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Ma quale casa? Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per riconoscere il diritto alla casa

(con invito a firmare)

È in atto una raccolta di firme per promuovere una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per riconoscere il diritto alla casa. La campagna, promossa da “Ma quale casa?”, ha per obiettivo la modifica di alcuni articoli della Costituzione (44, 47 e 117) attraverso la raccolta di almeno 50mila firme che dovranno essere sottoscritte entro sei mesi, a partire dall’11 marzo. Alla campagna hanno dato la propria adesione numerose associazioni, le Acli, il Forum disuguaglianze e diversità, la Cgil, i sindacati degli inquilini (Sicet, Sunia, Unione inquilini) e, senza eccezioni, l’intero arco dei partiti di opposizione all’attuale Governo: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Sinistra italiana, Italia viva, +Europa (il Pd nella proposta recentemente elaborata per Un nuovo Piano nazionale per il diritto alla casa ha indicato la “Casa in costituzione” come primo punto).

Carteinregola sostiene l’iniziativa nella convinzione che il diritto ad una abitazione dignitosa non sia secondario al diritto al lavoro e al diritto alla salute che, a differenza dell’abitare, da sempre hanno trovato pieno riconoscimento nella Costituzione del 1948. Ma la mobilitazione volta a modificarla non è solo l’affermazione di un principio, comunque a forte valenza simbolica: è anche (e forse soprattutto) il ribadire che lo Stato deve assumere un ruolo centrale e decisivo in materia di politiche abitative per contrastare, con finanziamenti adeguati alle necessità, il disagio abitativo che emargina strati della popolazione bisognosi di assistenza alloggiativa, incide sulle condizioni di vita di quanti sono impossibilitati ad accedere al libero mercato, impoverisce le famiglie di lavoratori che vedono decurtato il proprio reddito da canoni di locazione in continua crescita. (Giancarlo Storto)

Pubblichiamo gli articoli della legge (scarica il pdf con la premessa a cura dei promotori)

15 maggio 2025 (ultima modifica 10 giugno 2025)

per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com

(l’adesione è operazione immediata: occorre entrare nel sito di “Ma quale casa?” ed eseguire i passaggi indicati)

Questo il link per firmare le Modifiche agli articoli 44, 47 e 117 della Costituzione in materia di riconoscimento e garanzia del diritto all’abitazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1 (Modifica dell’articolo 44 della Costituzione) (1)

1. Al primo comma dell’articolo 44, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al medesimo fine, la Repubblica indirizza e coordina lo sviluppo delle aree urbane e garantisce l’accesso all’abitazione quale bene primario e mezzo necessario per assicurare alla persona l’effettivo esercizio dei diritti e una vita libera e dignitosa”.

Art. 2 (Modifica dell’articolo 47 della Costituzione) (2)

1. Al secondo comma dell’articolo 47 della Costituzione, dopo la parola: “proprietà” sono inserite le seguenti: “o al godimento”.

Art. 3(Modifica all’articolo 117 della Costituzione) (3)

1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s) è inserita la seguente: “t) norme generali in materia di politiche abitative.”;

b) al terzo comma, dopo le parole: “governo del territorio” sono inserite le seguenti: “e programmi di edilizia residenziale pubblica”.

16 maggio 2025

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [cfr. art. 42 cc. 2, 3].

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

(2) Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

(3) Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.