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PL 171 Lazio 2025 – Art. 3 Modifiche alla LR Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti

L’11 maggio alle 11 la Proposta di legge regionale 171 SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO approda al Consiglio regionale dl Lazio. La prima versione della Proposta approvata dalla Giunta Rocca il 9 agosto 2024 è stata ulteriormente modificata da emendamenti in sede di Commissione Urbanistica.

Pubblichiamo il testo che andrà al voto del Consiglio, scaricato dal sito regionale alla voce “Parere della Commissione sulla Proposta regionale 171” datato 29 aprile 2025 (il testo è stato approvato con i voti dei consiglieri Corrotti, Rotondi, Colarossi (in sostituzione di Capolei), Grasselli, Palazzi, Savo; contrari: Ciarla (on sostituzione di Panunzi), Valeriani, Zuccalà.

In calce il testo dell’Art. 3  con il confronto tra il testo vigente, le modifiche apportate dalla proposta approvata dalla Giunta il 9 agosto 2024 e le modifiche apportate dalla X Commissione del 29 aprile 2025

SCARICA IL PARERE DELLA COMMISSIONE X con il testo emendato della PL171

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PROPOSTA DI LEGGE N. 171 del 9 agosto 2024 SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO adottata dalla Giunta regionale  con Deliberazione n. 668 del 9  agosto 2024

Il seguente testo evidenzia le modifiche apportate dalla PL 171 approvata dalla Giunta il 9 agosto 2024 alle norme vigenti (nero minuscolo barrato il testo cancellatograssetto il testo aggiunto) e le ulteriori modifiche introdotte in Commissione (IN MAIUSCOLO VIOLA, BARRATO IL TESTO CANCELLATO, GRASSETTO IL TESTO AGGIUNTO) La numerazione è quella del testo della PL 171 allegato al parere della X Commissione del 29 aprile 2025 –in nota i riferimenti normativi a cura di Carteinregola

ART. 3 P.L. 171 Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti

comma 1 alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All’ Art. 3 (Condizioni per il recupero)

a) 1)

Art. 3 (Condizioni per il recupero) comma 1

1. Possono essere recuperati a fini abitativi e turistico ricettivi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge oppure ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) alla data del 31 dicembre 2024, purché attigui o comunque   annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio e comunque ovvero i sottotetti  i sottotetti di un’altra unità immobiliare esistente nello stesso edificio a condizione che siano destinati a prima casa,  non necessariamente attigui o annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio con l’obbligo di destinare questi ultimi a prima casa di abitazione successivamente al loro recupero, qualora sussistono le seguenti condizioni:

a) l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;

b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata in 1,90 metri, ivi compresi i volumi tecnici con copertura piana;

a) 2) Art. 3 (Condizioni per il recupero) comma 1 lett. c)

c) nei locali con soffitto a volta l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);

a) 3) Art. 3 (Condizioni per il recupero) comma 1 dopo la lett. c)

c bis) il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);

d) in caso di soffitto non orizzontale, ferma restando l’altezza media di cui alla lettera b), l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio;

e) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi di cui alle lettere b) e d) devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescritta;

f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.

a) 4) Art. 3 (Condizioni per il recupero) comma 1 dopo la lett. f)

f bis) per ciascun locale, ad esclusione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16).

2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza prevista per l’abitabilità ovvero dell’altezza media di cui al comma 1, lettere b) e c), sono consentiti la sopraelevazione o l’abbassamento dell’ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d’imposta dello stesso, a condizione che rispettino le altezze fissate dai regolamenti edilizi e che non incidano negativamente sulla statica e sul prospetto dell’edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonché le norme sismiche.

3. L’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è subordinato all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare.

4. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere all’obbligo di cui al comma 3, è consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l’intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

5. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 4 gli interventi di recupero dei sottotetti realizzati in immobili per l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà del comune o delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER).

6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è, altresì, subordinato all’obbligo di destinare la nuova unità immobiliare alla locazione a canone concordato di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo il caso in cui la medesima unità immobiliare sia utilizzata come prima casa da un parente in linea retta del proprietario, con l’obbligo di non alienarla per un periodo pari a cinque anni.

b) Art. 4 ((Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici) dopo comma 3 è aggiunto comma 3 bis

1. I comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici

generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale.

2. Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999.

3. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo.

3 bis. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non è previsto per l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà del comune o delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER).

4. Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purché non ricadenti:

a) nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;

b) all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.

5. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale.

c) Art. 7  (Esclusioni e deroghe) il comma 1 è sostituito

Art. 7 (Esclusioni e deroghe)

Comma 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR).

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f), anche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati, ai sensi della Parte seconda del d.lgs. n. 42/2004

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l’esclusione, totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonché di determinate tipologie di edifici, anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche.

3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi e turistico ricettivi, come disciplinato dalla presente legge, è consentito anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti edilizi vigenti.

4. L’intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione

d) ovunque ricorra, compreso nel titolo, l’espressione “turistico ricettivi”, questa è sostituita con “turistico ricettivi, sanotari, socio sanitari, assistenziali”

11 GIUGNO 25

(AMBM)

Per osservazioni e precisazioni scrivere a : laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE A CURA DI CARTEINREGOLA (in costruzione)