Regione Lazio: in Consiglio si vota una cascata di cemento
Autore : Redazione
Approda in Consiglio regionale del Lazio mercoledì 11 giugno alle 11 la Proposta di Legge Regionale N.171 del 9 agosto 2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio” adottata dalla Giunta con deliberazione n.688 l’8 agosto 2024 e modificata con emendamenti nel corso delle sedute della Commissione Urbanistica. Questo il testo che andrà in Aula (pubblicato dal sito regionale insieme al parere della Commissione X) SCARICA il testo della PL171 emendato dalla Commissione Urbanistica contenuto nel PARERE DELLA COMMISSIONE X
Carteinregola ha inviato ai consiglieri regionali il 9 giugno le osservazioni sull’Art.2, che interviene sulla Legge della rigenerazione urbana regionale, con modifiche che già nelle precedenti osservazioni alla Porposta della Giunta avevamo chiesto di non introdurre, e che gli emendamenti della Commissione Urbanistica hanno ulteriormente peggiorato. A breve pubblicheremo e invieremo osservazioni sugli altri articoli. (AMBM)
Le osservazioni di Carteinregola all’art. 2 della PL 171 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”) del 9 agosto 2024 e alle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione Urbanistica 9 giugno 2025
Vai al testo dell’Art. 2 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni, con il confronto tra il testo vigente, le modifiche apportate dalla proposta approvata dalla Giunta il 9 agosto 2024 e le modifiche apportate dalla X Commissione del 29 aprile 2025 PL 171 Lazio 2025 – Art. 2 Modifiche alla LR 7/2017 della rigenerazione urbana (versione aprile 2025)
La Proposta di legge in oggetto interviene su molte normative vigenti con uno spirito anticipato dal titolo: “semplificazioni e misure incentivanti”, una formula che, come avevamo già rimarcato nelle nostre osservazioni del 26 settembre 2024, per molte delle modifiche proposte si traduce in semplificazione e incentivi per i privati in campo edilizio e commerciale, come emblematicamente dichiarato nella relazione tecnica a proposito dell’Art. 2 “Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni”: “…si aumentano gli incentivi volumetrici per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché per la ristrutturazione edilizia che nella normativa vigente non erano previsti” con la motivazione che “Tali incentivi puntano a rendere i suddetti interventi maggiormente appetibili nonché consoni ad un mercato che ha visto una lievitazione importante dei costi di realizzazione”.
Nella trattazione in Commissione Urbanistica sono state introdotte ulteriori modifiche normative, sia a quelle introdotte dalla Proposta della Giunta, sia a testi vigenti su cui la PL non era intervenuta.
Al contrario delle nostre aspettative, tali modifiche non solo non hanno affrontato, ma nella maggior parte dei casi hanno addirittura aggravato, le criticità da noi evidenziate, con ulteriore aumento delle premialità edilizie, delle possibilità di cambi di destinazione, delle limitazioni delle facoltà di programmazione dei comuni, del ridimensionamento delle tutele paesaggistiche e culturali.
Le presenti osservazioni riguardano l’Articolo 2, che interviene sulla Legge regionale n. 7/2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, che è da tempo oggetto del nostro allarme per le disastrose conseguenze dell’Art. 6 – Interventi diretti, che incentiva le operazioni edilizie più impattanti come la demolizione e ricostruzione sui tessuti storici delle aree più redditizie anziché nelle zone effettivamente bisognose di rigenerazione urbana.
Per tale articolo, chiediamo ancora una volta che simodifichi con un emendamento la norma vigente, con il seguente testo:
Art. 6
(Interventi diretti)
1. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti, in conformità con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta
2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 sono consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, indipendentemente dalle secondo le percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle nel rispetto delle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da delle altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.
Per le altre modifiche introdotte dalla PL 171 all’art. 2 chiediamo di non approvarle, mantenendo la normativa vigente.
Riassumiamo i punti più critici, in parte già segnalati nelle precedenti osservazioni:
- Le aree agricole consegnate a speculazioni immobiliari Viene cancellato dalle finalità della Legge di rigenerazione urbana 7/2017 (Art.1) un intero paragrafo (lettera f)[i] che comprende anche “promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile” ma anche “favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione…promuovendo misure volte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo… il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile”. Una modifica significativa anche dal punto di vista simbolico, che pone definitivamente l’obiettivo della rigenerazione urbana, seppure in ambito agricolo, fuori da una visione generale di tutela dell’ambiente e di sviluppo delle attività agricole. A maggior ragione considerando che tale intervento normativo si combina con altre iniziative legislative regionali come la Proposta di Legge 167 “Recupero mediante cambio d’uso di unità immobiliari in aree rurali [ii].
- Si estende la definizione di “area urbanizzata”, ampliandola a comprendere anche lotti di terreno che “sono serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, purché divisi, da strade dotate delle reti di servizi di pubblica utilità”[iii] o “frontistanti” “areeurbanizzate o trasformabili o ancora che abbiano una porzione ricadente all’interno dell’area urbanizzata”[iv]. Come già osservato, quest’ultima modifica è di difficile interpretazione, dato che ci si chiede come possano esserci edifici legittimi che possano ricadere al 70% fuori dal perimetro tracciato dai piani regolatori. Tali ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione consentono anche di superare la vigente esclusione delle aree naturali protette dalle disposizioni della legge di rigenerazione urbana – con gli annessi aumenti di cubatura e i cambi di destinazione – nel caso che non sia stato approvato il piano di gestione delle aree e di includere gli interventi che riguardino le zone territoriali omogenee A e B (parti del territorio interessate da agglomerati urbani totalmente o parzialmente edificati,) o, appunto, porzioni di territorio urbanizzate secondo la nuova definizione[v].
- Le contropartite pubbliche per le premialità edificatorie concesse al privato diventano un optional Avevamo evidenziato nelle precedenti osservazioni che “La quota di aree aggiuntive che rientrano nelle premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, che i comuni indicano nell’approvazione dei programmi di rigenerazione urbana, passa da un massimo del 35% a un massimo del 60%. Si consente quindi ai privati di ottenere una maggiore premialità edificatoria in cambio di una maggiore estensione delle aree cedibili al Comune”. Ora dalle “premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente” scompare la destinazione “per la realizzazione di opere pubbliche e/o per cessioni di aree aggiuntive” che resta solo una possibilità, visto che “il programma può anche riconoscere, al soggetto privato che realizzi opere pubbliche e/o ceda aree all’amministrazione, nuove volumetrie” e ciò “indipendentemente dal recupero degli edifici esistenti, da realizzare su aree trasformate o su aree libere” [vi]. Resta in goni caso anche la modifica che cancella l’obbligo di prevedere almeno il 20% di edilizia sociale nei programmi di rigenerazione urbana che i comuni approvano: la quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale diventa “eventuale”[vii].
- Si sdoganano le medie strutture di vendita dove prima erano escluse Nell’ambito degli interventi individuati dai Comuni di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva fino al 30 per cento, la modifica cancella il divieto del mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato all’apertura di strutture di vendita, esclusione che oggi comprende sia le medie strutture sia le grandi, limitandolo alle grandi[viii]. Ricordiamo che le medie strutture di vendita sono “esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”. Divieto cancellato anche nelle modifiche all’Art. 4 Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici[ix]
- La moltiplicazione del cemento. Il cospicuo aumento dell’incremento edificatorio introdotto dalla Delibera di Giunta ottiene dalla Commissione ulteriori ritocchi verso l’alto.
- Si prescrive ai comuni di individuare ambiti territoriali nei quali, per varie fattispecie di situazioni (inedificabilità, demanio marittimo, fasce di rispetto di strade, ferrovie ecc,), consentire interventi di demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale (in ambiti individuati dai comuni stessi), con un riconoscimento di una superficie/volumetria aggiuntiva fino al 40% di quella preesistente. Come già osservato, il provvedimento, se si applica a edifici legittimi (ma dovrebbe essere esplicitato nel testo il riferimento a edifici in possesso di un titolo abilitativo), appare relativo a fattispecie assai ridotte, mentre invece se l’applicazione riguardasse anche edifici sorti in aree non edificabili – quindi non sanabili – si introdurrebbe una sanatoria mascherata. Ma se già nella proposta della Giunta la cessione all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera era introdotta come una possibilità, così come una possibilità era indicata la previsione della cessione a titolo gratuito – mentre a nostro avviso avrebbe dovuto diventare un obbligo in entrambi i casi – con l’ulteriore modifica apportata dalla Commissione[x] si prevede “ove necessario”, “il cambio di destinazione d’uso oltrechè il superamento degli indici edificatori”, e si introduce un’ulteriore incremento del 5 per cento “in caso di cessione gratuita all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera”[xi]
- L’articolo che regola il cambio di destinazione d’uso viene modificato, a partire dal titolo: da cambio di destinazione d’uso “degli edifici” diviene “degli immobili” (come è noto, nella definizione di immobili rientrano sia gli edifici che le aree). La proposta della Giunta impone un termine perentorio ai Comuni – incredibilmente resta la data del 31 dicembre 2024! – per stabilire, tramite delibera del consiglio comunale, se prevedere o escludere dai propri strumenti urbanistici l’ammissibilità di alcuni interventi edilizi, quali “interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali… ecc.”[xii]. La Commissione allarga la possibilità anche a parti di edifici – “almeno il 60 per cento di essi” – e porta il massimo della superficie lorda “a 15.000 metri quadrati”. La modifica dell’Art.4 riconferma i cambi di destinazione “tra” le categorie funzionali del Testo Unico dell’edilizia, anziché “all’interno” delle categorie funzionali: una possibilità che a nostro avviso sovverte di fatto l’art. 23 ter del T.U. e introduce deroghe agli strumenti urbanistici.
- Nell’art.6 Interventi diretti, laddove la norma vigente unifica la ristrutturazione edilizia e gli interventi di demolizione e ricostruzione nella possibilità di ottenere un “incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente”, la modifica introdotta prevede un incremento anche per la ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e aumenta quest’ultima tipologia l’incentivo volumetrico sino al 30%, incremento che per gli edifici produttivi viene portato dal 10% al 20% , il doppio. Quindi capannoni industriali potranno essere demoliti e ricostruiti con un ampliamento di un quinto della superficie[xiii]. Ma soprattutto si continueranno a perpetuare gli effetti della legge “abbatti villini” che mette a rischio pregiati tessuti storici, come quelli della Città storica di Roma.
- Ancora più limitata la pianificazione comunale. Nelle già citate modifiche dell’articolo 4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici immobili)[xiv], la nuova formulazione obbliga i comuni a deliberare, in tempi ristretti e fissando le regole, individuando “espressamente i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili … per ognuna delle zone omogenee del piano regolatore generale”[xv]. E la facoltà che si attribuisce ai comuni di “limitare i mutamenti, escludendo specifici edifici o aree (“nonché individuando superfici inferiori al limite massimo previsto” di 10000 mq) rischia di fatto di ampliare indiscriminatamente le aree nelle quali sono consentiti gli interventi, con la sola esclusione degli edifici e aree deliberate dai Comuni. Ma soprattutto, se le citate deliberazioni comunali non fossero approvate nel termine previsto, si consentirebbe ai privati di ricorrere a un intervento diretto che bypassa le decisioni comunali. Anche nelle modifiche apportate dalla Commissione all’art. 8[xvi] , si specifica che “Gli interventi di cui agli articoli 3 – (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio), 3 bis– nuovo inserimento:(Ambiti territoriali di delocalizzazione)- 4 ((Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici), 6 (Interventi diretti) e 7 (Interventi da attuarsi con il permesso di costruire convenzionato) “sono realizzati indipendentemente dalle disposizioni normative, regolamentari e gestionali degli strumenti urbanistici comunali”.
- Resta ancora in parte la cancellazione dell’obbligo che gli interventi siano consentiti solo su edifici legittimi o legittimati. In due passaggi del testo resta la cancellazione della specificazione che gli interventi sono consentiti solo su edifici legittimi o legittimati, lasciando quindi aperte le possibilità di poter intervenire con le facilitazioni introdotte dalla legge anche su immobili abusivi [xvii]
- Cinema e teatri ancora più rischio ( vai alla pagina)
Roma, 9 giugno 2025
Associazione Carteinregola
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
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(Nota sui testi citati nelle note: le modifiche apportate dalla PL 171 approvata dalla Giunta il 9 agosto 2024 alle norme vigenti sono in nero minuscolo, barrato il testo cancellato, grassetto il testo aggiunto- le ulteriori modifiche introdotte in Commissione Urbanistica sono in viola, barrato il testo cancellato, grassetto il testo aggiunto) scarica il testo con le evidenziazioni colorate (in corso di sistemazione anche nella pagina)
[i] Art. 2 PL 171 – comma 1 lett a) punto 1) Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito di applicazione comma 1 lett.f)
[ii] Si vedano in proposito alle osservazioni di Carteinregola alla PL 167 inviate il 24 febbraio 2025”….Cambio d’uso manufatti rurali. Le osservazioni di Carteinregola alla PL regionale
[iii] Art. 2 PL 171 – comma 1 lett. a) punto 4 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito di applicazione Comma7 lett. c bis) . Sono definite porzioni di territorio urbanizzate: (…) C bis) i lotti di terreno che, ancorché non individuati nelle lettere a), b) e c) [parti di territorio già trasformate o individuate come trasformabili NDR] , sono serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, purché divisi, da strade dotate delle reti di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della l. 18 aprile 1962, n. 167) e successive modifiche, da frontistanti aree individuate dalle precedenti lettere
[iv]Art. 2 PL 171 – comma 1 lett. a) punto 5 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito di applicazione inserito nuovo Comma 7 bis. Gli interventi previsti dalla presente legge sono consentiti per gli edifici la cui superficie ricada, per almeno il 30 per cento, nelle porzioni di territorio urbanizzate di cui al comma 7
[v] Art. 2 PL 171 – comma 1 lett. a) punto 2 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito di applicazione comma 2 lett.b)
Le disposizioni di cui alla presente legge – “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio – non si applicano:
b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle porzioni di territorio urbanizzate come definite ai sensi del comma 7 nelle quali gli interventi devono rispettare le previsioni del piano di gestione dell’area naturale protetta; nelle aree naturali protette per le quali non è stato approvato il piano di gestione, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nel rispetto della l.r. 29/1997, nelle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del decreto del ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero nelle porzioni di territorio urbanizzate come definite ai sensi del comma 7. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere realizzati previo nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
[vi] Art. 2 PL 171 – comma 1 lett. b) punto 1 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 2 (Programmi di rigenerazione urbana) Comma 4 . I comuni, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all’articolo 1, valutando anche le proposte dei privati, ivi incluse quelle presentate da associazioni consortili di recupero urbano, approvano con le procedure di cui al comma 6 i programmi di rigenerazione urbana, indicando:
d) le premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, interessato dal programma per la realizzazione di opere pubbliche e/o per cessioni di aree aggiuntive in misura non superiore al 35 per cento 60 per cento [aumento introdotto dalla Proposta della Giunta] della superficie lorda esistente;; il programma può anche riconoscere, al soggetto privato che realizzi opere pubbliche e/o ceda aree all’amministrazione, nuove volumetrie indipendentemente dal recupero degli edifici esistenti, da realizzare su aree trasformate o su aree libere
[vii] Art. 2 PL 171 – comma 1 lett. b) punto 2) Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 2 comma 4 lettera f)
f) la eventuale quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica e nel caso di edilizia sociale una quota non inferiore al 20 per cento;
[viii] Art. 2 – comma 1 lett c) punto 1) Modifiche alla Legge regionale 7/2017 Art. 3 (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio) comma 2
Per gli interventi di cui al presente articolo è consentito il mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari all’interno delle categorie funzionali di cui al comma *, con il divieto di mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato all’apertura delle medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche e integrazioni. di grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche [9]
[ix] Art. 2 – comma 1 lett e) modifica alla Legge regionale 7/2017“ sostituito l’articolo 4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici immobili)
Comma 4 Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999. previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019
[x] Art. 2 – comma 1 lett d) Legge regionale 7/2017 “Art. 3 bis (Ambiti territoriali di delocalizzazione)
COMMA 1. I comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale da approvarsi ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, individuano, anche su proposta dei privati, specifici e puntuali ambiti territoriali nei quali, per la presenza di vincoli urbanistici di inedificabilità, di aree del demanio marittimo, di fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche, di aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali, nonché agli standard previsti nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e successive modifiche o di aree tutelate per legge, ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche sono consentiti, previa acquisizione di idoneo e valido titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001 o del permesso di costruire convenzionato, previsto nell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, interventi di demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale in diversi ambiti individuati con le medesime deliberazioni, tra le aree trasformabili, prevedendone, ove necessario, il cambio di destinazione d’uso oltrechè il superamento degli indici edificatori
2. COMMA 1 CONTINUA L’intervento di delocalizzazione comporta il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 40 per cento, in superamento degli indici edificatori. resta ferma la possibilità di cessione, anche a titolo gratuito, all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera; in tal caso la bonifica della stessa, ove necessario, è a carico del proponente, da regolare con atto d’obbligo.
[xi] Art. 2 – comma 1 lett d) modifica alla Legge regionale 7/2017 “Art. 3 bis (Ambiti territoriali di delocalizzazione)
comma 2 in caso di cessione gratuita all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera, la percentuale di cui al periodo precedente è incrementata di un ulteriore 5 per cento e l’eventuale bonifica della stessa, ove necessario, è a carico del proponente, da regolare con atto d’obbligo e da realizzarsi nel corso di validità del titolo abilitativo edilizio.
[xii] Art. 2 – comma 1 lett e) modifica alla Legge regionale 7/2017“ sostituito l’articolo 4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici immobili)
COMMA 1 Al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione I comuni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate previste all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale , oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo.
[xiii] Art. 2 – comma 1 lett g) punto 1) ) modifica alla Legge regionale 7/2017 articolo 6 (Interventi diretti) comma 1
COMMA 1 Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il e’ consentito un incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie coperta lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta; sono, inoltre, sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta il 20 per cento della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.”;
[xiv] Art. 2 – comma 1 lett e) modifica alla Legge 7/2017Art. 4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici)
COMMA 1 Al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione I comuni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987 , possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 MQ, 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate previste all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale , oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo.
COMMA 2 Con la deliberazione prevista nel comma 1, i comuni devono individuare espressamente i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.P.R. 380/2001 [14], per ognuna delle zone omogenee del piano regolatore generale; possono, inoltre, limitare i mutamenti, escludendo specifici edifici o aree, nonché individuando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1.
. COMMA 3 Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui al comma 1, si applicano in via diretta, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti legittimi o legittimati per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, purché non ricadenti:
a) nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;
b) all’interno delle zone omogenee D previste nel D.M. n. 1444/1968
c) nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR
COMMA 5 Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale.
[xv] Art. 2 – comma 1 lett h) punto 2 modifica la Legge regionale 7/2017“ Art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni) comma 2
COMMA 2 Con la deliberazione prevista nel comma 1, i comuni devono individuare espressamente i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.P.R. 380/2001 ,per ognuna delle zone omogenee del piano regolatore generale; possono, inoltre, limitare i mutamenti, escludendo specifici edifici o aree, nonché individuando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1.
COMMA 3 Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui al comma 1, si applicano in via diretta, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
[xvi] Art. 2 – comma 1 lett h) punto 2 modifica la Legge 7/2017“ Art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni) comma 2
Comma 2 L’attuazione degli interventi di cui agli articoli 3,3 bis, 4, 6 e 7 sono realizzati indipendentemente dalle disposizioni normative, regolamentari e gestionali degli strumenti urbanistici comunali e sono subordinatiè subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, per gli interventi di demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche
[xvii] PL 171 Art. 2 comma 1 lett. e) modifiche alla legge 7/2017 articolo 4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici) comma 3 (ex 4)
PL 171 Art. 2 comma 1 lett. f) punto 3) modifiche alla legge 7/2017 articolo 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici), comma 3
INDICE DEGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE: “SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO” con i link al testo delle modifiche con il confronto con le normative vigenti e i riferimenti normativi (EVIDENZIATI GLI ARTICOLI AGGIORNATI CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE 2025)
- Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modificazioni) MODIFICHE AL GOVERNO DEL TERRITORIO(versione 9 agosto 2024)
- Art. 2 Modifiche alla LR 7/2017 della rigenerazione urbana VERSIONE GIUGNO 2025 con il testo dell’Art. 2 a confronto tra il testo vigente, le modifiche apportate dalla proposta approvata dalla Giunta il 9 agosto 2024 e le modifiche apportate dalla X Commissione del 29 aprile 2025 Vedi Le osservazioni di Carteinregola all’art. 2 della PL 171 del 9 giugno 2025
- Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modificazioni) vedi: Regione Lazio: ancora regali ai proprietari di mansarde (e danni al Paesaggio) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” e successive modificazioni) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo) Vedi La proposta di legge regionale che trasforma i cinema in centri commerciali (versione 9 agosto 2024)
- Art. 6 (Attuazione dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”) (VALORIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 7 (Coordinamento delle procedure di valutazione ambientale) (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE)(versione 9 agosto 2024)
- Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale) ecc (AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE DAI COMUNI) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti” e successive modificazioni) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure” e successive modificazioni) (STRUMENTI ATTUATIVI) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modificazioni) (TUTELA PAESAGGIO) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia” e successive modificazioni) (COMMISSARIO AD ACTA NON PIU’ DI PROVINCIA DIVERSA MA SOLO COMUNE) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 13 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modificazioni) (EDILIZIA SOCIALE) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 14 (Disposizioni per l’approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” o del Piano nazionale degli investimenti complementari “PNC” come inquadrati dall’articolo 48, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modificazioni) PROCEDURE SEMPLIFICATE PER INTERVENTI PNRR (versione 9 agosto 2024)
- Art. 15 (Disposizioni in materia di attività estrattive) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 16 (Modifica alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale” e successive modificazioni) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 17 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e successive modificazioni) (EDILIZIA AGEVOLATA) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 18 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia” e successive modificazioni) (MODIFICA ALCUNI PARAMETRI PER LA BIOEDILIZIA) (versione 9 agosto 2024)
- Art. 19 (Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modificazioni) Vedi La proposta di legge regionale che trasforma i cinema in centri commerciali (versione 9 agosto 2024)
- Art. 20 (Clausola di non onerosità)
- Art. 21 (Entrata in vigore)