENZA TAR (Tor Pagnotta) nr. 1062, depositata in data 3 febbraio 2009
ALLEGATO 9 SENTENZA CONSIGLIO DI STATO n. 2360/2012
ALLEGATO 1 Mappa Area Casal Giudeo

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125/2001
Prot. Serv. Deliberazioni n. 192/01
S. P. Q. R.
C O M U N E D I R O M A
________
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2001)
L’anno duemilauno, il giorno di giovedì venticinque del mese di gennaio, alle ore
13,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:
1 RUTELLI FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI WALTER ……………………… Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI …………………… Assessore
4 MONTINO ESTERINO …………………. “
5 CECCHINI DOMENICO ……….……….. “
6 PIVA AMEDEO ………………………… “
7 DE PETRIS LOREDANA ………….…… “
8 TOZZI STEFANO ………………………. “
9 MILANA RICCARDO ………………….. “
10 PANTANO PAMELA ……………….…… Assessore
11 D’ALESSANDRO GIANCARLO ………… “
12 MARCHETTI MARIA PIA ……………… “
13 CIOFFARELLI FRANCESCO……………… “
14 GABRIELE GIUSEPPINA ………………… “
15 COSCIA MARIA…………………………… “
16 ESPOSITO DARIO…………………………. “
17 PIETRANGELI PAOLO…………………….. “
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Montino, Cecchini, De Petris, Tozzi,
Milana, Pantano, D’Alessandro, Marchetti, Cioffarelli, Coscia, Esposito e
Pietrangeli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Cioffarelli esce dall’Aula.
(O M I S S I S)
Deliberazione n. 125
Accettazione della proposta di cessione di area trasformabile in loc.
Casal Giudeo dietro compensazione edificatoria ex art. 3, punto 21,
delle N.T.A. del Piano delle Certezze adottato con deliberazione del
C.C. n. 92 del 29 maggio 1997 e controdedotti con deliberazione C.C.
n. 176 del 9 novembre 2000.
Premesso che l’art. 3, punto 21, delle N.T.A. del “Piano delle Certezze”, adottata dal
Consiglio Comunale con delibera n. 92 del 29 maggio 1997, ha introdotto il principio
della compensazione edificatoria;
Che nella relazione generale al detto piano sono state individuate le modalità di
applicazione di tale principio;
2
Che in conformità agli indirizzi al riguardo dal Consiglio Comunale con delibera
n. 172 dell’8 novembre 1999, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 811 del 21 luglio
2000, ha definito i criteri e la procedura per l’attuazione del principio della
compensazione edificatoria attraverso anche l’uso dei Piani di Zona sia per la parte
residenziale che per quella non residenziale, ammettendo anche proposte direttamente
avanzate da privati riguardanti cessioni di aree trasformabili;
Che con istanza – proposta presentata il 17 ottobre 2000 (prot. 14224 del Dip. VI), la
Soc. Nuova Florim a r.l. con sede in Roma a Via P.S. Mancini n. 2 (CF03557371006),
proprietaria di un terreno in località Casal Giudeo di mq. 383.770 con destinazione E1, ha
avanzato la disponibilità al trasferimento del programma edificatorio in altro sito,
mediante lo strumento della compensazione con volumetria di valore immobiliare
corrispondente in aree di Piano di Zona 167 da assegnare alla stessa Società: il tutto,
dietro cessione del terreno di mq. 376.900 sito in Roma loc. Casal Giudeo, distinto in
catasto terreni del Comune di Roma alla partita 23954, foglio 1164 Sez. C, particelle 8, 9,
10 e 11;
Che per tale terreno, avente destinazione edificatoria E1 riconfermata anche dalla
Variante di P.R.G. “Piano delle Certezze” con densità di 100 ab/ha, corrispondente ad un
indice di edificabilità territoriale di 0,8 mc/mq, la Società aveva presentato fin dal
4 novembre 1999 progetto urbanistico ai sensi dell’art. 8, comma ottavo, delle N.T.A.
(prot. 13635/99 del Dip. VI);
Che tuttavia, la approvazione del relativo strumento attuativo era stata differita ad un
più attento esame dei prevalenti ed irrinunciabili valori ambientali e paesaggistici di zona,
oltrechè di più puntuale valutazione delle esigenze degli standard di zona;
Che con delibera di controdeduzioni alla Variante di P.R.G. “Piano delle Certezze”
n. 176 del 9 novembre 2000, il Consiglio Comunale ha disposto l’esame prioritario delle
compensazioni presentate direttamente da privati con cessione di aree trasformabili;
Che la proposta della Soc. Nuova Florim a r.l. appare pertanto ammissibile ed
estremamente vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, tenuto conto della concreta
possibilità di acquisire gratuitamente il vasto comprensorio di 376.900 mq in loc. Casal
Giudeo, che riveste prioritaria valenza ambientale in linea con gli studi urbanistici in
corso di elaborazione;
Che con successivo atto saranno individuate – preferibilmente in aree 167 di
prossima localizzazione – volumetrie di valore immobiliare corrispondenti da assegnare
in compensazione alla proponente Soc. Nuova Florim a r.l.;
Che, al fine di prevedere, sul territorio alloggi da destinare all’affitto, occorre che per
un massimo del 20% della cubatura che sarà assegnata, la stessa venga destinata in
locazione;
Visto la legge 865/71 successive modifiche ed integrazioni;
Visto la legge 167/62;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Atteso che in data 22 gennaio 2001 il Dirigente del Dipartimento IX – III U.O. quale
responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
provvedimento in oggetto.
Il Dirigente F.to: S. Cintio”;
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto,
3
LA GIUNTA COMUNALE
preso atto di quanto esposto in narrativa che fa parte integrante del presente
provvedimento
DELIBERA
1. E’ approvata la proposta presentata dalla Soc. Nuova Florim a r.l. con sede in Roma a
Via P.S. Mancini n. 2 (CF 03557371006), per la cessione dell’area di mq. 376.900
sito in Roma loc. Casal Giudeo, distinto in catasto terreni del Comune di Roma alla
partita 23954, foglio 1164 Sez. C, particelle 8, 9, 10 e 11, alle condizioni e nei tempi
indicati nella proposta stessa;
2. Conseguentemente, la intera volumetria spettante alla detta area, in forza del vigente
P.G.R. quale risultante dalla applicazione dell’indice territoriale di 0,8 mc/mq è
ammessa a compensazione ai sensi dell’art. 3 delle N.T.A. di cui ala delibera del
Consiglio Comunale n. 92/97 “Piano delle Certezze”, con volumetrie di valore
immobiliare corrispondente da localizzare in prosieguo, possibilmente in aree 167, di
nuova formazione da parte del Consiglio Comunale;
3. Il Dip.to VI del Comune di Roma è incaricato della esecuzione della presente
delibera, ivi compresa la individuazione – preferibilmente in aree 167, di prossima
localizzazione, delle volumetrie da assegnare in compensazione alla proponente;
4. Fino ad un massimo del 20% della cubatura che sarà assegnata, al stessa dovrà essere
destinata all’affitto.
L’On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara, all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
W. Tocci
IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo
4
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………..
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
25 gennaio 2001.
ALLEGATO 4 Mozione n. 10 dell’ 8 febbraio 2008
CONSIGLIO COMUNALE
(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale)
PREMESSO CHE
nella seduta del 23 luglio 2007 per l’audizione della società Domus lulia S.r.l., richiesta con
lettera prot. n. 210 del 19 aprile 2007, avente come oggetto le problematiche urbanistiche
inerenti il comparto denominato “Ia Mandriola – Casal Giudeo”, le Commissioni Urbanistica
e Lavori Pubblici, riunitesi in seduta congiunta, hanno riscontrato quanto segue:
– preso atto della documentazione trasmessa dalla società Domus lulia S.r.l., si evince
che la società è proprietaria di un’area in Via Laurentina, località Mandriola, di mq.
72.351;
– l’area è destinata dal PRG del 1965 a zona E “Espansione”, sottozona E1, con attuazione
d’iniziativa pubblica o privata, all’
interno del comprensorio urbanistico denominato “Casal
Giudeo”;
– dalla documentazione presentata, la “Variante di Salvaguardia”, approvata con
deliberazione G.R. Lazio n. 426 del 15 aprile 2002, non ha modificato la destinazione di
PRG a sottozona E1
– dalla documentazione presentata la “Variante Verde e Servizi”, approvata con
deliberazione G.R. Lazio n. 569 del 17 maggio 2002, non ha modificato la destinazione
di PRG a sottozona E1;
– dalla documentazione presentata il “Piano delle Certezze”, approvato con deliberazione
G.R. Lazio n. 856 del 10 settembre 2004, non ha modificato la destinazione di PRG a
sottozona E1;
– il Nuovo PRG, adottato con deliberazione di C.C. n. 33 del 19/20 marzo 2003 e
controdedotto con deliberazione di C.C. n. 64 del 21/22 marzo 2006, ha destinato l’area
ad “Agro romano” del “Sistema ambientale ed agricolo”;
– la Società ha chiesto il riconoscimento dei diritti di compensazione in quanto l’area,
originariamente edificabile, non è inibita da vincoli extracomunali cogenti e comportanti
I’inedificabilità pressoché assoluta;
– la Società ha presentato osservazioni al Nuovo PRG, prot. n. 12687 del 27 ottobre 2003,
e integrativa, prot. n. 9274 del giugno 2005, in cui si richiedeva la compensazione
edificatoria per il comprensorio di “Casal Giudeo”, di tali osservazioni, dalla
documentazione presentata, la prima risulta non accolta dal Comune di Roma in fase di
controdeduzione, alla seconda osservazione integrativa non è stata data risposta;
– il Comune di Roma ha già riconosciuto ad altri proprietari di terreni, all’interno del
medesimo comprensorio E1 “Casal Giudeo”, la compensazione in aree per l’edilizia, di
cui alla L. 167/62, dei relativi diritti edificatori con le deliberazioni di C.C. n. 125 e n. 126
del 25 gennaio 2001;
– nel corso dell’audizione, a giudizio di detta Società, tale situazione comporta un’evidente
disparità di trattamento tra proprietari di aree confinanti con la stessa situazione
urbanistica e vincolistica;
– considerato che, ai sensi della normativa urbanistica regionale, come modificata dalla
legge regionale per l’esercizio finanziario 2006, il Nuovo PRG di Roma potrà essere
approvato in seguito all’esame di una “Conferenza di Copianificazione” tra Comune e
Regione;
F.to: Marroni, Bellucci, Battaglia, Bordoni, Fayer, Galeota, Pelonzi e Smedile.
__________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata dal Consiglio Comunale all’unanimità, con 36 voti
favorevoli, nella seduta dell’8 febbraio 2008.
– sempre a detta della Società audita, una ricusazione dell’osservazione integrativa sopra
citata ed illustrata alle scriventi Commissioni Consiliari, sarebbe considerata lesiva dei
propri diritti;
VISTO CHE
– tale situazione, dalla documentazione esibita in sede d’audizione, non è apparsa
infondata alle scriventi Commissioni Consiliari, in particolare per quel che riguarda il
possibile riconoscimento del diritto alla compensazione edificatoria della volumetria
prevista dalla sottozona E1, da rilocalizzarsi in conformità alla normativa vigente;
– in tale situazione urbanistica, oltre ad altri soggetti coinvolti, sarebbe anche ricompreso
un ampio comparto di proprietà pubblica dell’ATER, come da osservazione presentata
alla deliberazione di adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma, per il
quale Ente tale cancellazione, ovvero non riconoscimento nella Tabella delle
Compensazioni, arrecherebbe un minus valore;
– tale situazione poteva, a parere delle Commissioni, essere ascrivibile ad un mero errore
tecnico, considerata la non uniformità di trattamento del comparto E1 di “Casal Giudeo”,
riscontrata dalla documentazione in possesso alle Commissioni Consiliari, sicuramente
causato anche dai tanti e complessi passaggi politici ed amministrativi della
deliberazione di approvazione del Nuovo PRG di Roma
– con lettera prot. n. 355, in data 31 luglio 2007 i Presidenti delle Commissioni Consiliari
Urbanistica e Lavori Pubblici rappresentavano all’Assessore all’Urbanistica le
problematiche di cui in oggetto della presente mozione, al fine di valutarle in sede di
Conferenza di Copianificazione, vista la possibilità prevista dalla legge regionale di
modificare in quella sede gli errori tecnici;
– con lettera del 14 settembre 2007 prot. n. 3803, l’Assessore all’Urbanistica rispondeva
che, per quanto riguardava tale problematica, essa non poteva: “……essere demandata
alla Conferenza di Copianificazione, né tantomeno ad una autonoma determinazione
degli uffici competenti, bensì deve essere una decisione da assumere da parte del
supremo organo politico di questa Amministrazione, ovvero il Consiglio Comunale.”;
– il giorno 4 febbraio 2007 le Commissioni Consiliari Urbanistica e Lavori Pubblici, riunite
in seduta congiunta, hanno nuovamente affrontato tale materia descritta nella presente
mozione;
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
ad esaminare tali istanze valutandole nel loro insieme, al fine di garantire omogeneità di
trattamento, ove ci fossero ancora i tempi tecnici, in sede di Conferenza di
Copianificazione, ovvero di definire per tale problematica un apposito successivo
provvedimento.
ALLEGATO 5
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO (Tor Pagnotta)
Sent. n. 119/2012
REPUBBLI CA I TALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 2520 del 2010, proposto da CECCHIGNOLA IMMOBILIARE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro
Terracciano, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, largo Arenula, 34,
contro il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Sabato, domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21,
nei confronti di
– CONSORZIO TOR PAGNOTTA DUE, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
– REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Maria Privitera e Claudio Forte, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
per l’annullamento
della sentenza nr. 1062, depositata in data 3 febbraio 2009, non notificata, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto i ricorsi riuniti nn. 12599/03 e 699/05, proposti dalla Cecchignola Immobiliare S.r.l. contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma nr. 33 del 19 marzo 2003 di adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale e contro la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio nr. 856 del 10 settembre 2004 di approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Roma, denominata “Piano delle Certezze”, nonché contro le delibere del Consiglio Comunale di Roma nr. 92 del 29 maggio 1997 (di adozione della predetta variante), nr. 203 del 14 settembre 1995, nr. 176 del 9 novembre 2000 e nr. 11 del 26 gennaio 2004.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e della Regione Lazio;
Viste le memorie prodotte dalla appellante (in date 11 maggio, 24 maggio, 11 novembre e 22
novembre 2011) e dal Comune di Roma (in date 23 maggio, 9 novembre e 18 novembre 2011) a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione nr. 3944 del 1 luglio 2011 e la relazione di
verificazione successivamente depositata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Terracciano per la appellante, l’avv. Sabato per il Comune di Roma e l’avv. Privitera per la Regione Lazio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Cecchignola Immobiliare S.r.l. ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto i ricorsi e i motivi aggiunti dalla stessa proposti avverso una pluralità di atti di pianificazione (adozione e approvazione della variante al P.R.G. di Roma denominata “Piano delle Certezze”; adozione e approvazione del Nuovo P.R.G. della medesima città) adottati dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio, nella parte relativa a suoli in sua proprietà siti in località Tor Pagnotta.
A sostegno dell’impugnazione, la appellante ha dedotto l’erroneità della detta sentenza:
1) quanto alla reiezione dei motivi afferenti ai vizi formali e/o attinenti all’iter procedimentale
dell’attività pianificatoria (in particolare: difetto di istruttoria, palese contraddittorietà, illogicità, irrazionalità; violazione del giusto procedimento e di tipicità degli atti amministrativi ex art. 97 Cost.; violazione delle norme e dei principi in tema di formazione degli strumenti urbanistici – anche artt. 7 e 8 della legge 17 agosto 1942, nr. 1150, e legge regionale del Lazio 22 dicembre 1999, nr. 38 – nonché violazione e falsa applicazione dei principi gerarchici in tema di strumenti pianificatori di cui alle medesime norme; violazione dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; violazione degli artt. 2 e 8 delle N.T.A. del P.R.G.; violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge regionale del Lazio 6 luglio 1998, nr. 24, e dell’art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, nr. 490; eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto del provvedere, per illogicità manifesta, contraddittorietà, falsità dello scopo; eccesso di potere per difetto, illogicità, totale falsità ed insufficienza della motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241; violazione dell’art. 1 della legge nr. 241 del 1990 in ordine al divieto di aggravare il procedimento; eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione dell’art. 3 Cost.; sviamento di potere; violazione degli artt. 42 e 43 Cost.; eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della medesima amministrazione comunale; violazione dell’autovincolo; eccesso di potere per sviamento e mancata conformità al pubblico interesse generale delle scelte amministrative);
2) quanto alla reiezione dei motivi di ricorso relativi alla violazione dell’obbligo di trattamento
unitario del Comprensorio Tor Pagnotta (imposto dall’originario P.R.G. e mai venuto meno per
effetto delle scelte pianificatorie successive);
3) quanto alla reiezione delle doglianze relative all’asserito diritto della società istante alla
compensazione urbanistica (a seguito della più penalizzante destinazione impressa alle aree con
Nuovo P.R.G., e in via subordinata, nell’ipotesi di ritenuta legittimità di tale scelta).
In linea del tutto gradata, per l’ipotesi di reiezione di tutti i motivi di gravame, la appellante ha
altresì chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, 7, 18, 38 e 49 della legge nr. 1150 del 1942 e degli artt. 3, 9, 28, 29 e 30 della l.r. nr. 38 del 1999, per violazione degli artt. 3, 42 e 43 Cost.
Nel corso del giudizio, si sono costituiti il Comune di Roma (oggi Roma Capitale) e la Regione
Lazio, replicando con diffuse argomentazioni alle doglianze di parte appellante e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza istruttoria (nr. 3944 del 1 luglio 2011) questa Sezione ha disposto verificazione al fine di ricostruire, anche storicamente, il quadro delle disposizioni urbanistiche che hanno
disciplinato il Comprensorio Tor Pagnotta, nel quale ricadono i suoli in proprietà della società
odierna appellante; la relativa relazione è stata depositata in Segreteria in data 26 ottobre 2011, e su di essa le parti hanno ampiamente argomentato con successive memorie.
All’udienza del 13 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La società odierna appellante, Cecchignola Immobiliare S.r.l., è proprietaria di suoli siti nel
territorio del Comune di Roma, in località Tor Pagnotta, già sottoposti nel P.R.G. del 1965 a
destinazione E1 (zona di espansione) con soggezione dell’attività edificatoria a obbligo di
progettazione unitaria estesa all’intero perimetro del Comprensorio Tor Pagnotta, nel quale essi
suoli ricadono, giusta la previsione generale di cui all’art. 2 delle N.T.A. del predetto P.R.G.
Con due successivi ricorsi, entrambi integrati da motivi aggiunti, la detta società ha censurato le successive scelte pianificatorie adottate in relazione ai medesimi suoli, impugnando – nell’ordine – la delibera consiliare di adozione del Nuovo P.R.G. capitolino (nr. 33 del 19 marzo 2003), quella di approvazione di esso (nr. 18 del 2008) e le delibere di adozione e approvazione della variante generale al precedente P.R.G. denominata “Piano delle Certezze”: in effetti, all’esito di tali atti le aree suindicate avevano perso la quasi totalità della propria capacità edificatoria, risultando destinate per gran parte a “Sistema ambientale – Agro romano – Aree agricole” e per la restante parte a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale e strada”.
Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione il T.A.R. del Lazio, riuniti i ricorsi, li ha
integralmente respinti, disattendendo tutte le doglianze formulate dalla società istante.
Nell’appello oggi all’esame, detta società riproduce tutte le predette censure, suddividendole fra:
a) censure relative all’iter procedimentale e di formazione degli atti di pianificazione impugnati (ma fra di esse, per vero, ve ne sono alcune che investono le stesse motivazioni poste a fondamento delle opzioni urbanistiche dell’Amministrazione);
b) censure afferenti la violazione dell’originario obbligo di trattamento unitario del Comprensorio Tor Pagnotta;
c) censure articolate in relazione al diniego opposto alla richiesta, formulata dalla società in via
subordinata, di riconoscimento della “compensazione urbanistica” a fronte delle suindicate
penalizzanti scelte di pianificazione.
Solo in via estremamente subordinata, l’istante ha chiesto investirsi la Corte Costituzionale della questione di legittimità delle norme nazionali e regionali addotte a sostegno delle scelte
dell’Amministrazione.
2. Tutto ciò premesso, l’appello si appalesa solo in parte fondato e meritevole di accoglimento,
come meglio appresso sarà precisato.
3. Con un primo articolato motivo di appello, vengono reiterate le censure inerenti ai vizi
asseritamente emersi durante l’iter procedimentale di formazione delle delibere impugnate; in
realtà, come già accennato, nell’ambito di dette censure è possibile distinguere fra quelle attinenti a vizi procedimentali veri e propri, e quelle con le quali si tende a criticare le valutazioni e motivazioni addotte a sostegno delle scelte pianificatorie compiute dall’Amministrazione in ordine ai suoli in proprietà della società istante.
In ogni caso, le dette censure sono tutte meritevoli di reiezione.
3.1. Per quanto concerne le doglianze a carattere formale-procedurale, viene in rilievo in primo
luogo quella (pagg. 29-37 dell’appello) con la quale si assume l’illegittimità del modus procedendi seguito per l’introduzione di numerosissime integrazioni ed emendamenti nello strumento urbanistico originariamente predisposto, prima della definitiva approvazione della delibera consiliare nr. 33 del 2003, di adozione del Nuovo P.R.G. di Roma.
Al riguardo, il Collegio condivide gli argomenti spesi dal primo giudice per respingere la censura, laddove si è rilevato come l’adozione di uno strumento di pianificazione generale relativo a un’area urbana vasta quale è quella della Capitale non poteva non presentare aspetti di complessità e anche di frammentarietà; aspetti ai quali si è ovviato, in sede di definitiva rielaborazione degli elaborati grafici allegati al Piano, attraverso una lunga e certosina opera di riscrittura e integrazione (anch’essa, per vero, censurata dall’odierna appellante).
A ciò si può aggiungere che, quand’anche si ammettesse che l’iter di formazione del Nuovo P.R.G. adottato abbia presentato un qualche aspetto di anomalia (senza peraltro che neanche l’istante sia in grado di indicare specifiche norme o disposizioni, intese a regolare le fasi di detto iter, nella cui violazione possano essersi concretizzate le ridette anomalie), ciò non sarebbe ex se indicativo della sussistenza di vizi di legittimità, piuttosto che di mere irregolarità, e soprattutto non illuminerebbe in ordine all’interesse specifico della società appellante a rilevarle con riguardo alla possibile incidenza sulla destinazione dei suoli in sua proprietà.
Ciò è a dirsi, ad esempio, quanto alla subcensura relativa ai tempi eccessivamente brevi che
l’Amministrazione avrebbe impiegato per raccogliere, esaminare e recepire tutte le proposte di
integrazione e gli emendamenti formulati rispetto alla prima versione del Piano, ma anche per
quella successivamente articolata (pag. 69 dell’appello) in ordine alla mancanza di ufficialità e di certezza documentale che connoterebbe la cartografia allegata al Piano come definitivamente
approvato nel 2008.
Si tralascia poi, in questa sede, l’esame dell’ulteriore subcensura (pagg. 45-48 dell’appello) relativa alla portata della delibera consiliare nr. 64 del 2006, di controdeduzione alle osservazioni e dichiarata correzione di errori materiali presenti nelle norme del P.R.G. adottato, trattandosi di questione meritevole di essere delibata allorché, di seguito, si passerà a trattare i motivi subordinati di impugnazione relativi alla compensazione urbanistica.
3.2. Con riguardo alle doglianze più propriamente afferenti al contenuto e alle motivazioni delle scelte urbanistiche compiute con gli atti impugnati rispetto alla destinazione delle aree in proprietà della appellante, va innanzi tutto richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale – dal quale questa Sezione non ravvisa alcun motivo per discostarsi – in ordine all’ampia discrezionalità che connota le scelte dell’Amministrazione in ordine alla destinazione dei suoli in sede di pianificazione generale del territorio, tali da non richiedere una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il P.R.G. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011, nr. 1222; id., 18 ottobre 2010, nr. 7554; id., 4 maggio 2010, nr. 2545; id., 31 luglio 2009, nr.4847),derogandosi a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2011, nr. 352;
id., 12 gennaio 2011, nr. 133; id., 9 dicembre 2010, nr. 8682; id., 13 ottobre 2010, nr. 7492; id.,24 aprile 2009, nr. 2630; id., 7 aprile 2008, nr. 1476).
Con ogni evidenza, una siffatta situazione non è rinvenibile in capo all’odierna appellante, non
potendo certo un’aspettativa giuridicamente tutelabile discendere dalla pregressa destinazione del suolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, nr. 9006), e nemmeno dalla mera circostanza che nella specie la società istante avesse presentato una proposta di lottizzazione, mai esaminata dal Comune (e ciò in disparte quanto appresso si dirà con riguardo al diverso “trattamento” riservato ad altra proposta formulata in relazione a un suolo limitrofo).
Per queste ragioni, non possono essere accolte le doglianze (pagg. 48-55 e 61-69 dell’appello) con le quali si tende a sollecitare un non consentito sindacato nel merito delle scelte pianificatorie assunte dall’Amministrazioni, ancorché penalizzanti dei suoli della società esponente, attraverso l’evocazione di insussistenti e improbabili carenze motivazionali.
3.3. Una particolare attenzione, in questa sede, merita poi la questione dei rapporti tra il Nuovo
P.R.G. di Roma e la variante al precedente strumento urbanistico denominata “Piano delle
Certezze”, la cui adozione e approvazione sono intervenute nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione del nuovo Piano generale capitolino: nel proprio appello, la parte istante riproduce in vari punti (pagg. 37-55 e 55-61) la censura di contraddittorietà tra opzioni pianificatorie quasi coeve, avendo il “Piano delle Certezze” confermato la precedente destinazione edificatoria dei suoli
de quibus e il Nuovo P.R.G., invece, svuotato completamente gli stessi di ogni volumetria
edificabile sulla base di esigenze di tutela paesaggistica e ambientale comparse ex abrupto e prive di reale supporto giustificativo.
Tale doglianza è priva di pregio, muovendo da un’erronea ricostruzione del rapporto fra i due
strumenti di pianificazione.
Ed invero, come questa Sezione ha già altrove avuto modo di sottolineare, il cosiddetto “Piano delle Certezze” – come del resto emerge in maniera piana dalla lettura degli elaborati in cui si sostanzia (cfr. la delibera consiliare nr. 92 del 1997) – si poneva rispetto al previgente P.R.G. del 1965 non già come una variante generale, ma come una forma di intervento circoscritta alle aree in quella fase individuate come soggette a pressanti esigenze di tutela paesaggistica e ambientale; di modo che si riteneva indispensabile, in funzione parzialmente anticipatoria del nuovo strumento urbanistico in itinere, modificare la destinazione di dette aree, rinviando alla definitiva approvazione del Nuovo P.R.G. le complete ed esaustive scelte di fondo sul territorio comunale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, nr. 4667).
Tale essendo la situazione, è evidente che il silenzio mantenuto dalla variante de qua sui suoli in proprietà della società odierna appellante non implica affatto – come si vorrebbe – che per essi, sulla base di una rinnovata istruttoria, fosse stata confermata la pregressa destinazione urbanistica, ma significa semplicemente che gli stessi non erano stati per nulla presi in considerazione dalla variante, con la conseguenza che il permanere dell’originaria vocazione edificatoria non escludeva affatto il potere dell’Amministrazione di imprimervi una nuova e diversa destinazione nell’ambito del Nuovo P.R.G.
Né può condividersi l’impostazione di parte appellante secondo cui, una volta non ricompresi i suoli de quibus fra quelli assoggettati a tutela nell’ambito del “Piano delle certezze”, vi sarebbe stata una sorta di “consumazione” del relativo potere in capo all’Amministrazione, restando precluse ulteriori scelte limitative dell’edificabilità delle aree: ciò in ragione del pacifico indirizzo secondo cui in sede di pianificazione generale ben possono essere soddisfatte, attraverso l’attribuzione di destinazioni limitative o preclusive dell’edificazione, esigenze di contenimento dell’espansione dell’abitato nonché di salvaguardia di valori paesaggistici e ambientali, in vista del perseguimento di obiettivi di miglioramento della vivibilità del territorio comunale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008, nr. 5478).
4. Vanno poi esaminate in maniera autonoma le doglianze, riproposte col secondo mezzo, in ordine alla asserita violazione dell’obbligo di considerazione unitaria del Comprensorio Tor Pagnotta: al riguardo, parte appellante invoca la previsione generale di cui all’art. 2 delle N.T.A. del previgente P.R.G., laddove per una serie di comprensori individuati nello strumento urbanistico (fra i quali quello che qui interessa) l’edificazione era subordinata alla previa predisposizione di un progetto unitario esteso all’intero perimetro comprensoriale.
In estrema sintesi, a dire della istante la prescrizione testé richiamata non sarebbe stata mai abrogata né modificata, e pertanto la successiva suddivisione del territorio comprensoriale in tre sub- comprensori, corrispondenti alle diverse proprietà catastali esistenti all’interno di esso (il sub- comprensorio nr. 3 essendo quello relativo alla proprietà della stessa appellante), non troverebbe giuridico fondamento e non avrebbe fatto venir meno il richiamato obbligo di progettazione
unitaria; ne discenderebbe l’illegittimità di una differenziata considerazione dei tre sub-comprensori e, soprattutto, della scelta di non ripartire equamente fra essi la residua capacità urbanistica del Comprensorio, assegnandone la quasi totalità al sub-comprensorio nr. 2 con conseguente privazione di ogni volumetria per il nr. 3.
Al contrario, l’Amministrazione appellata assume che la previsione invocata dalla istante sarebbe stata ampiamente superata, ben prima dell’adozione degli atti in questa sede impugnati, per effetto della pianificazione particolareggiata successiva al 1986: in particolare, la suddivisione del territorio comprensoriale sarebbe avvenuta de facto già con l’approvazione del Piano di Zona C6 “Tor Pagnotta”, nel 1986, per poi essere consacrata con la deliberazione consiliare nr. 117 del 1994, recante variante al detto Piano di Zona.
A seguito della verificazione disposta nel presente giudizio, è emerso che la ricostruzione proposta dall’Amministrazione non trova pieno riscontro nelle risultanze documentali relative alla storia del Comprensorio de quo, essendosi accertato:
a) che nel 1986 vi fu effettivamente un tentativo di frazionare il Comprensorio, inserendone una parte nel perimetro del secondo programma pluriennale di attuazione e destinandone altra parte a edilizia residenziale pubblica (cfr. deliberazione consiliare nr. 67 del 1986), ma che
l’Amministrazione regionale, in sede di approvazione del relativo P.E.E.P., proprio in ragione della perdurante vigenza dell’art. 2 delle N.T.A. del P.R.G., ribadì la necessità che il secondo livello di progettazione fosse improntato a una considerazione unitaria del territorio comprensoriale, al quale si sarebbe dovuta in ogni caso applicare una medesima disciplina urbanistica (cfr. deliberazione di Giunta Regionale nr. 7387 del 1987);
b) che nemmeno con la menzionata variante di cui alla delibera nr. 114 del 1994 vi fu un formale frazionamento del Comprensorio, comparendo la perimetrazione dei tre sub-comprensori, presumibilmente per ragioni pratiche di differenziazione delle diverse proprietà catastali, soltanto in una cartografia allegata alla delibera stessa (e, tuttavia, con la precisazione che tale suddivisione aveva il solo scopo di fornire “indicazioni” per la futura pianificazione attuativa, la quale avrebbe dovuto comunque essere estesa all’intero Comprensorio);
c) che, tuttavia, da quel momento in poi il Comune di Roma ha di fatto considerato i tre sub-
comprensori come entità giuridicamente e funzionalmente autonome, riservando loro diverse
previsioni anche e soprattutto in termini di vocazione edificatoria e indici di fabbricabilità.
Alla luce di tali risultanze istruttorie e documentali, le censure della parte appellante possono
apparire non prive di fondatezza, nel senso che effettivamente – pur senza revocare in dubbio le
differenze morfologiche e orografiche, sulle quali pure si fondano le scelte dell’Amministrazione,
fra i territori delle tre porzioni in cui è diviso il Comprensorio – suscita dubbi di legittimità la
decisione di riservare un trattamento disomogeneo ai tre sub-comprensori, azzerando di fatto la
volumetria edificabile di quello su cui sorge la proprietà della stessa appellante; un’opzione che è stata di fatto consolidata con la decisione, quasi coeva a quelle relative al Nuovo P.R.G., di
accogliere la proposta di lottizzazione avanzata da un Consorzio costituitosi nel limitrofo sub-
comprensorio nr. 2, con ciò esaurendo la pregressa volumetria edificabile dell’intero Comprensorio.
Accade però che gli atti relativi a quest’ultima lottizzazione non risultino impugnati nel presente giudizio, formando oggetto di un distinto ricorso (nr. 10162 del 2003) proposto dalla medesima Cecchignola Immobiliare S.r.l. e tuttora pendente in primo grado dinanzi al T.A.R. del Lazio: di modo che non appare possibile, al fine di stigmatizzare il possibile vizio istruttorio posto a monte degli atti di pianificazione qui censurati, un accertamento meramente incidentale di quegli atti i quali, costituendo l’antecedente logico delle successive scelte pianificatorie, hanno di fatto precluso l’attribuzione al sub-comprensorio nr. 3 di una qualsivoglia capacità edificatoria.
5. Una possibile via praticabile, al fine di evitare in incorrere in un sostanziale diniego di tutela
delle posizioni della istante (la quale evidentemente non può risultare penalizzata per il solo fatto, meramente casuale, della diversa solerzia e rapidità con la quale vengono esaminati e decisi i ricorsi
– pur connessi – che essa ha proposto), potrebbe essere quella di una sospensione del giudizio,
stante l’evidente pregiudizialità che la verifica di legittimità della lottizzazione assentita dal
Comune al Consorzio Tor Pagnotta 2 riveste rispetto all’accertamento dei vizi lamentati nel
presente giudizio sui successivi atti di pianificazione.
Tuttavia, in considerazione di ovvie esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, e tenuto conto del fatto che la stessa istante ha formulato anche ulteriori censure, con le quali
ancorché in via subordinata ha lamentato l’illegittimità del diniego di compensazione urbanistica opposto dall’Amministrazione a fronte delle scelte urbanistiche compiute, la Sezione reputa utile e opportuno – come risulterà chiaro in appresso – esaminare anche tali censure, le quali a loro volta risultano fondate.
5.1. Più specificamente, la appellante censura una deliberazione consiliare (nr. 64 del 2006) con la quale, nell’ambito di una serie di correzioni di errori materiali presenti nella prima stesura del Nuovo P.R.G., è stata modificata, attraverso l’inserimento dell’avverbio “esclusivamente”, la previsione della possibilità di una compensazione pecuniaria delle scelte attuate con la variante al P.R.G. del 1965 in termini peggiorativi rispetto alla destinazione precedentemente impressa ai suoli; per effetto di tale modifica, è stato affermato a chiare lettere che la predetta compensazione spettava soltanto ai proprietari dei suoli direttamente incisi dal c.d. “Piano delle certezze”, e non anche a quelli che analoga incisione hanno subito per effetto del Nuovo P.R.G.
Parte appellante ha censurato detta delibera in prime cure, assumendo che in questo modo sarebbe stata realizzata un’ingiustificata e iniqua disparità di trattamento fra proprietari di suoli in situazioni identiche, sulla base della sola circostanza che il regime più restrittivo a questi impresso rivenisse dalla variante ovvero dalla versione completa del Nuovo P.R.G.; tale ingiustizia sarebbe resa più grave, sempre ad avviso della istante, dal fatto che successivamente l’Amministrazione si sarebbe risolta ad accogliere, tramite accordi privati, alcune istanze di compensazione formulate da singoli proprietari in situazioni analoghe.
L’opposta tesi del Comune, condivisa dal primo giudice, si fonda sull’assunto che la
compensazione urbanistica costituisse meccanismo destinato a operare una tantum in occasione
dell’entrata in vigore della variante denominata “Piano delle certezze”, senza poter estendere la
propria applicazione all’assetto definitivo del Nuovo P.R.G., all’interno del quale – come è noto anche a questa Sezione – sono operativi nuovi e diversi strumenti di perequazione (cessione di aree per opere di urbanizzazione, contributo straordinario).
Inoltre, l’Amministrazione contesta in fatto l’identità fra le situazioni invocate dalla appellante,
nelle quali si è acceduto alle istanze di compensazione, e quella che qui interessa.
5.2. Sul punto, la Sezione condivide integralmente le osservazioni svolte dal verificatore, il quale proprio dalla considerazione sostanzialmente unitaria che, negli intenti delle stesse Amministrazioni procedenti, dovevano ricevere gli atti di pianificazione qui impugnati fa discendere un giudizio di irragionevolezza di una differenziazione, ai fini del riconoscimento della compensazione, tra suoli penalizzati dalla “Variante delle certezze” e suoli penalizzati dal Nuovo P.R.G.
Ed infatti, se è vero quanto più sopra si è rilevato in ordine alla funzione anticipatoria di scelte poi confluite nel nuovo strumento urbanistico che la variante del 2003 ha servito, nonché al non
esaurimento del potere del Comune, anche dopo la definitiva approvazione della variante, di
individuare ulteriori aree per le quali si ponessero esigenze di contenimento dell’edificazione di
salvaguardia paesaggistica e ambientale sostanzialmente identiche a quelle perseguite col “Piano delle certezze”, ne discende che nessuna giustificazione può trovare il diverso trattamento riservato ai suoli in tal modo incisi, a seconda che ciò sia avvenuto nella prima o nella seconda fase di tale processo pianificatorio unitario.
Al riguardo, il richiamo dell’Amministrazione ai diversi e ulteriori istituti perequativi introdotti dal Nuovo P.R.G. risulta inconferente se non fuorviante: infatti, come questa Sezione ha avuto
ampiamente modo di chiarire allorché ha esaminato detti istituti, ritenendoli legittimi (cfr.sentenze nn. 4542 e 4546 del 2010), uno degli elementi fondamentali, che consentono alle previsioni impositive di cessione di volumetrie e di pagamento di contributi in cambio di edificabilità di sottrarsi a critiche di illegittimità, è costituito dall’essere esse connesse alla possibile attribuzione di volumetria edificabile ulteriore rispetto a quella riconosciuta ai suoli in via ordinaria, nonché dall’essere quest’ultima corrispondente a quella già attribuita ai medesimi suoli dai pregressi strumenti urbanistici; diversamente, se cioè le ridette previsioni si fossero accompagnate a riduzioni o azzeramenti delle pregresse capacità edificatorie dei suoli, si sarebbe trattato effettivamente di larvate forme di esproprio come in quella sede lamentato dalle parti private.
Alla luce delle semplici considerazioni testé svolte, appare chiaro che gli innovativi istituti di
perequazione urbanistica introdotti dal Nuovo P.R.G. obbediscono a una finalità ben diversa da
quella di compensare i proprietari di suoli incisi da previsioni più restrittive e rigorose rispetto a
quelle pregresse, essendo piuttosto – come del resto rilevato dalla Sezione nelle decisione del 2010 innanzi citate – intesi a consentire all’Amministrazione di disporre di modalità e procedure più rapide e collaborative, rispetto alla classica espropriazione, per il reperimento di aree da destinare a opere pubbliche e di urbanizzazione.
In altri termini, altra è la situazione di chi, ferma restando la capacità edificatoria pregressa del
proprio suolo, intenda acquisire ulteriore volumetria edificabile (ed a cui, come detto, si riferiscono le previsioni perequative de quibus); ben diversa è invece la situazione di chi abbia subito sic et simpliciter una decurtazione rispetto al passato dell’edificabilità attribuita al proprio suolo: per queste ultime fattispecie l’Amministrazione ha introdotto l’istituto della compensazione urbanistica il quale, per le ragioni sopra esposte, deve trovare applicazione a tutte le aree soggette a tale deminutio di edificabilità, indipendentemente dal momento e dall’atto con cui questa sia stata realizzata.
Ne discende anche che del tutto irrilevante è ogni approfondimento in ordine alla piena identità o meno fra la situazione dell’odierna appellante e quella di altri soggetti, ai quali risulta invece
spontaneamente riconosciuta dal Comune la compensazione, dovendo ritenersi acclarata in ogni caso l’applicabilità dell’istituto anche alla prima.
6. Alla luce dei rilievi che precedono, risulta manifestamente priva di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale sollevata, sia pure in via del tutto subordinata, nell’ultima parte
dell’appello.
Inoltre, resta evidentemente rimesso alle valutazioni della parte privata, in sede di ottemperanza agli obblighi conformativi rivenienti dalla presente sentenza, la scelta se “coltivare” il separato ricorso nr. 10162 del 2003 dinanzi al T.A.R. capitolino, al fine di conseguire una revisione delle scelte pianificatorie sui suoli per cui è causa, ovvero trasferire definitivamente la propria pretesa sulla compensazione, chiedendo l’esecuzione delle statuizioni contenute al punto che precede.
7. Ai sensi dell’art. 66, comma 4, cod. proc. amm., occorre infine procedere a liquidazione
dell’onorario dovuto al verificatore, prof. ing. Donato Carlea, il quale in data 9 dicembre 2011 ha all’uopo depositato in Segreteria analitica istanza.
Ai fini del calcolo di quanto dovuto, il Collegio premette:
a) che effettivamente, come richiesto dal verificatore, nella specie l’onorario va calcolato sulla base del tempo ai sensi degli artt. 4 della legge 8 luglio 1980, nr. 319, e 1 del decreto ministeriale 30 maggio 2002;
c) che, a tal fine, occorre tener conto del tempo impiegato per il deposito della relazione, pari a 56 giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’incarico, e del divieto di liquidare più di nr. 4 vacazioni giornaliere (art. 4, comma 4, della citata legge nr. 319 del 1980).
Pertanto, nella specie l’onorario va quantificato in € 1832,13, pari a 224 vacazioni, delle qualila
prima a € 14,68 e le altre a € 8,15 cadauna; di poi, in considerazione della particolare ampiezza e complessità dell’incarico svolto (comportante l’acquisizione e l’esame di copiosa documentazione ai fini della ricostruzione dell’intera “storia” urbanistica dei suoli per cui è causa), ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, nr. 113, il compenso va aumentato alla cifra finale di € 3500,00.
Nulla può essere liquidato, invece, a titolo di rimborso spese – almeno allo stato – in quanto la
relativa voce, quantificata in € 257,88, non risulta assistita da alcuna documentazione, così come specificamente richiesto dall’art. 56 del medesimo d.lgs. nr. 113 del 2002.
Il compenso, come sopra liquidato, sarà anticipato al verificatore dalla appellante Cecchignola
Immobiliare S.r.l., restando poi a carico del Comune di Roma nei cui confronti la parte privata potrà rivalersi.
8. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate equitativamente in dispositivo, vengono poste a carico del Comune di Roma secondo il criterio della soccombenza; va invece disposta la compensazione delle spese nei confronti della Regione Lazio, risultata sostanzialmente estranea ai ravvisati profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando
sull’appello, come in epigrafe proposto:
– lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, nei termini e nei limiti di cui in motivazione;
– liquida il compenso dovuto al verificatore, prof. ing. Donato Carlea, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Roma al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del
doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei confronti della Regione Lazio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l’interventodei
magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
ALLEGATO 6
SENTENZA TAR (Casal Giudeo Soc. G.R.R. – Gestione Ristoranti Romani)
Un documento estratto da LexEureka – http://www.ricerca-amministrativa.it
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, 29 novembre 2012, n. 09907
N. 09907/2012 REG.SEN.
N. 10080/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10080 del 2008, proposto da:
Soc Grr Gestione Ristoranti Romani Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Lavitola, con domicilio eletto presso Giuseppe Lavitola in Roma, via Costabella, 23;
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso Umberto Garofoli in Rm, Avv. Comune di Roma; Regione Lazio, Provincia di Roma;
per l’annullamento
della delibera di approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Roma – atto di costituzione ex art. 10 dpr 1199/71
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
1 – Che la ricorrente ha la proprietà di un vasto terreno nel Comune di Roma, località Casal Giudeo, della superficie complessiva di mq. 62.492, secondo le previsioni del P.R.G. del 1965 destinato a zona edificabile e, precisamente, a zona El – espansione per l’edilizia residenziale privata (art. 8 N.T.A. P.R.G. previgente), con densità 200 ab/ha (successivamente ridotta a 100 ab/ha dalla “Variante di Salvaguardia” del 1991) ed inserito nel Comprensorio urbanistico denominato “Canal Giudeo” (avente una superficie complessiva di circa 165 ettari). La destinazione urbanistica edificatoria E1 veniva confermata dalla Variante Generale c.d. “Piano delle Certezze” (adottata con deliberazione C.C. Roma n. 92 del 29.5.1997 ed approvata con deliberazione G.R. Lazio n. 856 del 10.9.2004). La deliberazione n. 33 del 19/20 marzo 2003 di adozione del Nuovo P.R.G. prevedeva, con riferimento all’ambito Casal Giudeo, quanto segue:
– la modificazione della destinazione del Comprensorio Casal Giudeo E I da zona edificabile E I a zona agricola con valenza ambientale;
– la compensazione edificatoria per le aree di proprietà delle società Nuova Florim e Nuova Florit, situate anch’esse nell’ambito del Comprensorio di Casal Giudeo (con espresso riferimento alle deliberazioni G.M. n. 125/2001 e n. 126/2001);
– la conferma dell’edificabilità per le aree — limitrofe al Comprensorio – ATO R6 e ATO R7 (La Mandriola Nord-Est e La Mandriola Sud-Est).
Il 27 ottobre 2003 (prot. n. 12687/27.10.2003 del Dipartimento VI del Comune di Roma), la ricorrente presentava osservazioni al N.P.R.G. adottato, richiedendo il riconoscimento, anche per le aree di sua proprietà, degli stessi diritti di compensazione già riconosciuti alle altre aree dello stesso Comprensorio Casal Giudeo. La menzionata osservazione non veniva accolta nella deliberazione consiliare di controdeduzioni n. 64 del 21/22 marzo 2006, per la motivazione che l’area oggetto della richiesta, destinata dal NPRG ad Aree agricole, costituiva parte integrante del sistema ambientale, così come definito dalla Variante Generale c.d. “Piano delle Certezze” e completato con il NPRG, “perseguendo una riduzione dei comprensori edificabili ai fini di una maggiore sostenibilità urbanistico – ambientale complessiva delle trasformazioni del territorio comunale”.
L’ iter di formazione del N.P.R.G. si concludeva con la deliberazione C.C. Roma n. 18 del 12.2.2008, avente ad oggetto l’approvazione del Piano;
2 – Che con ricorso straordinario al Capo dello Stato venivano impugnate la Deliberazione C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008 (e relativi allegati), con la quale è stata ratificato l’ accordo di pianificazione del nuovo PRG del Comune di Roma, la Deliberazione Giunta Regionale n. 80 dell’ 8 febbraio 2008 (ratifica regionale dell’ accordo di pianificazione del nuovo PRG), l’accordo di pianificazione ex art. 66-bis, comma 6, L.R. 38/99, l’avviso di pubblicazione del NPRG inserito sul BUR Lazio del 14 marzo 2008 n.10, la Conferenza di Copianificazione — ex art. 66-bis, comma 6, L.R. 38/99 (e relativi allegati), conclusasi il 5 febbraio 2008 per il suddetto Accordo, la Delibera Cons. del Comune di Roma del 21/22 marzo 2006 n. 64 di controdeduzioni alle osservazioni al N.P.R.G. adottato (e relativi allegati); della Delibera Cons. del Comune di Roma del 19/20 marzo 2006 n. 33 di adozione del N.P.R.G. di Roma (e relativi allegati) ed ogni altro atto precedente, contemporaneo, e/o successivo, comunque connesso;
3 – Che con atto notificato il 25/09/2008, il Comune di Roma proponeva opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/71, chiedendo che il suddetto ricorso fosse discusso in sede giurisdizionale, ed in data 27/10/2008 la società ricorrente notificava al Comune di Roma atto di costituzione in giudizio dinanzi al TAR, chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed insistendo su tutte le censure, sia di carattere generale che di carattere specifico;
4 – Che con proprie successive memorie, peraltro, la ricorrente espressamente riconosceva che i motivi I, II e III, afferenti vizi di ordine generale riguardanti il processo formativo e la tecnica redazionale del nuovo P.R.G., erano ormai superati — e quindi si può ora prescindere dal loro esame — a seguito dell’orientamento manifestato dal Consiglio di Stato circa la legittimità dell’iter seguito dell’Amministrazione e dei criteri di impostazione del piano adottati dalla stessa, e che, per quanto riguarda i motivi IV e V, afferenti, rispettivamente, l’illegittimità del contributo straordinario di urbanizzazione (articolo 20 N.T.A. del N.P.R.G.) e degli oneri e delle obbligazioni stabiliti a carico dei soggetti attuatori degli interventi edificatori negli strumenti urbanistici attuativi (art. 13, comma 13 N.T.A. del. N.P.R.G.), nonché l’illegittimità della riserva a titolo gratuito di una quota parte dell’edificabilità di un’area privata a favore del Comune (articoli 17, 18 e 61 delle N.T.A. del N.P.R.G.), si tratta, re melius perpensa, di questioni non rilevanti, allo stato attuale, nella fattispecie di che trattasi, attinente essenzialmente all’istituto della compensazione, e si può pertanto prescindere dal loro esame in quanto l’area di proprietà della ricorrente, allo stato attuale, non esprime alcuna edificabilità, e quindi non è soggetta né all’applicazione del contributo straordinario di cui all’art. 20 N.T.A., né allo scorporo dell’edificabilità di cui agli articoli 17,18 e 61 delle N.T.A.;
5 – Che deve quindi essere esaminato dal Collegio il VI motivo, concernente il non corretto esercizio dello ius variandi per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 1150/42[v], oltre ad eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il comprensorio Casal Giudeo ha visto abbattere le proprie potenzialità edificatorie sulla base di una scelta di riduzione delle volumetrie applicata prioritariamente alle aree di maggiore pregio ambientale e non ancora compromesse, e pertanto è illegittima la destinazione del comprensorio (interessato dal PTP 15/3 e dal PTPR) ad “Area agricola“.
In particolare, secondo la ricorrente la destinazione a zona El – espansione per l’edilizia residenziale privata (art. 8 N.T.A. P.R.G. previgente) con indice di fabbricabilità pari, originariamente, a 200 ab/ha, e ridotto successivamente a 100 ab/ha, impressa all’area in questione dal PRG del 1965, veniva integralmente confermata dalla successiva Variante delle Certezze del 1997-2004, che costituiva la prima fase formalizzata dell’iter di costruzione del nuovo PRG. Dunque, i contenuti del Piano delle Certezze – che con riferimento all’area di proprietà della società ricorrente escludeva particolari esigenze di salvaguardia ambientale e di valorizzazione delle attività agricole – avrebbero dovuto essere incorporati nel Nuovo PRG.
Inoltre, prosegue la ricorrente, l’approvazione del Piano delle Certezze nel 2004 avrebbe dovuto far venire meno, automaticamente, le premesse e le ragioni della destinazione agricola impressa dal Nuovo PRG adottato nel 2003, obbligando il Comune e la Regione alla modifica del Nuovo PRG ed all’inserimento di una nuova destinazione corrispondente o compatibile con quella assunta in sede di approvazione della Variante delle Certezze. Al contrario il nuovo PRG ha attribuito all’area ex E I la destinazione agricola (Agro Romano) con conseguente eliminazione dell’edificabilità, considerato che l’area di che trattasi, pari a mq. 62.492, non raggiunge le dimensioni del lotto minimo previste per la zona agricola (10 ha).
L’erroneità di una tale immotivata scelta sarebbe altresì confermata dal fatto che, in aree limitrofe a quella in questione, il Nuovo PRG localizza gli Ambiti di trasformazione ordinaria prevalentemente residenziale ATO R6 “La Mandriola Nord-Est” e ATO R7 “La Mandriola Sud est”, sui quali è prevista la realizzazione di volumetria afferente i citati ATO e di ulteriore volumetria proveniente da compensazione. In conclusione, secondo la ricorrente la nuova destinazione agricola dell’area ex E1 è frutto di una scelta totalmente immotivata, illogica e contraddittoria rispetto agli stessi criteri base del Nuovo P.R.G. che avrebbe dovuto operare in un’ottica di continuità con il Piano delle Certezze;
6 – Che vengono poi in esame i motivi VII (Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L.urb. e dell’art. 97 Cost.[v] ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria. illogicità e contraddittorietà) ed VIII (Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e degli artt. 7 e ss. L. 241/90 ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà);
Che le predette censure affrontano l’argomento della compensazione, che costituisce il tema centrale della controversia, deducendo sia la radicale illegittimità dell’istituto, sia, in subordine, l’illegittimità della previsione del Nuovo PRG nella parte in cui non ammette a compensazione (ex art. 19 N.T.A.) la volumetria realizzabile sull’area di proprietà;
Al riguardo la ricorrente sostiene, in particolare, che l’istituto della compensazione prevede che, qualora insorgano motivazioni di natura urbanistica che modifichino le certezze edificatorie preesistenti, venga garantito nel contempo, da un lato, il diritto edificatorio del privato e, dall’altro, la rapida disponibilità dell’area vincolata a favore dell’Amministrazione, attraverso il trasferimento su una nuova area di una volumetria avente valore immobiliare corrispondente a quella cancellata, con la contestuale cessione al Comune dell’area originariamente edificabile (v. art 3 punto 21 NTA PRG previgente).
Per espressa previsione del citato art. 3, punto 21, comma I delle NTA previgenti (nel testo approvato dalla Regione Lazio), la compensazione, si afferma, ha valore di istituto generale, riconosciuto sia dal Comune che dalla Regione Lazio in propri plurimi pareri, poiché è applicabile “ai casi previsti nelle tabelle (1; 1.1A, 1.1B; 1.IC; 1.2A; 1.2C; 1.3) allegate alle presenti norme … ed a tutti i casi, in cui sia dimostrata, conformemente alle descrizioni di cui al comma precedente, l’ammissibilità della compensazione stessa”. Da quanto sopra, discende che il nuovo PRG, anziché limitare l’applicazione dell’istituto a poche e circoscritte ipotesi, avrebbe invece dovuto estendere la compensazione a tutti i casi in cui la modifica di destinazione dell’area avesse prodotto, come nella fattispecie, una riduzione o un azzeramento dell’indice di edificabilità applicabile in base al precedente strumento urbanistico.
La ricorrente invoca altresì la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza Sez. IV, n. 119 del 16.01.2012, relativa ad una vicenda ritenuta analoga) che, nell’evidenziare la distinzione tra gli istituti perequativi e quello della compensazione edificatoria, ha precisato che la compensazione deve trovare applicazione indipendentemente dal momento e dall’atto con cui è stata realizzata la diminuzione di edificabilità, e che (sentenza Sez. IV, n. 2360 del 20.4.2012) ha confermato la portata applicativa generale dell’istituto della compensazione urbanistica introdotto dal Comune di Roma nella variante denominata Piano delle Certezze.
Pertanto, in conformità al principio della generale applicabilità della compensazione, la Società ricorrente afferma che avrebbe dovuto essere riconosciuta la possibilità di trasferire altrove la volumetria prevista in zona. E I del previgente PRG, con la conseguente illegittimità della scelta operata dalla P.A. di escludere dalla compensazione l’area in questione, tanto più che il comune di Roma ha già riconosciuto ad altri proprietari di terreni inseriti nel medesimo comprensorio E l — Casal Giudeo la compensazione dei relativi diritti edificatori, e che con Mozione del Consiglio Comunale n. 10 dell’08.02.08, avente ad oggetto le problematiche urbanistiche inerenti il comprensorio “Casal Giudeo”, all’interno del quale ricade l’area di proprietà della ricorrente, sono state ritenute non infondate le richieste della Società, in particolare per quel che riguarda il possibile riconoscimento del diritto alla compensazione edificatoria della volumetria prevista dalla sottozona E1, da localizzarsi in conformità alla normativa vigente;
7 – Che il Comune intimato obietta, con propria memoria, che le ragioni della riduzione sono coerenti con la filosofia del piano e le caratteristiche dell’area, né la controparte aveva maturato aspettative qualificate alla realizzazione delle cubature previste nel 1965;
8 – Che a giudizio del Collegio, con particolare riguardo al VI motivo di ricorso, occorre in primo luogo enucleare le censure, come quelle in esame, concernenti la dedotta illegittimità del Piano Regolatore in relazione alla perequazione urbanistica c.d. finanziaria ed al contributo straordinario.
Infatti, il recente univoco orientamento di questo TAR, confermato sul punto dal Consiglio di Stato, consente di rinviare, ai fini della loro reiezione, alla oramai costante giurisprudenza che afferma la legittimità della procedura seguita per l’approvazione del N.P.R.G. e della prevista perequazione urbanistica;
9 – Che, quanto alla mancata compensazione edificatoria, la ricorrente lamenta in sostanza l’illegittimità della prevista acquisizione delle aree vincolate a verde e servizi mediante cessione compensativa in alternativa all’esproprio, configurata come strumento applicabile a discrezione dell’Amministrazione e comunque esclusivamente con riferimento alle fattispecie dei Programmi Integrati della Città consolidata e della Città da ristrutturare, ovvero ricadenti all’interno delle Centralità locali. Infatti, secondo parte ricorrente, questa modalità operativa andava sottratta alla discrezionalità dell’Amministrazione e considerata quale facoltà esercitabile dai proprietari di beni assoggettati a vincoli espropriativi, avuto riguardo anche a quanto previsto da Corte cost., sent. n. 179/99. A giudizio del Collegio la censura è peraltro infondata, in quanto siamo in presenza di una tecnica pianificatoria la quale, in mancanza di precise disposizioni di legge, può essere legittimamente – come nella specie – gestita dall’Amministrazione sulla base di un’attenta e diversificata considerazione degli obiettivi, dei contesti e degli oggetti della pianificazione: obiettivi, contesti e oggetti i quali si intrecciano – soprattutto nel P.R.G. romano – in maniera complessa, articolata e diversificata. Il che preclude la possibilità di configurare sic et simpliciter i lamentati profili di contraddittorietà o di ingiusta disparità di trattamento (che presupporrebbero la sussistenza di situazioni uniformemente e univocamente comparabili). Pertanto, il Collegio condivide l’argomentazione del Comune, secondo cui non tutte le volumetrie legittimamente soppresse per una scelta di riduzione delle quantità edilizie da parte dell’Amministrazione sviluppata nelle ultime tre Varianti, possono essere “compensate” senza vanificare le scelte urbanistiche dell’Ente locale così come confermato dall’art. 17 delle NTA, secondo cui al riguardo è necessario tener conto del perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico o generale, fra i quali assume essenziale rilievo la riduzione delle volumetrie generali, cardine del NPRG.
Non è quindi “ingiusto” , né viola la regola dell’art. 17 NTA, l’esercizio del potere conformativo della P.A. che contempli la riduzione o l’abbattimento di volumetrie, all’interno di un legittimo utilizzo dello ius variandi, e ciò neppure ha portato ai dedotti casi di disparità di trattamento, considerato che la variante del Piano delle Certezze non ha interessato il comprensorio El Casal Giudeo, che in quella manovra non venne preso in considerazione. Infatti la compensazione della Nuova Fiorim non rientra fra le compensazioni del Piano delle Certezze e non appare raffrontabile con la posizione dell’attuale ricorrente. La compensazione della soc. Nuova Florit s.r.l. non è a maggior ragione paragonabile, in quanto area al di fuori del Comprensorio Casal Giudeo, ed attinente a vicenda estranea alle caratteristiche delle compensazioni, tanto da non comparire nemmeno nell’art. 19 NTA del NPRG.
A giudizio del Collegio assume, comunque, rilievo dirimente la circostanza, allegata dall’Amministrazione, secondo cui la società ricorrente, pur asserendo di aver presentato istanza “per il riconoscimento della compensazione” con prot. 9344 del 22/07/2002 e con prot. 14511 del 25/11/2002, ha lasciato decorrere il termine annuale previsto dall’art. 2 della 1. 241/1990 utile a far valere un eventuale silenzio inadempimento, senza tener conto poi che l’inerzia della società ricorrente è proseguita ben oltre il suddetto termine processuale, dal momento che non risulta che essa abbia proposto alcuna osservazione nei confronti del NPRG adottato.
Le censure in esame devono, dunque, ritenersi infondate prima ancora che inammissibili;
10 – Che il ricorso deve pertanto essere in parte dichiarato improcedibile ed in parte deve essere respinto, e che sussistono tuttavia motivate ragioni, anche in relazione alla complessità delle questioni dedotte, per compensare fra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo respinge, ai sensi e ne limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 7 giugno, 19 settembre e 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Francesco Arzillo, Consigliere
ALLEGATO 7
DELIBERA 20/2013
Protocollo RC n. 13433/12
Deliberazione n. 20
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2013
VERBALE N. 29
Seduta Pubblica del 9/10 aprile 2013
Presidenza: POMARICI
L’anno duemilatredici, il giorno di martedì nove del mese di aprile, alle ore 16,05, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all’ordine dei lavori della seduta dell’8 aprile, tolta per mancanza del numero legale, per i
quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI il quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,05 – il Presidente dispone che si proceda al terzo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25
Consiglieri:
Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, Cantiani Roberto, Cassone Ugo,
Ciardi Giuseppe, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio,
Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Nanni Dario,
Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Smedile Francesco,
Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e
Voltaggio Paolo.
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:
Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio,
Casciani Gilberto, Cianciulli Valerio, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca
Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni
Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Orsi
Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio,
Rossin Dario, Rutelli Francesco, Sabbatani Schiuma Fabio, Santori Fabrizio, Siclari Marco,
Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Valeriani Massimiliano, Vigna Salvatore e Zambelli
Gianfranco.
2
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Corsini
Marco e Funari Lucia.
(O M I S S I S)
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 69ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:
69ª Proposta (Dec. G.C. del 6 agosto 2012 n. 51)
Adozione di variante al Piano Regolatore Generale con modifica all’art. 19,
comma 1, delle NTA. Riconoscimento di diritti edificatori in favore dei
proprietari di terreni compresi nell’ex zona E1 di PRG previgente
denominata “Casal Giudeo”.
Premesso:
1) che l’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) con sede in Roma è
proprietaria di un’area sita in Roma, località Casal Giudeo dell’estensione di
mq. 724.820 contraddistinta catastalmente al foglio 1164 partt. nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14,
18, 19, 20;
2) che la S.r.l. Domus Iulia con sede in Roma, è proprietaria di un’area sita in Roma,
località Casal Giudeo dell’estensione di mq. 120.274 contraddistinta catastalmente al
foglio 1163 partt. nn. 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 404, 405, 407, 573;
3) che la S.r.l. Porta Medaglia 2008 con sede in Roma, è proprietaria di un’area sita in
Roma, località Casal Giudeo dell’estensione di mq. 77.120 contraddistinta
catastalmente al foglio 1166 partt. nn. 261, 428, 430;
4) che la S.r.l. Agricom con sede in Roma, è proprietaria di un’area sita in Roma, località
Casal Giudeo dell’estensione di mq. 54.250 contraddistinta catastalmente al
foglio 1166 partt. nn. 231, 232;
5) che la S.r.l. So.Co.M.A. con sede in Roma, è proprietaria di un’area sita in Roma,
località Casal Giudeo dell’estensione di mq. 124.099 contraddistinta catastalmente al
foglio 1166 partt. nn. 20, 606;
6) che la signora Amedea Di Girolamo è proprietaria di un’area sita in Roma località
Casal Giudeo dell’estensione di mq. 297.514 contraddistinta catastalmente al
foglio 1159 partt. nn. 20, 21, 22, al foglio 1163 part. n. 2, e al foglio 1164 part. n. 16;
7) che la Società G.R.R. – Gestione Ristoranti Romani S.r.l. è proprietaria di un’area sita
in Roma località Casal Giudeo dell’estensione di mq. 62.492 contraddistinta
catastalmente al foglio 1166 all. 1395 partt. nn. 116, 117, 126, 243;
8) che la Soc. Bernina di De Angelis Antonina S.a.s. è proprietaria di un’area sita in
Roma località Casal Giudeo dell’estensione di mq. 59.275 circa, contraddistinta
catastalmente al foglio 1161 partt. nn. 213, 244, 245, 14 e 15;
3
Che l’estensione complessiva di tali aree ammonta dunque a circa 151,98 ettari;
Che il Piano Regolatore Generale del 1965 destinava il compendio in questione a
zona E1 (espansione con piani comprensoriali unitari), consentendo per le aree di cui al
presente provvedimento l’espressione di 1.314.824 mc. di diritti edificatori;
Che la destinazione E1 veniva variata al momento dell’adozione (marzo 2003)
dell’attuale PRG, che destina la totalità dell’area a Sistema ambientale e agricolo, Agro
Romano, senza compensazione urbanistica delle cubature soppresse;
Che sia ATER che tutti gli altri proprietari hanno impugnato avanti al TAR Lazio le
previsioni penalizzanti derivanti dalla approvazione del Piano Regolatore Generale, nella
misura in cui negano loro la compensazione dei diritti soppressi, e che detti ricorsi sono
tutt’ora pendenti;
Che con Decisione n. 119/2012 del 16 gennaio 2012, il Consiglio di Stato – Sez. IV
ha riconosciuto il diritto alla “Compensazione Urbanistica” per tutte le aree che hanno
subito il sacrificio della capacità edificatoria a favore della medesima ragione di tutela
paesaggistica ed ambientale;
Che nella motivazione della propria decisione il Consiglio di Stato, sulla base di una
ricostruzione sostanzialmente unitaria degli atti di pianificazione urbanistica culminati
con l’approvazione del nuovo PRG (e segnatamente della variante denominata “Piano
delle Certezze” e lo stesso PRG), ha affermato l’irragionevolezza della differenziazione,
ai fini del riconoscimento della compensazione, tra i suoli penalizzati dalla Variante delle
Certezze e suoli penalizzati dal nuovo PRG;
Che inoltre lo stesso Consiglio di Stato, preso atto che il Comune di Roma ha inteso
introdurre con propria scelta di insindacabile discrezionalità urbanistica l’istituto della
compensazione, ha espressamente sancito il principio della necessaria applicazione
dell’istituto compensativo per tutte le aree che hanno subito la medesima privazione della
capacità edificatoria “indipendentemente dal momento e dall’atto con cui questa è stata
realizzata”;
Che tali principi sono stati successivamente confermati e ribaditi dallo stesso
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2360 del 20 aprile 2012;
Che le fattispecie decise dal Consiglio di Stato sono del tutto analoghe a quelle
oggetto della presente deliberazione e pertanto i principi affermati devono trovare anche
ad esse fattispecie giusta applicazione;
Che a maggior ragione l’esigenza di pari trattamento deve essere osservata ove si
consideri che l’Amministrazione Capitolina ha già riconosciuto ad altri proprietari di
terreni, inseriti nel medesimo comprensorio E1 Castel Giudeo, la compensazione dei
relativi diritti edificabili (deliberazione di Giunta Comunale n. 125/2001, con cui era
riconosciuta la compensazione urbanistica in favore della Società Nuova Florim S.r.l.,
e successivo recepimento nel PRG vigente della nuova destinazione all’art. 19 delle
NTA);
Che l’esigenza di ripristinare l’equità di condizione era stata tenuta presente dal
Consiglio Comunale, che con Mozione n. 10/2008, approvata all’unanimità, ritenendo
questa disparità essere frutto di mero errore tecnico, impegnava il Sindaco e la Giunta ad
esaminare l’istanza presentata dalla Domus Iulia S.r.l. (volta al riconoscimento della
compensazione urbanistica), e ad adottare un apposito successivo provvedimento volto a
ristabilire uguale trattamento all’interno del medesimo comprensorio E1;
Che l’ATER con nota 6 giugno 2012 prot. n. 12117, e le Società Domus Iulia, Porta
Medaglia 2008, Agricom, So.Co.M.A., la signora Amedea Di Girolamo con nota prot. n.
12039 del 5 giugno 2012, nonché la Soc. G.R.R. – Gestione Ristoranti Romani S.r.l. con
nota prot. n. 16929 del 6 agosto 2012 e la Soc. Bernina di De Angelis Antonina S.a.s. con
nota prot. n. 19973 del 4 ottobre 2012 hanno inoltrato a Roma Capitale un invito ad
ottenere l’estensione anche a loro degli effetti della decisione del Consiglio di Stato, e
4
quindi a vedersi attribuito il diritto alla compensazione per una volumetria complessiva
(secondo la relazione tecnica allegata all’istanza) pari a mc. 1.314.824 equivalenti a
mq. 410.882 di S.U.L. secondo le grandezze urbanistiche del PRG vigente;
Che è giusto ed opportuno, anche al fine di evitare un esito del contenzioso
pendente che si annuncia con ogni probabilità sfavorevole per Roma Capitale atteso lo
stato attuale della giurisprudenza amministrativa in materia di compensazione, dare
attuazione anche in questo caso ai principi generali affermati dal Consiglio di Stato, con
conseguente rinuncia da parte dei ricorrenti ai gravami attualmente pendenti;
Che, in aggiunta alle considerazioni di legittimità generale, deve trovare corretto
apprezzamento in particolare l’interesse pubblico connesso al riconoscimento dei diritti
edificatori soppressi in danno di ATER, atteso che – in coerenza con la missione
istituzionale dell’Azienda – tali diritti saranno attuati con la realizzazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, contribuendo così in modo significativo a dare risposta
all’emergenza abitativa, che è obiettivo primario sia dell’Amministrazione Capitolina che
della Regione Lazio;
Che pertanto gli obiettivi e le finalità enunciati in precedenza sono perseguibili con
il riconoscimento ai richiedenti di una volumetria pari a quella soppressa dall’attuale PRG
vigente;
Che secondo quanto rappresentato nella relazione tecnica dell’ufficio –
U.O. Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana di Roma Capitale, parte
integrante del presente provvedimento, la consistenza edilizia da compensare ammonta
complessivamente tra i richiedenti, a mc. 1.314.824 corrispondenti a mq. 410.882 di
S.U.L.;
Che le aree per consentire la localizzazione dei diritti edificatori e la connessa
consistenza degli stessi sulla base del principio della equivalenza economica saranno
individuate e determinate con successivi provvedimenti, in forza dei criteri già adottati in
via generale dall’Amministrazione in tema di compensazione urbanistica;
Considerato altresì che in data 3 agosto 2012 il Dirigente della
U.O. Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente F.to: C. Caprioli”;
Preso atto che, in data 3 agosto 2012, il Direttore del Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i), del
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.
Il Direttore F.to: E. Stravato;
Che la VIII Commissione, nella seduta del 9 ottobre 2012, ha espresso parere
favorevole;
Visti:
l’art. 34 del T.U.E.L.;
l’art. 24 dello Statuto del Comune di Roma;
deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008;
deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 18 febbraio 2010;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
di introdurre variante al Piano Regolatore Generale vigente modificando l’art. 19 delle
NTA con l’aggiunta, al comma 1 dopo la parola “125/2001” le seguenti parole “e alla
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.”, con l’indicazione di seguito del numero
della presente deliberazione e con l’ulteriore sostituzione delle parole “con S.U.L. da
compensare stabilita nella stessa deliberazione” con le parole “con S.U.L. da compensare
stabilita nelle stesse deliberazioni”;
di riconoscere all’ATER, Domus Iulia S.r.l., Porta Medaglia 2008 S.r.l., Agricom,
So.Co.M.A. S.r.l., la Soc. G.R.R. – Gestione Ristoranti Romani S.r.l., signora Amedea
Di Girolamo e la Soc. Bernina di De Angelis Antonina S.a.s. per quanto espresso in
premessa, i diritti edificatori soppressi dal PRG vigente, (secondo quanto rappresentato
nella relazione tecnica dell’Ufficio – U.O. Programmazione degli Interventi di
Trasformazione Urbana di Roma Capitale, parte integrante del presente provvedimento)
pari a complessivi mc. 1.314.824 corrispondenti a mq. 410.882 di S.U.L. come di seguito
singolarmente imputati:
– ad ATER mc. 678.717 corrispondenti a mq. 212.099 di S.U.L.;
– alla signora Di Girolamo Amedea mc. 285.613 corrispondenti a mq. 89.254 di
S.U.L.;
– alla S.r.l. Domus Iulia mc. 72.381 corrispondenti a mq. 22.619 di S.U.L.;
– alla S.r.l. So.Co.M.A. mc. 52.756 corrispondenti a mq. 16.486 di S.U.L.;
– alla S.r.l. Agricom mc. 52.080 corrispondenti a mq. 16.275 di S.U.L.;
– alla S.r.l. Porta Medaglia 2008 mc. 56.381 corrispondenti a mq. 17.619 di S.U.L.;
– alla Società G.R.R. – Gestione Ristoranti Romani mc. 59.992 corrispondenti a
mq. 18.748 di S.U.L.;
– alla Soc. Bernina di De Angelis Antonina S.a.s. mc. 56.904 corrispondenti a
mq. 17.782,50 di S.U.L.:
di riservare a successivi provvedimenti, anche in variante al PRG, l’individuazione delle
aree destinate alla localizzazione dei diritti edificatori così riconosciuti e di successiva
determinazione della loro consistenza sulla base del principio della equivalenza
economica, in forza dei criteri già adottati in via generale dall’Amministrazione
Capitolina in tema di compensazione urbanistica, con contestuale cessione a Roma
Capitale delle aree oggetto di compensazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 27 voti favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Alzetta, Bianchini, Cantiani, Cassone, Ciardi, Cochi, De Micheli, De Priamo, Fioretti,
Gazzellone, Guidi, La Fortuna, Marroni, Masini, Masino, Mollicone, Naccari, Orsi, Pelonzi,
Pomarici, Quadrana, Quarzo, Siclari, Stampete, Tomaselli, Vannini Scatoli e Voltaggio.
La presente deliberazione assume il n. 20.
ALLEGATO 8: SENTENZA TAR TOR PAGNOTTA
nr. 1062, depositata in data 3 febbraio 2009
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti
– n. 12599/03, proposto da Società Cecchignola Immobiliare a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa prima dagli avv.ti Alessandro Pallottino e Anna Palmerini, poi dagli avv.ti Antonino Galletti e Luca Palange, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Porro, n. 2;
C O N T R O
Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Capotorto, con il quale elettivamente domicilia presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
E NEI CONFRONTI DI
Consorzio Tor Pagnotta Due, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Lavitola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Costabella, n. 23;
PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 33, del 19-20 marzo 2003, di adozione del nuovo piano regolatore generale.
– n. 699/05, proposto da Società Cecchignola Immobiliare a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa prima dagli avv.ti Alessandro Pallottino e Anna Palmerini, poi dagli avv.ti Antonino Galletti e Luca Palange, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Porro, n. 2;
C O N T R O
Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Capotorto, con il quale elettivamente domicilia presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Caprio, con la quale elettivamente domicilia negli uffici dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione della Giunta regionale del Lazio, n. 856, del 10 settembre 2004, di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di Roma, denominata Piano delle Certezze, nonché delle delibere del Consiglio comunale di Roma n. 92 del 29 maggio 1997, di adozione della predetta variante, n. 203 del 14 settembre 1995, n. 176 del 9 novembre 2000 e n. 11 del 26 gennaio 2004.
Visto il ricorso n. 12599/03;
Visto il ricorso n. 699/05;
Visti i tre atti di motivi aggiunti formulati dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Roma in entrambi i giudizi;
Visto l’atto di costituzione del Consorzio Tor Pagnotta Due nel giudizio di cui al ricorso n. 12599/03;
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio nel giudizio di cui al ricorso n. 699/05;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2008, la dr.ssa Anna Bottiglieri; uditi l’avv. Galletti, l’avv. Capotorto e l’avv. Lavitola.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 1° dicembre 2003, depositato il successivo 10 dicembre, la società Cecchignola Immobiliare, proprietaria di alcune aree site in Roma, località Tor Pagnotta, rappresentanti la quasi totalità del sub-comprensorio n. 3 del comprensorio Tor Pagnotta, già destinato a zona E/1-espansione e soggetto a piano attuativo unitario relativo all’intero perimetro comprensoriale, ha domandato l’annullamento, in parte qua, del nuovo piano regolatore generale adottato con la deliberazione consiliare n. 33/2003. Detta delibera ha destinato gran parte dell’area a “sistema ambientale-agro romano-aree agricole” ed il restante a “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale e strada”.
Avverso la previsione sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso:
1-2) violazione del giusto procedimento e di tipicità degli atti amministrativi (art. 97 Cost.) – violazione delle norme e dei principi in tema di formazione degli strumenti urbanistici (artt. 7 e 8, l. 1150/42 e 28 e s.. l.r. Lazio n. 38/99) – violazione dell’art. 49, d.lgs. 267/00 – eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione (art. 3, l. 241/90), aggravamento dell’azione amministrativa (art. 1, l. 241/90), falsità dello scopo, grave disparità di trattamento, sviamento; 3) violazione degli artt. 2 e 8 n.t.a. vigenti – sviamento – eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà e difetto di motivazione; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 19, l.r. Lazio 24/98 e dell’art. 146 del d. lgs. 490/99 – eccesso di potere per difetto, illogicità ed insufficienza della motivazione; 5) violazione dell’art. 42 Cost. – sviamento; 6) eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Roma e il Consorzio Tor Pagnotta Due.
L’amministrazione comunale ha confutato la fondatezza del gravame. Il Consorzio, chiamato in causa dalla ricorrente quale proprietario di area limitrofa, della quale il piano adottato ha confermato la potenzialità edificatoria, ha rappresentato la propria estraneità sostanziale alla tematica oggetto di giudizio.
Con atti notificati nelle date del 20 maggio 2004 e 14 novembre 2006, depositati rispettivamente il 28 maggio 2004 e 23 novembre 2006, la ricorrente ha formulato motivi aggiunti di gravame, estendendo l’impugnazione all’atto con cui si è provveduto alla correzione di errori materiali contenuti nell’art. 14, comma 1 delle n.t.a. del nuovo p.r.g., comportante per la medesima l’esclusione dalla compensazione, e alla delibera consiliare n. 64/06, di controdeduzioni, che ha respinto le osservazioni della ricorrente avverso le nuove destinazioni impresse all’area di cui trattasi.
Questi i motivi di ricorso: 7) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e falsità della motivazione; 8) violazione dei principi del giusto procedimento e di tipicità degli atti amministrativi (art. 97 Cost.) – violazione delle norme e dei principi in tema di formazione degli strumenti urbanistici (artt. 7 e 8, l. 1150/42 e 28 e s.. l.r. Lazio n. 38/99) – violazione dell’art. 49, d.lgs. 267/00 – violazione del principio del contrarius actus – sviamento; 9) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria – violazione dell’art. 3, l. 241/90 – violazione e falsa applicazione dei principi gerarchici in tema di strumenti pianificatori, di cui alla l. 1150/42 e alla l.r. Lazio 38/99 – sviamento; 10) violazione del giusto procedimento e di tipicità degli atti amministrativi (art. 97 Cost.) – violazione delle norme e dei principi in tema di formazione degli strumenti urbanistici (artt. 7 e 8, l. 1150/42 e 28 e s.. l.r. Lazio n. 38/99) – difetto di motivazione (art. 3, l. 241/90); 11) illegittimità derivata.
La ricorrente ha altresì formulato richieste istruttorie.
Con ricorso n. 699/05, notificato il 29 dicembre 2004, depositato il 27 gennaio 2005, la medesima società ha domandato cautelativamente l’annullamento della delibera regionale 10 settembre 2004, n. 856, di approvazione della variante al piano regolatore comunale denominata Piano delle Certezze (nonché della delibera consiliare comunale n. 92/97 di adozione della detta variante e delle delibere consiliari nn. 203/95, 176/00 e 11/04).
Questi i motivi di gravame: eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento e falsità del presupposto.
Si sono costituiti in resistenza la Regione Lazio ed il Comune di Roma.
Anche in tale ambito la ricorrente ha formulato istanze istruttorie.
Con provvedimento istruttorio 25 febbraio 2008, n. 1689, la Sezione ha disposto la riunione dei predetti giudizi ed ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Roma.
Con motivi aggiunti in data 12 maggio 2008, depositati il successivo 29 maggio, la ricorrente ha impugnato la delibera consiliare del Comune di Roma 12 febbraio 2008, n. 18, che ha ratificato l’accordo di pianificazione 6 febbraio 2008 intervenuto con la Regione Lazio ed ha approvato il nuovo piano regolatore generale, nonché gli atti presupposti e conseguenti (accordo; delibera 8 febbraio 2008, n. 80 di ratifica da parte regionale; avviso di pubblicazione del nuovo p.r.g.).
Queste le doglianze: 1) violazione del diritto di proprietà, di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 43, comma 2, 3 e 97 Cost.); 2) contrasto con gli indirizzi programmatici e le scelte già compiute nella prima fase di pianificazione (variante delle certezze) – eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, errore nella valutazione dell’atto programmatico presupposto; 3) difetto, insufficienza, perplessità ed incongruità nella motivazione – violazione degli artt. 3 e 10, l. 241/90; 4) eccesso di potere per assenza del presupposto – doverosità della decisione ex art. 116, comma 2, c.p.c.; 5) mancata applicazione delle compensazioni – eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento, contraddittorietà con precedenti provvedimenti e motivazioni – violazione dell’auto vincolo – sviamento; 6) eccesso di potere per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e irrazionalità; 7) difetto di motivazione con particolare riferimento al rigetto delle osservazioni – illogicità – difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione dei principi di gerarchia delle fonti in ambito pianificatorio – sviamento; 8) violazione della disciplina tecnica che impone alla p.a. di agire sulla base di una cartografia aggiornata e certificata; 9) eccesso di potere per sviamento, mancata conformità all’interesse pubblico generale delle immotivate scelte compiute, con riferimento a quanto espresso all’unanimità nella mozione consiliare 8 febbraio 2008, n. 10; 10-11-12) inconferenza della giurisprudenza ex adverso richiamata, ivi compresa la decisione del Collegio n. 710/08 e infondatezza delle avverse deduzioni difensive.
Tutte le parti hanno sviluppato in memorie le proprie tesi difensive.
Indi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2008.
DIRITTO
1. Il primo gravame all’odierno esame (ricorso n. 12599/03) è diretto avverso la delibera consiliare n. 33/03 di adozione del nuovo p.r.g. di Roma, nel quale i lotti di terreno di proprietà della ricorrente, rappresentanti la quasi totalità del sub-comprensorio n. 3 del comprensorio Tor Pagnotta, sono stati fatto oggetto di una previsione peggiorativa rispetto alla precedente pianificazione, passando da zona E/1- Espansione soggetta a piano attuativo unitario, esteso all’intero perimetro del comprensorio, per gran parte a “sistema ambientale-agro romano-aree agricole” e per il restante a “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale e strada”.
2. La prima e la seconda censura non sono fondate.
2.1. Con la prima censura la ricorrente, riflettendo sulla tempistica del procedimento di cui trattasi, evidenzia una sproporzione temporale tra la fase preparatoria della nuova pianificazione e quella nella quale sono confluite le valutazioni delle modifiche e degli emendamenti, da cui deriva che è mancato il vero e proprio oggetto della deliberazione, come testimonierebbe anche il lungo tempo intercorso tra la seduta consiliare e la pubblicazione ed ostensione della delibera.
Il rilievo, che risulta particolarmente significativo per la ricorrente, che evidenzia come il cavalcavia di collegamento tra il comprensorio e il G.R.A., la cui realizzazione è stata infine prevista sui terreni di proprietà, non fosse inizialmente riportato nei primi elaborati tecnici del procedimento, risultando solo dalla delibera n. 37/03 che ha adottato il piano di lottizzazione presentato dal contro-interessato Consorzio Tor Pagnotta per l’edificazione del comprensorio Tor Pagnotta due (delibera autonomamente impugnata), recepita tra l’adozione e la pubblicazione del nuovo piano, non risulta peraltro decisivo ai fini perseguiti in ricorso.
Invero, come la Sezione ha già avuto modo di precisare (28 gennaio 2008, n. 606; 29 gennaio 2008, n. 701), le segnalate circostanze non assumono, di per se, alcun particolare significato, in altre parole non attestano sintomaticamente l’esistenza di un vizio di formazione della volontà dell’organo procedente, atteso che la tempistica del processo di formazione, verbalizzazione e pubblicazione delle delibere consiliari non è né normativamente regolato (neanche dall’art. 49, d. lgs. 267/00 invocato dalla ricorrente) né oggetto di statistiche, e che risulta del tutto plausibile, in via di fatto, che le operazioni volte alla formalizzazione della nuova pianificazione di un ambito territoriale vasto e complesso quale il Comune di Roma, nel quale gli interessi da ponderare sono molteplici, possano aver determinato una certa frammentarietà documentale e la non immediata pubblicazione della delibera per la necessità di successivi adeguamenti delle cartografie.
Per analoghe ragioni, non ridonda in vizio dell’atto la circostanza che in sede di adozione della nuova pianificazione il Consiglio comunale abbia approvato modifiche ed integrazioni in pressoché contestuale corso di valutazione: le stesse, in quanto tali, non potevano evidentemente che risultare nell’atto finale espressivo della volontà dell’organo.
2.2. Il Collegio non può peraltro mancare di osservare che la censura o intende lasciar intravedere nello sfondo la mancata imputabilità della contestata determinazione sostanziale alla volontà dell’organo competente, e allora la circostanza (che non appare peraltro plausibile alla luce delle successive determinazioni comunali di cui in seguito) andrebbe fatta constare, sussistendone le condizioni, in sede più propria, ovvero involve nel non condivisibile auspicio di un aggravio del procedimento, già afflitto per la vastità e la complessità del territorio da considerare da una notevole complessità.
2.3. Il secondo motivo deve essere invece respinto, in quanto sia generico, sia ridondante in valutazioni di merito, volte a sottrarre prerogative di legge all’ente in primis responsabile della pianificazione urbanistica territoriale.
In particolare, la ricorrente espone che, contrariamente a quanto affermato nella delibera impugnata, la pianificazione vigente all’atto dell’adozione del nuovo p.r.g. non potrebbe dirsi superata, attesa a tale data la recente formazione ovvero l’attualità del percorso formativo di diverse varianti, sia a carattere generale sia a carattere particolare (variante di reperimento delle aree da destinare a verde e servizi; variante cd. “di salvaguardia”; strumenti attuativi dello SDO Tiburtino e di Tor Pagnotta), volte proprio a evitare la completa ridefinizione urbanistica della città.
Aggiunge ancora la ricorrente che non sarebbe veritiera l’affermazione contenuta nella medesima delibera che il nuovo strumento pianificatorio si pone in linea con la variante cd. delle certezze, atteso che quest’ultima aveva mantenuto la potenzialità edificatoria della proprietà di cui si discute.
Ciò posto, rileva il Collegio che la prima argomentazione è stata già esaminata – e respinta – dalla Sezione nel ricorso definito con la già citata sentenza 29 gennaio 2008, n. 701. In detta sede si è rilevata la genericità della censura, in quanto non è certo rilevante ai fini qui considerati il numero degli strumenti urbanistici e le modifiche ad essi apportate, siano esse generali o parziali, quanto la intrinseca continuità e coerenza che caratterizza le varie fasi dell’attività dell’amministrazione comunale nel generale processo pianificatorio del territorio.
Del resto, può aggiungersi, ancora più a monte, l’intera censura si converte nella negazione della possibilità di variare la pianificazione preesistente: ed è di tutta evidenza che un siffatto approccio si pone in contrasto con il carattere di continuità immanente alla potestà urbanistica, derivante dalla permanente possibilità di modificare la visione urbanistica del territorio per adeguarla alle mutate necessità collettive. Il che comporta, soprattutto quando il potere viene esercitato con riferimento alla totalità del territorio comunale, che l’applicazione del principio di continuità con l’esistente non possa che assumere una valenza meramente tendenziale, concretamente riferibile o ad aree non suscettibili di fatto di permutamenti sostanziali o a realtà ritenute già coerentemente normate in rapporto alle variazioni da realizzare.
In altre parole, risulta evidente sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, che la coerenza nella portata delle scelte tra due diversi atti pianificatori, che per giunta hanno ambiti non coincidenti, non può essere tradotta sic et simpliciter, come preteso in ricorso, in un’assoluta identità di previsioni.
Ma, in ogni caso, pur volendo aderire, per quanto possibile, alla prospettazione della ricorrente, non può mancarsi di rilevare che essa, quando ascrive alla variante delle certezze un valore confermativo della potenzialità edificatoria dell’area di proprietà, è affetta da un equivoco di fondo, in quanto detta variante, come risulta dalle difese formulate dalla resistente amministrazione e come ammesso anche nei primi motivi aggiunti della medesima ricorrente, non ha normato né riguardato il comprensorio oggetto di causa, e pertanto non è suscettibile di essere invocata quale atto espressivo di una volontà contrastante con le determinazioni assunte nel nuovo piano adottato.
Nella parte finale della censura la ricorrente introduce il tema della mancata previsione della compensazione edificatoria a fronte delle nuove peggiorative previsioni. L’argomentazione viene poi ripresa più compiutamente nei motivi aggiunti di gravame, al cui esame qui si rimanda.
3. Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che il sacrificio delle previgenti prerogative di edificabilità dell’area, risalenti al 1962, e del connesso affidamento ingenerato nelle parti private avrebbe necessitato di una specifica motivazione, anche in relazione al diverso trattamento riservato al limitrofo sub-comprensorio n. 2, considerando, vieppiù che i tre comprensori nei quali consta la zona avevano sino ad oggi ricevuto un identico trattamento.
Anche tale motivo non merita l’accoglimento.
Va premesso, per più che consolidata giurisprudenza, che la puntuale motivazione delle nuove scelte urbanistiche è richiesta solo quando le stesse incidono su aspettative qualificate del privato, quali, a titolo semplificativo, quelle derivanti dalla stipulazione di una convenzione di lottizzazione, da una sentenza dichiarativa dell’obbligo di disporre la convenzione urbanistica, da un giudicato di annullamento di diniego di concessione edilizia, o dalla decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio, ipotesi tutte qui non ricorrenti. Per converso, ai fini del legittimo uso dello ius variandi, l’incisione di un affidamento generico, quale quello qui sussistente, concretantesi nell’auspicio della non reformatio in peius di precedenti previsioni urbanistiche che consentono una più proficua utilizzazione dell’area, non richiede che la possibilità di essere coerentemente collegato con l’esposizione dei criteri di ordine tecnico urbanistico seguiti per la redazione dello strumento (ex plurimis, C. Stato, IV Sez., 26 maggio 2003 n. 2827; 28 febbraio 2005, n. 719).
Non pare, comunque, superfluo aggiungere, sul punto, che, alla luce degli atti di causa, e soprattutto della relazione tecnica comunale depositata in data 9 novembre 2007, che riassume anche storicamente le vicende del comprensorio in argomento, il drastico ridimensionamento delle potenzialità di trasformazione subito dalla proprietà di cui trattasi si è inserito nel generale ridimensionamento operato con riferimento alla totalità del territorio comunale (quasi sessanta milioni di mc in meno).
Inoltre, come risulta dalla ridetta relazione e come già rilevato dalla Sezione nella sopra citata sentenza n. 701/08, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, il comprensorio di Tor Pagnotta non può più definirsi come una realtà territoriale uniforme sotto il profilo normativo almeno a partire dal 1986, data di approvazione del 2° p.e.e.p. e dunque a partire dalla pianificazione destinata ad edilizia residenziale pubblica (piano di zona C 6, Tor Pagnotta) e dalla variante al medesimo p.d.z. adottata dal Comune nel 1994 ed approvata dalla Regione con deliberazione 9 luglio 1996, n.5408.
Dalla già citata relazione può anche evincersi che i tre sub-comprensori di cui ad oggi consta Tor Pagnotta, e segnatamente i due rilevanti nel presente ricorso, non presentano una conforme situazione di fatto o uno stato di iter omogeneo di iniziative urbanistiche private.
Di talchè, pure in disparte la assai dubbia configurabilità della censura di disparità di trattamento nella materia che occupa (C. Stato, IV, 9 giugno 2008, n. 2837; 7 luglio 2008, n. 3358), la stessa, qui formulata nel motivo in esame e anche nella sesta censura, non risulta assistita da alcun elemento di prova e va, conseguentemente, respinta.
4. Con il quarto motivo di gravame la ricorrente sostiene che l’azzeramento dell’indice edificatorio non trova ragione nella valenza ambientale dell’area, e ciò sia in quanto la stessa, pur rientrando nel P.T.P. n. 15/3, riceve solo una tutela limitata, sia perché ai sensi dell’art. 19, l.r. 24/98 è comunque esclusa la cogenza delle prescrizioni dei piani territoriali per le aree non precedentemente sottoposte a vincolo paesistico, sia, infine, perché l’area è inserita sin dal 1985 nel II P.P.A. comunale e, pertanto, sottratta alla tutela paesistica di cui al d. lgs. 490/99, ai sensi del relativo art. 146.
La censura non può essere accolta, in quanto tendente, da un lato, a surrogare il punto di vista del privato interessato nelle scelte di merito tecniche rimesse all’amministrazione competente, ed in parte a comprimere le prerogative pianificatorie di quest’ultima in guisa di previsioni meramente attuative di normazione pregressa. In realtà, come fatto presente dalla resistente amministrazione comunale, le ragioni sottostanti alla contestata scelta sono da rinvenire nella necessità di assicurare continuità al territorio di collegamento tra il Parco di Decima e il Parco dell’Appia, tenendo anche presente la lontananza rispetto alle infrastrutture per la mobilità esistenti e programmate.
5. Analoghe considerazioni a quelle da ultimo espresse conducono al rigetto della quinta censura, con la quale la ricorrente sostiene, del tutto genericamente, che la soppressione della cubatura edificabile sia strumentale all’attribuzione di cubatura edificabile al sub-comprensorio n. 3.
6. Può quindi passarsi all’esame dei primi motivi aggiunti, indirizzati avverso l’atto di correzione degli errori materiali posto in pubblicazione in data 25 marzo 2004, che, aggiungendo la parola “esclusivamente” all’art. 14, comma 1 delle nuove n.t.a., ha ristretto l’applicabilità dell’istituto della compensazione edificatoria solo a favore delle edificabilità soppresse dal piano delle certezze.
6.1. Con la prima doglianza la società:
a) torna a lamentare la disparità di trattamento prendendo a paragone i soggetti beneficiari della compensazione;
b) evidenzia che la restrizione imposta con la correzione di errore materiale in argomento si pone in radicale discontinuità con le pregresse determinazioni dell’amministrazione comunale, esternate con la delibera consiliare n. 811/00, istitutiva di una riserva di aree a tal uopo destinate, e con la delibera consiliare n. 11/04, che estendeva la portata dell’istituto in riferimento ad aree non interessate dalla variante delle certezze;
c) evidenzia la carente motivazione di siffatta limitazione.
Nessuno dei rilievi è suscettibile di accoglimento.
E ciò alla luce delle considerazioni già espresse nella recente sentenza n. 701/0, che data l’identità delle questioni, può essere integralmente richiamata.
In particolare, in detta sede la Sezione premetteva che la compensazione urbanistica consiste nel trasferimento a distanza dei diritti edificatori in altre aree edificabili di proprietà del Comune o private, secondo il principio della equivalenza dei valori immobiliari, e che la stessa, anche nel disporre il beneficio per casi ben determinati ed espressamente nominati, e per finalità di interesse ambientale, non comporta disparità di trattamento, rientrando latu sensu nel potere conformativo dell’amministrazione, limitato esclusivamente nella sua capacità di incidere su situazioni pregresse dalla rigorosa verifica dello stato dei luoghi. Ciò posto, veniva rilevato che l’istituto è ispirato dall’intento di ottenere una tendenziale indifferenza delle diverse previsioni di piano e di realizzare economie per la spesa di esproprio, e, in quanto tale, attiene propriamente alle aree sottoposte a vincolo ablatorio o di assoluta inedificabilità (cfr. anche Tar Lazio, I, 2005 n.6632 e 1999 n.1652).
Di talchè, se anche alla base della scelta della compensazione di regola vi è una nuova destinazione urbanistica che il Comune ha ritenuto necessaria per esigenze ambientali in coerenza con le finalità generali della legislazione regionale e statale in materia, l’estensione dell’istituto della compensazione trova un limite intrinseco nel dimensionamento del piano, che rappresenta una scelta primaria di indirizzo e di programma di natura strettamente urbanistica, e che tiene conto della proiezione delle esigenze urbanistiche della popolazione e della compatibilità con il sistema ambientale e delle sue esigenze di conservazione.
Da qui il riconoscimento della legittimità della limitatezza degli “ambiti di compensazione”, conclusione che va vieppiù confermata tenendo conto della necessità di escludere che l’istituto possa essere invocato in via generale in guisa di remunerazione del potere conformativo della pubblica amministrazione.
Le censure in esame non possono quindi trovare accoglimento.
6.2. I primi motivi aggiunti proseguono, sulla scorta dell’assunto della configurazione della fattispecie come contrarius actus dell’amministrazione, con il rilievo che la correzione avrebbe dovuto formare oggetto di apposita deliberazione consiliare.
Si tratta della riproposizione, sotto un diverso angolo visuale, di doglianza già contenuta nel ricorso principale e confutata al punto 2. Con la conseguenza che essa non può ritenersi fondata per le stesse argomentazioni ivi esposte.
7. I secondi motivi aggiunti si propongono di avversare in particolare le controdeduzioni di rigetto formulate dall’amministrazione avverso le osservazioni presentate dalla ricorrente successivamente all’adozione del piano.
Con il nucleo della prima censura (il restante è volto a ribadire come già in precedenza che la perdita della potenzialità edificatoria prima esistente sia stata artatamente effettuata a favore del sub-comprensorio limitrofo) la società lamenta la carente motivazione del negativo parere.
Rileva il Collegio al riguardo che la giurisprudenza è pacifica sul punto che la reiezione delle osservazioni al piano regolatore generale debba essere motivata (C. Stato, ad. plen. 13 gennaio 1981, n. 1).
E sebbene possa discutersi, quindi, in relazione allo spessore di tale motivazione, al fine di valutarne la sufficienza, non si giunge a richiedere una analitica e specifica confutazione di tutte le argomentazioni proposte con le osservazioni stesse (anche sulla scorta della considerazione che esse costituiscono non un rimedio giuridico, bensì solo il presupposto per la eventuale modifica delle previsioni, di spettanza della regione). E’ quindi necessario che dagli atti risulti che le osservazioni siano state esaminate, nonchè l’indicazione dei motivi dell’eventuale reiezione (C. Stato, II, 7 dicembre 1994, n. 824; C.G.A. 1° giugno 1993, n. 227), restando, peraltro, a tal fine sufficiente l’assunto che esse contrastino con le linee portanti del piano regolatore (C. Stato, IV, 6 maggio 1996, n. 566). Cosa che si rinviene nel caso di specie, come risulta dalla scheda di istruttoria delle controdeduzioni che, dopo aver sintetizzato il contenuto delle osservazioni, riferisce, sia pur sinteticamente, in ordine alla linea di tendenziale riduzione dei comprensori edificabili introdotta dalla variante cd. delle certezze e proseguita con l’adozione del nuovo p.r.g., fino a raggiungere un’ estensione complessiva di ca. 88.000 ha di aree tutelate ad agro romano e a verde, pari al 68% del territorio comunale.
Il motivo non può quindi trovare accoglimento.
Le argomentazioni di cui alla seconda censura dell’atto in esame o concernono nuovamente profili di doglianza già precedentemente trattati – e respinti – o si sostanziano in affermazioni generiche volte a contrastare il merito dell’impugnata scelta pianificatoria.
Naturalmente, in entrambi i casi le stesse non possono trovare accoglimento, così come la terza censura, che denunzia la illegittimità derivata delle controdeduzioni per i motivi sin qui già esaminati e respinti.
8. Non è fondato il ricorso n. 699/05, che la medesima ricorrente definisce cautelativo, diretto avverso la delibera regionale 10 settembre 2004, n. 856, di approvazione della variante al piano regolatore comunale denominata piano delle certezze (nonché della delibera consiliare comunale n. 92/97 di adozione della detta variante e delle delibere consiliari nn. 203/95, 176/00 e 11/04).
Il ricorso si sostanzia, invero, nella riedizione, anche materiale, delle tematiche oggetto delle precedenti censure.
Non appare peraltro superfluo aggiungersi, al riguardo, e in disparte ogni questione inerente la valutazione dell’interesse a ricorrere (pure introdotta dalla difesa comunale), che nel gravame in esame la ricorrente incorre nuovamente nella contraddizione di ascrivere alla variante cd. delle certezze, che non ha normato il sub-comprensorio per cui è causa, la conferma della potenzialità edificatoria riconosciuta al compendio dalla previgente pianificazione a carattere generale.
9. Passando all’esame dei finali motivi aggiunti formulati all’esito della definitiva approvazione della nuova pianificazione, il Collegio rileva che trattasi più che altro della rielaborazione e dello sviluppo di tematiche già introdotte nelle precedenti censure o nella confutazione delle argomentazioni difensive dell’amministrazione.
In ogni caso:
– con il primo motivo la società espone il proprio interesse (peraltro incontestato) all’impugnazione del nuovo strumento urbanistico, e afferma che la nuova conformazione impressa all’area viola il diritto di proprietà, oltreché i principi di ragionevolezza e di buona amministrazione. Quanto alla violazione del diritto di proprietà, basti qui rammentare, per escludere la conferenza della doglianza, che i limiti impressi dalla pianificazione territoriale all’attività edilizia in funzione dell’ordinato sviluppo delle aree abitate e della salvaguardia dei valori ambientali esistenti sono espressione del più generale potere di zonizzazione e pianificazione del territorio comunale, e, in quanto tali, presentano carattere conformativo e non espropriativo. Quanto, invece, alla violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione, la tematica è ripetitiva di censure già sopra esaminate;
– la seconda e la terza censura sono ripetitive di quelle già confutate ai punti 2.3., in tema di contrasto con i precedenti indirizzi programmatici comunali, e 3, in punto di motivazione della nuova conformazione dell’area. Non sembra, peraltro, superfluo aggiungere su tale ultima questione che le considerazioni già esposte impediscono di configurare la documentazione depositata dall’amministrazione comunale in corso di causa quale motivazione successiva;
– la quarta censura dubita della materiale esistenza dello studio trasportistico poi acquisito agli atti di causa. Successivamente alla produzione del documento, la parte ricorrente ha poi affidato a note tecniche la confutazione del merito dello studio, con il che si introducono questioni che lambiscono scelte squisitamente discrezionali dell’amministrazione e che conseguentemente sfuggono alla cognizione della giurisdizione adita;
– la quinta e la sesta censura ripropongono la questione della mancata applicabilità alla fattispecie dell’istituto della compensazione;
– la settima censura torna a riproporre la problematica della motivazione delle controdeduzioni;
– l’ottava censura evidenzia una discrepanza tra la cartografia del piano approvato e quella allegata alla variante al p.d.z. Tor Pagnotta. Alla luce degli atti di causa, il rilievo non risulta rivestire portata viziante;
– la nona censura invoca una recente deliberazione consiliare che, con riferimento ad altra proprietà, preannunzia l’intendimento del Comune di ridefinire (per essa) la zonizzazione. L’elemento non incide, all’evidenza, sui fatti di causa;
– con la decima, la undicesima e la dodicesima censura si contesta la conferenza alla fattispecie della giurisprudenza invocata e il merito delle questioni come proposte dalla parte resistente. Le considerazioni ivi espresse non apportano tematiche innovative.
10. Per tutto quanto precede, i ricorsi riuniti in esame devono essere respinti.
Sussistono nondimeno ragioni equitative per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 12599/03 e 699/05, proposti da Società Cecchignola Immobiliare a r.l., come in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nelle camere di consiglio del 22 ottobre 2008 e del 28 gennaio 2009.
Luigi TOSTI Presidente
Silvestro Maria RUSSO Consigliere
Anna BOTTIGLIERI Primo Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
ALLEGATO 9
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO n. 2360/2012
Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2012, n. 2360
Edilizia e urbanistica – PRG di Roma – Compensazione urbanistica – Perequazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 6693 del 2009, proposto dalla signora Nicoletta MANNINO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lavitola e Claudio Manzia, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Costabella, 23,
contro
– il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Angela Raimondo, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
– la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
per l’annullamento e/o la totale riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda, nr. 5662/08 del 20 febbraio 2008, pubblicata in data 9 giugno 2008, resa inter partes e non notificata, che ha respinto, previa riunione, i ricorsi nn. 11303/02, 13554/03 e 618/05, proposti, rispettivamente, contro: a) la variante al P.R.G. di Roma denominata “variante di salvaguardia”; b) l’adozione del Nuovo P.R.G. della città di Roma;
c) la variante al P.R.G. denominata “Piano delle Certezze”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalla appellante (in date 4 e 14 ottobre 2011 e 10 febbraio 2012) e dal Comune (in data 4 ottobre 2011) a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza parziale e istruttoria di questa Sezione nr. 6049 del 16 novembre 2011;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2012, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Manzia per la appellante e l’avv. Raimondo per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora Nicoletta Mannino ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha
respinto, previa loro riunione, i ricorsi proposti dal suo genitore e dante causa avverso le
determinazioni adottate dal Comune di Roma in ordine alla destinazione urbanistica di un suolo in sua proprietà, contenute in tre provvedimenti succedutisi nel corso del tempo (c.d. “variante di salvaguardia”, delibera di adozione del Nuovo P.R.G. e c.d. “Piano delle Certezze”).
A sostegno dell’appello, ha dedotto:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 17 agosto 1942, nr. 1150, e s.m.i.; eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto di istruttoria; in subordine, eccesso di potere per difetto di motivazione; error in iudicando; travisamento (in relazione al mancato esame delle osservazioni prodotte dal ricorrente in occasione della c.d. “variante di salvaguardia”);
2) error in iudicando; difetto o carenza di motivazione in relazione a: violazione dei principi
generali in materia di pianificazione urbanistica; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste nonché per difetto dei presupposti; in subordine, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti e difetto di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione; illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della legge nr. 1150 del 1942 e s.m.i.; eccesso di potere per vizio della funzione; sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale; eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione (in relazione alle motivazioni a sostegno della destinazione agricola impressa al suolo per cui è causa ed all’illegittima imposizione con essa di un’anomala e atipica misura di salvaguardia);
3) error in iudicando e travisamento in relazione a: eccesso di potere per illogicità, inesistenza del pubblico interesse, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta; in subordine, eccesso di potere (sotto altro profilo) per illogicità, inesistenza del pubblico interesse, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta (in relazione alla reiezione delle doglianze articolate avversol’art. 64, comma 3, delle N.T.A. del Nuovo P.R.G. e comunque all’insussistenza di motivazione per il mantenimento della destinazione agricola del suolo in tale strumento urbanistico);
4) eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; error in iudicando; difetto e/o carenza di motivazione (in relazione alla mancata ammissione a
compensazione del suolo per cui è causa);
5) error in iudicando; difetto e/o carenza di motivazione in relazione a: violazione degli artt. 7 e segg. della legge nr. 1150 del 1942 e s.m.i.; violazione dei principi generali in materia di
pianificazione urbanistica; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste nonché per difetto dei presupposti; in subordine, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste nonché per difetto dei presupposti; in subordine, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti e difetto di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione; illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della legge nr. 1150 del 1942 e s.m.i.;
eccesso di potere per vizio della funzione; sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale; eccesso di potere per difetto o insufficienza di
motivazione (in relazione alla reiezione delle doglianze articolate avverso il c.d. “Piano delle
Certezze”);
6) in subordine, violazione dei criteri in materia di compensazione edificatoria; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; error in iudicando; omessa pronuncia; difetto e/o carenza di motivazione (in relazione alla mancata ammissione a compensazione urbanistica del suolo per cui è causa).
Si è costituito il Comune di Roma (oggi Roma Capitale), replicando analiticamente ai motivi di
appello e chiedendone la reiezione, oltre ad assumere la parziale inammissibilità della domanda
attorea per difetto di interesse (con ciò reiterando apposita eccezione sollevata in primo grado e non esaminata dal T.A.R.).
All’esito dell’udienza del 4 novembre 2011, questa Sezione ha emesso una sentenza parziale e
interlocutoria con la quale sono stati respinti i motivi sopra indicati sub 1), 2), 3) e 5), mentre per
quanto concerne i residui motivi – articolati in via subordinata e inerenti alla mancata ammissione a compensazione urbanistica del suolo per cui è causa – sono stati disposti incombenti istruttori.
In data 19 gennaio 2012, Roma Capitale ha depositato in Segreteria la documentazione richiesta con la richiamata pronuncia istruttoria.
Alla nuova udienza di merito del 13 marzo 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Torna all’attenzione della Sezione il contenzioso iniziato dal padre dell’odierna appellante,
signora Nicoletta Mannino, e da questa proseguito con l’impugnazione della sentenza resa dal
T.A.R. del Lazio in ordine ai successivi atti di pianificazione adottati su un suolo sito nel territorio del Comune di Roma.
Tale suolo, già situato parte in zona M2 (“servizi generali e locali di proprietà privata”) e parte in zona agricola, è stato integralmente assoggettato a destinazione agricola per effetto della c.d.
“variante di salvaguardia” approvata dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione nr. 426 del 15 aprile 2002, poi confermata sul punto sia dalla successiva variante denominata “Piano delle Certezze” (approvata con deliberazione giuntale nr. 856 del 10 settembre 2004) sia dalla delibera di adozione del Nuovo P.R.G. della città di Roma (deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 2003).
I ricorsi proposti avverso gli atti suindicati sono stati respinti dal T.A.R. del Lazio con la sentenza qui appellata.
2. Con precedente sentenza parziale, la Sezione ha già respinto tutti motivi di appello tranne quelli con i quali venivano reiterate le censure, articolate in via subordinata, in ordine alla mancata applicazione al suolo in proprietà dell’odierna appellante della compensazione urbanistica prevista dal “Piano delle Certezze” per le aree che subivano decurtazioni di edificabilità.
Su tale ultimo punto, sono stati disposti approfondimenti istruttori, e in particolare è stato chiesto all’Amministrazione di replicare documentatamente alla doglianza di eccesso di potere formulata dalla istante in relazione al positivo riconoscimento della compensazione ad altro suolo in situazione identica a quella dell’area per cui è causa.
3. All’esito del deposito della documentazione richiesta, l’appello si appalesa fondato e pertanto meritevole di accoglimento per la parte residua.
4. Ed invero, con riferimento all’istituto della compensazione urbanistica introdotto dal Comune di Roma nella variante denominata “Piano delle Certezze” la Sezione si è pronunciata di recente con una sentenza (nr. 119 del 16 gennaio 2012) nella quale si è affermata l’illegittimità del diniego di riconoscimento di detta compensazione in una situazione per molti versi analoga a quella che qui occupa.
In tale occasione, sulla scorta di approfonditi accertamenti tecnici, è stata respinta l’impostazione dell’Amministrazione capitolina, secondo cui era legittimo circoscrivere l’applicazione del predetto istituto ai soli suoli che avessero visto diminuita la propria edificabilità per effetto del c.d. “Piano delle Certezze”, affermando l’opposto principio dell’evidente unitarietà dell’attività pianificatoria culminata nell’approvazione del Nuovo P.R.G. di Roma: di modo che, una volta introdotto nel corso di tale iter un meccanismo di compensazione pecuniaria per le aree penalizzate da una decurtazione di volumetria edificabile, costituirebbe illegittima e ingiustificata disparità di trattamento escludere dall’applicazione di esso determinati suoli in ragione del mero momento storico in cui la deminutio si è verificata, nell’ambito di tale processo pianificatorio unitario. Inoltre, è stata chiarita la differenza tra il meccanismo de quo e gli istituti perequativi introdotti successivamente dal nuovo strumento urbanistico, nel senso che questi ultimi sono indirizzati all’attribuzione a determinati suoli di volumetria aggiuntiva rispetto a quella pregressa, e non già a indennizzare una riduzione di edificabilità conseguente alle nuove scelte pianificatorie.
Applicando i richiamati principi, risulta evidente la fondatezza delle censure articolate dalla
appellante in relazione agli atti gravati con riguardo alla mancata ammissione del suolo in sua
proprietà a compensazione urbanistica, al di là e indipendentemente da ogni approfondimento circa la sussistenza o meno di piena identità tra la situazione per cui è causa e quella di altro immobile che ha beneficiato della compensazione (per il quale erano stati ordinati accertamenti istruttori).
5. In conclusione, nei limiti che residuano dopo la precedente sentenza parziale nr. 6049 del 2011, l’appello va accolto.
6. In considerazione della relativa novità della questione qui esaminata, sulla quale solo di recente la Sezione è intervenuta nei termini testé richiamati, nonché della parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando
sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza, accoglie i ricorsi di primo grado nn. 13544 del 2003 e 618 del 2005, nei limiti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.